§ 46.10.26 - Legge 5 marzo 1963, n. 284.
Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle forze armate nel ruolo degli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:05/03/1963
Numero:284


Sommario
Art. 1.      I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto [...]
Art. 2.      Alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui al precedente articolo, il Ministero di grazia e giustizia provvederà, in deroga alle disposizioni del [...]
Art. 3.      L'esame speciale di cui al precedente articolo consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie
Art. 4.      L'esame speciale, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non s'intende superato se il candidato riporti una votazione inferiore a 21 [...]
Art. 5.      Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli
Art. 6.      I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta, così ripartito
Art. 7.      La graduatoria di merito è compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ultimo comma dell'art. 4
Art. 8.      La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena [...]
Art. 9.      Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, è [...]
Art. 10.      Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di [...]
Art. 11.  [2].
Art. 12.      Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, ed al decreto legislativo [...]


§ 46.10.26 - Legge 5 marzo 1963, n. 284. [1]

Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle forze armate nel ruolo degli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 26 marzo 1963, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico.

     La tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui al precedente articolo, il Ministero di grazia e giustizia provvederà, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, mediante concorso interno per titoli e per esame speciale riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito, i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino distaccati presso il Ministero stesso a norma dell'art. 41 del citato decreto n. 508 modificato dall'art. 26 del successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 381.

     L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

     1) aver compiuto, alla data del bando di concorso, almeno 5 anni di servizio continuativo presso il Ministero di grazia e giustizia, con le funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

     2) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a "buono" con punti 3.

 

          Art. 3.

     L'esame speciale di cui al precedente articolo consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie:

     1) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva ed alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza;

     2) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

     3) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

     4) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace.

 

          Art. 4.

     L'esame speciale, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non s'intende superato se il candidato riporti una votazione inferiore a 21 trentesimi.

     Nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si fa luogo alla valutazione dei titoli a norma dei seguenti articoli.

     La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nell'esame e di quello attribuito nella valutazione dei titoli.

 

          Art. 5.

     Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:

     1) il grado rivestito alla data del bando di concorso;

     2) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

     3) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guena, le campagne di guerra;

     4) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;

     5) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia.

 

          Art. 6.

     I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta, così ripartito:

     1) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti quattro, due e uno secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;

     2) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,40 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti quattro;

     3) per le ricompense al valore militare le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei;

     4) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

     5) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti undici.

 

          Art. 7.

     La graduatoria di merito è compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

     Conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia i vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado di sottotenente di complemento dell'Esercito. I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo stesso.

     I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

 

          Art. 8.

     La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente, da un magistrato di Corte di appello, dal direttore dell'ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri designato dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e da un ispettore generale amministrativo degli Istituti di prevenzione e pena.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

 

          Art. 9.

     Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, è attribuito, se all'atto della nomina siano provvisti di uno stipendio d'importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incrementi di stipendio per aumenti periodici o promozione.

 

          Art. 10.

     Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di permanenza in tali gradi previsto dall'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è ridotto, ai fini della promozione al grado immediatamente superiore, ad un anno.

     Tale beneficio opera una volta soltanto.

 

          Art. 11. [2].

     Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore.

 

          Art. 12.

     Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

 

     Tabella [3].

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 4 agosto 1971, n. 607.

[3]  Tabella abrogata dall'art. 1 della L. 4 agosto 1971, n. 607.