Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 09/05/2025 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 80.5.1036 - L. 9 maggio 2025, n. 69.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
(G.U. 13 maggio 2025, n. 109 - S.O. n. 16)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2025, N. 25
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine», dopo le parole: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis,» sono inserite le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», le parole: «percentuale del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quota del 15 per cento», la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «o», la parola: «nonchè» è sostituita dalla seguente: «oppure», la parola: «incluso» è sostituita dalla seguente: «compreso» e le parole: «dei ministri, provvedono alla stipula» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri provvedono alla stipulazione»; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del
a) al primo periodo, le parole: "che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi" sono sostituite dalle seguenti: "che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I requisiti per l'ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età"».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dell'articolo 2-bis, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2-bis del»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di 44» è aggiunta la seguente: «unità»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «nell'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Area dei funzionari»;
al terzo periodo, dopo le parole: «dei requisiti ivi previsti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, le parole: «dell'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Area dei funzionari»;
al settimo periodo, le parole: «del presente comma, è» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma è» e le parole: «a euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro»; all'ottavo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del
"5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW è composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".
2-ter. Per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonchè alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del
al comma 3, le parole: «il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20» e le parole: «è differito» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia può procedere, entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, quindici mesi continuativi di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;
d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento».
All'articolo 3:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: "nei limiti dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1"»;
alla lettera c), capoverso 2-bis:
al primo periodo, alle parole: «Le amministrazioni» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'anno 2026,», dopo le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale», le parole: «presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo», dopo le parole: «facoltà assunzionali» sono inserite le seguenti: «impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale,», dopo le parole: «diretta collaborazione o equiparati» sono inserite le seguenti: «ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti» e le parole: «abbia conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito»;
dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
al quinto periodo, dopo le parole: «di inquadramento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «PIAO» è sostituita dalle seguenti: «Piano integrato di attività e organizzazione»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri e" sono soppresse»;
alla lettera d):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla
al numero 1):
al capoverso 4-ter, primo periodo, le parole: «Fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve» e le parole: «non economici,» sono sostituite dalle seguenti: «non economici»;
al capoverso 4-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità»;
al capoverso 4-sexies, dopo le parole: «Il Dipartimento della funzione pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 4-septies:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla
alla lettera d), la parola: «assessor» è sostituita dalla seguente: «valutatori»;
al capoverso 4-octies, la parola: «parlamento» è sostituita dalla seguente: «Parlamento» e le parole: «quello cui di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «quello di riferimento»;
dopo il numero 3.2) è inserito il seguente:
«3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: "dalle province," sono inserite le seguenti: "dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,"»;
al numero 3.3), dopo le parole: «n. 101, convertito, con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «o tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «o a tempo indeterminato» e la parola: «b)-bis» è sostituita dalla seguente: «b-bis)»;
al numero 4):
al capoverso 5-quater:
al quinto periodo, le parole: «dal bando, sono pubblicate contestualmente» sono sostituite dalle seguenti: «dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento,» e dopo le parole: «sul sito dell'amministrazione procedente» sono inserite le seguenti: «, anche tramite apposito collegamento ipertestuale,»;
al sesto periodo, le parole: «Resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «È assicurata»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del
al capoverso 5-quinquies, dopo le parole: «danno evidenza» sono inserite le seguenti: «, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti,» e le parole: «ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando comunque»;
al capoverso 5-sexies, dopo le parole: «candidati idonei individuati» sono inserite le seguenti: «numericamente o» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «requisiti di registrazione.» sono aggiunte le seguenti: «Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata»;
al numero 3), le parole: «quarto periodo".» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo";»;
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso"»;
alla lettera f), capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: «sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo»;
al terzo periodo, dopo le parole: «istanza di riconoscimento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «in tali posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in tale posizione»;
al quarto periodo, le parole: «con inquadramento» sono soppresse, dopo le parole: «da quella di inquadramento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «PIAO» è sostituita dalle seguenti: «Piano integrato di attività e organizzazione»;
al comma 3, la parola: «(PIAO)» è soppressa e le parole: «o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e banditi nell'anno 2025»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni). - 1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «n. 125» sono sostituite dalle seguenti: «n. 125,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti»;
al comma 4, le parole: «n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64,»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della
al comma 6, primo periodo, le parole: «superare il caso EUP (2021)9915» sono sostituite dalle seguenti: «risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl»;
al comma 7, dopo le parole: «comma 308» sono inserite le seguenti: «del medesimo articolo 1»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della
7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le università statali e le istituzioni universitarie a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del
"2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili"»;
al comma 9, dopo le parole: «nell'anno 2025,» sono inserite le seguenti: «nonchè a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025,»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al
9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della
9-quater. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-ter, sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a 2.496.149 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies, pari a 5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli indetti dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze del candidato, il merito sportivo può essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le qualifiche messe a concorso.
9-octies. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della
9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'applicazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonchè la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di reti sociali telematiche.
9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-undecies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei predetti rapporti per almeno trentasei mesi».
All'articolo 5:
al comma 2:
al secondo periodo, la parola: «velocizzare» è sostituita dalla seguente: «accelerare»;
al terzo periodo, dopo le parole: «euro 7.990.494» nonchè dopo le parole: «euro 336.000» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 6, le parole: «in capo allo» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza dello», le parole: «e l'immigrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'immigrazione», dopo le parole: «dell'articolo 2, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute). - 1. Al fine di fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonchè di rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitrè dirigenti sanitari e di novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del
2. Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «articolo 16, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di astensione obbligatoria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «presso il comando» sono inserite le seguenti: «competente per il luogo»;
al quarto periodo, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «dimissioni ed espulsioni» sono sostituite dalle seguenti: «dimissione ed espulsione»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 17, comma 1, della
a) le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale," sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";
b) dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attività,";
c) le parole: "Protezione civile e servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile"».
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità"). - 1. L'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del
Art. 6-ter (Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni). - 1. All'articolo 19 della
"1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «che possono essere scelte» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
al terzo periodo, le parole: «quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «a Formez PA - Centro servizi» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione Formez PA - Centro servizi,» e le parole: «della P.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle P.A.»;
al comma 3, dopo le parole: «della
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4 del
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "due uffici di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici di livello dirigenziale non generale" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il coordinatore" sono inserite le seguenti: "opera a titolo gratuito ed";
b) al comma 3, le parole: "due unità dirigenziali di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "tre unità dirigenziali di livello non generale" e le parole: "quindici unità di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "quattordici unità di personale non dirigenziale".
4-ter. All'articolo 8, comma 7-bis, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei».
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici). - 1. All'articolo 9 della
a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresì il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter e il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis";
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta";
c) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2025, l'importo previsto dal quarto periodo è aumentato a 350.000 euro annui";
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del
Art. 7-ter (Misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità). - 1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della
Art. 7-quater (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del
2. All'articolo 46 del
"7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis".
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
"i-ter) aspettativa sindacale non retribuita";
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa"».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016», dopo la parola: «demografica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ricostruzione del sisma 2009 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016»;
al comma 2, le parole: «del sisma 2009 e del sisma 2016.» sono sostituite dalle seguenti: «del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonchè, sino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti»;
al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse, dopo le parole: «personale di ruolo» sono inserite le seguenti: «e personale proveniente da società a partecipazione pubblica» e dopo le parole: «propri dipendenti.» sono aggiunte le seguenti: «Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del
a) al primo periodo, dopo la parola: "Per" sono inserite le seguenti: "le regioni,";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "accessori del personale" sono inserite le seguenti: "dall'ultimo periodo del comma 1,".
3-ter. All'articolo 3, comma 5, del
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse, le parole: «all'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area dei funzionari» e le parole: «contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del dissesto»;
al secondo periodo, le parole: «Agli oneri di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del»;
al comma 7, dopo le parole: «n. 267,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "anche in primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "anche con provvedimento non definitivo" e»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato»;
al comma 8, dopo le parole: «
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 143:
1) al primo periodo:
1.1) alla lettera a), le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi";
1.2) alla lettera b), le parole: "entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro tredici mesi";
1.3) alla lettera c), le parole: "entro quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
1.4) alla lettera d), le parole: "entro venti mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventitrè mesi";
2) il sesto periodo è soppresso;
b) al comma 148-bis, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 148-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto".
8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della
a) al terzo periodo, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
b) al quarto periodo, le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025" e le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
8-quater. All'articolo 1, comma 539, della
a) al primo periodo, le parole: "15 maggio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2025";
b) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
al comma 9:
alla lettera a), numero 2), la parola: «stipulate» è sostituita dalla seguente: «stipulata»;
alla lettera b), le parole: «nell'ambito convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle convenzioni» e dopo le parole: «all'articolo 30 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1, comma 133, della
a) dopo le parole: "di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31," sono inserite le seguenti: "e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,";
b) le parole: "70 unità" sono sostituite dalle seguenti: "252 unità";
c) dopo le parole: "aventi sede nel territorio regionale" sono inserite le seguenti: "e dall'Ente parco nazionale del Pollino".
10-ter. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Misure urgenti in materia di edilizia scolastica). - 1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonchè i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
All'articolo 9:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «al comune di Lampedusa e Linosa,» sono inserite le seguenti: «nonchè agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR,»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma è a carico dei comuni interessati»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al
2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all'albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione» e le parole: «con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024»;
al comma 2, la parola: «propria» è sostituita dalla seguente: «sua», le parole: «il bagaglio esperienziale e di competenze maturato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esperienza e le competenze maturate», le parole: «di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
al comma 3, le parole: «decreto-legge n. 61 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della
al comma 5:
alla lettera a), la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «insediate»;
alla lettera b), le parole: «al punto a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
alla lettera f), le parole: «attuate e programmate» sono sostituite dalle seguenti: «attuati e programmati»;
al comma 6, la parola: «comunica» è sostituita dalla seguente: «comunicano»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «è resa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicata» e dopo le parole: «del sito» è inserita la seguente: «internet»;
al comma 11, dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 111 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «
al comma 13, primo periodo, le parole: «rendendo pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «e pubblica» e dopo le parole: «proprio sito» è inserita la seguente: «internet»;
alla rubrica, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione».
Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 10-bis (Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 42 della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilità speciale n. 1420 nel limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della
4. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 5, comma 1, del
6. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10-ter (Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva). - 1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del
Art. 10-quater (Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella). - 1. Al fine di assicurare la costante funzionalità degli Enti parco nazionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di nove unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari e sette operatori.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale della Maiella è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ventiquattro unità di personale non dirigenziale, di cui tre funzionari, otto assistenti e tredici operatori».
All'articolo 11:
al comma 1:
al capoverso 3-bis:
al terzo periodo, dopo le parole: «in materia di casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; al quarto periodo, le parole: «I requisiti richiesti sono posseduti» sono sostituite dalle seguenti: «I prescritti requisiti devono essere posseduti»;
al capoverso 3-ter:
al secondo periodo, le parole: «per tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità idonee a tutelare»;
al terzo periodo, dopo le parole: «sono indicate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al sesto periodo, la parola: «potranno» è sostituita dalla seguente: «possono»;
al comma 2, la parola: «pure» è sostituita dalla seguente: «anche» e le parole: «della funzione del comitato anche di alta consulenza» sono sostituite dalle seguenti: «della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di alta consulenza»;
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di coadiuvare le attività del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, di cui alla
3-bis. Il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze è costituito da un numero di componenti non superiore a dieci, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e tra i dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonchè tra professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito a un componente in pensione scade al compimento del suo settantesimo anno di età. Gli incarichi di studio o di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal vice Ministro dell'economia e delle finanze, ove nominato.
3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta un compenso mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro.
3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga all'articolo 5, comma 9, del
3-quinquies. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-septies. In attuazione delle disposizioni della
3-octies. All'articolo 9-quater del
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato della società SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia";
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione della società SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziate nel bilancio della società SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
10-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
a) ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-ter è autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento nonchè di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - Al fine di rendere più efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestività delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31, comma 12, del
a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non superiore a 7.846 unità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 7.812 unità" e le parole: "ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale". A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del
a) le parole: "Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2," sono soppresse;
b) le parole: "31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) le parole: ", non sono ripetibili" sono sostituite dalle seguenti: "non sono ripetibili".
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanità, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato»;
al comma 3, le parole: «fuori dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «fuori del ruolo»;
al comma 4, le parole: «All'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 8,», le parole: «sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente», le parole: «fondo del trattamento accessorio» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per il trattamento accessorio» e la parola: «norma» è sostituita dalla seguente: «disposizione»;
al comma 5, capoverso c-bis), le parole: «e per assicurare la sicurezza informatica» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze»;
al comma 8, dopo le parole: «articolo 19 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;
al comma 9:
all'alinea, primo periodo, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
alla lettera a), le parole: «, e euro 252.969 annui, a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 252.969 annui a decorrere» e le parole: «la riduzione di un numero di posizioni equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «la soppressione di otto posizioni equivalenti»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario poliambulatorio "Montezemolo", di cui all'articolo 1, comma 311, della
al comma 10:
al primo periodo, la parola: «strategico» è soppressa;
al secondo periodo, la parola: «Italy.» è sostituita dalla seguente: «Italy,»;
al terzo periodo, le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2025»;
al quarto periodo, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e dopo le parole: «allo scopo» è inserita la seguente: «parzialmente»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della
10-ter. All'articolo 16 del
a) al secondo comma, le parole: "per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio";
b) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al quarto comma, le parole: "per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati" sono sostituite dalle seguenti: "competente per gli affari giuridici e quelle";
d) al quinto comma, le parole: "sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: ", di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari".
10-quater. Al
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "è costituita una segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del
b) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: "le finalità di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione,", le parole: "cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «a cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, e a cui è assegnato un dirigente di livello non generale";
2) il secondo periodo è soppresso.
10-quinquies. Alla nota (8) della tabella A dell'allegato 1 annesso al
10-sexies. All'articolo 1, comma 446, della
a) al secondo periodo, le parole: "biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2023-2025";
b) al quarto periodo, le parole: "due incarichi dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "un incarico dirigenziale".
10-septies. Per le finalità di cui al comma 10-quater, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del
10-octies. All'articolo 26 del
a) al comma 2, il numero: "50" relativo alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico è sostituito dal seguente: "42";
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 annui a decorrere dall'anno 2026".
10-novies. All'articolo 13 del
a) alla rubrica e al comma 1, la parola: "esteri" è soppressa;
b) al comma 2, la parola: "esteri" è soppressa e dopo le parole: "programmi di investimento diretto" sono inserite le seguenti: ", anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche,"»;
al comma 11, capoverso 164-bis, primo periodo, dopo le parole: «con un preavviso di» è inserita la seguente: «almeno», dopo le parole: «dalla
al comma 13:
al primo periodo, le parole: «ai sensi di cui all'articolo 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al», le parole: «e all'articolo 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, e dell'articolo 1-ter» e dopo le parole: «di alta formazione» sono inserite le seguenti: «per l'agricoltura»;
al secondo periodo, dopo le parole: «La Scuola» sono inserite le seguenti: «di alta formazione» e le parole: «della valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «di valutazione»;
al quarto periodo, le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero» e le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. All'articolo 15-bis del
a) al comma 1, le parole: "lettere b), d) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), d), e) e f)" e dopo le parole: "non statali legalmente riconosciute" sono inserite le seguenti: "ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";
b) al comma 2, la parola: "universitarie" è soppressa»;
il comma 14 è sostituito dai seguenti:
«14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità e alle procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al
al comma 15:
alla lettera a), le parole: «dell'articolo 1, della
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 13 del
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età";
b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.
15-ter. All'articolo 1, comma 236, della
15-quater. All'articolo 1, comma 213, lettera h), della
15-quinquies. All'articolo 1 della
a) al comma 231, le parole: "per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";
b) al comma 232, dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e di 7 milioni di euro per l'anno 2026".
15-sexies. All'articolo 9 del
a) al comma 6, dopo le parole: "ad assumere" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2026,";
b) al comma 7:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le assunzioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027.";
2) al secondo periodo, le parole: "ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento".
15-septies. All'articolo 1, comma 211, della
a) le parole: "sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata";
b) le parole: "Autorità politica delegata in materia di disabilità nonchè" sono sostituite dalle seguenti: "Autorità politica delegata in materia di disabilità nonchè per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del
15-octies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della
15-novies. Agli oneri derivanti dai commi 15-quinquies, 15-sexies, lettera b), numero 2), e 15-octies, pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
15-decies. All'articolo 1-ter, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della cultura", le parole: ", verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente," sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole: "e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
15-undecies. Agli oneri di cui al comma 15-decies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al
16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quater. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la cifra: "27" è sostituita dalla seguente: "28";
b) all'articolo 814:
1) al comma 1, la cifra: "1069" è sostituita dalla seguente: "1070" e la cifra: "756" è sostituita dalla seguente: "757";
2) al comma 1-bis, lettera a), la cifra: "5" è sostituita dalla seguente: "6";
c) nel quadro V della tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), nella colonna relativa all'organico, la cifra: "5" è sostituita dalla seguente: "6".
16-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 16-quater e 16-sexies è autorizzata la spesa di 29.145,80 euro per l'anno 2025 e di 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-sexies. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater e per colmare prontamente la vacanza esistente nel grado superiore, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
16-septies. Agli oneri derivanti dal comma 16-quinquies, pari a 29.145,80 euro per l'anno 2025 e a 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16-octies. All'articolo 6, comma 5, del
a) al primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 68-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 66-bis e 68-bis" e dopo le parole: "se informatici," sono inserite le seguenti: "e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata
b) al secondo periodo, dopo le parole: "degli atti formati su supporto informatico," sono inserite le seguenti: "delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata
c) al terzo periodo, dopo le parole: "il trasferimento degli atti" sono inserite le seguenti: ", delle copie informatiche, dei registri e dei repertori" e le parole: "le strutture" sono sostituite dalle seguenti: "gli uffici periferici".
16-novies. All'articolo 66-bis, comma 3, della
16-decies. Alla
a) al comma 619, al secondo periodo, le parole: "all'Autorità portuale di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale" e, al quarto periodo, le parole: "presidente dell'Autorità portuale" sono sostituite dalle seguenti: "presidente dell'Autorità di sistema portuale";
b) dopo il comma 619 è inserito il seguente:
"619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale può delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonchè in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che è unico titolare del rapporto concessorio";
c) al comma 620, le parole: "dell'Autorità portuale di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale".
16-undecies. Al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla
16-duodecies. All'articolo 1, comma 1, del
16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quaterdecies. All'articolo 7-bis del
"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del
16-quinquiesdecies. All'articolo 2 del
a) al comma 5:
1) all'alinea, la parola: "trentasei" è sostituita dalla seguente: "trentanove";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al
b) al comma 8, terzo periodo, le parole: "che sia stato eletto nel" sono sostituite dalle seguenti: "componente del".
16-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies, pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
16-septiesdecies. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del
16-duodevicies. Al comma 830 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo, le parole: ", le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026".
16-undevicies. Agli oneri derivanti dal comma 16-duodevicies, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
16-vicies. Agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è consentito, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico, a condizione che esso non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.
16-vicies semel. All'articolo 50 del
"7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione). - 1. Al
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del
b) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico".
Art. 12-ter (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 55-ter del
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della
b) al comma 2, dopo le parole: "non lo ha commesso," sono inserite le seguenti: "ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,".
Art. 12-quater (Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del
2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal PNRR, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
3. All'articolo 15, comma 7, del
Art. 12-quinquies (Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico è disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 13:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «armati e non dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, armati e no, dello Stato,» e le parole: «degli articoli 24 e 57» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 24 e 57»;
alla lettera b), capoverso 7, primo periodo, la parola: «gruppi» è sostituita dalla seguente: «Gruppi».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza). - 1. La designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della
2. Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della
3. All'articolo 79, comma 5, del
4. Restano in ogni caso ferme, con riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del
5. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del
6. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo, del
7. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della
All'articolo 14:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del
al comma 2, le parole: «annualmente di 90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 90.000 euro annui» e le parole da: «Agli oneri previsti» fino a: «n. 230.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2025.»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «dell'area/famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'area o della famiglia», dopo le parole: «dell'articolo 6, comma 5» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del»;
al terzo periodo, le parole: «al presente comma, l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma l'Agenzia» e dopo le parole: «valore finanziario» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «indebitamento netto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «comma 511» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 511,»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029» sono sostituite dalle seguenti: «65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029»;
al secondo periodo, le parole: «La definizione dei criteri e delle modalità» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri e le modalità»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e a 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6-quater. All'articolo 22 del
a) al comma 2, dopo le parole: "si provvede destinando" sono inserite le seguenti: "una quota del fondo di cui all'articolo 32 e" e le parole da: "di componente del comitato" fino a: "della
b) al comma 3, dopo la parola: "stabilendo" è inserita la seguente: "altresì".
6-quinquies. Al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, può essere attribuito, nel limite massimo di venti unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
6-sexies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113-bis, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «degli edifici» sono sostituite dalle seguenti: «di edifici»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «si autorizza la regione Lazio a finalizzare» sono sostituite dalle seguenti: «la regione Lazio è autorizzata a utilizzare», dopo le parole: «20 unità di personale» nonchè dopo le parole: «nell'Area degli Istruttori» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «pro-capite» è sostituita dalle seguenti: «pro capite»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo», la parola: «finalizzate» è sostituita dalla seguente: «destinate» e la parola: «implementando» è sostituita dalla seguente: «incrementando»;
al terzo periodo, le parole: «assunzionali, e alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «assunzionali e alle previsioni»;
al quarto periodo, dopo le parole: «di ore di» è inserita la seguente: «lavoro»;
al comma 4, le parole: «e non oltre» sono soppresse.
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità). - 1. All'articolo 14 del
"3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, in ragione dell'innovatività, delle modalità e dei tempi di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonchè del concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del
Art. 15-ter (Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia). - 1. Al fine di assicurare la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: «n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,».
All'articolo 17:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «contrasto all'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'utilizzo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro,»;
alla lettera a), le parole: «contrasto all'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'utilizzo»;
al comma 3, dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza nonchè in materia di enti e società a partecipazione pubblica). - 1. Al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni istituzionali correlate al PNRR, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del
2. All'articolo 1, comma 1030, primo periodo, della
a) le parole: "relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della
b) dopo le parole: "comprese le province autonome di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del
3. All'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del
4. Le risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
6. All'articolo 6, comma 9-sexies, del
7. All'articolo 4, secondo comma, della
8. All'articolo 2, comma 153, del
9. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al
Art. 17-ter (Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali). - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una Cabina di regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:
a) a effettuare studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da venti unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia nonchè ai fini della stipulazione di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 17-quater (Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia). - 1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della
a) al primo periodo, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali";
c) al secondo periodo, dopo le parole: "al primo" sono inserite le seguenti: "e al quarto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali";
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonchè il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1.1), le parole: «e delle elevate» sono sostituite dalle seguenti: «o nell'Area delle elevate» e dopo la parola: «professionalità",» sono inserite le seguenti: «la parola: "prevista" è sostituita dalla seguente: "previste",»;
al numero 1.2), le parole: «di cui primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo» e le parole da: «Al fine di garantire» fino a: «per la gestione;» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile»;
al numero 2), la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione» e le parole: «di ricerca,» sono sostituite dalle seguenti: «di ricerca e»;
alla lettera b):
al capoverso 891-ter:
al primo periodo, dopo la parola: «comunicano» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «nell'area», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'Area»;
al terzo periodo, dopo le parole: «30 giugno 2025» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 891-quater, primo periodo, le parole: «di cui al comma 891-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 891-ter»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «extra gerarchiche» sono sostituite dalla seguente: «extragerarchiche»;
al comma 4, la parola: «UE» è sostituita dalla seguente: «(UE)» e dopo la parola: «direttiva» è inserita la seguente: «(UE)»;
al comma 5, le parole: «è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, è sostituita» e le parole: «, che ne costituisce parte integrante» sono soppresse.
All'articolo 19:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al secondo periodo, le parole: «Programma operativo complementare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «programma complementare»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma si provvede» e le parole: «umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del PNRR - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al comma 3, capoverso 3-bis, secondo periodo, la parola: «omnicomprensivo» è sostituita dalla seguente «onnicomprensivo»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «all'imputazione» sono sostituite dalle seguenti: «al reintegro»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della
al comma 5:
al terzo periodo, le parole: «alla prima, sono» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima sono» e dopo le parole: «del citato decreto-legge» sono inserite le seguenti: «n. 146 del 2021»;
al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 7 del presente articolo»;
al comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e dopo le parole: «della medesima istanza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, lettera a), dopo le parole: «rinuncia al contenzioso,» sono inserite le seguenti: «da eseguire»;
al comma 9, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alle minori entrate» e le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in».
All'articolo 20:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «articolo 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
alla lettera a), capoverso 2-bis:
al primo periodo, la parola: «Codice» è sostituita dalla seguente: «codice», le parole: «23 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «29 luglio 2021», le parole: «del documento» sono sostituite dalle seguenti: «contenuta nel documento» e le parole: «fino ad un importo» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all'importo»;
al terzo periodo, la parola: «esclusi» è sostituita dalla seguente: «escluse»;
al quarto periodo, le parole: «di cui all'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), che è designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operatività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al
2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità previste dall'articolo 13 del
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari complessivamente a euro 710.826 per l'anno 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-septies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, modificative della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti di livello non generale con incarico a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del
2-octies. L'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del
2-novies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del codice della strada, di cui al
a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del citato codice di cui al
b) l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-decies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 2-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla rubrica, dopo le parole: «per la funzionalità» sono inserite le seguenti: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e».
All'articolo 21:
al comma 2, la parola: «medesime» è sostituita dalla seguente: «medesimo»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, alla stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del
a) al comma 677, le parole da: "il territorio della regione Marche" fino a: "marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023";
b) al comma 678, secondo periodo, le parole da: "agli interventi necessari" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
"678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata".
Art. 21-ter (Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria). - 1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
Art. 21-quater (Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie). - 1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di conformare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla
Art. 21-quinquies (Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche). - 1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
Art. 21-sexies (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla