§ 93.8.8 - D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634.
Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.8 motorizzazione civile
Data:28/09/1994
Numero:634


Sommario
Art. 1.      1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della [...]
Art. 2.      1. L'utenza del servizio è concessa, su istanza della parte interessata, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi [...]
Art. 3.      1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della [...]
Art. 4.      1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il direttore generale della M.C.T.C. può revocare, sospendere o limitare [...]
Art. 5.      1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre [...]
Art. 6.      1. L'utente può usufruire del servizio collegandosi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei [...]
Art. 7.      1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprietà [...]
Art. 8.      1. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonchè gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 che svolgono [...]
Art. 9.      1. E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio
Art. 10.      1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati
Art. 11.      1. L'utente, che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti con un solo [...]
Art. 12.      1. L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati [...]
Art. 13.      1. Le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, [...]
Art. 14.      1. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento


§ 93.8.8 - D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634.

Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(G.U. 19 novembre 1994, n. 271)

 

 

     Art. 1.

     1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.

 

          Art. 2.

     1. L'utenza del servizio è concessa, su istanza della parte interessata, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

 

          Art. 3.

     1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria:

     a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; società a prevalente partecipazione statale; società concessionarie di pubblici servizi;

     b) categoria B: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria A.

 

          Art. 4.

     1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il direttore generale della M.C.T.C. può revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

 

          Art. 5.

     1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre successivo.

     2. In mancanza di disdetta da parte del direttore generale della M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.

     3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

 

          Art. 6.

     1. L'utente può usufruire del servizio collegandosi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le seguenti modalità:

     a) a mezzo di un terminale, o personal computer munito di idoneo emulatore, ed una stampante giudicati tecnicamente compatibili con la rete dalla direzione del centro;

     b) a mezzo di un elaboratore in grado di svolgere la funzione di concentratore di più terminali e giudicato tecnicamente compatibile con la rete della direzione del centro.

     2. Le spese di acquisto o di locazione delle attrezzature, nonchè quelle di collegamento con il centro elaborazione dati e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

     3. Le spese di acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di collegamento necessarie per l'elaboratore centrale, nonchè la spesa per i canoni SIP comunque derivanti all'amministrazione per il collegamento, sono comprese nel canone di cui al successivo art. 10.

     4. Gli utenti di cui all'art. 1, comma 2, purché per ragioni d'ufficio, nonchè quelli di cui alla categoria A dell'art. 3, possono utilizzare, per il collegamento all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove disponibili, uno o più terminali in dotazione agli uffici provinciali della M.C.T.C., osservando, per esigenza di coordinamento, le modalità stabilite dai capi degli uffici sulla base delle direttive della Direzione generale della M.C.T.C.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al Ministero dei trasporti e della navigazione per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione è esonerato da dette responsabilità.

 

          Art. 8.

     1. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonchè gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 che svolgono compiti di polizia, possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati del centro limitatamente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti d'istituto.

     2. Gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 non compresi nel comma 1 e quelli di cui alla categoria B del medesimo articolo possono accedere esclusivamente alle aggregazioni numeriche e statistiche estraibili dalla banca dati, nonchè alle informazioni contenute nelle sezioni "omologazioni", "immatricolazioni", "trasporto merci" ed "incidenti" dell'archivio nazionale dei veicoli, limitatamente a quelle che saranno rese disponibili dalla Direzione generale della M.C.T.C. all'atto della stipula delle singole convenzioni nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Queste ultime dovranno contenere l'elenco delle informazioni a cui il singolo utente potrà accedere.

     3. Le informazioni saranno fornite limitatamente agli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati della M.C.T.C.

     4. La possibilità di fornire informazioni con stati di aggregazione diversi da quelli disponibili sarà valutata di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

     5. In ogni caso il costo delle procedure necessarie, di cui il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., acquisisce la piena ed esclusiva proprietà, sarà integralmente a carico dell'utente.

 

          Art. 9.

     1. E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

     2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse.

     3. E' fatto altresì divieto di riprodurre la banca dati, anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica.

     4. La riproduzione in testi e riviste di documenti desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.

     5. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

 

          Art. 10.

     1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:

     a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348;

     b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi;

     c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

     2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:

     a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione;

     b) quanto al canone annuo di abbonamento:

     b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3;

     b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3;

     c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarà valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

     3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.

     4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera b), è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), è corrisposto con le medesime modalità ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

     5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere effettuato:

     a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento;

     b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b).

     6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

     7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

     8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3.

 

          Art. 11.

     1. L'utente, che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti con un solo terminale.

     2. Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento, per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede e utilizzanti un'unica linea.

     3. In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

 

          Art. 12.

     1. L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., tenuti nelle aule all'uopo informatizzate e svolti da funzionari dello stesso centro.

     2. L'accesso a tale servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'utente; le spese di organizzazione e di effettuazione dei corsi sono comprese nel canone di abbonamento.

     3. Ogni utente potrà far partecipare ai corsi al massimo due persone per ogni terminale collegato.

 

          Art. 13.

     1. Le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, mantengono la loro validità fino alla data di scadenza annuale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

     2. La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.

 

          Art. 14.

     1. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.