Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 07/05/2024 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Principi, finalità e definizioni |
Art. 2. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione |
Art. 3. Cabina di regia |
Art. 4. Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea |
Art. 5. Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari |
Art. 6. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa |
Art. 7. Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità |
Art. 8. Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF |
Art. 9. Disposizioni in materia di controlli |
Art. 10. Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione |
Art. 11. Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno |
Art. 12. Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo |
Art. 13. Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate |
Art. 14. Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo |
Art. 15. Disposizioni in materia di investimenti |
Art. 16. Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa |
Art. 17. Autoimpiego Centro-Nord Italia |
Art. 18. Resto al SUD 2.0 |
Art. 19. Soggetti gestori |
Art. 20. Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa |
Art. 21. Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica |
Art. 22. Bonus Giovani |
Art. 23. Bonus Donne |
Art. 24. Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno |
Art. 25. Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa [...] |
Art. 26. Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL |
Art. 27. Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal [...] |
Art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso |
Art. 29. Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa |
Art. 30. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati |
Art. 31. Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca |
Art. 32. Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo |
Art. 33. Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali |
Art. 34. Programma nazionale cultura |
Art. 35. Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati |
Art. 36. Disposizioni in materia di soggetti attuatori |
Art. 37. Disposizioni di natura finanziaria |
Art. 38. Entrata in vigore |
§ 55.3.188 - D.L. 7 maggio 2024, n. 60.
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
(G.U. 7 maggio 2024, n. 105)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ad accelerarne l'attuazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonchè nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE
Capo I
Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
Art. 1. Principi, finalità e definizioni
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia»: l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027;
b) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
c) «interventi del PNRR»: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
d) «Fondo FSC» o «FSC»: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
e) «Accordo per la coesione»: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della
f) «regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'articolo 9, comma 2, del
g) «amministrazione titolare di programma»: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
h) «regioni meno sviluppate»: le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del
i) «Autorità di gestione»: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del
l) «condizioni abilitanti»: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al
m) «sistema nazionale di monitoraggio»: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del
Art. 2. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del
Art. 3. Cabina di regia
1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della
a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;
b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;
d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della
3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4. Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea
1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.
2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:
a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;
b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;
c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;
d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;
e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;
f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del
g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del
h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis del
i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del
l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del
m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) completamento dell'intervento.
4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonchè al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.
5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.
6. Le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.
7. All'articolo 11, comma 3, del
Art. 5. Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari
1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.
2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonchè l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.
3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa
1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonchè per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del
4. I contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della
5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del
6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonchè con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
Art. 7. Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità
1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.
3. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del
4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del
Art. 8. Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal
a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al
3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al
4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 , del
5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.
6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del
Capo II
Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa
Art. 9. Disposizioni in materia di controlli
1. All'articolo 50, comma 11, del
Art. 10. Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della
a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.
2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della
3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della
4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della
5. All'articolo 23, comma 1-ter, del
Capo III
Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
Art. 11. Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno
1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonchè di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonchè a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:
1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della
2) della specificità insulare, nonchè di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della
3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;
4) dell'estensione delle superfici territoriali;
5) della densità della popolazione e delle unità produttive;
6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al
b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;
3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al
e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonchè di recupero degli stessi.
4. All'articolo 22 della
5. All'articolo 7-bis, comma 2, del
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del
7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del
8. All'articolo 7, comma 3, del
Art. 12. Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo
1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del
2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.
Art. 13. Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate
1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonchè i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
Art. 14. Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo
1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla
3. All'articolo 1 del
a) al comma 14, le parole: «comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli,» sono soppresse;
b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13- bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla
4. All'articolo 14-quater del
Art. 15. Disposizioni in materia di investimenti
1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della
2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della
4. All'articolo 1, comma 496, della
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 16. Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa
1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.
Art. 17. Autoimpiego Centro-Nord Italia
1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del
2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonchè società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al
9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Art. 18. Resto al SUD 2.0
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del
2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonchè società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al
9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del
10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Art. 19. Soggetti gestori
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.
2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 e nel programma GOL del PNRR.
3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.
4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del
5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.
6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20. Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto ad euro 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
b) quanto ad euro 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.
Art. 21. Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del
3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonchè i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai primi due periodi del presente comma fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
Art. 22. Bonus Giovani
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 23. Bonus Donne
1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del
3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
Art. 24. Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno
1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
4. L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente articolo pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 25. Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa
1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al
2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26. Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:
a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.
2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.
3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.
4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.
5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 27. Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro
1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonchè i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.
3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.
4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese nè altri emolumenti comunque denominati.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso
1. All'articolo 29 del
«10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.».
Capo V
Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 29. Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa
1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle «regioni meno sviluppate» è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonchè in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del PNRR.
2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonchè in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.
3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonchè in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR.
4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito in esecuzione del piano «Agenda Sud», di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del
5. All'articolo 20-bis del
a) al comma 1-bis, la parola «contrattuali» è sostituita dalle seguenti: «dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro e non oltre il 20 maggio 2024»;
b) al comma 1-ter, le parole «Entro il 1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 maggio al 5 giugno» e le parole «, entro il 15 aprile 2024,» sono soppresse.
Art. 30. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati
1. All'articolo 42, comma 5-bis, del
Art. 31. Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca
1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonchè di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027».
2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:
a) nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;
b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della
3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del
4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.
Capo VI
Disposizioni in materia di investimenti
Art. 32. Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonchè a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonchè a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.
2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR , adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021 - 2027» nonchè le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonchè agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.
Art. 33. Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del
a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonchè allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.
2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonchè dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.
3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del
Capo VII
Disposizioni in materia di cultura
Art. 34. Programma nazionale cultura
1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonchè con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto «periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonchè dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.
Capo VIII
Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 35. Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati
1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», nei seguenti ambiti
a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.
Titolo II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Capo I
Ulteriori disposizioni in materia di investimenti
Art. 36. Disposizioni in materia di soggetti attuatori
1. All'articolo 9 del
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.».
Art. 37. Disposizioni di natura finanziaria
1. All'articolo 1, comma 8, del
«l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della
l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del
l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del
l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 38. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.