Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.2 personale |
Data: | 21/12/1984 |
Numero: | 1034 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, ha sede in [...] |
Art. 2. Le entrate del fondo sono costituite |
Art. 3. Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero |
Art. 4. Il fondo di previdenza provvede |
Art. 5. Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue |
Art. 6. L'indennità di cui all'art. 4, n. 1), è corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo prestato dalla data di [...] |
Art. 7. L'indennità prevista dall'art. 4, n. 1), è corrisposta d'ufficio |
Art. 8. In caso di morte dell'iscritto al fondo, avvenuta in attività di servizio, il diritto all'indennità prevista dall'art. 4, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta, [...] |
Art. 9. Quando l'indennità è dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, questi devono produrre un atto di notorietà, oppure una dichiarazione resa e sottoscritta a [...] |
Art. 10. La misura dell'indennità di cui all'art. 4, n. 1), spettante all'iscritto per ogni anno di servizio è determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, [...] |
Art. 11. Le sovvenzioni di cui al n. 3) dell'art. 4 sono corrisposte |
Art. 12. Le domande di anticipazione e di sovvenzione sulle indennità di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 4, corredate della necessaria documentazione, devono essere indirizzate [...] |
Art. 13. [1]. |
Art. 14. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta [...] |
Art. 15. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso a norma [...] |
Art. 16. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti |
Art. 17. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli [...] |
Art. 18. [3]. |
Art. 19. Il collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione e redige la relativa relazione; provvede alla revisione della contabilità del fondo e compila la relazione [...] |
Art. 20. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori decadono dall'incarico per cessazione dal servizio, per collocamento fuori ruolo, per la [...] |
Art. 21. L'esercizio finanziario del fondo di previdenza ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno |
Art. 22. I pagamenti vengono effettuati a mezzo di assegni postali o bancari o vaglia cambiari, non trasferibili, intestati all'avente diritto ed inviati al capo dell'ufficio [...] |
Art. 23. Agli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali da data anteriore al 16 agosto 1966, [...] |
Art. 24. Per l'esercizio 1981 non si applicano i limiti previsti dai commi secondo e terzo del precedente art. 10. Per tale esercizio il quoziente di cui al primo comma del [...] |
Art. 25. Nei confronti del personale in servizio il 17 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, la quota annua di [...] |
Art. 26. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi [...] |
Art. 27. La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la [...] |
Art. 28. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'ente. Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione [...] |
Art. 29. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso |
Art. 30. Avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione [...] |
Art. 31. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto |
Art. 32. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni |
Art. 33. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione del consiglio [...] |
Art. 34. I lavori in economia possono essere eseguiti |
Art. 35. Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le [...] |
Art. 36. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo |
Art. 37. Le norme del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 1981 solo per quanto riguarda la misura dell'indennità |
§ 37.2.27 - D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034.
Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.
(G.U. 18 febbraio 1985, n. 42)
Art. unico.
E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.
REGOLAMENTO
per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del ministero delle finanze.
Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'art. 1 del
Le entrate del fondo sono costituite:
a) dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della
b) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
c) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del
d) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al
e) dai proventi di cui all'art. 7 della
f) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della
g) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali.
Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero.
Per l'erogazione delle spese previste dal presente regolamento è istituito un conto corrente con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del
Il fondo di previdenza provvede:
1) a corrispondere una indennità agli iscritti al fondo di cui al precedente art. 1, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle finanze, o agli aventi diritto indicati nel successivo art. 8 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;
2) a corrispondere agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, una anticipazione sulla indennità, in relazione all'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze, nel limite della somma disponibile di cui alla lettera b) del successivo art. 5;
3) a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.
Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue:
a) l'84% è destinato alla corresponsione delle indennità di cui al n. 1) dell'art. 4;
b) il 4% è destinato alla corresponsione delle anticipazioni sulle indennità di cui al n. 2) dell'art. 4;
c) il 6% è destinato alle erogazioni delle sovvenzioni di cui al n. 3) dell'art. 4;
d) il 5% è destinato a costituire un fondo di riserva - per garantire la corresponsione delle indennità di cui al n. 1) dell'art. 4 - fino all'importo massimo pari alla somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello; l'eventuale eccedenza è destinata ad incrementare la disponibilità di cui alla precedente lettera b);
e) l'1% è destinato alla copertura delle spese inerenti all'amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, nonché a quelle straordinarie ed occasionali.
Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui ai precedenti punti a), b), c) ed e) sono destinate al fondo di riserva; se detto fondo ha raggiunto l'ammontare massimo, esse costituiscono avanzo di amministrazione.
L'indennità di cui all'art. 4, n. 1), è corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle finanze, ivi compresi i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione; i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennità da parte dei fondi unificati con il
La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura il periodo di sei mesi o inferiore.
Gli iscritti che abbiano percepito indennità da uno o più dei fondi unificati con il
Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riammesso o riassunto in servizio in uno dei ruoli del Ministero delle finanze, l'indennità sarà commisurata al solo periodo di servizio prestato dopo la riammissione o la riassunzione.
Agli iscritti al fondo che vengono dispensati dal servizio per motivi di salute senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura della indennità è aumentata del 50%.
Ai superstiti degli iscritti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del successivo art. 8 deceduti in attività di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio civile alle dipendenze del Ministero delle finanze l'indennità è calcolata sulla base di 40 annualità.
L'indennità di cui ai commi precedenti è liquidata detraendo l'eventuale anticipazione di cui all'art. 4, n. 2), maggiorata degli interessi legali. Per i casi previsti dai commi quinto e sesto del presente articolo, va detratta anche l'indennità eventualmente corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.
L'indennità prevista dall'art. 4, n. 1), è corrisposta d'ufficio.
A tal fine gli uffici che amministrano il personale iscritto al fondo sono tenuti a comunicare alla segreteria del fondo stesso i nominativi degli impiegati e degli operai che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa e i nominativi degli aventi diritto, nonché l'anzianità maturata ai fini della liquidazione dell'indennità predetta.
Analoga comunicazione, unitamente agli elementi necessari per il pagamento della indennità, deve essere inoltrata dagli uffici competenti alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Le suddette comunicazioni devono essere inviate entro e non oltre trenta giorni dalla data della cessazione dal servizio.
Gli aventi diritto elencati nel successivo art. 8 potranno chiedere la valutazione del servizio di cui al terzo comma dell'art. 6.
In caso di morte dell'iscritto al fondo, avvenuta in attività di servizio, il diritto all'indennità prevista dall'art. 4, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta, in ordine di precedenza:
1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato, oltre al coniuge, figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni), legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, purchè a suo carico al momento del suo decesso o permanentemente inabili al lavoro, l'indennità si divide in parti uguali tra il coniuge e ciascuno dei detti figli.
Si considerano a carico dell'iscritto deceduto i figli per i quali egli percepiva l'aggiunta di famiglia;
2) ai figli menzionati nel precedente n. 1) trovantisi in una delle condizioni ivi indicate, in parti uguali;
3) ai figli non trovantisi nelle condizioni indicate nel precedente n. 1) legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, in parti uguali;
4) ai genitori, anche se separati legalmente, in parti uguali, o al genitore superstite;
5) ai fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purché non coniugati, in parti uguali;
6) alle persone o enti designati dall'iscritto con disposizione di ultima volontà;
7) ai fratelli e sorelle maggiorenni, in parti uguali.
Quando l'indennità è dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, questi devono produrre un atto di notorietà, oppure una dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell'art. 4 della
Il predetto documento dovrà altresì contenere le seguenti precisazioni:
a) per il coniuge superstite: se esiste sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi i coniugi e se esistono figli dell'iscritto, oltre che legittimi o legittimati, anche nati da precedenti matrimoni, adottivi e naturali da lui riconosciuti;
b) per i figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni dell'iscritto), legittimati, naturali riconosciuti o adottivi: se erano a carico dell'iscritto deceduto.
Per i figli adottivi dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto di adozione; per quelli naturali, copia autentica dell'atto di riconoscimento; per i figli, i fratelli e le sorelle dell'iscritto maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la documentazione relativa.
I destinatari di cui al n. 6) del precedente art. 8 devono produrre un estratto autentico delle disposizioni di ultima volontà dell'iscritto deceduto.
La misura dell'indennità di cui all'art. 4, n. 1), spettante all'iscritto per ogni anno di servizio è determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il totale delle entrate di cui alla lettera a) dell'art. 5, che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo di previdenza, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennità, dagli iscritti cessati dall'impiego nell'esercizio medesimo; si intendono cessati nell'esercizio coloro che hanno ultimato il servizio entro il 31 dicembre.
Qualora il quoziente di cui al primo comma risulti inferiore di oltre il 10% al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede con il prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva; detto prelevamento non può, comunque, superare il 30% della consistenza della riserva stessa.
Qualora il quoziente di cui al primo comma risulti superiore di oltre il 10% al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente tale percentuale è destinata al fondo di riserva.
La misura fissata dal consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto è definitiva.
Entro i centoventi giorni dall'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la liquidazione dell'indennità verrà corrisposto all'iscritto un acconto pari all'80% dell'importo della indennità calcolato sulla base della misura determinata per l'esercizio anteriore alla cessazione.
Le sovvenzioni di cui al n. 3) dell'art. 4 sono corrisposte:
1) nei casi di grave malattia, infortunio o menomazione degli iscritti al fondo;
2) nei casi di grave malattia, infortunio o menomazione dei membri di famiglia degli iscritti al fondo, purchè conviventi e a carico;
3) per il decesso dell'iscritto, del coniuge o di altri membri della famiglia purché conviventi e a carico e per il decesso degli impiegati e degli operai in pensione già iscritti; in tali casi sarà immediatamente concessa dal presidente, salva ratifica del consiglio di amministrazione, una sovvenzione nelle misure fisse stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione. In caso di decesso dell'iscritto, la sovvenzione spetta al coniuge superstite, purchè non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitabile al coniuge stesso; altrimenti sarà corrisposta agli aventi diritto secondo l'ordine indicato nell'art. 8;
4) Il consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per le sovvenzioni, potrà, in base ai criteri stabiliti anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:
a) contributi fissi di istruzione ai figli degli iscritti al fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio statali e che i beneficianti non siano ripetenti;
b) contributi fissi per l'istruzione dei figli degli iscritti al fondo deceduti in attività di servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;
c) borse di studio da conferire ai figli degli iscritti al fondo che dimostrino particolare attitudine per corsi di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
Le domande di anticipazione e di sovvenzione sulle indennità di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 4, corredate della necessaria documentazione, devono essere indirizzate al presidente del consiglio di amministrazione e possono essere trasmesse direttamente o per il tramite del capo dell'ufficio presso cui l'iscritto presta servizio.
1. Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è costituito:
a) da un direttore generale, presidente;
b) da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzione di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle finanze, ed uno nell'ambito della Direzione generale del personale;
c) da quattro dirigenti membri supplenti nominati con le modalità di cui alla precedente lettera b).
2. Resta salva la disposizione di cui all'articolo 15, ultimo comma.
Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
Esso provvede:
1) ad eleggere il vice presidente scegliendo tra i dirigenti di cui al n. 2) dell'art. 13;
2) ad eleggere il consigliere che, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, è chiamato a svolgerne le funzioni;
3) a deliberare la misura dell'indennità di cui all'art. 10;
4) a liquidare le indennità di cessazione dal servizio e a deliberare sulla concessione delle anticipazioni dell'indennità, delle sovvenzioni, dei contributi e delle altre prestazioni assistenziali, autorizzandone il relativo pagamento;
5) a deliberare sull'accettazione di sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi eventuali;
6) ad autorizzare le spese di cui all'art. 5, lettera e);
7) a deliberare sui modi ed i tempi degli investimenti da effettuare con le disponibilità del fondo di riserva, secondo le disposizioni, contenute nell'art. 65 della
8) a deliberare sulla utilizzazione del fondo di riserva di cui alla lettera c) dell'art. 5;
9) ad esaminare il progetto di bilancio di previsione presentato dal presidente e a deliberarne il contenuto nonché il conto consuntivo della gestione;
10) agli adempimenti previsti dal presente regolamento e a quant'altro occorra per il funzionamento del fondo.
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso a norma dell'articolo precedente.
Il presidente, entro il mese di aprile di ogni anno, deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale.
Tutte le attribuzioni del presidente sono esercitate, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere eletto a norma dell'art. 14, n. 2).
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.
Il segretario non ha voto deliberativo.
Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario redige il verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.
Dopo l'approvazione, il verbale viene sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario, che ne cura la conservazione in ordine cronologico.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli impiegati, non aventi qualifica dirigenziale, con livello retributivo non inferiore al settimo [2].
Il segretario è nominato con decreto del Ministro delle finanze e dura in carica un quadriennio. In caso di sostituzione, per qualsiasi causa, il subentrante dura in carica fino al compimento del quadriennio in corso.
All'ufficio di segreteria sono assegnati fino a trenta impiegati iscritti al fondo, alcuni dei quali con funzioni di contabile.
L'assegnazione e la sostituzione del personale alla segreteria sono disposte con provvedimento del Ministro delle finanze, su proposta del consiglio di amministrazione del fondo.
Per l'espletamento dei compiti e delle formalità, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti nei precedenti articoli, la segreteria si avvarrà dei più idonei mezzi tecnici acquistati dal fondo con le entrate di cui all'art. 5, lettera e), previa delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del segretario.
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è composto:
a) da due dirigenti iscritti al fondo, di cui uno con funzione di presidente;
b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
2. I componenti del collegio dei revisori iscritti al fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle finanze.
Il collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione e redige la relativa relazione; provvede alla revisione della contabilità del fondo e compila la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al conto consuntivo.
I componenti del collegio dei revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
Il collegio dei revisori deve intervenire senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'articolo 14, è esaminato il rendiconto della gestione [4].
Di ogni riunione del collegio dei revisori deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti.
I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo della gestione.
I risultati di detti accertamenti devono risultare da apposito verbale.
ì Art. 20.
I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori decadono dall'incarico per cessazione dal servizio, per collocamento fuori ruolo, per la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.
La sostituzione nel corso del quadriennio dei componenti decaduti dall'incarico è effettuata con decreto del Ministro delle finanze; i componenti subentrati durano in carica fino al termine del quadriennio in corso.
I componenti di cui al primo comma sono sostituiti dai rispettivi supplenti, oltre che nei casi di temporanea assenza od impedimento, quando siano collocati in aspettativa, comandati presso altri Ministeri od enti, o sospesi cautelarmente dal servizio.
L'esercizio finanziario del fondo di previdenza ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
La gestione finanziaria del fondo di previdenza si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa e si chiude con un quadro riassuntivo. Le entrate e le spese del bilancio di previsione sono classificate in titoli; le entrate e le spese si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.
Le entrate del fondo sono così classificate:
Titolo I - Entrate contributive di cui alle lettere a), c) d), e), f) e g) dell'art. 2;
Titolo II - Entrate di cui alla lettera b) dell'art. 2 ed entrate eventuali e diverse;
Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
Titolo IV - Partite di giro.
Le spese del fondo sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Spese correnti, costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 4 e dalle spese generali di amministrazione;
Titolo II - Spese in conto capitale, costituite dagli investimenti da effettuarsi con le disponibilità del fondo di riserva e dalle spese per l'acquisizione di beni strumentali occorrenti per il funzionamento del fondo.
Titolo III - Partite di giro.
Il bilancio di competenza pone a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso ed include come prima posta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce ed emergente da apposita tabella dimostrativa.
Entro il mese di settembre il presidente trasmette il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo al collegio dei revisori il quale, nei quindici giorni successivi, redige la propria relazione.
Il presidente, entro il termine prescritto dal secondo comma, presenta al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio, la propria relazione illustrativa e quella redatta dal collegio dei revisori. Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme e nei singoli capitoli di entrata e di spesa e ne delibera il contenuto definitivo.
Entro quindici giorni dalla delibera del consiglio di amministrazione, il bilancio, corredato dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, è trasmesso al Ministro delle finanze ai fini dell'approvazione.
Entro il dieci aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il presidente trasmette al collegio dei revisori, unitamente alla relazione illustrativa ed agli allegati, lo schema di conto consuntivo della gestione del fondo che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale nonché del conto economico.
Il rendiconto finanziario pone in evidenza, in un unico documento, i risultati della gestione finanziaria, distintamente per competenza, per residui e per cassa, per le entrate e per le spese e per i singoli capitoli di bilancio. La situazione patrimoniale espone i componenti attivi e passivi del patrimonio del fondo quali risultano all'inizio ed al termine dell'anno finanziario nonché le variazioni verificatesi per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto economico dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Il collegio dei revisori redige apposita relazione contenente, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile ed è trasmesso, entro dieci giorni dalla data della delibera, al Ministro delle finanze.
I prospetti di bilancio vengono predisposti con riguardo alle disposizioni di cui al
I pagamenti vengono effettuati a mezzo di assegni postali o bancari o vaglia cambiari, non trasferibili, intestati all'avente diritto ed inviati al capo dell'ufficio presso cui egli presta o prestava servizio.
Il titolare dell'ufficio provvede a consegnare il titolo all'avente diritto direttamente o, nel caso in cui questi risieda fuori dalla propria circoscrizione, per il tramite di altro ufficio analogo.
La quietanza rilasciata dall'interessato deve essere controfirmata dal capo dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del titolo e trasmessa immediatamente alla segreteria del fondo.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Agli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali da data anteriore al 16 agosto 1966, data di entrata in vigore del regolamento approvato con
a) se appartenenti al personale di ruolo o a quello non di ruolo fruente di trattamento di pensione a carico dello Stato: in relazione al numero di anni utili a pensione o, se più favorevole, in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo l'entrata in vigore del regio
b) se appartenenti al personale non di ruolo che non fruisce del trattamento di pensione a carico dello Stato: in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione della indennità prevista dal
Agli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale delle dogane da data anteriore al 29 ottobre 1959, data di entrata in vigore del
E' fatto salvo quanto disposto con il sesto comma del precedente art. 6.
Per l'esercizio 1981 non si applicano i limiti previsti dai commi secondo e terzo del precedente art. 10. Per tale esercizio il quoziente di cui al primo comma del suddetto art. 10 non può superare del 10% la quota annua prevista per il 1980 dal preesistente fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.
Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui ai predetti commi secondo e terzo dell'art. 10 si fa riferimento, anzichè al triennio, per l'anno 1982 all'esercizio precedente e per l'anno 1983 al biennio precedente.
Nei confronti del personale in servizio il 17 maggio 1981, data di entrata in vigore del
Alla eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con prelievo dal fondo di riserva e, nel caso in cui questo si riveli insufficiente, si provvederà con prelievi a carico dello stesso fondo negli esercizi futuri.
Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.
E' ammesso il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.
La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la deliberazione di addivenire al contratto sono di competenza del consiglio di amministrazione.
Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, la deliberazione di addivenire al contratto può essere delegata dal consiglio di amministrazione al presidente dell'ente.
L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'ente. Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato. L'avviso deve contenere, oltre l'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.
La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito. Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre indicato il criterio in base al quale si procederà all'aggiudicazione. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal consiglio di amministrazione.
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito, e sono aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi stabiliti, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione.
Apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.
Alla seduta della commissione può assistere un membro dell'organo interno di controllo.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la licitazione privata non sia stata aggiudicata;
2) per acquisto di beni, la prestazione di servizi e la esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ed amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni;
4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della gara;
5) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
6) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;
7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 80 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.
Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4) e 7), devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.
Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione del consiglio di amministrazione.
I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dall'ufficio tecnico erariale.
Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.
Avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione dell'offerta.
Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.
La clausola risolutiva di cui al comma precedente va indicata nella lettera d'invito a partecipare alla licitazione privata o nella proposta contrattuale a trattativa privata.
L'ente provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.
I contratti sono stipulati dal presidente del fondo o da un consigliere da lui delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
La segreteria del fondo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
Il collaudo è eseguito da estranei appositamente incaricati allorchè non sia possibile provvedervi con un comitato composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre.
Se l'importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non superi, rispettivamente, L. 15.000.000 e L. 5.000.000, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un consigliere del fondo nominato dal presidente.
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, nonché per i contratti di importo non superiore a L. 10.000.000, IVA esclusa.
Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.
La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.
I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro delle finanze, sono i seguenti:
a) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di beni mobili e strumentali;
b) illuminazione e riscaldamento di locali;
c) pulizie, riparazione e manutenzione dei locali;
d) acquisto di programmi applicativi;
e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.;
g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri.
I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dal fondo.
Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, la penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile dal fondo.
Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a L. 1.000.000 e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.
Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:
a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la esecuzione nel tempo previsto al contratto rescisso;
b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.
Le norme del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 1981 solo per quanto riguarda la misura dell'indennità.
Sono fatte salve le delibere adottate dal comitato provvisorio di gestione in ottemperanza al disposto del
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del