§ 46.8.390 - Legge 2 dicembre 1975, n. 626.
Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/12/1975
Numero:626


Sommario
Art. 1.      Il quadro VII - ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'art. 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, è sostituito dal seguente [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622 è sostituito dal seguente [...]
Art. 4.      Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli [...]
Art. 5.      Il quadro II - ruolo speciale del Corpo di stato maggiore -, il quadro IV - ruolo speciale del Corpo del genio navale -, il quadro VI - ruolo speciale del Corpo delle [...]
Art. 6.      Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti
Art. 7.      Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di ufficiale subalterno, tenente di vascello, capitano di corvetta, capitano di fregata, stabiliti nei [...]
Art. 8.      Fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla [...]
Art. 8 bis.  [2]
Art. 9.      Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, gli ufficiali dei ruoli [...]
Art. 10.      Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 8, fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di [...]
Art. 11.      Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri della tabella 2 [...]
Art. 12.      I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data. Qualora [...]
Art. 13.      L'art. 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'art. 3 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 14.      L'art. 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'art. 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 15.      Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con stipendio inferiore a [...]
Art. 16.      Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, alla data del 31 [...]
Art. 17.      La legge 4 luglio 1967, n. 560, recante norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina militare, è [...]
Art. 18.      Nei limiti delle eccedenze esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge nei gradi di maggiore e capitano in servizio permanente effettivo dei ruoli [...]
Art. 19.      Per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta [...]
Art. 20.      Le aliquote di ruolo dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale [...]
Art. 21.      I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei tenenti di [...]
Art. 22.      In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e i [...]
Art. 23.      Al maggior onere di L. 255.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 e al maggior onere di lire 200.000.000 derivante [...]


§ 46.8.390 - Legge 2 dicembre 1975, n. 626. [1]

Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito

(G.U. 15 dicembre 1975, n. 329)

 

 

     Art. 1.

     Il quadro VII - ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'art. 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

     Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al grado di capitano al compimento del sesto anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo. I tenenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato sei anni di servizio nel servizio permanente effettivo, vengono promossi conferendo loro nel grado di capitano, ai soli fini giuridici, anzianità corrispondente alla data di compimento del sesto anno di servizio nel servizio permanente effettivo; la predetta anzianità si applica anche ai tenenti promossi al grado superiore nel corso del 1975.

     Le promozioni di cui al precedente comma possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico del grado di capitano.

     I tenenti di complemento dell'Esercito delle varie Armi, dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver comunque compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto dell'art. 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

 

          Art. 5.

     Il quadro II - ruolo speciale del Corpo di stato maggiore -, il quadro IV - ruolo speciale del Corpo del genio navale -, il quadro VI - ruolo speciale del Corpo delle armi navali -, il quadro X - ruolo speciale del Corpo di commissariato -, il quadro XII - ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati in allegato B alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei capitani di vascello stabilito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

 

          Art. 6.

     Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     la nota [s] è sostituita dalla seguente (Omissis).

     la nota [t] è sostituita dalla seguente (Omissis).

     vengono aggiunte le seguenti note (Omissis).

 

          Art. 7.

     Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di ufficiale subalterno, tenente di vascello, capitano di corvetta, capitano di fregata, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, sono considerate utili, ai fini della nomina ad ufficiale subalterno dei ruoli speciali dei corpi indicati nel precedente art. 5, tutte le vacanze esistenti nei suddetti gradi dei rispettivi Corpi, dedotte le eventuali eccedenze.

 

          Art. 8.

     Fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per il rispettivo corpo, i tenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

     Le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello che superano i dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

     Gli ufficiali che in virtù del comma precedente godono dell'anzianità rivalutata vengono iscritti nell'ordine risultante in coda ai rispettivi quadri di avanzamento e sono promossi in soprannumero.

 

          Art. 8 bis. [2]

     Nella prima applicazione della legge, le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello superiori ai dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

     Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge hanno maturato le condizioni dei dodici anni di servizio nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello, sono promossi capitano di corvetta in soprannumero all'organico; in soprannumero all'organico devono essere considerati anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono stati promossi in applicazione della legge normale di avanzamento ed erano in possesso dei requisiti dei dodici anni di anzianità complessiva nei due gradi.

     Per le promozioni in organico da effettuarsi per gli anni 1975, 1976, 1977, dovranno essere formati nuovi quadri di avanzamento alla luce delle promozioni fatte in soprannumero all'organico.

     Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti, le promozioni ulteriori previste per anzianità, determinate anche dalle rivalutazioni delle anzianità previste dal primo comma, avvengono in soprannumero, purchè in possesso dei titoli necessari e sia stato promosso il pari anzianità di grado degli ufficiali facenti parte dei rispettivi ruoli in organico.

     I soprannumeri creati dai commi precedenti vanno considerati come riduzione in organico dei rispettivi ruoli nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello.

 

          Art. 9.

     Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, gli ufficiali dei ruoli speciali appartenenti ai gradi di capitano di corvetta e di sottotenente di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

capitano di corvetta 5 anni;

sottotenente di vascello 5 anni.

     Qualora per effetto della disposizione di cui al precedente comma nei gradi di capitano di corvetta non si verifichi nell'anno un numero di vacanze corrispondente alle promozioni previste per i tenenti di vascello, tali promozioni sono conferite in eccedenza all'organico dei capitani di corvetta. Dette eccedenze sono computate ai fini della copertura del totale complessivo dei posti di organico di capitano di fregata e capitano di corvetta del corrispondente corpo e sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

     Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i sottotenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, se giudicati idonei, sono promossi al grado di tenente di vascello al compimento della permanenza minima nel grado prevista dal primo comma del presente articolo anche se non esistano vacanze in detto grado. Le conseguenti eccedenze nel grado di tenente di vascello dei ruoli speciali sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 8, fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, si osservano le seguenti norme:

     ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle armi navali: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,5 volte, con arrotondamenti per eccesso, i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro II e del quadro VI della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge;

     ruolo speciale dei Corpi del genio navale e di commissariato: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro IV e del quadro X della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge;

     ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni del quadro XII della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge.

 

          Art. 11.

     Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri della tabella 2 riportata nell'allegato B alla presente legge per il rispettivo corpo, i capitani di fregata dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono maturare nei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata la permanenza complessiva minima di 10 anni alla data del 1° gennaio immediatamente successiva a quella di determinazione delle aliquote stesse.

     La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

 

          Art. 12.

     I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data. Qualora occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede all'integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi. Per i gradi per i quali nell'anno di entrata in vigore della presente legge non era prevista la formazione dei quadri di avanzamento a scelta si applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

     Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state determinate le aliquote di valutazione per l'anno successivo, esse restano invariate e sono operanti per i quadri di avanzamento da formarsi secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 13.

     L'art. 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'art. 3 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 14.

     L'art. 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'art. 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 15.

     Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con stipendio inferiore a quello già spettantegli per il grado di provenienza è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

 

          Art. 16.

     Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, alla data del 31 dicembre 1973, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento o nei ruoli speciali, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato, nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno dalla suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione dal servizio non riconosciuti validi per legge ai fini della progressione economica. La frazione di un anno e sei mesi è computata come biennio intero.

     Gli aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quello di maggiore o capitano di corvetta compreso.

     I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, calcolati per i periodi di permanenza nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, sono attribuiti, con le modalità di cui al precedente primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che già rivestono il grado di capitano o tenente di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta.

     Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti dai capitani e dai tenenti di vascello in base al precedente comma sono attribuiti anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta.

     Per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622, mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento, si provvede sulla base dei successivi articoli 18, 19 e 20.

 

          Art. 17.

     La legge 4 luglio 1967, n. 560, recante norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina militare, è abrogata.

 

          Art. 18.

     Nei limiti delle eccedenze esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge nei gradi di maggiore e capitano in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio per effetto dell'art. 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, gli ufficiali dei predetti gradi e ruoli che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, possono far domanda, entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

     I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1° novembre 1975 nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a:

     grado di maggiore: 17 e 21, rispettivamente per i ruoli normali delle Armi di cavalleria e genio;

     grado di capitano: 14, 49 e 4, rispettivamente per i ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio.

     I trasferimenti hanno luogo con decorrenza dal 1° novembre 1975 con il grado e l'anzianità posseduti a tale data. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità di età, dall'ordine di ruolo.

     Del trasferimento di cui al primo comma del presente articolo non possono beneficiare i maggiori ed i capitani promossi al grado superiore nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

 

          Art. 19.

     Per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato in 112 per la fanteria, in 15 per la cavalleria, in 114 per l'artiglieria e 38 per il genio.

     Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno 1976 è fissato in 158 per la fanteria, in 16 per la cavalleria, in 118 per l'artiglieria e in 40 per il genio.

     Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato, per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 in 161 per la fanteria, in 13 per la cavalleria, in 90 per l'artiglieria e in 48 per il genio.

     Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato in 181 per il ruolo normale dell'Arma di fanteria, in 14 per quello di cavalleria, in 96 per quello di artiglieria e in 52 per quello del genio.

     Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

     I trasferimenti dai ruoli normali al ruolo speciale unico previsti dall'art. 18 ed eventualmente non effettuati per mancanza di domande, saranno portati in aumento, nell'anno 1976, rispettivamente, al numero dei maggiori e dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ed al numero delle relative promozioni.

 

          Art. 20.

     Le aliquote di ruolo dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1976, determinate sotto la data del 31 ottobre 1975, sono annullate e saranno nuovamente determinate secondo quanto previsto dall'art. 19, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'art. 18, con riferimento alla data del 1° novembre 1975.

 

          Art. 21.

     I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei tenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto della Marina; dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sono aumentati di due anni.

     Sono altresì aumentati di due anni i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani appartenenti ai seguenti ruoli alimentati anche dai sottufficiali: Arma dei carabinieri, servizio automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione dell'Esercito; Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici, Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

 

          Art. 22.

     In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e i colonnelli del ruolo naviganti speciale e gradi corrispondenti della Marina, trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, i quali abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto comando di reparto in guerra, possono conseguire la promozione a generale di brigata o contrammiraglio nell'ausiliaria o nella riserva, se vi transitano direttamente dal servizio permanente o vi si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I predetti generali e contrammiragli non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

 

          Art. 23.

     Al maggior onere di L. 255.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 e al maggior onere di lire 200.000.000 derivante dalla legge stessa nell'esercizio finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Allegato A - Tabella 1

 

Gradi

Forma di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione

VII. Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Colonnello

--

--

78

--

--

Tenente colonnello

scelta

--

[m] 844

[m'] 19-20

1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Maggiore

anzianità

--

[m] 560

--

--

Capitano

anzianità

--

1.113

--

--

Tenente

anzianità

--

1. 120

--

- -

Sottotenente

anzianità

--

 

 

 

     [m'] Ciclo di due anni, a partire dal 1975: 20 promozioni nel primo anno, 19 nel secondo

 

     Allegato B - Tabella 2

 

Gradi 1

Forma di avanzamento al grado superiore 2

Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento 3

Organico del grado 4

Promozioni annuali al grado superiore 5

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione 6

Quadro II. Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore

Capitano di vascello

--

--

8

--

--

Capitano di fregata

scelta

--

52

2

1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo

Capitano di corvetta

anzianità

--

76

--

--

Tenente di vascello

scelta

3 anni di imbarco

144

10

1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Sottotenente di vascello Guardiamarina

anzianità

3 anni di imbarco anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

96

--

 

Quadro IV. Ruolo speciale del Corpo del genio navale

Capitano di vascello

--

--

3

--

--

Capitano di fregata

scelta

--

19

3 ogni 4 anni [g] [s]

1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo

Capitano di corvetta

anzianità

--

29

--

--

Tenente di vascello

scelta

2 anni di imbarco

54

3 o 4 [t]

1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Sottotenente di vascello Guardiamarina

anzianità

2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

36

--

 

Quadro VI. Ruolo speciale del Corpo delle armi navali

Capitano di vascello

--

--

2

--

--

Capitano di fregata

scelta

--

15

3 ogni 5 anni [g] [w]

1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo

Capitano di corvetta

anzianità

--

21

--

--

Tenente di vascello

scelta

1 anno di imbarco

41

2 o 3 [x]

1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Sottotenente di vascello Guardiamarina

anzianità

1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

26

--

 

Quadro X. Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Capitano di vascello

--

--

2

--

--

Capitano di fregata

scelta

--

13

1 ogni 2 anni [g]

1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo

Capitano di corvetta

anzianità

r"> --

19

--

--

Tenente di vascello

scelta

1 anno di imbarco

36

2 o 3 [y]

1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Sottotenente di vascello Guardiamarina

anzianità

1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

24

--

 

Quadro XII. Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

Capitano di vascello

--

--

4

--

--

Capitano di fregata

scelta

--

26

1

1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo

Capitano di corvetta

anzianità

--

33

--

--

Tenente di vascello

scelta

3 anni di servizio in una capitaneria di porto

72

5

1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Sottotenente di vascello Guardiamarina

anzianità

2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

48

--

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo aggiunto dall'art. unico della L. 8 gennaio 1979, n. 4.