§ 46.8.203 - Legge 24 dicembre 1951, n. 1638.
Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:24/12/1951
Numero:1638


Sommario
Art. 1.  [2].
Art. 2.      Salvo quanto disposto nel terzo comma del presente articolo per i generali di corpo d'armata, di divisione, di brigata e per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri, gli [...]
Art. 3.      Con effetto dal 1° gennaio 1951, la tabella n. 1, annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente [...]
Art. 4.      Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che siano stati o saranno valutati per l'avanzamento per i quadri del 1951 e successivi e dichiarati non [...]
Art. 5.      I limiti di età stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile [...]
Art. 6.      L'abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 7, ha effetto dal 1° gennaio 1951
Art. 7.      Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verifichino deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'art. 1 della presente legge, il Ministro per [...]
Art. 8.      Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente [...]
Art. 9.      Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su [...]
Art. 10.      Il Ministro per la difesa è autorizzato a sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari [...]
Art. 11.      La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 2329 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2912 milioni sull'esercizio finanziario [...]


§ 46.8.203 - Legge 24 dicembre 1951, n. 1638. [1]

Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

(G.U. 4 febbraio 1952, n. 29)

 

 

     Art. 1. [2].

     In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

 

Ufficiali generali

Generali di corpo d'armata

21

Generali di divisione

34

Generali di divisione dei carabinieri

4

Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria

1

Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione

1

Tenente generale del servizio automobilistico

1

Tenente generale medico

1

Tenente generale commissario

1

Generali di brigata

87

Generali di brigata dei carabinieri

8

Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria

2

Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione

2

Maggiori generali del servizio automobilistico

2

Maggiori generali medici

4

Maggiore generale chimico farmacista

1

Maggiori generali commissari

2

Maggiore generale di amministrazione

1

Maggiore generale veterinario

1

 

     Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

 

Ufficiali superiori e inferiori

Armi e servizi

Colonnelli

Tenenti colonnelli

Maggiori

Capitani

Subalterni

Carabinieri

28

134

159

514

581

Fanteria

225

586

1001

2001

2107

Cavalleria

21

56

94

190

200

Artiglieria

135

351

599

1198

1262

Genio

61

158

266

540

563

Servizio automobilistico

22

88

170

320

356

Servizio sanitario (medici)

34

153

191

416

252

Servizio sanitario (chimici farmacisti)

2

12

20

40

26

Servizio di commissariato (commissari)

16

40

70

142

93

Servizio di commissariato (sussistenza)

1

12

24

92

97

Servizio di amministrazione

13

75

155

393

272

Servizio veterinario

2

10

19

35

24

 

     Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

     Il loro numero è fissato come appresso:

 

Servizio tecnico di artiglieria:

Colonnelli

10

Tenenti colonnelli, maggiori e capitani

77

Servizio tecnico della motorizzazione:

Colonnelli

10

Tenenti colonnelli, maggiori e capitani

66

 

     Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

 

          Art. 2.

     Salvo quanto disposto nel terzo comma del presente articolo per i generali di corpo d'armata, di divisione, di brigata e per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri, gli organici stabiliti con l'art. 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

     Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

     Gli aumenti che gli organici di cui all'art. 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata anche dell'Arma dei carabinieri e nel grado di colonnello dell'Arma stessa, rispetto agli organici stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951, e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali.

     Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'art. 1, le eccedenze esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

 

          Art. 3.

     Con effetto dal 1° gennaio 1951, la tabella n. 1, annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di età apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è sostituito dalla tabella annessa alla presente legge.

     Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per i gradi predetti anteriormente al 1° gennaio 1951.

 

          Art. 4.

     Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che siano stati o saranno valutati per l'avanzamento per i quadri del 1951 e successivi e dichiarati non prescelti, non si applica il disposto del secondo comma dell'art. 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Detti ufficiali non sono più valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo e, in attesa delle nuove disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali, rimangono in soprannumero agli organici al raggiungimento del limite di età del rispettivo grado. Quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati nella riserva, sono reintegrati nel servizio permanente effettivo a decorrere dalla data del collocamento nella riserva. Per gli ufficiali subalterni restano ferme le disposizioni del titolo IV della legge 9 maggio 1940, n. 370.

 

          Art. 5.

     I limiti di età stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile 1951, n. 339, che cessa di aver vigore.

     Detti ufficiali sono ammessi a conseguire avanzamento e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi con l'anzianità, ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo.

 

          Art. 6.

     L'abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 7, ha effetto dal 1° gennaio 1951.

 

          Art. 7.

     Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verifichino deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'art. 1 della presente legge, il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

     Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potrà superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

     I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

     Il Ministro per la difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi.

 

          Art. 8.

     Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso, l'età di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspirante alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi.

     Per l'anno 1952, potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo precedente anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi.

     Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potrà essere attribuita, nel grado, anzianità assoluta anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno, con le norme di cui al prefetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

     Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per la difesa è autorizzato a sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

 

          Art. 11.

     La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 2329 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53, e per lire 3494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-54 e su ciascuno degli esercizi successivi.

     Alla copertura dell'onere di lire 2329 milioni a carico del suddetto esercizio 1951-52 verrà fatto fronte per lire 582 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1747 milioni con i fondi già stanziati nel capitolo 39 del predetto stato di previsione della spesa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Grado

Ufficiali dell'Arma dei carabinieri

Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi

Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario

Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano

Generale d'armata

-

65

-

-

Generale di corpo d'armata

-

63

-

-

Generale di divisione e tenente generale

64

60

65

-

Generale di brigata e maggior generale

62

58

63

-

Colonnello

58

56

60

-

Tenente colonnello

56

54

57

-

Maggiore

55

52

56

-

Capitano

52

48

52

52

Subalterni

50

48

50

51

 

     Nota. - Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni sessanta previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Tabella così sostituita dall’art. 190 della L. 12 novembre 1955, n. 1137. Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dal presente articolo, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla stessa legge per effetto dell’art. 190 della L. 12 novembre 1955, n. 1137.