Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 29/06/1961 |
Numero: | 575 |
Sommario |
Art. 1. Nell'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. [...] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 2 bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è [...] |
Art. 3. L'art. 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente |
Art. 4. L'art. 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dell'art. 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente |
Art. 5. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale [...] |
§ 46.8.28b - Legge 29 giugno 1961, n. 575. [1]
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina.
(G.U. 20 luglio 1961, n. 178).
Nell'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con
"Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.
"Ai predetti corsi sono altresì iscritti i cittadini che, essendo in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.
"Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più Corpi, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane deve essere assegnato in relazione alle necessità organiche e tenuto conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici".
Il secondo comma dell'art. 2 bis del testo unico approvato con
"Coloro che, vincolati ad una delle due forme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente possono ottenere fino a due rafferme annuali, la prima decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta e l'altra da quella di compimento della precedente rafferma".
L'art. 3 della
"Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.
"Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'art. 2 del testo unico approvato con
L'art. 4 della
"Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nei cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'art. 2 del testo unico approvato con
Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 2 del testo unico approvato con
Sono convalidate le ammissioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai corsi teorico-pratici di giovani in possesso dei citati diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali nelle sezioni indicate nel precedente comma.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del