§ 46.8.213 - Legge 18 dicembre 1952, n. 2386.
Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/12/1952
Numero:2386


Sommario
Art. 1.      I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle [...]
Art. 2.      Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Le prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali sono le seguenti
Art. 6.      Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte come segue
Art. 7.      Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 5 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a [...]
Art. 8.      Qualora nei ruoli normali dei Corpi indicati nell'articolo 1 esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o [...]
Art. 9.      La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo [...]
Art. 10.      Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e [...]
Art. 11.      Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria elettricisti, sono, alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 12.      Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale con l'articolo 2, lettera b), [...]
Art. 13.      Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso
Art. 14.      Agli effetti dell'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12, qualora l'anzianità assoluta degli ufficiali non risulti in armonia con il posto occupato nel ruolo di [...]
Art. 15.      E' istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi
Art. 16.      Per la nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi fa parte della Commissione di avanzamento, di cui all'articolo 10 del [...]
Art. 17.  [7]
Art. 18.      Gli organici stabiliti dall'articolo 17 saranno raggiunti entro l'anno 1953 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla [...]
Art. 19.      La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, [...]
Art. 20.      Gli ufficiali ammiragli e generali collocati a disposizione per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 [...]
Art. 21.      L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero [...]
Art. 22.      L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e [...]
Art. 23.      Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. [...]
Art. 24.      E' abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio [...]
Art. 25.      Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articolo 1, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire [...]
Art. 26.      Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 25 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti
Art. 27.      Agli ufficiali di cui all'articolo 25 che ottengano la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, è riconosciuto [...]
Art. 28.      La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e [...]
Art. 29.      Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive [...]
Art. 30.      Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, è soppresso dalla data in cui saranno [...]
Art. 31.      Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, previsti dall'articolo 1, il Ministro per la [...]
Art. 32.      Il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 4 è elevato a 32 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 33.      Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad [...]
Art. 34.      Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei [...]
Art. 35.      La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire [...]
Art. 36.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952, salvo il disposto del secondo comma degli articoli 19 e 20


§ 46.8.213 - Legge 18 dicembre 1952, n. 2386. [1]

Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina.

(G.U. 30 dicembre 1952, n. 301)

 

 

Titolo I

 

RUOLI NORMALI E RUOLI SPECIALI NEI CORPI DI STATO MAGGIORE, DEL GENIO NAVALE, DELLE ARMI NAVALI, DI COMMISSARIATO E DELLE CAPITANERIE DI PORTO

 

     Art. 1.

     I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi.

     Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato, delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

 

          Art. 2.

     Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della Marina e i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino, rispettivamente, nelle condizioni indicate agli articoli 3 e 4.

 

          Art. 3. [2]

     Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a "nella media".

     Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina.

 

          Art. 4. [3]

     Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nel cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Le prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali sono le seguenti:

     a) esame scritto su un tema di cultura generale;

     b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

     c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

     I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalità di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 [4] .

 

          Art. 6.

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte come segue:

     a) per la nomina a guardiamarina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore:

     un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, presidente;

     due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, membri;

     b) per la nomina a sottotenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1:

     un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, ovvero un ufficiale generale o colonnello dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, presidente;

     un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore o, qualora il presidente appartenga al Corpo di stato maggiore, un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro;

     un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro.

     Delle commissioni previste dal precedente comma fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

 

          Art. 7.

     Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 5 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

     La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

 

          Art. 8.

     Qualora nei ruoli normali dei Corpi indicati nell'articolo 1 esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro per la difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento nei detti ruoli di sottotenenti di vascello, di tenenti e di sottotenenti dei corrispondenti ruoli speciali, che ne facciano domanda.

     Possono chiedere il trasferimento nei ruoli normali:

     i sottotenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado;

     gli ufficiali subalterni dei ruoli speciali degli altri Corpi indicati nell'articolo 1, che siano muniti di una delle lauree richieste per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del corrispondente ruolo normale e che abbiano almeno due anni di anzianità di grado se tenenti.

     I candidati sono presi in esame dalla commissione ordinaria di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dalle pratiche personali degli ufficiali, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nei ruoli normali.

     Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta Commissione devono:

     sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di stato maggiore dell'Accademia navale, se sottotenenti di vascello;

     sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati nell'art. 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo [5] .

     Gli ufficiali che abbiano superato le prove di cui al precedente comma sono trasferiti nei ruoli normali con il loro grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi sottotenenti di vascello o tenenti nei ruoli normali nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

 

Titolo II

 

MODIFICAZIONE DI RUOLI

 

          Art. 9.

     La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, è soppressa.

     Gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di cui al primo comma sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detti ruoli, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo del genio navale. A parità di anzianità assoluta sono iscritti nel ruolo normale prima gli ufficiali provenienti dal ruolo dai comandi navali o delle direzioni.

 

          Art. 10.

     Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, è soppresso.

     Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

 

          Art. 11.

     Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria elettricisti, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

 

          Art. 12.

     Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale con l'articolo 2, lettera b), della legge 23 maggio 1940, n. 649, è soppresso.

     Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo degli ufficiali in congedo del Genio navale di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2. A parità di anzianità assoluta, essi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di cui alla citata lettera a).

 

          Art. 13.

     Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso.

     Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo speciale degli ufficiali del Genio navale di cui all'articolo 1.

 

          Art. 14.

     Agli effetti dell'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12, qualora l'anzianità assoluta degli ufficiali non risulti in armonia con il posto occupato nel ruolo di provenienza o qualora nel ruolo nel quale si effettua il trasferimento i pari grado non siano iscritti secondo la loro anzianità assoluta, l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata dal Ministro, sentita la competente commissione di avanzamento, fermo restando l'ordine di precedenza acquisito dagli ufficiali medesimi rispetto ai pari grado già appartenenti ai soppressi ruoli.

 

          Art. 15.

     E' istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi.

     La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo. I relativi provvedimenti e quelli riguardanti lo stato e la disciplina sono adottati dal Ministero della difesa di concerto col Ministero della marina mercantile [6] .

     Alla nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali possono concorrere i capi di 1ª classe della categoria portuali, esclusi quelli provenienti dai reclutamenti di sottufficiali effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257.

 

          Art. 16.

     Per la nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi fa parte della Commissione di avanzamento, di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, anche l'Ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di porto più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, non impedito dall'intervenire, purchè di grado non inferiore a colonnello.

     Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, la Commissione di avanzamento è composta come quella prevista per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Titolo III

 

ORGANI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

 

          Art. 17. [7]

     Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina sono fissati come segue:

 

Grado

Stato Maggiore

Genio navale

Armi navali

Corpo sanitario

 

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo normale

Ruolo speciale

Medici

Farmacisti

Ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti

8

--

1

--

1

--

--

--

Ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti

11

--

3

--

2

--

1

--

Contrammiraglio e gradi corrispondenti

15

--

5

--

2

--

3

--

Capitano di vascello e gradi corrispondenti

105

--

38

--

17

--

18

1

Capitano di fregata e gradi corrispondenti

165

5

58

2

28

1

32

1

Capitano di corvetta e gradi corrispondenti

201

16

78

6

33

3

41

2

Tenente di vascello e gradi corrispondenti

345

147

130

46

56

24

85

3

Subalterni e gradi corrispondenti

244

103

85

33

46

16

28

2

 

     segue tabella

 

GRADO

Commissariato

Capitanerie di porto

Corpo equipaggi militari marittimi

 

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo servizi nautici

Ruolo servizi tecnici

Ruolo servizi macchina

Ruolo servizi contabili

Ruolo servizi portuali

Direttore corpo musicale

Ammiraglio di squadra

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Ammiraglio di divisione

1

--

1

--

--

--

--

--

--

--

Contrammiraglio

3

--

3

--

--

--

--

--

--

--

Capitano di vascello

24

--

27

--

--

--

--

--

--

--

Capitano di fregata

44

1

49

1

--

--

--

--

--

1

Capitano di corvetta

53

3

63

4

--

--

--

--

--

1

Tenente di vascello

78

30

104

36

68

37

42

34

2

1

Subalterni

40

16

53

19

127

68

78

65

8

1

 

     Fra gli otto ammiragli di squadra previsti per il Corpo di stato maggiore è compreso l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di segretario generale per la Marina.

     Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale ammiraglio o generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 18.

     Gli organici stabiliti dall'articolo 17 saranno raggiunti entro l'anno 1953 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

 

Titolo IV

 

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE E NORME PER IL COLLOCAMENTO A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

 

          Art. 19.

     La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

     I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali dei preesistenti ruoli dei Corpi stessi. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo medici del Corpo sanitario.

 

          Art. 20.

     Gli ufficiali ammiragli e generali collocati a disposizione per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, permangono in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età del grado con il quale vi sono stati collocati.

     Tuttavia, con effetto 1° gennaio 1951 e fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge di avanzamento comune agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali ammiragli e generali che, all'atto del collocamento a disposizione per raggiunti limiti di permanenza massima di grado, si trovino iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento, permarranno nella posizione di "a disposizione" fino al limite di età del grado superiore.

 

Titolo V

 

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA MARINA

 

          Art. 21.

     L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 22.

     L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 23.

     Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 24.

     E' abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

 

Titolo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Capo I

 

IMMISSIONE NEI RUOLI SPECIALI DEI CORPI DI STATO MAGGIORE E DEL GENIO NAVALE DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI SPECIALI DI COMPLEMENTO

 

          Art. 25.

     Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articolo 1, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire concorsi per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente o tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a sottotenente, tenente o capitano del ruolo speciale del Genio navale.

     Ai concorsi previsti dal precedente comma possono partecipare, rispettivamente, gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e che abbiano prestato almeno cinque, sei o otto anni di servizio effettivo da ufficiale a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente, oppure a sottotenente di vascello o tenente, oppure a tenente di vascello o capitano. Ai concorsi per la nomina a tenente di vascello o a capitano del ruolo speciale possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente capitani di corvetta e maggiori del Genio navale di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei predetti ruoli speciali di complemento.

     I capitani di corvetta e i maggiori del Genio navale provenienti dai ruoli speciali di complemento, i quali siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

 

          Art. 26.

     Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 25 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti.

     Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

     a) benemerenze di guerra:

     ricompense al valor militare, promozioni e avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

     b) qualità militari e professionali;

     c) titolo di studio.

     Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue:

     25 punti per i titoli di cui alla lettera a);

     45 punti per i titoli di cui alla lettera b);

     15 punti per i titoli di cui alla lettera c).

     I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera b) sono così suddivisi:

     da 1 a 25 punti per qualità professionali in genere;

     da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

     Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

 

          Art. 27.

     Agli ufficiali di cui all'articolo 25 che ottengano la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

     L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la Cassa ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 28, è devoluto allo Stato.

     Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

 

          Art. 28.

     La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

     Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

 

          Art. 29.

     Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dall'articolo 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento.

     Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

 

          Art. 30.

     Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, è soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 25, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 27, secondo e terzo comma, e 29, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonchè le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.

 

Capo II

 

RECLUTAMENTO DI UFFICIALI SUBALTERNI DEI RUOLI SPECIALI

 

          Art. 31.

     Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, previsti dall'articolo 1, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno in detti ruoli speciali. Dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 25, il Ministro per la difesa è, altresì, autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale.

     I concorsi sono banditi nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli di ufficiale subalterno. Dal numero di tali vacanze devono essere detratte le eventuali eccedenze esistenti nei corrispondenti ruoli normali.

     Ai concorsi di cui al primo comma possono essere ammessi gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro o cinque anni, a seconda che concorrano alla nomina a guardiamarina o sottotenente e a sottotenente di vascello o tenente e abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale. Ai concorsi per la nomina a sottotenente di vascello nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a tenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1 possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, i tenenti di vascello di complemento e i capitani di complemento dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, che non abbiano gli altri requisiti richiesti.

     I tenenti di vascello e i capitani di complemento, i quali, ai sensi del comma precedente, siano nominati sottotenenti di vascello o tenenti dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

     Per le prove di esami, per la composizione delle commissioni giudicatrici e per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

 

          Art. 32.

     Il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 4 è elevato a 32 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

 

NORME PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI ETA' E PER L'ASSORBIMENTO DI ECCEDENZE DI ORGANICO

 

          Art. 33.

     Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, nel grado rivestito, i limiti di età previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore. Per i tenenti di detto ruolo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

     Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, continuano ad applicarsi, per il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di età già previsti per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

     I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono, rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

 

          Art. 34.

     Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi.

     Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 35.

     La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 281.486.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 265.197.000; e sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 14.682.000 e nell'esercizio finanziario 1953-1954 e successivi per lire 21.863.000.

     Alla copertura dell'onere di lire 281.486.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fatto fronte coi fondi stanziati nei capitoli 64 (lire 162.718.000), 66 (lire 8.812.000), 67 (lire 18.748.000) e mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 141 (L. 23.940.000), 142 (lire 20.000.000), 174 (lire 17.188.000), 177 (lire 20.000.000) e 229 (lire 10.080.000) dell'anzidetto stato di previsione.

     Alla copertura dell'onere di lire 14.682.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 50 (lire 10.817.000) dell'anzidetto stato di previsione e per le rimanenti lire 3.865.000 con una corrispondente aliquota delle entrate previste dalla legge 22 febbraio 1952, n. 115.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 36.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952, salvo il disposto del secondo comma degli articoli 19 e 20.

 

     Tabelle n. 1 e n. 2.

     (Omissis).

 

     Tabella n. 3 - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della marina.

 

 

 

Stato Maggiore

Genio navale

Armi navali

Grado

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ammiraglio di armata

65

--

--

--

--

--

Ammiraglio di squadra e generale ispettore

63

--

65

--

65

--

Ammiraglio di divisione e grado corrispondente

60

--

63

--

63

--

Contrammiraglio e grado corrispondente

58

--

61

--

61

--

Capitano di vascello e grado corrispondente

55

--

58

--

58

--

Capitano di fregata e grado corrispondente

52

57

55

57

55

57

Capitano di corvetta e grado corrispondente

50

56

52

56

52

56

Tenente di vascello e grado corrispondente

45

52

50

52

50

52

Subalterni

45

50

48

50

48

50

Corpo sanitario

Commissariato

Capitanerie di porto

Corpo equipaggi militari marittimi

Medici

Farmacisti

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo normale

Ruolo speciale

 

 

--

--

--

--

--

--

--

 

--

--

--

--

--

--

--

 

65

--

65

--

65

--

--

 

63

--

63

--

63

--

--

 

60

60

60

--

60

--

--

 

57

57

57

57

57

57

--

 

56

56

56

56

56

56

--

 

52

52

52

52

52

52

60

 

50

50

50

50

50

50

58

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo già sostituito dall'art. 3 della L. 29 giugno 1961, n. 575 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L. 2 dicembre 1975, n. 626.

[3]  Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 29 giugno 1961, n. 575 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L. 2 dicembre 1975, n. 626.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 22 ottobre 1973, n. 678.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 14 febbraio 1964, n. 47.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 1° ottobre 1969, n. 697.

[7]  Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 21 dicembre 1974, n. 703.