§ 46.8.396 - D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240.
Varianti alle categorie di specializzazione previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/02/1977
Numero:240


Sommario
Art. 1.      Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata e modificata dai [...]
Art. 2.      Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata e modificata dai [...]


§ 46.8.396 - D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240. [1]

Varianti alle categorie di specializzazione previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15.

(G.U. 2 giugno 1977, n. 149)

 

 

     Art. 1.

     Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata e modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, 9 agosto 1966, n. 1117 e 13 agosto 1968, n. 1179, sono aggiunte le seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata e modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, 9 agosto 1966, n. 1117 e 13 agosto 1968, n. 1179, sono apportate le seguenti varianti:

     la categoria di "aiuto radiologi" è sostituita dalla categoria (Omissis).

     la categoria di "operai d'artiglieria" è sostituita dalla categoria (Omissis).

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.