§ 98.1.30406 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.
Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/08/1966
Numero:1117


Sommario
Art. 1.      Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. [...]
Art. 2.      Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. [...]
Art. 3.      Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 [...]
Art. 4.      Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, per le quali è dovuto l'aumento di [...]


§ 98.1.30406 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, numero 481.

(G.U. 27 dicembre 1966, n. 325)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 15, concernente revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione, dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti;

     Vista la legge 30 ottobre 1955, n. 1061, recante norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, concernente varianti alle categorie di specializzazioni previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono aggiunte le seguenti:

     Esercito: fotointerprete.

     Marina: fotointerprete.

     Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti:

     Esercito:

     le categorie "specializzati per centrale c.a." e "specializzati per radar" sono sostituite dalla categoria "specializzato operatore elettronico";

     le categorie "meccanici di centrale c.a." e "meccanici di radar" sono sostituiti dalla categoria "tecnico elettronico".

 

          Art. 2.

     Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono apportate le seguenti varianti:

     Esercito: è aggiunta la categoria "infermiere specializzato".

     Aeronautica: è soppressa la categoria "tecnici di odontologia".

 

          Art. 3.

     Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, è aggiunta la seguente:

     "infermiere".

 

          Art. 4.

     Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, per le quali è dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere della indennità di specializzazione, sono aggiunte le seguenti:

     Esercito: "infermiere capo".

     Marina: "infermiere capo".