Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/08/1966 |
Numero: | 1117 |
Sommario |
Art. 1. Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. [...] |
Art. 2. Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. [...] |
Art. 3. Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 [...] |
Art. 4. Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, per le quali è dovuto l'aumento di [...] |
§ 98.1.30406 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.
Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, numero 481.
(G.U. 27 dicembre 1966, n. 325)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla
Esercito: fotointerprete.
Marina: fotointerprete.
Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti:
Esercito:
le categorie "specializzati per centrale c.a." e "specializzati per radar" sono sostituite dalla categoria "specializzato operatore elettronico";
le categorie "meccanici di centrale c.a." e "meccanici di radar" sono sostituiti dalla categoria "tecnico elettronico".
Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla
Esercito: è aggiunta la categoria "infermiere specializzato".
Aeronautica: è soppressa la categoria "tecnici di odontologia".
Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla
"infermiere".
Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla
Esercito: "infermiere capo".
Marina: "infermiere capo".