§ 46.8.17 - R.D. 18 giugno 1931, n. 914 .
Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/06/1931
Numero:914


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali [...]
Art. 2.      E' abrogata qualsiasi disposizione precedente sull'ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina, salvo [...]
Art. 3.      Il ministro per la marina è autorizzato a dettare norme esecutive, di carattere tecnico-militare e disciplinare, per l'applicazione dell'unito testo unico, fino a quando [...]
Art. 4.      Tutte le competenze di cui all'unito testo unico, nonchè quelle a cui il testo unico stesso fa riferimento, sono soggette a riduzione nella misura del 12 per cento, con [...]
Art. 5.      Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1931, salvo quanto è disposto negli articoli 103, 104, 107 e 109 dell'allegato testo unico
Art. 1.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 1 modificato.
Art. 2 . T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 4, commi 1° , 2° e 3° ; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-a), modificato
Art. 3.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, comma 1°.
Art. 4.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1° , 2° , 4° e 5° , e 15, comma 1° , modificati
Art. 4 bis.  Reclutamento degli istruttori di educazione fisica, degli aiutanti e dei portuali
Art. 5.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, 2° comma, e art. 7, 2° comma; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 4, modificati
Art. 5 bis.  [8].
Art. 6.      Il comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi può concedere, con le modalità indicate dal regolamento e nei limiti delle tabelle delle singole destinazioni, [...]
Art. 7.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 2, modificato
Art. 8.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 3; R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1927, art. 1; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 9, modificati
Art. 8 bis.  [11].
Art. 9.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 1° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 2, 1° e 2° comma; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 1, modificati.
Art. 10.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 7, 1° comma, modificato.
Art. 11.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, commi 1° e 2°, e 14, comma 1° ; R. D.-L. 9 novembre 1924, n. 1992, art. 3; R. D.-L. 21 marzo 1929, n. 619, modificato
Art. 12.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 1° comma, modificato
Art. 12 bis.  [14].
Art. 13.      Possono essere nominati sottotenenti del C.R.E.M. in servizio permanente effettivo i capi di 1ª classe delle categorie stabilite con decreto del ministro per la marina
Art. 14.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 5° comma, modificato
Art. 15.      Il ministro per la marina ha facoltà di commutare la ferma volontaria a premio in quella ordinaria, previo il concorso di cui all'art. 8, ai sotto capi volontari a [...]
Art. 16.  [23].
Art. 16 bis.  [24].
Art. 17.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, commi 2° e 3°, modificati
Art. 18.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 9; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 726, art. 5, modificati
Art. 19.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 10; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 4; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 6, modificati
Art. 20.  R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 5, modificato.
Art. 21.  T.U. 21 agosto 1925, n. 1522, art. 4, comma 4° e 5°; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3 b), modificati
Art. 22.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 11; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 7, modificati.
Art. 23.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 22, modificato.
Art. 23 bis.  [31].
Art. 24.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 23; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 9 e 16, modificati.
Art. 25.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 35, 36, 3° e 45 comma, 39 , 1° comma, 40 , 1° , 2° e 85 comma, modificati.
Art. 26.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 2° comma, modificato.
Art. 27.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 5° e 7° comma, modificato.
Art. 28.      I militari di leva alle armi possono, con le norme dell'art. 14, fare passaggio nel personale volontario a premio
Art. 29.      I militari di leva ed i militari in congedo (compresi tra questi i provenienti dal personale volontario) possono, quando si propongano di intraprendere una carriera o di [...]
Art. 30.      Gli aspiranti di complemento, dispensati dal proseguire il tirocinio prescrittto dal regolamento per la formazione degli ufficiali di complemento o giudicati inidonei [...]
Art. 31.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 8, 6° , 7° e 8° comma, e 37, 4° comma; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 4, modificati
Art. 32.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 3° comma; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modificati.
Art. 33.      Il militare di leva ed il 2° capo D. possono venire prosciolti dai vincoli di servizio annuale e triennale di cui agli articoli 30 e 31
Art. 34.      I militari del corpo reale equipaggi marittimi ed i sottufficiali di leva vengono, quando non vincolati a maggior servizio in base agli articoli 31 e 32, congedati al [...]
Art. 35.      La legge sulla leva di mare fissa le norme relative ai richiami per istruzione, mobilitazione od altre eventualità dei militari di leva del corpo reale equipaggi [...]
Art. 36.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 42, 44, 1° , 25 e 3° comma; 50 e 62, modificati.
Art. 37.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 43, 46, 47 e 48, modificati.
Art. 38.  R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, articoli 7 e 8; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 2, modificati
Art. 39.  [50]
Art. 40.      Le norme relative al vestiario dei sottufficiali della regia marina e dei militari del corpo reali equipaggi marittimi sono stabilite con decreto reale, su proposta del [...]
Art. 41.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 54, modificato.
Art. 42.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 37, comma 3° , modificato.
Art. 43.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 44, comma 4° , e art. 45, modificati.
Art. 44.      Gli assegni fissi dei secondi capi, sotto capi e comuni sono ridotti nelle misure sottoindicate o non sono dovuti nei seguenti casi
Art. 45.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 53 e 55, modificati.
Art. 46.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, comma 4°.
Art. 47.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3° , 4° , 5° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 2° e 3° comma, modificati.
Art. 48.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 13; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6, 1° comma, modificati.
Art. 49.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 2° , 3° e 5° comma, modificati.
Art. 50.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 1° comma, e 5, 3° comma, modificati.
Art. 51.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 4° comma, modificato.
Art. 52.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, ultimo comma, modificato.
Art. 53.      Tranne il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 59, i capi di 1ª classe non possono essere promossi al grado superiore, se non esistano vacanze nei ruoli di [...]
Art. 54.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 1° e 3° comma, modificato.
Art. 55.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 2° comma, modificato.
Art. 56.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 33; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 13, modificati.
Art. 57.  [65].
Art. 58.      All'infuori dei capi previsti dall'art. 59, il ministro della marina ha facoltà di sospendere, con motivata deliberazione, la promozione degli inscritti in quadro di [...]
Art. 59.  [66].
Art. 60.      Quando un sottufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali dipende, viene a perdere, per motivi fisici, professionali, disciplinari [...]
Art. 61.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 3° comma, modificato.
Art. 62.      All'infuori di quelli compilati in seguito a concorso, i quadri di avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi, e quelli ai vari gradi dei [...]
Art. 63.      Ai sottufficiali dichiarati non idonei agli uffici del grado ed a quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano rispettivamente gli articoli 90, lettera [...]
Art. 64.  [67].
Art. 65.  Decorrenza delle promozioni a 2° capo ed a capo di 3ª, 2ª 1ª classe e della nomina a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi
Art. 66.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 6° e 7° comma, 28, 30, 1° comma, 31 e 32, 1° comma; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756; art. 11 e 12; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 2, modificati.
Art. 67.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 29 e 32, 2° comma, modificato.
Art. 68.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 24; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 8, modificati.
Art. 69.      I sotto capi volontari ordinari ammessi al corso I.G.P. e giudicati idonei agli esami finali vengono classificati, in ordine di anzianità, sotto capi brevettati con la [...]
Art. 70.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modificati.
Art. 70 bis.  [75]. - Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sotto capi volontari a premio al grado di secondo capo.
Art. 70 ter.  [76].
Art. 70 quater.  [77].
Art. 71.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modificati
Art. 72.      L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe ha luogo con il criterio della scelta comparativa fra i capi di 3ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle [...]
Art. 73.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 30, 2° comma, modificato.
Art. 74.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 27; R. D.-L. 9 novembre 1924, n. 1992, art. 6; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 1, modificati.
Art. 75.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 1° comma, modificato.
Art. 76.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 6° comma, e art. 40, 3° comma, modificati.
Art. 77.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 38 e 40, 4° comma, modificati.
Art. 78.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 40, 5° comma, modificato
Art. 79.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 4° e 5° comma; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modificati.
Art. 80.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 6° comma; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modificati.
Art. 81.      L'avanzamento straordinario per merito di guerra può essere conferito a tutti i sottufficiali ed ai militari di leva con le stesse modalità previste per il personale [...]
Art. 82.  R. D. 23 maggio 1915, n. 748, art. 1; decreto luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 379, modificati.
Art. 83.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 2° comma, modificato.
Art. 84.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 3° comma, art. 26, 1° comma, modificato.
Art. 85.      I sottufficiali della regia marina si distinguono in
Art. 86.      L'anzianità è assoluta e relativa
Art. 87.      L'anzianità assoluta è stabilita dalla data indicata nella determinazione o nel decreto di cui all'art. 84
Art. 88.      L'aspettativa è la posizione del sottufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause
Art. 89.  [90].
Art. 89 bis.  [92].
Art. 90.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 4° e 5° comma; 21 e 52; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 14, modificati.
Art. 91.  [95].
Art. 92.      I sottufficiali di carriera, di leva ed in congedo, possono perdere il grado in seguito a
Art. 93.      Il sottufficiale di carriera, di leva ed in congedo, responsabile di atti ritenuti incompatibili con il grado, previsti dal precedente art. 92, lettera a), numeri 4, 6, [...]
Art. 94.      La commissione di disciplina è normalmente formata di
Art. 95.      L'autorità che ha formato la commissione ne dà comunicazione al sottufficiale che vi è sottoposto e rimette al presidente l'ordine di convocazione della commissione [...]
Art. 96.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 18, 19, 20, modificati.
Art. 97.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 56 e 57, modificati.
Art. 98.      Ai sottufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio sedentario continueranno ad essere applicate le disposizioni per essi stabilite dal decreto [...]
Art. 99.  T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 59, modificato.
Art. 100.      Le categorie timonieri e semaforisti, sinora esistenti, sono soppresse
Art. 100 bis.  Prima formazione della categoria specialisti direzione tiro (S.D.T.)
Art. 101.      Nella sua prima formazione, il ruolo della categoria istruttori di educazione fisica sarà costituito dai sottufficiali di qualunque grado delle altre categorie del corpo [...]
Art. 101 bis.  Prima formazione delle categorie elettricisti e siluristi
Art. 101 ter.  Prima formazione della categoria palombari
Art. 102.      Nella sua prima formazione, la categoria portuali sarà costituita dai sottufficiali di porto nominati in base al R. D. 18 agosto 1920, n. 1257, e dai marinai addetti ai [...]
Art. 102 bis.  Condizioni di avanzamento per i personali delle categorie di nuova istituzione
Art. 103.  [109].
Art. 103 bis.  [110].
Art. 104.      Fino a quando non entreranno in vigore le norme di cui è cenno nel precedente art. 40, continueranno ad applicarsi l'art. 51 del testo unico sull'ordinamento del corpo [...]
Art. 105.      Per i volontari arruolati anteriormente alla entrata in vigore del presente testo unico, la ferma decorre dal 1° dicembre dell'anno in cui essi terminarono il corso [...]
Art. 106.      Saranno promossi al grado di 2° capo previsto dalle norme vigenti prima della entrata in vigore del presente testo unico e con le modalità stabilite dalle norme stesse
Art. 107.      Fino a tutto l'anno 1932, le aliquote di scrutinio per l'avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi saranno stabilite dal ministero
Art. 108.      Per i capi furieri di 1ª classe, che all'entrata in vigore del presente testo unico abbiano già superato l'esame per la promozione al grado di sottotenente del corpo [...]
Art. 109.      I ruoli organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di cui all'art. 5 e le disposizioni relative all'avanzamento dettate dal presente testo unico entreranno in vigore dalla [...]
Art. 110.      Ai sottufficiali che attualmente rivestono il grado di 2° capo previsto dalle disposizioni anteriori al presente testo unico, ed a coloro che perverranno al grado stesso [...]
Art. 111.  T.U 21 novembre 1924, n. 1525, art. 71.


§ 46.8.17 - R.D. 18 giugno 1931, n. 914 [1].

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina.

(G.U. 27 luglio 1931, n. 171)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina, visto, d'ordine nostro, dai ministri per la marina e per le finanze, in sostituzione di quello approvato col R. D. 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     E' abrogata qualsiasi disposizione precedente sull'ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina, salvo quelle cui l'unito testo unico fa riferimento.

 

          Art. 3.

     Il ministro per la marina è autorizzato a dettare norme esecutive, di carattere tecnico-militare e disciplinare, per l'applicazione dell'unito testo unico, fino a quando non sarà approvato il relativo regolamento, il quale sarà emanato di concerto con il ministro delle finanze se le disposizioni in esso contenute non avranno carattere soltanto tecnico-militare e disciplinare.

 

          Art. 4.

     Tutte le competenze di cui all'unito testo unico, nonchè quelle a cui il testo unico stesso fa riferimento, sono soggette a riduzione nella misura del 12 per cento, con decorrenza dal 1° dicembre 1930, in applicazione del R. D.-L. 20 novembre 1930, n. 1491.

     Tale riduzione non si applica alle paghe dei sotto capi e dei comuni, nè a quella dei sotto capi brevettati e dei sotto capi volontari a premio di cui all'ultimo comma dell'art. 36, nè alle annualità maturate anteriormente al 1° dicembre 1930 dei premi previsti all'art. 38, nè agli assegni di quiescenza.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1931, salvo quanto è disposto negli articoli 103, 104, 107 e 109 dell'allegato testo unico.

 

TESTO UNICO

 

Parte I

 

ORDINAMENTO DEL CORPO REALI EQUIPAGGI MARITTIMI.

 

Titolo I

 

Disposizioni generali.

 

Distinzione del personale del C.R.E.M.

 

          Art. 1. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 1 modificato.

     Il personale del corpo reale equipaggi marittimi si distingue in volontario e di leva.

     E' personale volontario od a lunga ferma, quello che:

     a) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma ordinaria di anni sei nei modi stabiliti dal primo comma del seguente art. 8, oppure quella a premio di anni quattro [2];

     b) ha commutato la ferma normale di leva in quella volontaria a premio;

     c) ha commutato la ferma a premio in quella ordinaria;

     d) si è vincolato a ferme complementari a premio;

     e) si è vincolato a rafferma o l'ha compiuta.

     E' personale di leva quello che:

     a) compie l'obbligo di servizio militare in conformità delle leggi sulla leva marittima;

     b) rimane in servizio a termini degli articoli 31 e 32.

 

Categorie e specialità del C.R.E.M.

 

          Art. 2. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 4, commi 1° , 2° e 3° ; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-a), modificato [3].

     Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi è diviso nelle seguenti categorie:

     1) nocchieri;

     2) specialisti delle telecomunicazioni e scoperta;

     3) cannonieri;

     4) tecnici di armi;

     5) elettrotecnici;

     6) tecnici di macchine;

     7) fuochisti;

     8) palombari;

     9) incursori;

     10) specialisti del servizio amministrativo e logistico;

     11) nocchieri di porto;

     12) marinai[4].

     Le categorie possono essere divise in specialità a seconda delle esigenze di servizio, con determinazione ministeriale.

     I particolari dell'ordinamento di ciascuna categoria e specialità sono definiti con determinazione ministeriale.

 

Ruoli del personale.

 

          Art. 3. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, comma 1°.

     Ciascuna categoria e specialità in servizio ha il proprio ruolo distinto per il personale volontario e per quello di leva. Ciascun ruolo è distinto per i vari gradi.

     Gerarchia dei sottufficiali della regia marina e dei militari del corpo reali equipaggi marittimi e loro corrispondenza di grado col regio esercito

 

          Art. 4. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1° , 2° , 4° e 5° , e 15, comma 1° , modificati [5].

 

          Art. 4 bis. Reclutamento degli istruttori di educazione fisica, degli aiutanti e dei portuali [6].

     Gli istruttori di educazione fisica sono reclutati, previo loro consenso, tra i sotto capi delle altre categorie, i quali siano stati approvati agli esami di ammissione del corso I.G.P. di cui al successivo art. 12.

     Gli aiutanti sono reclutati, previo loro consenso, fra i secondi capi delle altre categorie.

     I portuali sono reclutati, su domanda, fra i volontari delle altre categorie, i quali, trovandosi al terzo anno della ferma quadriennale di cui al successivo art. 8, chiedano ed ottengano la ferma complementare biennale prevista da detto articolo. Le categorie di provenienza sono stabilite dal Ministro della marina, di concerto con quello delle comunicazioni.

 

Forza del C.R.E.M. - Organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.Quantitativo dei secondi capi

 

          Art. 5. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, 2° comma, e art. 7, 2° comma; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 4, modificati [7].

 

          Art. 5 bis. [8].

 

Funzioni del grado superiore.

 

          Art. 6.

     Il comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi può concedere, con le modalità indicate dal regolamento e nei limiti delle tabelle delle singole destinazioni, le funzioni del grado superiore fino a quello di capo di 1ª classe ai militari volontari ed ai sottufficiali di carriera.

     I comandanti in capo di squadra e di dipartimento militare marittimo, i comandanti superiori navali o di navi isolate all'estero, possono, quando imprescindibili esigenze di servizio lo richiedano, concedere le funzioni di sotto capo ai comuni di 1ª classe.

     Le funzioni del grado superiore, comunque concesse, hanno carattere temporaneo e riflessi puramente disciplinari, ma non di carriera nè sulle competenze, ad eccezione degli assegni speciali di bordo, conformemente all'art. 5 del regolamento approvato col R. D. 9 agosto 1929, n. 1744.

 

Titolo II

 

PERSONALE VOLONTARIO

 

Finalità del personale volontario

 

          Art. 7. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 2, modificato [9].

 

Facoltà di ordinare arruolamenti volontari ordinari e volontari a premio

 

          Art. 8. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 3; R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1927, art. 1; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 9, modificati [10].

     Per la formazione dei sottufficiali di carriera delle varie categorie e specialità del C.R.E.M., il Ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari ordinari con ferma di anni sei, suddivisa in due distinti periodi: il primo di anni quattro ed il secondo di anni due, da concedersi, a domanda degli interessati, al termine del primo, semprechè i richiedenti siano giudicati meritevoli di proseguire nella carriera.

     Ha facoltà inoltre di ordinare arruolamenti volontari a premio, con ferma di anni quattro, per qualunque categoria e specialità del corpo reale equipaggi marittimi, nonchè di bandire concorsi fra gli arruolati volontari a premio che abbiano contratta la ulteriore ferma volontaria a premio di anni due, di cui al successivo art. 16, per corrispondere ad eventuali necessità nei ruoli di carriera.

     Tale concorso sarà bandito, dopo il primo anno della predetta ferma biennale, tra quelli che lo domanderanno e che saranno giudicati meritevoli per esami, da svolgersi sui programmi di insegnamento del corso ordinario e con le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico. Il regolamento stesso prescriverà le norme ed i criteri di scrutinio.

 

          Art. 8 bis. [11].

     Il Ministro per la marina ha inoltre la facoltà di bandire, in via eccezionale, concorsi straordinari per il trasferimento in carriera, anche limitatamente a determinate categorie e specialità e in relazione alle necessità dei ruoli di carriera, fra i secondi capi volontari vincolati a ferme annuali di cui al successivo art. 70-ter.

     Il Ministero della marina stabilisce, di volta in volta, i limiti di anzianità dei secondi capi, di cui al precedente comma, che possono partecipare al concorso, nonchè il numero dei posti messi a concorso per ogni specialità e categoria.

     La graduatoria di concorso è formata dalla commissione di avanzamento di cui al successivo art. 56 col criterio della scelta comparativa.

     I prescelti sono chiamati a sostenere un esame di idoneità da svolgersi sui programmi di insegnamento del corso ordinario. Da tale esame sono, però, dispensati coloro che nel grado di sottocapo avessero già favorevolmente superato precedenti esami di concorso per l'ammissione al corso I.G.P.

     I secondi capi approvati all'esame di idoneità o dispensati da detto esame se chiedono ed ottengono la rafferma sono trasferiti nei ruoli dei sottufficiali di carriera; i riprovati continuano, invece, a prestare servizio, alle stesse condizioni alle quali erano vincolati prima del concorso.

     Per i secondi capi appartenenti a categorie per le quali sono normalmente prescritti corsi integrativi prima dell'inizio del corso I.G.P., la concessione della rafferma ed il definitivo trasferimento in carriera sono, inoltre, subordinati all'esito favorevole di analoghi corsi integrativi, o tirocinio, da seguirsi presso le scuole o a bordo, con le modalità che di volta in volta sono stabilite dal comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi.

     La rafferma è concessa con decorrenza dal 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento in carriera, restando annullata a tutti gli effetti la ferma complementare annuale a premio in corso; però il soprassoldo mensile di rafferma è corrisposto dalla data dell'effettivo trasferimento.

     I secondi capi trasferiti in carriera conservano l'anzianità assoluta di grado posseduta quali i secondi capi vincolati a ferme annuali. Essi sono inscritti nei ruoli di carriera nell'ordine della graduatoria di concorso e immediatamente dopo l'ultimo sotto capo brevettato inscritto nel quadro di avanzamento ordinario a premio in vigore alla data della loro anzianità assoluta.

 

Ferma volontaria ordinaria di anni sei ed a premio di anni quattro

 

          Art. 9. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 1° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 2, 1° e 2° comma; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 1, modificati.

     Possono essere ammessi all'arruolamento volontario ordinario di anni sei ed a quello a premio di anni quattro i cittadini dello Stato celibi o vedovi senza prole che si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;

     b) non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, circonvenzione di persone incapaci, falsità di foglio firmato in bianco, delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la integrità e la sanità della stirpe, contro la famiglia, associazione per delinquere;

     c) producano l'attestazione di buona condotta;

     d) se appartengono per ragioni di età ad una classe già chiamata alla leva comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti nelle liste di leva, di terra o di mare;

     ed in quelle fissate, volta per volta, nei bandi di concorso.

     I giovani riformati alla leva possono essere ammessi agli arruolamenti volontari, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

     Gli stranieri i quali, non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel regno o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del re.

 

Contingente degli allievi volontari da ammettersi annualmente

 

          Art. 10. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 7, 1° comma, modificato.

     Il numero degli allievi volontari delle varie categorie e specialità (comuni di 2ª classe) da ammettersi al servizio è annualmente stabilito dal ministero.

 

Età dei volontari - Agevolazioni ai giovani in possesso di speciali requisiti

 

          Art. 11. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, commi 1° e 2°, e 14, comma 1° ; R. D.-L. 9 novembre 1924, n. 1992, art. 3; R. D.-L. 21 marzo 1929, n. 619, modificato [12].

     Il ministero stabilisce, di volta in volta, l'età minima e massima degli arruolandi, tenendo presente che i volontari debbono, in ogni caso, aver raggiunti i diciassette anni all'atto della decorrenza della ferma, secondo le prescrizioni dell'art. 17.

     I figli e gli orfani degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo od in congedo, provenienti dal personale di carriera, della regia marina e di altri corpi armati dello Stato, gli allievi delle navi scuola marinaretti o di istituti aventi analoghe finalità, ed i connazionali residenti all'estero possono essere ammessi agli arruolamenti volontari anche se in età inferiore di un anno a quella fissata per gli altri candidati, ferma la disposizione di cui al comma precedente circa l'età minima di diciassette anni.

     I connazionali residenti all'estero possono anche essere ammessi con età superiore di un anno a quella stabilita per gli altri candidati.

     Gli orfani di guerra o per la causa nazionale ed i provenienti dalle navi scuola marinaretti e dalle scuole professionali per la maestranza marittima, purchè in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, hanno precedenza assoluta su tutti i candidati.

     Gli avanguardisti che dimostrino di aver compiuto in modo soddisfacente almeno un anno di servizio in tale qualità hanno, a parità di punto di merito negli esami di concorso o di titolo di studio se l'arruolamento ha luogo per titoli, la precedenza sugli altri candidati, dopo però quelli indicati nel comma precedente.

 

Corsi di istruzione teorico-pratica per il personale volontario

 

          Art. 12. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 1° comma, modificato [13].

     Il personale volontario segue in apposite scuole, a terra od a bordo, i seguenti corsi di istruzione tecnico-pratica:

     Corso O. (Ordinario) per gli allievi volontari ordinari od a premio appena ammessi alle armi, completato, per determinate categorie, da un periodo di tirocinio pratico.

     Corso I.G.P. (Istruzione generale professionale) per i sottocapi volontari ordinari od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano di parteciparvi durante il secondo anno del secondo periodo della ferma ordinaria, oppure durante il secondo anno della ferma complementare a premio di due anni.

     Corso P. (Perfezionamento) per i secondi capi di carriera che aspirino all'avanzamento a capo di 3ª classe ed ottengano di parteciparvi.

     Il corso P. è svolto, a giudizio del ministro per la marina, o presso le scuole del C.R.E.M., o con preparazione individuale nelle sedi presso le quali i secondi capi stessi sono destinati e sotto la riga delle autorità dalle quali dipendono. Gli esami per l'abilitazione al grado superiore hanno luogo presso le scuole del C.R.E.M., salvo che, per circostanze eccezionali, il ministro per la marina ritenesse necessario disporre altrimenti.

     Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico, l'ordinamento ed i regolamenti delle scuole del corpo reale equipaggi marittimi, fissano la durata dei corsi, le modalità relative allo svolgimento degli stessi ed agli esami di riparazione, nonchè la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dai corsi I.G.P. e P. dei sottocapi volontari ordinari e dei secondi capi di carriera.

     La rinuncia alla frequenza dei corsi I.G.P. e P. è, a tutti gli effetti, equiparata alla esclusione dagli stessi.

 

          Art. 12 bis. [14].

     I sotto capi volontari ordinari esclusi dal corso I.G.P. possono essere prosciolti di autorità dalla ulteriore ferma volontaria e congedati in base al disposto del successivo art. 19.

     I sotto capi volontari, ordinari od a premio, ammessi a frequentare il corso I.G.P. seguono il corso stesso come spuntati di ferma al termine del secondo periodo della ferma ordinaria, o di quella complementare a premio di anni due. E' fatta eccezione per i sotto capi della categoria meccanici, i quali seguono il predetto corso durante il secondo anno del secondo periodo della ferma ordinaria, o durante il secondo anno di quella complementare a premio di anni due.

     I sotto capi volontari, ordinari od a premio, i quali risultano idonei al termine del corso, ottengono la rafferma di anni sei con decorrenza dalla data con la quale ebbe termine il secondo periodo della ferma ordinaria o la ferma complementare a premio di anni due.

     I sotto capi volontari, ordinari od a premio, risultati, invece, non idonei, sono congedati - salvo il disposto del successivo art. 69, per i sotto capi volontari ordinari - a meno che non chiedano ed ottengano di rimanere in servizio con successive ferme complementari annuali in base al seguente art. 16. In tal caso la decorrenza della prima di dette ferme deve coincidere con la fine della ferma complementare a premio di anni due.

 

Esami al grado di sottotenente del C.R.E.M. in servizio permanente effettivo [15]

 

          Art. 13.

     Possono essere nominati sottotenenti del C.R.E.M. in servizio permanente effettivo i capi di 1ª classe delle categorie stabilite con decreto del ministro per la marina [16].

     Lo stesso decreto indicherà anche in quale ruolo degli ufficiali del C.R.E.M. i detti capi di 1ª classe potranno essere nominati sottotenenti [17].

     I capi di 1ª classe di carriera debbono, per conseguire l'idoneità al grado di sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo, superare, senza seguire apposito corso, gli esami di cultura generale e pratico-professionale stabiliti dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico.

     Il regolamento stesso detta le norme per la chiamata, l'esclusione e la ripetizione degli esami.

     La rinuncia agli esami al grado di sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi è equiparata, a tutti gli effetti, alla esclusione dagli stessi, salvo il caso in cui la rinuncia sia determinata da temporanea infermità o da causa maggiore debitamente comprovata [18].

 

Commutazione della ferma di leva in quella volontaria a premio di anni quattro

 

          Art. 14. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 5° comma, modificato

     Il ministro della marina ha facoltà, in relazione alle esigenze organiche, di commutare la ferma di leva in quella volontaria a premio di anni quattro, ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda dopo dodici mesi di servizio.

     Il ministro per la marina ha inoltre facoltà, in relazione alle esigenze organiche, di trasferire alla ferma volontaria complementare biennale a premio i sotto capi raffermati di leva ai sensi del successivo art. 31 che ne facciano domanda durante il secondo vincolo di ferma annuale [19].

     Questi militari, soltanto se hanno seguito con esito favorevole un corso di integrazione, di cui all'art. 12, possono spirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria [20].

     La commutazione della ferma di leva in quella volontaria a premio di anni quattro non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis), nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso, o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

 

Commutazione della ferma volontaria a premio in quella volontaria ordinaria

 

          Art. 15.

     Il ministro per la marina ha facoltà di commutare la ferma volontaria a premio in quella ordinaria, previo il concorso di cui all'art. 8, ai sotto capi volontari a premio, vincolati dalla ferma biennale prevista dal successivo art. 16. Otterranno tale commutazione i primi risultati nella graduatoria compilata con le modalità di cui al precitato art. 8, in relazione ai posti disponibili, messi a concorso per ciascuna categoria. La commutazione stessa sarà però resa definitiva, dando quindi diritto al passaggio in carriera, soltanto dopo l'esito favorevole del corso I.G.P. [21].

     (Omissis) [22].

     La commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria non può essere concessa a chi ottenne l'assentimento di contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis), nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso, o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

 

Ferme complementari a premio

 

          Art. 16. [23].

     Il ministro per la marina ha facoltà di concedere ai sottocapi volontari a premio successive ferme complementari a premio della durata di due anni la prima e di un anno le altre: queste ultime fino ad un massimo di sei.

     Le domande relative debbono essere presentate entro i sei mesi anteriori allo scadere delle singole ferme o subito dopo l'esito sfavorevole del corso I.G.P.

     Le ferme annuali previste dal primo comma del presente articolo hanno decorrenza dal termine della ferma complementare biennale.

     Le limitazioni di cui al secondo comma del precedente art. 15 si applicano anche ai casi previsti dal presente articolo.

 

          Art. 16 bis. [24].

     Il Ministro per la marina ha facoltà di riassumere in servizio con ferme annuali a premio, a domanda e premio parere favorevole della commissione di avanzamento, sotto capi già volontari ordinari o a premio congedatisi a termine della ferma ordinaria o al termine della ferma complementare a premio precedentemente contratta.

     A detti sotto capi spetta il trattamento economico previsto dal successivo art. 38.

     La data di decorrenza della ferma annuale per i sotto capi riassunti in servizio in base al presente articolo è stabilita dal 1° ottobre o dal 1° dicembre dell'anno in cui avviene la riassunzione, a seconda della decorrenza di ferma degli appartenenti al vincolo annuale cui essi vanno ad aggregarsi. Per i mesi intercorrenti tra il primo del mese successivo a quello della riassunzione in servizio ed il 1° ottobre od il 1° dicembre sono corrisposti ai predetti sotto capi altrettanti dodicesimi del premio annuale di ferma complementare annuale.

     I sotto capi riassunti in base al presente articolo possono ottenere successive ferme annuali a premio sino ad un massimo di sei, computando in questo numero quelle eventualmente contratte precedentemente alla riassunzione in servizio. Essi possono aspirare al trasferimento in carriera per merito distinto ed eccezionale, con le modalità di cui al successivo art. 70 bis e per un numero di posti di non superiore alla metà di quelli previsti dall'articolo stesso. Inoltre possono essere prosciolti dalla ferma annuale contratta, per gli stessi motivi previsti per il personale volontario e con le stesse modalità e conseguenze.

 

Decorrenze delle ferme volontarie

 

          Art. 17. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, commi 2° e 3°, modificati [25].

     Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria è computata dal 1° maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso O e quello integrativo di cui al precedente art. 12.

     Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di anni cinque decorre dal 1° maggio dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio o dal 1° maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

     Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1° maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

     Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso O, la data della decorrenza della ferma è postergata di un anno.

 

Rafferma

 

          Art. 18. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 9; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 726, art. 5, modificati [26].

     La rafferma ha la durata di anni sei e, salvo i casi particolari previsti dagli articoli 8 bis e 70 bis del presente testo unico, è concessa, a domanda, ai sottocapi brevettati che, avendo superato il corso I.G.P., di cui al precedente art. 12, siano giudicati dalla commissione di avanzamento idonei ad assolvere le funzioni di sottufficiale. La rafferma potrà coincidere con la promozione a sottufficiale, quando le disponibilità degli organici, in rapporto all'aliquota della forza bilanciata, stabilita dall'art. 5 del vigente ordinamento, lo consentano [27].

     Le domande di rafferma debbono giungere al comando superiore del C.R.E.M. un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a 2° capo.

     I sotto capi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute, o per i quali la commissione di avanzamento ritenga di dovere soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.

     La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della commissione di avanzamento, com'è detto all'art. 55.

     In tal caso la rafferma, se concessa, avrà decorrenza dalla data di ultimazione della ferma, mentre il relativo soprassoldo sarà corrisposto dalla data della effettuata concessione.

     Per quanto riguardi i sotto capi volontari a premio proposti per la promozione a secondo capo per merito distinto ed eccezionale, giusta quanto dispone l'art. 70 bis del presente testo unico, le autorità, che formuleranno le proposte in parola, invieranno, contemporaneamente ad esse, la domanda di rafferma dell'interessato compilata e documentata secondo le prescritte norme.

     (Omissis) [28].

     La rafferma non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi in extremis, nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

 

Proscioglimento dalle ferme volontarie e dalle raffermeRiduzione e commutazione delle ferme volontarie

 

          Art. 19. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 10; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 4; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 6, modificati [29].

     Il militare volontario ed il sottufficiale di carriera possono venir prosciolti, rispettivamente, dalle ferme volontarie e dalla rafferme contratte:

     a) a domanda;

     b) di autorità;

     c) di ufficio.

     Il militare volontario deve, però, nei proscioglimenti, a domanda e di autorità, seguire, ai fini degli obblighi militari, la sorte della propria classe di leva.

     Le ferme volontarie possono anche venir ridotte, a domanda o di autorità, fino al limite di commutazione in quella di leva.

     I proscioglimenti a domanda dalle ferme volontarie o dalle rafferme e le riduzioni delle ferme volontarie possono venir concesse dal ministero della marina soltanto per gravissimi motivi, o per sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia del militare volontario, od in seguito al nulla osta delle rispettive famiglie, quando trattisi di allievi comuni di 2ª classe che ne facciano richiesta durante il primo mese del corso ordinario.

     I proscioglimenti d'autorità dalle ferme volontarie o dalle rafferme e le riduzioni delle ferme hanno luogo, per determinazione del ministro per la marina, per i motivi indicati negli articoli 12 e 20, comma 1° e 2°, 47, 48, 68, 69 e 90, lettera d), e con le modalità stabilite negli articoli stessi, nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico e nell'ordinamento e regolamenti delle scuole del C.R.E.M.

     I proscioglimenti d'ufficio dalle ferme volontarie e dalle rafferme hanno luogo per i motivi indicati negli articoli 20, comma 3° e 90, lettera e).

     Il proscioglimento dalla rafferma è sempre accompagnato dalla dispensa dal servizio.

 

Proscioglimenti dalle ferme volontarie per scarso rendimento, cattiva condotta ed in seguito a concessione di assentimento matrimoniale in via eccezionale

 

          Art. 20. R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 5, modificato.

     Il ministero della marina può prosciogliere d'autorità dalle ferme volontarie (ordinaria ed a premio), e da quelle complementari a premio, i sotto capi ed i comuni che, per deficienze professionali o per deficienze fisiche debitamente accertate nei modi stabiliti dal regolamento, non diano utile rendimento.

     Può altresì prosciogliere, d'autorità dalle ferme volontarie, per abituale cattivo comportamento in servizio o privato, od in conseguenza di gravi mancanze disciplinari, i sotto capi ed i comuni volontari ordinari ed a premio.

     Deve poi prosciogliere d'ufficio dalle ferme volontarie o dalla commutazione di ferma di cui agli articoli 14 e 15 i sotto capi ed i comuni:

     1° che contraggano matrimonio senza il prescritto assenso, o matrimonio religioso non valido agli effetti civili;

     2° che ottengano assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis);

     3° che incorrano nella degradazione.

 

Trasferimenti di categoria e di specialità

 

          Art. 21. T.U. 21 agosto 1925, n. 1522, art. 4, comma 4° e 5°; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3 b), modificati [30].

     Il ministro per la marina ha facoltà di concedere il trasferimento di categoria o di specialità ai comuni di 1ª e di 2ª classe volontari che ne facciano domanda, nonchè ai sottocapi volontari, limitatamente, però, alla percentuale annua dell'1% del ruolo nel quale il passaggio è richiesto.

     Non sono consentiti trasferimenti di categoria o specialità per i sottufficiali.

     Sono, tuttavia, ammessi trasferimenti di categoria o specialità, di autorità e senza limitazioni di gradi e di numero, nel caso di soppressione o costituzione di nuove categorie o specialità del corpo reale equipaggi marittimi.

     E' data, altresì, facoltà al ministro per la marina di autorizzare trasferimenti di categoria o specialità di sottufficiali, sia a domanda che d'autorità, per sopperire a necessità organiche di carattere urgente.

 

Congedamento dei militari volontariDispensa dal servizio dei sottufficiali di carriera

 

          Art. 22. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 11; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 7, modificati.

     I militari volontari del corpo reale equipaggi marittimi vengono congedati al termine della ferma volontaria contratta, salvo i casi di proscioglimento o di riduzione di cui all'art. 19.

     I sottufficiali di carriera possono, salvo il proscioglimento di cui all'art. 19, chiedere di essere dispensati dal servizio al termine della rafferma contratta od anche dopo in qualunque momento. Il ministro della marina ha facoltà peraltro di ritardare sino ad un anno dalla data della relativa istanza il richiesto licenziamento, come ha facoltà, previa approvazione del consiglio dei ministri, di sospendere per un determinato periodo la concessione della dispensa dal servizio al termine della rafferma ai sottufficiali di carriera, anche limitatamente a quelli di una o più categorie o specialità.

     Riammissione in servizio dei secondi capi di carriera dispensati dal servizio da meno di 4 anni

 

          Art. 23. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 22, modificato.

     Il ministero ha facoltà di riammettere, a domanda, sotto le armi, quando il fabbisogno di cui al quarto comma dell'art. 5 lo consenta, i secondi capi di carriera dispensati dal servizio da non oltre 4 anni in base all'art. 90, lettera c).

     Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce le modalità per le riammissioni di cui sopra e la nuova sede di anzianità spettante ai riammessi.

 

          Art. 23 bis. [31].

     Il Ministro della marina ha facoltà, indipendenza di particolari necessità organiche e quando il fabbisogno di cui al quarto comma del precedente art. 5 lo consente, di riassumere in servizio, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione di avanzamento di cui al successivo art. 56, sottufficiali in congedo di qualsiasi grado, di età non superiore ai 52 anni.

     I sottufficiali di cui al precedente comma assumono la qualifica di sottufficiali riassunti" e sono iscritti in ruoli separati da quelli dei sottufficiali di carriera distintamente per categorie e specialità.

     La riassunzione in servizio è definitiva dopo un periodo di esperimento con esito favorevole della durata di mesi sei.

     I sottufficiali definitivamente riassunti in servizio rimangono in tale posizione sino al raggiungimento dei normali limiti di età. Ad essi sono applicabili, in quanto non contrastino col presente articolo, le disposizioni della parte terza del presente testo unico.

     I sottufficiali riassunti i quali prima della riassunzione furono dispensati dal servizio in applicazione del successivo art. 91, non possono conseguire ulteriore avanzamento nella nuova posizione.

     I sottufficiali riassunti i quali prima della riassunzione furono dispensati dal servizio per motivi diversi da quelli previsti dal successivo art. 91, possono, invece, conseguire ulteriore avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe, con le norme in vigore per i sottufficiali pari grado di carriera. Ai sottufficiali riassunti non si applica in nessun caso la dispensa dal servizio per esclusione definitiva dall'avanzamento.

     L'iscrizione nei ruoli sottufficiali riassunti a luogo in base alla anzianità assoluta di grado e seguendo le norme del successivo art. 87; però agli effetti dell'applicazione di detto articolo l'anzianità assoluta è ridotta di tanti bimestri quanti sono gli anni intercorrenti tra la data di dispensa dal servizio e quella della riassunzione in servizio. Le frazioni inferiori a sei mesi sono trascurate, quelli superiori ai sei mesi sono considerate come anno intero.

     Per la iscrizione nei ruoli dei sottufficiali riassunti si prescinde dalla anzianità relativa posseduta prima della dispensa dal servizio.

 

Richiami dal congedo del personale volontario

 

          Art. 24. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 23; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 9 e 16, modificati.

     La legge sulla leva di mare fissa le norme relative ai richiami per istruzione, mobilitazione od altre eventualità dei militari del corpo reale equipaggi marittimi in congedo provenienti dai volontari.

     I sottufficiali in congedo provenienti dal personale di carriera possono, in tempo di mobilitazione, essere richiamati in servizio, anche indipendentemente dalla propria classe di leva, fino al 55° anno di età, ed anche fino al 60° se provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato. Il ministro per la marina a tuttavia la facoltà, in tempo di mobilitazione, di richiamare in servizio i sottufficiali in congedo, provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di stato, fino al compimento del 65° anno di età: detti sottufficiali sono impiegati in servizi territoriali [32].

     In caso di gravi contingenze, od in tempo di esercitazioni navali, o per allenamento, il ministro della marina ha facoltà di richiamare in temporaneo servizio, entro i limiti della forza bilanciata, i sottufficiali in congedo provenienti dal personale di carriera provvisti o no di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato[33].

 

Titolo III

 

PERSONALE DI LEVA

 

Assegnazione delle reclute alle varie categorie e specialità

 

          Art. 25. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 35, 36, 3° e 45 comma, 39 , 1° comma, 40 , 1° , 2° e 85 comma, modificati.

     Le reclute vengono sottoposte ad una istruzione preliminare militare, che, in massima, dura circa 30 giorni.

     Durante il periodo di tale istruzione, esse vengono assegnate, a seconda del fabbisogno e delle attitudini ed in relazione alle direttive del comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi, alle diverse categorie e specialità del corpo stesso. Esse assumono la denominazione di marinaio se assegnate alla categoria marinai, di allievo se alle altre categorie.

     Le reclute laureate o diplomate nelle università o negli istituti di istruzione superiore, previsti dalla legge sugli ufficiali di complemento della regia marina, o quelle che, avendo frequentato o frequentando gli istituti universitari indicati nel regolamento relativo a detta legge, abbiano seguìto due corsi di cultura militare, vengono, se fisicamente idonee, classificate "Marinaio L." e destinate, in conformità della legge sugli ufficiali di complemento e con le modalità stabilite dai regolamenti, a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento.

     Le reclute in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se fisicamente idonee, sono classificate "marinaio D." [34].

     Gli arruolati L. e D. che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti [35].

     Le reclute in possesso del certificato di ammissione al liceo classico o di titolo equipollente vengono classificate Allievi T. S. nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti.

     Le caratteristiche L., D., e T. S. vengono perdute dai militari inidonei al tirocinio pratico di cui all'articolo seguente e dai sottufficiali e sottocapi retrocessi.

 

Tirocini pratici e corsi per il personale di leva

 

          Art. 26. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 2° comma, modificato.

     Un'aliquota di allievi di alcune categorie e specialità del corpo reale equipaggi marittimi può essere inviata a seguire speciali tirocini pratici presso le scuole del corpo stesso.

     Gli allievi L. e D. non ammessi o rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento e rimasti nella leva di mare e gli allievi T. S. sono sempre destinati a seguire un tirocinio pratico a bordo od a terra.

     I sotto capi T. S. dànno, nell'ultimo trimestre di servizio, presso le rispettive destinazioni, un esame teorico-pratico, per ottenere, all'atto del congedo, la promozione a secondo capo.

 

Trasferimenti di categoria e specialità

 

          Art. 27. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 5° e 7° comma, modificato.

     E' ammesso, con le modalità stabilite dal regolamento ed in relazione al fabbisogno, il passaggio di autorità da una ad altra categoria o specialità del corpo reale equipaggi marittimi dei comuni di 2ª classe di leva con meno di dieci mesi di servizio nonchè dei sotto capi D. rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento.

     I comuni di 2ª classe giudicati inidonei ai servizi della propria categoria sono, dal ministero della marina, trasferiti, in qualunque momento, nella categoria marinai. In nessun caso però tale passaggio può avvenire per ragioni disciplinari.

 

Passaggio dei militari di leva nel personale volontario

 

          Art. 28.

     I militari di leva alle armi possono, con le norme dell'art. 14, fare passaggio nel personale volontario a premio.

     Agli effetti dell'avanzamento i militari di leva trasferiti nel personale volontario sono considerati aggregati ai corsi del personale volontario aventi la stessa decorrenza di ferma [36].

 

Trasferimento dei militari di leva ed in congedo in altri corpi militari; loro passaggio alla leva di terra od ai ruoli del regio esercito o della regia aeronautica

 

          Art. 29.

     I militari di leva ed i militari in congedo (compresi tra questi i provenienti dal personale volontario) possono, quando si propongano di intraprendere una carriera o di raggiungere gli scopi specificati dal regolamento, ottenere, a giudizio insindacabile del ministro della marina, il passaggio in altri corpi militari. Per i militari di leva alle armi, il passaggio stesso può tuttavia essere concesso soltanto dopo un anno di effettivo servizio.

     I militari trasferiti in altri corpi vengono, in conformità delle disposizioni sulla leva marittima, restituiti alla leva di terra o trasferiti nei ruoli del regio esercito o della regia aeronautica.

     Possono altresì ottenere il passaggio alla leva di terra, con le modalità fissate dal regolamento per la formazione degli ufficiali di complemento della regia marina, gli allievi L. non ammessi o rimandati, per deficienze fisiche o professionali, dai prescritti corsi per la nomina ad aspirante di complemento, e gli aspiranti di complemento giudicati inidonei alla promozione a guardiamarina o sottotenente di complemento dei vari corpi della regia marina per deficienze fisiche o professionali.

     Nomina a 2° capo ed a sotto capo degli aspiranti rimandati dai corsi ufficiali di complemento o dai corsi normali della regia accademia navale

 

          Art. 30.

     Gli aspiranti di complemento, dispensati dal proseguire il tirocinio prescrittto dal regolamento per la formazione degli ufficiali di complemento o giudicati inidonei alla promozione a sottotenente di complemento dei vari corpi militari della regia marina per deficienze fisiche o professionali, vengono, qualora non abbiano ottenuto il passaggio alla leva di terra, nominati secondo capi L. o D. nella categoria e specialità a cui il comando superiore li assegnerà in base alle speciali attitudini personali ed al fabbisogno.

     Gli aspiranti di complemento dispensati o dichiarati inidonei come sopra, per cattivo comportamento in servizio o privato, vengono, a meno che non abbiano commessa mancanza suscettibile di retrocessione, ripristinati sotto capi D. o nominati sotto capi L. nelle varie categorie e specialità del corpo reale equipaggi marittimi con modalità analoghe a quelle previste nel comma precedente.

     Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche agli aspiranti provenienti dai corsi normali della regia accademia navale, che non abbiano ottenuta la nomina ad ufficiali.

 

Vincoli di servizio annuale per i sotto capi e comuni di leva

 

          Art. 31. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 8, 6° , 7° e 8° comma, e 37, 4° comma; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 4, modificati [37].

     I comuni ed i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi di tutte le categorie e specialità possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei [38].

     I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio assumono la denominazione di raffermati di leva".

     I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio in qualità di comuni sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma [39].

     I sottocapi raffermati di leva sono promossi sergenti in rafferma, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di inizio del settimo mese del primo vincolo di rafferma, nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in rafferma, di cui al precedente art. 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari che abbiano superato il diciottesimo mese di servizio [40].

     I raffermati di leva fruiscono del trattamento economico di cui al successivo art. 39.

     I militari di leva di tutte le categorie possono essere ammessi a restare in servizio a tempo indeterminato senza vincolo di ferma ed alle condizioni economiche normali per il personale di leva.

 

Vincoli di servizio triennale per i secondi capi D.

 

          Art. 32. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 3° comma; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modificati.

     I secondi capi D. delle varie categorie e specialità possono essere ammessi, in base a concorso, a rimanere in servizio, dopo il termine della ferma di leva, per un periodo di tre anni.

     Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce a quali esperimenti pratici debbano preventivamente essere sottoposti i secondi capi di cui sopra.

 

Proscioglimento dai vincoli di servizio annuale e triennale.

 

          Art. 33.

     Il militare di leva ed il 2° capo D. possono venire prosciolti dai vincoli di servizio annuale e triennale di cui agli articoli 30 e 31:

     a) a domanda;

     b) d'autorità;

     c) d'ufficio.

     a) A domanda, il proscioglimento può venire concesso dal ministro della marina soltanto per gravi motivi.

     b) D'autorità, il proscioglimento ha luogo, per determinazione del ministro della marina, in seguito a cattivo comportamento disciplinare od a scarso rendimento in servizio; e, per i secondi capi D., anche in seguito a giudizi di inidoneità all'avanzamento a capo di 3ª classe.

     c) D'ufficio, il proscioglimento ha luogo in seguito:

     1° a celebrazione di matrimonio senza il prescritto assenso, o di matrimonio religioso non valido agli effetti civili;

     2° alla concessione di assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis);

     3° a degradazione.

 

Congedamento del personale di leva

 

          Art. 34.

     I militari del corpo reale equipaggi marittimi ed i sottufficiali di leva vengono, quando non vincolati a maggior servizio in base agli articoli 31 e 32, congedati al termine della ferma di leva in conformità della legge sulla leva di mare.

 

Richiami dal congedo del personale di leva

 

          Art. 35.

     La legge sulla leva di mare fissa le norme relative ai richiami per istruzione, mobilitazione od altre eventualità dei militari di leva del corpo reale equipaggi marittimi in congedo.

     I sottufficiali di leva in congedo, possono, in tempo di mobilitazione, essere richiamati in servizio, indipendentemente dal richiamo della propria classe di leva, fino al 55° anno di età.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

 

Assegni fissi ed eventuali

 

          Art. 36. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 42, 44, 1° , 25 e 3° comma; 50 e 62, modificati.

     Gli stipendi e le paghe, nonchè le indennità fisse ed eventuali ed i soprassoldi di terra e di bordo spettanti ai sottufficiali (di carriera e di leva) ed agli altri militari del corpo reale equipaggi marittimi (volontari e di leva) sono stabiliti da disposizioni speciali.

     La paga che le vigenti disposizioni assegnano ai secondi capi anziani, di cui al testo unico approvato col R. D. 21 agosto 1924, n. 1525, s'intende attribuita ai secondi capi di cui al presente testo unico.

     La paga dei sotto capi brevettati e dei sotto capi volontari a premio che hanno ultimata la ferma complementare a premio di due anni è di lire 7,30.

     A decorrere dal quarto vincolo complementare annuale i sotto capi volontari hanno diritto alla paga giornaliera di L. 8,50. Ad essi spetta inoltre un soprassoldo di specialità nella misura di cui alla lettera a) del numero 20 della tabella III annessa al R. D. 2 giugno 1924, n. 931, al lordo delle riduzioni sancite dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038. Tale soprassoldo è cumulabile, in ogni caso, con tutti quelli di categorie, destinazione e specialità eventualmente loro spettanti sia a terra che a bordo [41].

     Agli attuali volontari è concesso all'inizio del terzo anno di ferma il trattamento economico per il grado di sotto capo a meno che non siano dichiarati immeritevoli di tale concessione per scarso rendimento o per cattiva condotta [42].

 

Soprassoldi e gratificazioni dovuti per ferme e rafferme ai volontari ordinari ed ai sottufficiali di carriera

 

          Art. 37. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 43, 46, 47 e 48, modificati.

     Ai sotto capi e comuni volontari ordinari ed ai sotto capi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario che non chiedano o non ottengano la rafferma, spetta, al termine della ferma di anni 6, una gratificazione di lire 1000.

     La rafferma dà diritto:

     a) ai sottocapi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario o trasferiti dalla ferma volontaria a premio a quella ordinaria in applicazione del precedente art. 15:

     1) ad una gratificazione immediata di L. 500;

     2) ad un soprassoldo mensile di L. 25 con decorrenza dalla data di promozione a 2° capo;

     3) ad una gratificazione di L. 2.000 al termine del vincolo di sei anni con essa contratto;

     b) ai secondi capi volontari vincolati a ferme annuali trasferiti nei ruoli dei sottufficiali di carriera per merito distinto ed eccezionale in applicazione dei successivi articoli 70-bis e 70-ter o in via eccezionale in applicazione del precedente art. 8 bis, ed ai sottocapi vincolati a ferme complementari annuali a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale in applicazione del successivo art. 70-bis:

     ad un soprassoldo mensile di L. 25, con decorrenza dalla data del trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera per i primi e con decorrenza dalla data di promozione a secondo capo per i secondi [43].

     Ai volontari ordinari ed ai secondi capi di carriera inviati in congedo prima del termine della ferma ordinaria o della rafferma, per riforma senza diritto a pensione, spettano, rispettivamente, tanti sesti delle gratificazioni di lire 1000 e di lire 2000 quanti sono gli anni di ferma o di rafferma compiuti. La frazione di un anno superiore a 6 mesi è calcolata come anno intero.

     Le quote di gratificazione di fine ferma, di cui al primo comma del presente articolo, sono cumulabili con le gratificazioni di riforma spettanti ai sotto capi e comuni a norma delle disposizioni vigenti.

     In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

     Nessuna quota di gratificazione spetta ai prosciolti dalla rafferma o dalla ferma volontaria ordinaria per motivi diversi da quelli sopra indicati.

     Perdono altresì il diritto al soprassoldo di rafferma ed alle gratificazioni di fine ferma e di fine rafferma i sottufficiali di carriera ed i volontari ordinari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della libertà personale superiori a due mesi, o comunque condannati dai tribunali militari.

     Ai sotto capi volontari a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, giusta il disposto dell'art. 70 bis del presente testo unico, il soprassoldo di cui alla lettera b) decorrerà dal primo del mese successivo alla ottenuta promozione, indipendentemente dalla decorrenza della rafferma, la quale sarà quella prevista dall'art. 18 [44].

     Verrà loro corrisposta, inoltre, la gratificazione di cui alla lettera a), all'atto della concessione della rafferma stessa [45].

 

Premi annuali e di congedamento ai volontari a premio

 

          Art. 38. R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, articoli 7 e 8; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 2, modificati [46].

     Ai volontari a premio delle varie categorie e specialità spettano al termine della ferma di anni 4:

     a) un premio di:

     lire 500 per i radiotelegrafisti;

     lire 600 per i cannonieri A., elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi, carpentieri, furieri e furieri di assistenza;

     lire 700 per i marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti o ed A., infermieri, musicanti e portuali;

     lire 800 per i torpedinieri;

     lire 1000 per i cannonieri P. ed artificieri, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri P. e palombari, per ogni anno di servizio prestato [47].

     Il servizio prestato, ai fini della liquidazione dei premi suddetti, è computato dalla data di decorrenza della ferma per i militari provenienti da arruolamento volontario e dal 1° ottobre dell'anno in cui fu concesso il trasferimento al volontariato a premio per i militari provenienti dal personale di leva [48].

     b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale.

     Ai volontari a premio che, al termine della ferma di anni quattro, contraggano la ferma complementare a premio di anni due, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a tre anni.

     A coloro che abbiano ottenuto la ferma complementare a premio di anni due ed a coloro che abbiano ottenuto la commutazione alla ferma ordinaria di anni sei e vogliono o debbano congedarsi, al termine delle stesse, sarà corrisposto il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a due premi annuali.

     Qualora abbiano invece chiesto ed ottenuto di vincolarsi ad ulteriore ferme complementari di un anno, spetta ad essi il seguente trattamento economico:

     a) i premi di cui al precedente comma sono corrisposti all'atto della concessione del primo vincolo sotto forma di buoni postali fruttiferi oppure mediante versamento in conto corrente presso le casse postali di risparmio;

     b) a decorrere dalla quarta ferma annuale è dovuto il trattamento di cui al penultimo comma del precedente art. 36;

     c) è corrisposto annualmente alla fine di ogni vincolo un premio di L. 1.630, uguale per tutte le categorie, sotto forma di buoni postali fruttiferi, oppure mediante versamento in conto corrente presso le casse postali di risparmio [49].

     Ai volontari a premio prosciolti dalla ferma per motivi di salute o di famiglia vengono corrisposti, oltre agli eventuali premi annuali maturati, tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di ferma da essi compiuti. In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

     Nessun premio spetta ai prosciolti dalla ferma volontaria a premio per motivi diversi da quelli più sopra indicati.

     Perdono altresì il diritto ai premi maturati i volontari a premio trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della libertà personale superiori a due mesi, comunque condannati dai tribunali militari.

 

Compensi dovuti ai sotto capi e comuni di leva vincolati a maggiore servizio

 

          Art. 39. [50]

     Ai raffermati di leva ammessi ai successivi annuali di servizio ai sensi del precedente art. 31 spetta il seguente trattamento economico:

     a) Paghe:

     dalla data del primo vincolo annuale di rafferma a tutto il quarto vincolo: L. 3,50 giornaliere;

     dalla data del quinto vincolo a tutto il sesto vincolo: L. 5,50 giornaliere.

     Le paghe anzidette sono corrisposte indipendentemente dalla eventuale promozione a sottocapo, grado che non comporta aumento alcuno di paga, ma soltanto aumento di soprassoldi.

     b) Soprassoldi di imbarco, soprassoldi di specialità e di incarico a bordo ed a terra.

     Essi sono quelli previsti per i militari volontari.

     c) Premi:

     per ogni anno compiuto di vincolo:

     L. 500 per i marinai autisti e per i radiotelegrafisti;

     L. 600 per i cannonieri A., elettricisti, siluristi, carpentieri, furieri, furieri S., marinai cuochi;

     L. 700 per i marinai adibiti a servizi marinareschi, per i nocchieri, segnalatori, infermieri, trombettieri, fuochisti di tutte le specialità (Ab., C.M., M.N., M.A., artificieri);

     L. 800 per i torpedinieri e per gli S.D.T.;

     L. 1.000 per i cannonieri P. e per gli artefici ed i palombari.

     I premi sono corrisposti all'atto del congedo.

     I militari raffermati di leva prosciolti a domanda hanno diritto ai premi interi e ai dodicesimi di premio interamente maturati.

     Lo stesso trattamento spetta a coloro che sono prosciolti di autorità per deficienze fisiche debitamente accertate.

     Perdono invece il diritto ai premi ed ai dodicesimi maturati i prosciolti per i motivi indicati nelle lettere b) e c) del precedente art. 33.

     La misura dei premi è assoggettata alle riduzioni sancite dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

 

Vestiario

 

          Art. 40.

     Le norme relative al vestiario dei sottufficiali della regia marina e dei militari del corpo reali equipaggi marittimi sono stabilite con decreto reale, su proposta del ministro della marina di concerto con quello delle finanze.

 

Assegno ai sottufficiali che cessano dal servizio senza aver diritto a pensione o ad impiego civile di Stato

 

          Art. 41. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 54, modificato.

     Ai sottufficiali di carriera che cessano dal servizio per i motivi di cui all'art. 90, lettere b, c, d, è corrisposta, sempre che non abbiano diritto a pensione o ad impiego civile di Stato, un'indennità eguale a tanti mesi dell'ultimo stipendio o paga quanti sono gli anni di servizio compiuti. Per i mesi in più si computano altrettanti dodicesimi di un mese dell'annuo assegno o dello stipendio.

     Tale indennità non è cumulabile con la gratificazione di fine ferma, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

     In caso di morte il trattamento di cui sopra è devoluto alla vedova ed agli orfani con le norme vigenti in materia di liquidazione di pensioni o di indennità.

     I secondi capi riammessi in servizio in base al disposto dell'art. 23 sono tenuti a rimborsare, mediante ritenuta mensile sugli assegni, nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni, l'indennità ricevuta, come sopra è detto, all'atto del congedamento.

 

Decorrenza degli assegni da volontario ai militari che commutano la ferma di leva in quella volontaria a premio

 

          Art. 42. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 37, comma 3° , modificato.

     I militari in servizio di leva, che commutano in base al disposto dell'art. 14 la ferma di leva in quella volontaria a premio, acquistano diritto agli assegni spettanti ai volontari dal 1° del mese successivo alla data di accoglimento della relativa domanda.

 

Riduzione e perdita degli stipendi, del supplemento di servizio attivo e della indennità militare per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe

 

          Art. 43. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 44, comma 4° , e art. 45, modificati.

     Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe è ridotto nelle misure sottoindicate o non è dovuto, nei seguenti casi:

     E' ridotto, da un massimo pari alla metà ad un minimo pari al terzo, in caso di aspettativa per infermità.

     E' ridotto alla metà ai sottufficiali in attesa di giudizio, salvo a corrispondere l'altra metà quando il giudizio non sia seguìto da condanna.

     Non è dovuto:

     a) nelle aspettative per motivi privati;

     b) durante le assenze illegali;

     c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita al grado.

     Infine, dopo i primi due mesi, non compete lo stipendio, o viene ridotto alla metà, ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in licenza straordinaria per concessione eccezionale riservata al comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi, secondo che questo stabilirà al momento della concessione.

     In tutti i casi previsti dal presente articolo è sospesa la corresponsione del supplemento di servizio attivo.

     Sull'indennità militare si applicano le stesse riduzioni o sospensioni che sullo stipendio.

     Ai capi di 1ª classe trattenuti e fatto lo stesso trattamento che ai capi di 1ª classe [51].

 

Riduzione e perdita degli assegni fissi, per i secondi capi, sotto capi e comuni

 

          Art. 44.

     Gli assegni fissi dei secondi capi, sotto capi e comuni sono ridotti nelle misure sottoindicate o non sono dovuti nei seguenti casi:

     Sono ridotti alla metà nelle licenze per infermità non provenienti da cause di servizio. Tuttavia è in facoltà del ministero di autorizzare in casi eccezionali che gli assegni fissi siano corrisposti per intero.

     Sono altresì ridotti alla metà ai secondi capi in attesa di giudizio, salvo a corrispondere l'altra metà quando il giudizio non sia seguìto da condanna.

     Non sono dovuti:

     a) nelle licenze straordinarie per disposizione del comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi, salvo che il comando superiore stesso non disponga la corresponsione degli assegni fissi in misura ridotta fino al limite massimo della metà;

     b) durante le assenze illegali;

     c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado;

     d) ai sotto capi ed ai comuni detenuti in attesa di giudizio, salva la corresponsione degli assegni stessi quando il giudizio non sia seguìto da condanna.

 

Pensioni

 

          Art. 45. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 53 e 55, modificati.

     Il trattamento di pensione normale e privilegiato spettante ai sottufficiali ed ai militari del corpo reale equipaggi marittimi è regolato dalle disposizioni speciali vigenti in materia [52].

     I sottufficiali che cessano dal servizio in base all'art. 90, lettera b), perchè riformati, hanno diritto a pensione di riforma, liquidata in base alle disposizioni vigenti sulle pensioni, purchè abbiano compiuto quindici anni di servizio e la riforma avvenga prima del raggiungimento dei venti anni di servizio.

 

Decorrenza dal servizio agli effetti economici

 

          Art. 46. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, comma 4°.

     Agli effetti economici e di pensione la decorrenza del servizio dei sottufficiali della regia marina e dei militari del corpo reale equipaggi marittimi resta fissata dal 17° anno di età compiuto per coloro che hanno iniziato il servizio anteriormente a tale età, o dalla data di arruolamento per coloro che hanno iniziato il servizio dopo il compimento del 17° anno di età.

 

Parte Seconda

 

CLASSIFICA ED AVANZAMENTO DEI MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI - AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

 

Titolo I

 

PERSONALE VOLONTARIO E DI CARRIERA

 

Capo I

 

CLASSIFICHE A COMUNE DI 1ª E DI 2ª CLASSE

 

Classifica degli arruolati volontari provenienti dai giovani borghesi e dal personale di leva - Eliminazioni durante il corso O

 

          Art. 47. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3° , 4° , 5° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 2° e 3° comma, modificati.

     I giovani borghesi ammessi a contrarre arruolamento volontario ordinario od a premio nel corpo reale equipaggi marittimi vengono classificati comuni di 2ª classe nella categoria e specialità per la quale fu indetto l'arruolamento e destinati a seguire, in apposite scuole a terra ed a bordo, il corso ordinario ed eventualmente il tirocinio pratico di cui all'art. 12.

     Gli allievi che durante il corso non diano affidamento di riuscita almeno regolare, anche se per cause indipendenti dalla loro volontà, vengono prosciolti di autorità dalla ferma contratta, con le modalità stabilite dai regolamenti delle scuole del corpo reale equipaggi marittimi. Il proscioglimento di cui sopra può anche avere luogo a domanda, entro i primi tre mesi di corso, a norma dell'art. 19.

     Gli arruolati a premio provenienti dal personale di leva non seguono corso: se comuni di 2ª classe vengono classificati comuni di 1ª classe dalla data di decorrenza della ferma volontaria; se comuni di 1ª classe o sotto capi conservano la classifica od il grado raggiunti.

 

Classifica a comune di 1ª classe. Eliminazione degli inidonei a fine corso

 

          Art. 48. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 13; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6, 1° comma, modificati.

     Gli allievi provenienti dai giovani borghesi vengono classificati comuni di 1ª classe dal 1° ottobre dell'anno in cui termina il corso ordinario ed il tirocinio pratico quando prescritto [53].

     Gli allievi meccanici, per i quali il corso ordinario ha durata di due anni, vengono classificati comuni di 1ª classe dal 1° dicembre successivo al termine del 1° anno di corso.

     L'anzianità relativa dei comuni di 1ª classe è stabilita dalla graduatoria di esami. A parità di punti sono preferiti gli orfani di guerra o della causa nazionale e per ultimo i più anziani di età.

     Gli allievi riprovati agli esami vengono prosciolti di autorità od ammessi ai corsi suppletivi od agli esami di riparazione previsti dai regolamenti delle scuole del corpo reale equipaggi marittimi. Se dichiarati idonei nella nuova prova vengono classificati comuni di 1ª classe in coda al proprio corso; se inidonei prosciolti dalla ferma.

 

Capo II

 

Norme generali per l'avanzamento del personale volontario e di carriera - Commissioni e quadri di avanzamento.

 

Idoneità

 

          Art. 49. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 2° , 3° e 5° comma, modificati.

     Nessuno può conseguire la promozione al grado superiore se non è giudicato pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e non possiede i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura. Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

 

Divisione dei ruoli

 

          Art. 50. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 1° comma, e 5, 3° comma, modificati.

     L'avanzamento ha luogo per categorie e specialità, con promozioni successive da un grado a quello immediatamente superiore, con le norme stabilite dal presente testo unico e dal regolamento per la sua applicazione.

     I militari delle specialità la cui costituzione gerarchica è limitata possono, purchè volontari, progredire, ma soltanto in altra specialità della stessa categoria.

 

Tipi di avanzamento

 

          Art. 51. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 4° comma, modificato.

     L'avanzamento dei sottufficiali di carriera della regia marina e dei militari volontari del corpo reale equipaggi marittimi si distingue in ordinario ed in straordinario.

     L'avanzamento ordinario avviene ad anzianità, a scelta comparativa e per concorso.

     L'avanzamento straordinario può aver luogo per merito di guerra ed a scelta eccezionale.

 

Vacanze organiche per l'avanzamento dei sottufficiali fino al grado di capo di 1ª classe

 

          Art. 52. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, ultimo comma, modificato.

     I capi di 2ª e 3ª classe, i secondi capi, ed i sottocapi brevettati non possono essere promossi al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne il caso previsto dall'ultimo comma del successivo art. 59 [54].

     Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo i decessi e le cessazioni dal servizio di cui all'art. 90.

 

Vacanze organiche per l'avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo

 

          Art. 53.

     Tranne il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 59, i capi di 1ª classe non possono essere promossi al grado superiore, se non esistano vacanze nei ruoli di sottotenente del C.R.E.M., nei quali può essere loro concesso tale grado, a norma dell'art. 13 del presente testo unico [55].

     Agli effetti del presente articolo costituiscono vacanze organiche quelle indicate nell'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della regia marina, approvato col R. D. 7 novembre 1929, n. 2007.

 

Quadri ordinari di avanzamento

 

          Art. 54. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 1° e 3° comma, modificato.

     Nell'ultimo trimestre di ogni anno il ministro della marina dispone che siano presi in esame per l'avanzamento ordinario ed inscritti nei quadri relativi, i capi di 2ª e 3ª classe, i secondi capi ed i militari volontari del corpo reale equipaggi marittimi nelle aliquote indicate nella tabella A dell'art. 66.

     Qualora la commissione di avanzamento di cui all'art. 56 ritenga di dover sospendere il proprio giudizio su qualche militare, questi conserverà con riserva la sua anzianità e sarà sottoposto a nuovo scrutinio in occasione di altre riunioni della commissione stessa.

     I capi di 1ª classe in condizioni di avanzamento vengono presi in esame ed inscritti nei quadri di avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi, nelle aliquote indicate nella tabella A dell'art. 66, dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali.

 

Quadri suppletivi di avanzamento

 

          Art. 55. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 2° comma, modificato.

     Il ministro della marina ha facoltà di riunire in qualsiasi periodo dell'anno la commissione di avanzamento per la formazione dei quadri suppletivi o per lo scioglimento delle riserve apposte a precedenti quadri.

     Il numero dei capi di 2ª e 3ª classe e di secondi capi da prendere in esame e da inscrivere nei quadri suppletivi viene fissato dal ministro della marina in base alle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno in corso ed al criterio di formazione dei quadri ordinari.

     Per la eventuale formazione dei quadri suppletivi di avanzamento al grado di sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi, le aliquote sono fissate dal ministro della marina in base ai criteri di formazione dei quadri ordinari.

 

Commissione per l'avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe incluso. Sue attribuzioni

 

          Art. 56. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 33; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 13, modificati.

     Per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ordinario e straordinario fino al grado di capo di 1ª classe incluso e per la compilazione dei relativi quadri, è costituita permanentemente, presso il Ministero della difesa-Marina, una commissione di avanzamento così formata [56]:

     il direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più anziano destinato alla direzione generale , presidente [57];

     4 ufficiali superiori del corpo di stato maggiore, di cui almeno uno avente grado di capitano di vascello ed uno avente grado di capitano di fregata, membri;

     1 ufficiale superiore commissario, membro e segretario [58].

     Per l'avanzamento dei militari delle categorie tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, un capitano di vascello e un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori del genio navale (per i tecnici di macchine e i fuochisti), medici o del commissariato (per i militari della categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico, in relazione alla specialità di appartenenza) e delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto) [59].

     Per l'avanzamento fino al grado di 2° capo, il direttore generale del personale militare della Marina ha facoltà di costituire due commissioni presiedute da capitani di vascello. Di esse deve sempre far parte un ufficiale commissario in qualità di membro e segretario [60].

     A parità di voti, le deliberazioni per gli avanzamenti ordinari si intendono contrarie al candidato.

     L'idoneità all'avanzamento per merito di guerra, ed a scelta eccezionale, dev'essere pronunciata all'unanimità ed avere la diretta approvazione del ministro.

     La commissione di cui al 1° comma è chiamata anche a pronunciarsi, con le modalità fissate dal regolamento [61]:

     1) sulle ammissioni ai corsi I.G.P. e P. e sulle esclusioni dagli stessi;

     2) sui proscioglimenti di autorità dalla rafferma dei sottufficiali e conseguente loro dispensa dal servizio;

     3) sulle dispense dal servizio di autorità dei sottufficiali che hanno ultimata la rafferma;

     4) sull'ammissione dei capi di 1ª classe agli esami per l'avanzamento a sottotenente del C.R.E.M. [62];

     5) sulle domande dei capi di 1ª classe per essere trattenuti in servizio oltre il 52° anno di età [63].

     (Omissis) [64].

 

Commissione per l'avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi

 

          Art. 57. [65].

Sospensione della inscrizione in quadro

 

          Art. 58.

     All'infuori dei capi previsti dall'art. 59, il ministro della marina ha facoltà di sospendere, con motivata deliberazione, la promozione degli inscritti in quadro di avanzamento, allorquando siano intervenuti nuovi elementi di giudizio, posteriormente alla compilazione dei quadri stessi.

     I sottufficiali venuti a trovarsi in tale condizione vengono nuovamente sottoposti, entro sei mesi, all'esame delle competenti commissioni di avanzamento.

     Della sospensiva è data comunicazione motivata agli interessati.

 

Effetti dell'aspettativa, della sospensione dal grado e dei procedimenti penali e disciplinari sull'avanzamento

 

          Art. 59. [66].

     I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

     Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa.

 

Cancellazione dal quadro di avanzamento

 

          Art. 60.

     Quando un sottufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali dipende, viene a perdere, per motivi fisici, professionali, disciplinari o di qualsiasi altra natura, l'idoneità all'avanzamento, le autorità stesse debbono inoltrare al comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento.

     Tale proposta può anche essere provocata dal comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi quando abbia sufficienti elementi di giudizio.

     Nell'uno e nell'altro caso le proposte vengono, dal comandante superiore del corpo reale equipaggi marittimi, o inoltrate al ministero della marina per l'esame della commissione di avanzamento degli ufficiali, se trattisi di capi di 1ª classe, o sottoposte all'esame della commissione di avanzamento degli ufficiali se trattasi di capi di 1ª classe, o sottoposte all'esame della commissione di avanzamento presso il comando superiore del corpo reale di equipaggi marittimi, se trattasi di sottufficiali fino al grado di capo di 2ª classe incluso.

     Il giudizio negativo delle predette commissioni dà luogo alla cancellazione del sottufficiale dal quadro di avanzamento. Del provvedimento relativo viene data comunicazione motivata agli interessati.

 

Entrata in vigore dei quadri di avanzamento

 

          Art. 61. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 3° comma, modificato.

     I quadri di avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe divengono esecutivi dalla data di pubblicazione all'ordine del giorno del comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi.

     I quadri di avanzamento al grado di sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi sono resi definitivi quando approvati dal ministro della marina, il quale ha facoltà di approvarli anche soltanto in parte ed eseguirvi tutti gli spostamenti ch'egli ritenga più rispondenti nell'interesse dell'amministrazione militare marittima.

 

Decadenza dei quadri di avanzamento

 

          Art. 62.

     All'infuori di quelli compilati in seguito a concorso, i quadri di avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi, e quelli ai vari gradi dei sottufficiali e militari del corpo reale equipaggi marittimi, cessano di aver vigore con la data dell'ordine di convocazione delle competenti commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari. I sottufficiali inscritti, in seguito ad avanzamento a scelta eccezionale, nei quadri che vanno a scadere, vengono però riconfermati, nel loro ordine, in testa ai nuovi quadri ordinari.

 

Inidoneità agli uffici del grado ed esclusioni definitive dall'avanzamento

 

          Art. 63.

     Ai sottufficiali dichiarati non idonei agli uffici del grado ed a quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano rispettivamente gli articoli 90, lettera d), e 91.

 

Reclami contro i deliberati delle commissioni di avanzamento

 

          Art. 64. [67].

     I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro per la difesa. Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.

     I reclami di cui al precedente comma devono essere presentati entro il termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento, dal quale il militare si ritiene leso, fu pubblicato nel Foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato.

 

          Art. 65. Decorrenza delle promozioni a 2° capo ed a capo di 3ª, 2ª 1ª classe e della nomina a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi [68].

     I sottocapi brevettati, secondi capi ed i capi di 3ª e 2ª classe sono promossi al grado superiore man mano che in questo si verificano vacanze e nell'ordine risultante dal quadro di avanzamento nei quali sono iscritti.

     La decorrenza, sia agli atti dell'anzianità di grado che a quelli amministrativi, della promozione al grado superiore derivante dai collocamenti a riposo, per limite di età e dai decessi, è fissata al 1° del mese successivo a quello nel quale si è verificato il collocamento a riposo o il decesso. In tutti gli altri casi la decorrenza della promozione è stabilita al 1° del mese successivo a quello della data del decreto che ha originato la corrispondente vacanza. Se però tale decreto è emanato dopo sei mesi dalla data della vacanza, la promozione decorre dal compimento dei sei mesi.

     Per la decorrenza della nomina a sottotenente del C.R.E.M. si osservano le disposizioni vigenti per gli ufficiali.

 

Capo III

 

CONDIZIONI PER L'AVANZAMENTO AI SINGOLI GRADI

 

Avanzamento ordinario dei sottufficiali di carriera e dei militari volontari

 

          Art. 66. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 6° e 7° comma, 28, 30, 1° comma, 31 e 32, 1° comma; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756; art. 11 e 12; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 2, modificati.

     I sottufficiali di carriera della regia marina ed i militari volontari del corpo reale equipaggi marittimi concorrono all'avanzamento ordinario (anzianità, scelta comparativa e concorso) quando si trovino nelle condizioni generali e di imbarco prescritte dalle seguenti tabelle A e B. Essi sono inscritti nei rispettivi quadri di avanzamento nella misura indicata nella colonna n. 7 della tabella A.

     L'imbarco per l'avanzamento deve essere effettuato su regie navi in armamento od in riserva, oppure su navi non iscritte nel regio naviglio, purchè addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate.

     Il personale del CEMM, destinato ai reparti di volo e agli aeroporti oppure che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al servizio aereo, è considerato, ai fini dell'avanzamento, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva [69].

     Ai fini dell'avanzamento, è considerato, altresì, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti elicotteri o presso gli eliporti e quello che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista di elicottero [70].

     I sottufficiali ed i militari sbarcati da regia nave all'estero per brevi missioni sono, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, considerati imbarcati per tutto il tempo della missione. In caso di missione prolungata è in facoltà del ministero di disporre diversamente.

     In tempo di guerra i periodi minimi di permanenza nel grado e di imbarco stabiliti per l'avanzamento ordinario dalle tabelle A e B sono ridotti a metà: i secondi capi ed i capi di 1ª classe possono conseguire la promozione al grado superiore senza avere, rispettivamente, seguìto il corso P. o dato il prescritto esame di abilitazione.

 

Avanzamento straordinario (per merito di guerra ed a scelta eccezionale)

 

          Art. 67. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 29 e 32, 2° comma, modificato.

     a) L'avanzamento straordinario per merito di guerra può essere conferito ai sottufficiali di carriera della regia marina ed ai militari volontari del corpo reale equipaggi marittimi, indipendentemente da qualsiasi limite di imbarco e di permanenza nel grado, per meriti debitamente accertati in seguito a fatti d'arme avvenuti in tempo e in zona di guerra. Per tempo di guerra deve intendersi quello intercorrente fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato o delle colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

     Le promozioni per merito di guerra hanno decorrenza dalla data dei fatti d'armi che le originarono.

     b) L'avanzamento straordinario a scelta eccezionale può essere conferito, nel limite massimo del 4% del rispettivo ruolo organico, ai sottufficiali di carriera della regia marina che, oltre ad aver reso nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed in casi specifici servizi di eccezionale importanza, siano in possesso in qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così preclare da dare pieno affidamento di reggere in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.

     E' necessario però che i sottufficiali giudicati meritevoli di avanzamento straordinario a scelta eccezionale abbiano, in ogni caso, raggiunto la metà delle condizioni di permanenza nel grado di imbarco stabilite dalle tabelle A e B dell'articolo precedente; si trovino nel primo terzo del ruolo del proprio grado ed abbiano superati con successo, rispettivamente, il corso P o gli esami prescritti per l'avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi [71].

     I sottufficiali dichiarati meritevoli di promozione a scelta eccezionale hanno l'assoluta precedenza su tutti gli inscritti nel quadro di avanzamento della propria categoria e sono classificati fra loro secondo l'anzianità di grado.

     Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa le norme per la compilazione e la trasmissione di proposte di promozione a scelta eccezionale.

 

Avanzamento a sotto capo dei volontari ordinari ed a premio

 

          Art. 68. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 24; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 8, modificati.

     L'avanzamento a sotto capo dei comuni di 1ª classe volontari ordinari ed a premio provenienti dai giovani borghesi, ha luogo ad anzianità per corso di ammissione, nei limiti di tempo indicati nella tabella A dell'art. 66.

     I comuni di 1ª classe volontari ordinari ed a premio della categoria meccanici approvati agli esami del 2° corso vengono, però, promossi sotto capi dal 1° dicembre dell'anno in cui detto corso ha termine.

     I comuni di 1ª classe volontari a premio provenienti dal personale di leva vengono aggregati, per la promozione a sotto capo, al corso delle rispettive categorie e specialità uscito dalla scuola dopo il loro passaggio nel personale volontario.

     I comuni di 1ª classe volontari ordinari (esclusi i meccanici) giudicati inidonei all'avanzamento, sono sottoposti a due successivi scrutinii ad intervalli di sei mesi. Se confermati inidonei al terzo scrutinio, vengono esclusi definitivamente dall'avanzamento e congedati al termine della ferma volontaria ordinaria, che può, per altro, venir ridotta di autorità, fino al limite massimo corrispondente al servizio prestato.

     Tale riduzione non può essere applicata ai militari che non abbiano completamente assolti gli obblighi di leva.

     Nel caso di favorevole giudizio, vengono invece promossi in coda al proprio corso, dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

     I comuni di 1ª classe volontari a premio (esclusi i meccanici) giudicati una volta inidonei alla promozione, vengono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

     I comuni di 1ª classe volontari ordinari ed a premio della categoria meccanici riprovati nelle due sessioni di esami del secondo corso, possono essere ammessi a ripetere l'anno secondo sarà stabilito dal regolamento della scuola. Se dichiarati idonei nelle prescritte prove vengono promossi sotto capi insieme agli appartenenti al successivo corso di arruolamento. In caso negativo vengono trasferiti nella categoria fuochisti per ultimare la ferma volontaria contratta.

     Questa, se ordinaria, può venir ridotta di autorità, fino al limite massimo corrispondente al servizio prestato, purchè lo stesso comprenda gli obblighi di leva.

 

Classifica di sotto capo brevettato

 

          Art. 69.

     I sotto capi volontari ordinari ammessi al corso I.G.P. e giudicati idonei agli esami finali vengono classificati, in ordine di anzianità, sotto capi brevettati con la data che sarà, annualmente, stabilita dal comando superiore del C.R.E.M., e che sarà unica per tutti i sotto capi della stessa anzianità promossi alla fine di detto corso. Tale data in nessun caso potrà essere anteriore a quella degli esami sostenuti. I riprovati possono ripetere la prova una sola volta nell'anno successivo, senza però frequentare nuovamente il corso. Se giudicati idonei, vengono classificati sotto capi brevettati, in coda al proprio corso, con decorrenza unica che sarà annualmente stabilita dal comando superiore del C.R.E.M. [72].

     Gli inidonei terminano, da sotto capi, la ferma volontaria ordinaria. Questa può, peraltro, venir ridotta di autorità fino al limite massimo corrispondente al servizio prestato.

     I sotto capi volontari a premio che, in seguito al concorso di cui all'art. 8, hanno chiesto ed ottenuto di essere ammessi al corso I.G.P., sono aggregati ai pari grado volontari ordinari e, se idonei agli esami finali, considerati, per la classifica a sotto capo brevettato e per l'ulteriore avanzamento, appartenenti ad un unico corso, ma in coda agli stessi.

     Gli inidonei vengono invece subito congedati, a meno che non chiedano ed ottengano la ferma complementare a premio di due anni prevista dall'art. 16.

 

Avanzamento a secondo capo

 

          Art. 70. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modificati.

     L'avanzamento a secondo capo ha luogo a scelta comparativa e nel quadro relativo vengono inscritti tutti i sotto capi brevettati che, avendo presentata la domanda di rafferma nel termine prescritto nell'art. 18, siano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, giudicati, dalla commissione di avanzamento, meritevoli di iniziare la carriera di sottufficiale.

     La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni di fine corso I.G.P. e forma due distinte graduatorie, comprendendo nella seconda i sotto capi brevettati approvati agli esami di riparazione. Questi seguono, nella graduatoria generale, i compagni di corso.

     (Omissis) [73].

     I sotto capi brevettati per i quali la commissione di avanzamento ha pronunciata la sospensiva di cui al quarto comma dell'art. 18, vengono, qualora chiedano di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il termine massimo di un anno, ripresi in esame in occasione di nuove riunioni della commissione di avanzamento.

     Detti sotto capi brevettati, se giudicati idonei, vengono promossi in coda al proprio corso con decorrenza dal 1° del mese successivo al termine della decretata sospensiva; se giudicati inidonei vengono invece subito inviati in congedo.

     I sotto capi volontari a premio vincolati a ferme complementari qualora abbiano compiuti dodici anni di servizio vengono presi in esame per l'avanzamento un mese prima del congedamento e, se giudicati idonei, promossi secondi capi all'atto del congelamento [74].

 

          Art. 70 bis. [75]. - Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sotto capi volontari a premio al grado di secondo capo.

     Possono essere promossi secondo i capi per merito distinto ed eccezionale, nella misura non superiore al 15% globale dei costi messi ogni anno a concorso, i sotto capi volontari vincolati a ferme annuali, i quali si trovino nel secondo vincolo annuale di ferma e in quelli successivi e siano stati proposti per tale promozione dalle autorità dalle quali dipendono, con speciale rapporto attestante il possesso di qualità veramente eccezionali.

     Per uno stesso sotto capo volontario possono farsi al massimo due proposte di avanzamento per merito distinto ed eccezionale, con l'intervallo di almeno un anno tra la prima e la seconda.

     I sotto capi designati per la promozione per merito distinto ed eccezionale sono ammessi, in seguito ad esame di sola idoneità, a frequentare il corso I.G.P., essendo il loro trasferimento in carriera subordinato all'esito di detto corso. Superate le prove finali emessi in graduatoria tra di loro nelle varie categorie, i predetti sotto capi sono promossi secondi capi con sede di anzianità immediatamente prima di quella dei pari grado coi quali seguiranno il corso I.G.P., assumendone le stessa decorrenza di rafferma.

     Ai sotto capi, promossi per merito distinto ed eccezionale, non compete il premio annuale relativo alla ferma in corso.

     I sotto capi, i quali per due volte siano stati riprovati agli esami di ammissione al corso I.G.P., non possono ulteriormente essere proposti per l'avanzamento per merito distinto ed eccezionale. Per gli ammessi al corso I.G.P. si applicano le norme di cui al precedente art. 12 bis.

 

          Art. 70 ter. [76].

     Il ministro per la marina ha facoltà, indipendenza di particolari situazioni organiche, di disporre, anche limitatamente a determinate categorie e specialità, l'avanzamento a secondo capo di sotto capi volontari vincolati a ferme annuali, nel numero che sarà di volta in volta stabilito di concerto col il ministero delle finanze.

     L'avanzamento ha luogo a scelta comparativa fra i sotto capi del corso di arruolamento più anziano, e, se necessario, fra detti sotto capi e quelli del corso o di corsi di arruolamento successivi ed e subordinato al possesso delle condizioni di imbarco prescritto dalla tabella B dell'art. 66 del presente testo unico. I sotto capi dichiarati una volta non idonei non sono ripresi in esame in occasione di eventuali successivi scrutini.

     I secondi capi promossi in applicazione del presente articolo assumono la qualifica di secondi capi volontari vincolati a ferme annuali". Essi conservano la possibilità del trasferimento in carriera per merito distinto con le modalità ed alle condizioni previste dal precedente art. 70 bis; inoltre possono ottenere successive ferme complementari annuali alle stesse condizioni previste per i sotto capi, fino ad un massimo di sei, comprendendo in tale massimo quelle espletate nel grado di sotto capo dopo il compimento della ferma complementare biennale.

 

          Art. 70 quater. [77].

     Il numero dei secondi capi volontari vincolati a ferme annuali grava sul totale dei sottufficiali di cui al terz'ultimo comma dell'art. 5 del presente testo unico.

     Ai secondi capi volontari vincolati a ferme annuali spettano la paga ed i soprassoldi dovuti ai secondi capi di carriera, con esclusione della gratificazione di rafferma e del relativo soprassoldo; continuano, invece, ad essere loro corrisposti i premi annuali stabiliti per i sotto capi volontari ammessi alle ferme complementari annuali, nella misura e colle qualità previste per questi ultimi.

 

Avanzamento a capo di 3ª classe

 

          Art. 71. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modificati [78].

     L'avanzamento ordinario a capo di 3ª classe ha luogo col criterio della scelta comparativa fra i secondi capi nelle condizioni appartenenti allo stesso corso di classifica a sottocapo brevettato".

     I secondi capi promossi tali per merito distinto ed eccezionale" sono, agli effetti dello scrutinio per l'avanzamento a capo di 3ª classe, considerati appartenenti al corso al quale furono accodati.

     I secondi capi provenienti dal ruolo dei secondi capi vincolati a ferme annuali" trasferiti nel ruolo di carriera in applicazione dell'art. 8 bis del presente testo unico sono, agli effetti dello scrutinio per l'avanzamento a capo di 3ª classe, considerati appartenenti al corso che immediatamente li seguiva nel ruolo stesso.

     I secondi capi rinunciatari o riprovati al corso P. e quelli esclusi dal corso stesso sono scrutinati a scelta comparativa fra di loro e, se dichiarati idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento alla coda del corso successivo a quello al quale appartenevano.

     I dichiarati una volta idonei all'avanzamento sono scrutinati in occasione della formazione dei quadri ordinari per l'anno seguente e, se dichiarati idonei, sono iscritti in quadro alla coda del corso immediatamente successivo a quello al quale appartenevano e sempre dopo i pari grado di cui al comma precedente.

     La commissione di avanzamento tiene conto nel giudizio comparativo delle votazioni di fine corso P.

     Sono portati annualmente allo scrutinio uno o più corsi in relazione alle necessità di copertura delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della rispettiva categoria e specialità.

     L'iscrizione in quadro di avanzamento di tutti gli idonei ha luogo per corsi e nell'ordine di graduatoria di merito comparativo stabilito, per gli appartenenti a ciascun corso, dalla commissione di avanzamento.

     Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i secondi capi:

     a) rinunciatari od esclusi dagli esami P., o riprovati agli esami stessi;

     b) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commissione;

     c) cancellati dai quadri di avanzamento a norma dell'art. 60.

     Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i secondi capi che si trovino:

     1) per una volta in una o promiscuamente in due delle condizioni previste dalla lettera a);

     2) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 10, nelle condizioni di cui alle lettere b) e c);

     3) per una volta in una delle condizioni di cui alla lettera a) ed una volta, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alla lettere b) o c).

 

Avanzamento a capo di 2ª classe

 

          Art. 72.

     L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe ha luogo con il criterio della scelta comparativa fra i capi di 3ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle A e B dell'art. 66.

     Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 3ª classe:

     a) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commissione;

     b) cancellati dai quadri di avanzamento, come all'art. 60;

     c) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, quando il numero degli iscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano iscritto in quadro [79].

     Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 3ª classe che si trovino:

     1) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere a) o b);

     2) per quattro volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera c);

     3) per una volta nelle condizioni di cui alle lettere a) o b) e 2 volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera c).

 

Avanzamento a capo di 1ª classe

 

          Art. 73. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 30, 2° comma, modificato.

     L'avanzamento ordinario a capo di 1ª classe ha luogo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma, con il criterio della scelta comparativa fra i capi di 2ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle A e B dell'art. 66.

     Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 2ª classe:

     a) giudicati non idonei all'avanzamento dalla commissione;

     b) cancellati dai quadri di avanzamento, come all'art. 60;

     c) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, quando il numero degli iscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano iscritto in quadro [80].

     Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 2ª classe, che si trovino:

     1° per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere a) o b);

     2° per quattro volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera c);

     3° per una volta nelle condizioni di cui alle lettere a) o b) e due volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera c).

     L'avanzamento a capo musicante di 1ª classe ha luogo in seguito a concorso, indetto con le modalità stabilite dal regolamento, fra i capi musicanti di 2ª classe in ruolo, in numero uguale ad otto volte a quello dei posti messi a concorso [81].

 

Avanzamento ordinario a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo

 

          Art. 74. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 27; R. D.-L. 9 novembre 1924, n. 1992, art. 6; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 1, modificati.

     L'avanzamento ordinario a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo ha luogo, con il criteri della scelta comparativa, fra i capi di 1ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle A e B dell'art. 66.

     La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni degli esami di cui all'art. 13, della navigazione, della benemerenze di guerra, nonchè di tutti gli altri elementi ad essa sottoposti [82].

     Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 1ª classe:

     a) rinunciatari od esclusi o riprovati agli esami di cui all'art. 13 [83];

     b) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commissione;

     c) cancellati dal quadro di avanzamento come all'art. 60;

     d) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, quando il numero degli iscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano iscritto in quadro [84].

     Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 1ª classe che si trovino:

     1) per due volte in una o promiscuamente in due delle condizioni di cui alla lettera a);

     2) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere b) o c);

     3) per quattro volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera d);

     4) per una volta in una delle condizioni di cui alla lettera a) ed una volta, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere b) o c);

     5) per una volta nelle condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) e due volte, dalla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera d).

 

Titolo II

 

PERSONALE DI LEVA

 

Classifica a comune di 2ª classe

 

          Art. 75. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 1° comma, modificato.

     Gli arruolati di leva vengono, all'atto della vestizione, classificati comuni di 2ª classe, tanto se assegnati alla categoria marinai quanto se assegnati alle altre categorie e specialità del corpo reale equipaggi marittimi.

 

Classifica a comune di 1ª classe

 

          Art. 76. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 6° comma, e art. 40, 3° comma, modificati.

     (Omissis) [85].

     La classifica stessa è conferita, nei limiti delle tabelle delle singole destinazioni, a cura delle autorità e con le modalità indicate nel regolamento.

     I comuni di 2ª classe T. S. che hanno superato il tirocinio pratico di cui all'art. 26 sono, dal 1° del mese successivo al termine del quarto mese di servizio, classificati comuni di 1ª classe T. S. indipendentemente dai limiti indicati nel comma precedente.

     Gli inidonei ripetono il tirocinio pratico e, se promossi agli esami relativi, vengono classificati comuni di 1ª classe T. S. dal 1° del mese successivo all'ottavo mese di servizio. In caso contrario perdono la caratteristica T. S. e seguono la sorte degli ordinari militari di leva.

 

Avanzamento a sotto capo

 

          Art. 77. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 38 e 40, 4° comma, modificati.

     (Omissis) [86].

     Sono competenti a concedere la promozione a sotto capo di leva le autorità indicate nel regolamento.

     I comuni di 2ª classe L. o D. non ammessi o rimandati di corsi allievi ufficiali di complemento e rimasti alla leva di mare sono presi in esame, per l'avanzamento, dalla commissione di cui all'art. 56 dopo aver seguìto e superato il tirocinio pratico di cui all'art. 26: se giudicati idonei vengono promossi sotto capi L. o D., ad anzianità senza limitazione di posti, dal 1° del mese successivo al termine del terzo mese di servizio.

     Gli allievi L. o D. riprovati agli esami ripetono il tirocinio pratico e, nel caso di favorevole esito, vengono ripresi in esame per l'avanzamento, insieme ai dichiarati inidonei al primo scrutinio, dopo tre mesi dalla prima esclusione: se giudicati idonei sono promossi sotto capi L. o D., ad anzianità, dal 1° del mese successivo.

     Gli allievi L. o D., comunque esclusi per due volte dall'avanzamento, perdono la caratteristica e seguono la sorte dei militari ordinari di leva.

     I comuni di 1ª classe T. S. sono, dopo sette mesi di servizio, dei quali tre con classifica di comune di 1ª classe, presi in esame, per l'avanzamento, dalla commissione di cui all'art. 56; se giudicati idonei vengono promossi sotto capi T. S., ad anzianità, dal 1° del mese successivo all'ottavo mese di servizio.

     I comuni di 1ª classe T. S. esclusi dall'avanzamento vengono ripresi in esame, dalla commissione di cui all'art. 56 dopo sei mesi dal primo scrutinio: se giudicati idonei sono promossi sotto capi T. S., ad anzianità dal 1° del mese successivo.

     I comuni di 1ª classe T. S. esclusi due volte dall'avanzamento, perdono la classifica T. S. e seguono la sorte dei militari ordinari di leva.

 

Avanzamento ordinario a 2° capo

 

          Art. 78. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 40, 5° comma, modificato [87].

 

Avanzamento ordinario a capo di 3ª classe

 

          Art. 79. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 4° e 5° comma; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modificati.

     L'avanzamento ordinario a capo di 3ª classe di leva, è limitato ai secondi capi D. vincolati al maggiore servizio di anni tre di cui all'art. 32.

     I secondi capi D. di cui sopra sono presi in esame, per l'avanzamento, quando contino diciotto mesi di grado: se dichiarati idonei vengono promossi capi di 3ª classe dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro; se esclusi dall'avanzamento vengono prosciolti dal vincolo triennale ed inviati in congedo, ai sensi dell'art. 33.

     L'avanzamento ordinario a capo di 3ª classe dei secondi capi D. ha luogo ad anzianità ed il giudizio relativo è demandato, con le modalità fissate per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

 

Avanzamento ordinario a capo di 2ª classe

 

          Art. 80. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 6° comma; R. D.-L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modificati.

     L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe di leva è limitato ai capi di 3ª classe D. che lasciano il servizio dopo aver compiuto il vincolo di servizio triennale di cui all'art. 32.

     I capi di 3ª classe D. di cui sopra sono presi in esame, per l'avanzamento, un mese prima del congedamento e, se dichiarati idonei, vengono promossi capi di 2ª classe D. all'atto del congedamento.

     L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe dei capi di 3ª classe D. ha luogo ad anzianità ed il giudizio relativo è demandato, con le modalità previste per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

 

Avanzamento straordinario per merito di guerra

 

          Art. 81.

     L'avanzamento straordinario per merito di guerra può essere conferito a tutti i sottufficiali ed ai militari di leva con le stesse modalità previste per il personale volontario e di carriera.

 

Titolo III

 

PERSONALE IN CONGEDO

 

Avanzamento del personale in congedo

 

          Art. 82. R. D. 23 maggio 1915, n. 748, art. 1; decreto luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 379, modificati.

     I sotto capi ed i comuni del corpo reale equipaggi marittimi non possono, durante la posizione di congedo, conseguire avanzamento.

     Salvo il disposto del seguente art. 82-bis, i sottufficiali in congedo possono progredire di un sol grado non computando le promozioni avute in periodo di richiamo per guerra. L'avanzamento ha luogo, per essi, ad anzianità per ruolo e per grado, nei limiti fissati ciascun anno dal ministero della marina, in relazione alle necessità della mobilitazione [88].

     A tale uopo le commissioni di avanzamento di cui agli articoli 57 e 56, prendono, rispettivamente, in esame un numero di capi di 1ª classe e di sottufficiali degli altri gradi doppio di quello fissato quale limite per le promozioni a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi nella riserva navale ed a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe.

     (Omissis) [89].

     Per i sottufficiali in congedo non sono prescritti periodi di imbarco, nè corsi od esami di abilitazione al grado superiore. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali in congedo dichiarati per due volte, anche non consecutive, inidonei all'avanzamento.

 

Parte Terza

 

STATO DI SOTTUFFICIALE

 

Stato di sottufficiale

 

          Art. 83. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 2° comma, modificato.

     Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal grado.

     Con la posizione di sottufficiale in servizio non è compatibile l'esercizio di alcuna professione o mestiere, e, in generale, di qualsiasi occupazione non conforme allo stato di sottufficiale, salvo le eccezioni che il ministero della marina potrà fare per i musicanti.

 

Grado

 

          Art. 84. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 3° comma, art. 26, 1° comma, modificato.

     Il grado di secondo capo è dato con determinazione ministeriale; quello di capo di 3ª, di 2ª e 1ª classe con decreto ministeriale.

     Non sono concessi gradi onorari.

 

Suddivisione dei sottufficiali

 

          Art. 85.

     I sottufficiali della regia marina si distinguono in:

     a) sottufficiali di carriera;

     b) sottufficiali di leva;

     c) sottufficiali in congedo.

     I sottufficiali in congedo provengono dai sottufficiali di carriera e da quelli di leva e formano, agli effetti della mobilitazione, un unico ruolo distinto per gradi, categorie e specialità.

 

Anzianità di grado

 

          Art. 86.

     L'anzianità è assoluta e relativa.

     L'anzianità assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salve le deduzioni stabilite dal presente testo unico.

     L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica del sottufficiale nei ruoli del grado e ne determina il posto fra i colleghi.

 

Computo dell'anzianità

 

          Art. 87.

     L'anzianità assoluta è stabilita dalla data indicata nella determinazione o nel decreto di cui all'art. 84.

     Negli eventuali passaggi di categoria, di cui ai due ultimi comma dell'art. 21, i sottufficiali conservano l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

     A parità di anzianità di grado, la precedenza è stabilita dall'età, ed a parità di questa dalle anzianità nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. In tal grado, però, il sottufficiale che ha goduto di avanzamento straordinario deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dal sottufficiale dello stesso ruolo al quale trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subìto deduzioni di anzianità.

     E' computato nell'anzianità il tempo passato in aspettativa per motivi di salute.

 

Aspettativa

 

          Art. 88.

     L'aspettativa è la posizione del sottufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

     a) infermità temporanee;

     b) motivi privati.

     Essa è applicabile soltanto ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe con almeno 12 anni di servizio e decorre dal giorno indicato nel decreto ministeriale che la dispone.

     E' disposta a domanda o di autorità per la causa di cui alla lettera a); soltanto a domanda per a causa di cui alla lettera b).

     La causa indicata nella lettera a) deve essere accertata nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera b) deve essere giustificata dall'interessato.

     L'accettazione della domanda d'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze di servizio e la concessione relativa può, per esigenze di servizio, essere revocata.

     Le aspettative per infermità e per motivi privati non possono eccedere la durata di due anni in un quinquennio e sono concesse a periodi non superiori ad un anno: soltanto eccezionalmente il ministero può consentire che la durata complessiva dell'aspettativa venga prorogata, nel quinquennio, di sei mesi.

     Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un ritorno di servizio inferiore ai 3 mesi, si sommano, agli effetti della durata massima del secondo periodo, nel senso che le due aspettative non debbono superare il prescritto periodo di un anno. Se il ritorno in servizio ha avuta durata superiore ai 3 mesi ma inferiore ai 6, il secondo periodo di aspettativa non può eccedere i 6 mesi.

     Scaduti i periodi massimi di cui sopra, il capo di prima, seconda e terza classe deve riprendere servizio, a meno che non ne venga dispensato per infermità od a domanda, come è previsto nel successivo art. 90, lettere b) e c).

     Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato interamente per gli eventuali avanzamenti di grado ed agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

     Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. I capi di prima, seconda e terza classe che cessano da tale posizione prendono, nel ruolo, il posto di anzianità che loro spetta dedotto il tempo passato in aspettativa.

     Agli effetti del computo del servizio utile pel conseguimento della pensione il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per metà. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

 

Sospensione dal grado

 

          Art. 89. [90].

     La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

     Essa si applica ai sottufficiali di carriera e comporta la perdita di anzianità per tutta la sua durata.

     Il sottufficiale, cui siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, può, ove la gravità dei fatti lo consigli, essere sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

     Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico del sottufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

     La sospensione è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con provvedimento che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

     Qualora, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere il sottufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, il sottufficiale è sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

     Fuori del caso di cui al quinto comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando il sottufficiale non sia sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Qualora invece sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato quello della precedente sospensione precauzionale, revocandosi la eventuale eccedenza.

     La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta anche se non vi sia deferimento a commissione di disciplina o questa si sia pronunciata favorevolmente all'interessato. La durata della sospensione disciplinare dall'impiego non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

     Fuori dei casi previsti nei precedenti commi, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune, per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, tranne il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale. Nel caso di concorso di pene che, cumulate, raggiungono o superano i due mesi, la sospensione si applica per tutta la durata complessiva delle pene stesse, anche quando ciascuna di esse non raggiunga i due mesi.

     La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Ministeriale, nel quale devono essere specificati sinteticamente i motivi che l'hanno determinata e, nel caso di cui al settimo comma, anche la durata.

     Il sottufficiale sospeso dall'impiego ha diritto alla metà dello stipendio, o paga, dell'indennità militare e dell'indennità di carovita [91].

 

          Art. 89 bis. [92].

     Ai sottufficiali volontari, di leva e del congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nel precedente art. 89 per la sospensione dall'impiego.

     L'anzianità del sottufficiale sospeso dal grado è ridotta di un periodo eguale a quello della durata della sospensione.

     La sospensione priva temporaneamente del grado il sottufficiale e lo pone nella condizione di comune di seconda classe, facendogli perdere, per tutta la sua durata, l'autorità, le attribuzioni, l'anzianità e i distintivi del grado, nonché tutti i diritti e i vantaggi inerenti alla posizione di sottufficiale.

 

Cessazione dal servizio

 

          Art. 90. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 4° e 5° comma; 21 e 52; R. D.-L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 14, modificati.

     Il sottufficiale può cessare dal servizio:

     a) per età;

     b) per infermità;

     c) a domanda;

     d) di autorità;

     e) di ufficio.

     a) Per età. I sottufficiali di carriera cessano il servizio per collocamento a riposo al compimento del 52° anno di età. Tale limite di età è, però, elevato a 54 anni per quei sottufficiali che ne facciano domanda, siano riconosciuti fisicamente idonei a proseguire il servizio e ne siano giudicati meritevoli dalla commissione di avanzamento di cui al precedente art. 56.

     Il limite predetto viene prolungato fino al compimento del 20° anno di servizio effettivo per i sottufficiali di carriera che non abbiano raggiunto tale periodo di servizio.

     Ai capi di 1ª classe inscritti nei quadri di avanzamento, ai quali spetti la promozione a posti già vacanti, od a quelli che, in seguito a scioglimento di riserva, siano inscritti in quadro di avanzamento prima di pari grado già promossi, si applica il limite di età prescritto per il grado di sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi [93];

     b) Per infermità. Sono dispensati dal servizio per infermità i sottufficiali di carriera e di leva, in seguito ad inabilità permanente al servizio militare incondizionato. Per i capi di 1ª e 2ª classe con almeno dodici anni di servizio, tale inabilità, nei casi di infermità temporanea, deve essere pronunciata soltanto dopo la scadenza del termine massimo di aspettativa [94].

     c) A domanda. Sono dispensati dal servizio a domanda i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale in seguito:

     1) ai proscioglimenti dalla rafferma e dal vincolo triennale di cui agli articoli 19a) e 33 a);

     2) all'accoglimento di domanda presenta al termine della rafferma o successivamente con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 22;

     3) a nomina all'impiego civile di Stato, di cui al successivo art. 96. In tempo di guerra non sono ammesse dispense dal servizio a domanda.

     d) Di autorità. Sono dispensati dal servizio di autorità i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale, in seguito al parere della commissione di avanzamento di cui all'art. 56;

     1) per scarso rendimento in servizio, per gravi deficienze professionali e per inidoneità alle funzioni del grado;

     2) per abituale cattivo comportamento in servizio o privato, per speciale grave mancanza disciplinare o per condanna penale non seguita da rimozione, purchè questi motivi non siano tali da imporre la retrocessione dal grado.

     e) Di ufficio. Sono dispensati dal servizio, di ufficio, i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale, in seguito:

     1) a matrimonio religioso non valido agli effetti civili;

     2) a concessione di assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi in extremis;

     3) a perdita del grado per retrocessione o per rimozione;

     4) a degradazione.

     La dispensa di ufficio per degradazione è applicabile anche ai sottufficiali in servizio di leva.

     Il sottufficiale di carriera che lascia il servizio nelle condizioni previste dalle vigenti leggi sulle pensioni per il collocamento a riposo, è collocato in tale posizione. Il ministero ha peraltro facoltà di sospendere il collocamento a riposo, sia a domanda che per il raggiungimento del limite di età, durante il tempo di guerra e per i sottufficiali destinati o imbarcati all'estero o quando superiori interessi nazionali lo richiedano. In tal caso i sottufficiali stessi continuano a far parte dei ruoli organici.

     Le dispense dal servizio per infermità, di autorità e di ufficio comportano il proscioglimento di ufficio dalle ferme e dalle rafferme, di cui agli articoli 19 e 33.

     I sottufficiali in servizio di leva, incorsi nella retrocessione in seguito a condanna per furto od in seguito ai motivi indicati nel successivo art. 92, lettera a), n. 9, fanno, invece, passaggio alle compagnie di disciplina (speciale o di punizione) per ultimarvi gli obblighi di leva.

     Il sottufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare per imputazione da cui possa derivare la perdita o la riduzione del trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli, non può essere dispensato dal servizio fino all'esito definitivo del procedimento medesimo.

     I provvedimenti di cui al presente articolo sono presi con decreto ministeriale se trattisi di capi di 1ª, 2ª e 3ª classe; con determinazione ministeriale se trattasi di secondi capi.

     I provvedimenti per collocamenti a riposo d'autorità sono emanati di concerto col ministro per le finanze, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 22 del R. D. 21 novembre 1923, n. 2480.

 

Collocamento a riposo dei sottufficiali di carriera esclusi definitivamente dall'avanzamento

 

          Art. 91. [95].

     I sottufficiali di carriera esclusi definitivamente dall'avanzamento rimangono in servizio fino al raggiungimento delle condizioni prescritte per la liquidazione del minimo della pensione stabilita per il loro grado.

     I capi di 1ª classe comunque esclusi definitivamente dall'avanzamento rimangono in servizio fino al raggiungimento del prescritto limite di età.

     I capi di 2ª e di 3ª classe esclusi definitivamente dall'avanzamento rispettivamente in base al n. 2 del terzo comma del precedente art. 73 e al n. 2 del terzo comma del precedente art. 72 rimangono in servizio fino al raggiungimento del prescritto limite di età.

     I sottufficiali mantenuti in servizio ai senso dei precedenti comma continuano a coprire i posti del rispettivo organico.

 

Perdita del grado

 

          Art. 92.

     I sottufficiali di carriera, di leva ed in congedo, possono perdere il grado in seguito a:

     a) retrocessione;

     b) rimozione;

     c) degradazione.

     a) Retrocessione. La retrocessione toglie il grado al sottufficiale, facendolo discendere alla condizione di comune di 2ª classe e lo priva di qualunque diritto, autorità e prerogativa inerente al suo stato.

     1) matrimonio contratto senza autorizzazione (eccettuati i sottufficiali in congedo;

     La retrocessione può essere applicata per uno dei seguenti motivi:

     2) interdizione civile, salvo il caso che l'interdizione sia stata pronunciata per infermità mentale proveniente da causa di servizio;

     3) perdita della cittadinanza;

     4) atti politici contrari al giuramento;

     5) appartenenza ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, od i cui soci siano comunque vincolati al segreto;

     6) cattiva condotta abituale, dopo esauriti tutti gli altri mezzi disciplinari;

     7) grave mancanza disciplinare;

     8) azione disdicevole e contraria all'onore, o al decoro o alla delicatezza;

     9) colpe di carattere indecoroso, come sodomia, pederastia, tentativo di stupro, camorra, pubblica mendicazione, infermità simulata per ottenere la riforma e simili, quando siffatte colpe non rientrino nel dominio della legge penale;

     10) diserzione quando non sia stata punita come reato.

     La retrocessione del sottufficiale è proposta al ministro dal comandante superiore del corpo reale equipaggi marittimi, udito il parere della commissione di disciplina di cui all'art. 93. La commissione di disciplina può, per i sottufficiali in congedo, esprimere il suo parere anche in contumacia degli interessati.

     Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3, 5 e 10, non occorre parere della commissione di disciplina, bastando la semplice prova del fatto.

     Indipendentemente dai motivi di cui sopra, e in seguito al parere affermativo della predetta commissione di disciplina, può essere disposta la retrocessione dal grado dei sottufficiali condannati a pena che non implichi per se stessa la perdita del grado, se la gravità degli elementi lo consigli.

     b) Rimozione. - La rimozione, oltre che nei casi in cui la legge penale militare la prevede come pena od effetto penale, si applica, d'ufficio, in seguito a condanna:

     1) a pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

     2) a qualunque prevista dal codice penale nel libro II, titolo I, capi I (esclusi gli articoli 273 e 274), capo II, capo IV, capo V (articoli da 301 a 307); titolo II, capo I (articoli 314, 315, 316 e 334) capo II (articoli 349, 351); titolo III, capo I (articoli 368 e da 371 a 377); titolo V (art. da 416 a 419); titolo VI, capo I, capo III (artt. 438, 439, 440, 442, 445, 446 e 447); titolo VII, capo I, capo II (articoli da 467 a 471), capo III (esclusi gli articoli 480, 481 e 484); titolo IX, capo I (articoli 519, 520 e 521), capo II (articoli da 530 a 537); titolo XI, capo II (art. 564); titolo XIII, capo I (articoli 624, 625 e da 628 a 634), capo II (articoli 640, 645, 646 e 648) nonchè per i delitti preveduti dagli articoli 860 e 861 capoversi II e successivi del codice di commercio [96];

     3) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporale dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata [97].

     La sentenza di condanna pronunciata all'estero ad una pena che, secondo le disposizioni vigenti nel regno, importerebbe la perdita del grado, produce la rimozione quando abbia ottenuto il riconoscimento nello Stato, a termini del codice di procedura penale.

     La rimozione ha gli stessi effetti della retrocessione.

     c) Degradazione. La degradazione, importando per legge l'espulsione della regia marina, fa perdere, d'ufficio, il grado ai sottufficiali condannati a tale pena.

     I provvedimenti di cui al presente articolo sono attuati mediante decreto ministeriale se trattisi di capi di 1ª, 2ª e 3ª classe; con determinazione ministeriale negli altri casi.

 

Commissione di disciplina. Disposizioni generali

 

          Art. 93.

     Il sottufficiale di carriera, di leva ed in congedo, responsabile di atti ritenuti incompatibili con il grado, previsti dal precedente art. 92, lettera a), numeri 4, 6, 7, 8 e 9 deve essere sottoposto ad una commissione di disciplina, previa inchiesta svolta secondo le norme contenute nel regolamento.

     La commissione, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, deve dichiarare se il sottufficiale sottoposto al suo giudizio sia ancora meritevole di conservare il grado.

     La decisione di sottoporre il sottufficiale di carriera e di leva a commissione di disciplina spetta, ferma la competenza in materia del ministero e del comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi:

     a bordo, ai comandanti in capo di squadra ed ai comandanti di divisione autonoma (comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandanti militari marittimi autonomi per le navi dipartimentali);

     a terra, ai comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandanti militari marittimi autonomi.

     La commissione di disciplina è formata e convocata dal competente comandante in capo di squadra o di dipartimento marittimo, o comandante di divisione autonoma, o comandante militare marittimo autonomo.

     Sulle navi isolate e presso le destinazioni a terra in colonia od all'estero la formazione e la convocazione delle commissioni di disciplina sono, però, effettuate dai relativi comandi, previa autorizzazione telegrafica del comando in capo della squadra o del comando della divisione autonoma se trattisi di unità o di destinazioni da questi comandi dipendenti, del ministero negli altri casi.

     La decisione di sottoporre il sottufficiale in congedo a commissione di disciplina spetta al comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi, ferma in materia la competenza del ministero. La formazione e la composizione della commissione di disciplina per i sottufficiali in congedo spettano all'autorità dipartimentale alla quale il procedimento è deferito.

 

Ordinamento della commissione di disciplina

 

          Art. 94.

     La commissione di disciplina è normalmente formata di:

     1 capitano di vascello, presidente;

     1 ufficiale superiore, membro;

     1 tenente di vascello o grado corrispondente, membro e segretario; e si riunisce sulla nave o nella sede indicata dall'autorità convocatrice.

     La scelta dei membri e del presidente è fatta fra gli ufficiali dipendenti dall'autorità convocatrice.

     Uno dei membri deve essere ufficiale di stato maggiore. L'ufficiale che abbia fatto parte di commissione di disciplina non deve, di massima, essere nuovamente designato per tale incarico se non siano trascorsi almeno tre mesi.

     Sulle navi isolate è consentito al comando di bordo di derogare, per la formazione delle commissioni di disciplina, dalle norme predette: debbono però essere scelti, di preferenza, gli ufficiali più elevati in grado non incompatibili.

     Non possono far parte delle commissioni di disciplina:

     1° gli ufficiali della compagnia o del reparto di bordo ai quali appartiene l'incolpato;

     2° i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

     3° l'offeso o i danneggiato, ed i parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso o del danneggiato;

     4° chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

     5° coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi.

 

Procedura

 

          Art. 95.

     L'autorità che ha formato la commissione ne dà comunicazione al sottufficiale che vi è sottoposto e rimette al presidente l'ordine di convocazione della commissione stessa con i seguenti documenti:

     1° rapporto sul fatto determinante la convocazione, con tutti gli eventuali documenti relativi;

     2° rapporto sulla condotta in generale dell'incolpato e sui mezzi di repressione adoperati;

     3° copia autentica degli specchi caratteristici e del foglio matricolare.

     Qualora l'autorità che ebbe per ultima sotto i suoi ordini il giudicando non sia in grado, per la breve permanenza, di compilare il rapporto di cui al n. 2, questo deve essere richiesto alla destinazione precedente.

     Il presidente, dopo aver chiesto ai membri se sussista per essi qualcuno dei motivi di incompatibilità di cui all'ultimo comma del precedente art. 94, fa loro prendere conoscenza degli atti e, successivamente, a mezzo del segretario, dà visione degli stessi al sottufficiale incolpato.

     Il presidente può, di sua iniziativa ed a richiesta dei membri o dell'incolpato, chiedere nuovi documenti, citare testimoni anche estranei alla marina, far eseguire o provocare nuove indagini. Compiuto tale lavoro preparatorio, fissa il giorno e l'ora della riunione e ne dà comunicazione all'autorità dalla quale il sottufficiale da giudicare dipende, perchè ne disponga la presentazione nella località fissata dall'autorità convocatrice. Le sedute della commissione di disciplina sono segrete.

     Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro quanto è detto nel secondo comma dell'art. 93.

     Fa quindi introdurre il sottufficiale sottoposto a commissione di disciplina e, data lettura dell'ordine di convocazione, invita il segretario a leggere gli atti dell'inchiesta.

     Il presidente e i membri della commissione, a mezzo del presidente, dopo la lettura degli atti possono, astenendosi da ogni apprezzamento, chiedere al sottufficiale i chiarimenti che ritengano necessari.

     Il sottufficiale sottoposto a commissione di disciplina non può fare nuove istanze nè esibire e chiedere produzione di nuovi documenti, ma può esporre ragioni a difesa anche in iscritto, se lo desidera.

     Uditi successivamente e separatamente i testimoni e proceduto, se necessario, agli opportuni confronti, il presidente chiede all'incolpato se ha nulla da aggiungere a sua giustificazione e, dopo aver interrogati i membri per conoscere se essi sono abbastanza edotti sui fatti sui quali debbono deliberare, congeda i testimoni e fa ritirare il sottufficiale sottoposto a giudizio.

     Qualora la commissione di disciplina ritenga, a tal punto, di non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento d'istruttoria, sospende il procedimento e rimette gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti per le nuove indagini. In caso diverso mette ai voti il seguente quesito: "È il sottufficiale N. N. meritevole di essere retrocesso per ..........? (specificare la mancanza commessa, tenendo presente l'art. 92, lettera a), num. 4, 6, 7, 8 e 9).

     La votazione è palese ed i componenti della commissione vi procedono per ordine inverso di grado ed anzianità.

     Il presidente, dopo aver fatto trascrivere, dal segretario, nell'apposito verbale, l'esito del procedimento e della votazione ed il conseguente parere della commissione ed aver fatto apporre, seduta stante, la firma dei componenti al verbale stesso, dichiara sciolta la commissione e trasmette gli atti all'autorità che l'ha convocata. Questa li inoltra al comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi, esprimendo il proprio parere.

     Il ministro della marina, al quale spettano le decisioni, non potrà, in massima, discostarsi, se non in favore del sottufficiale sottoposto a giudizio, dal parere della commissione di disciplina.

     Qualora però, tenuto anche conto delle osservazioni dell'autorità trasmittente, ritenga il parere della commissione non adeguato alla gravità della mancanza che determinò il procedimento, può far rinnovare, per una volta, il giudizio.

 

Impiego civile di Stato ai sottufficiali di carriera

 

          Art. 96. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, articoli 18, 19, 20, modificati.

     I sottufficiali possono, dopo aver ultimato dodici anni di ferma e fino a tutto il quattordicesimo anno di servizio, purché non congedati da più di due anni, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato [98]:

     a) applicato nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della regia marina (tutti i posti disponibili);

     b) applicato nel personale d'ordine degli arsenali militari marittimi (tutti i posti disponibili);

     c) magazziniere nel personale d'ordine dei magazzini militari marittimi (tutti i posti disponibili);

     d) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico del genio militare per la regia marina (un terzo dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto);

     e) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle direzioni armi e armamenti navali, limitatamente alle specialità artificieri, attrezzatori e cordari (un terzo dei posti disponibili);

     f) disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici della regia marina (un terzo dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto);

     g) impiegati d'ordine e di custodia nelle varie amministrazioni dello Stato, compresa, fra queste, l'azienda delle ferrovie dello Stato ed escluse quelle della marina e della guerra (un terzo dei posti disponibili in concorso con i sottufficiali del regio esercito e col personale civile delle predette amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi).

     L'accertamento della idoneità a conseguire gli impieghi civili di cui sopra od all'ammissione ai relativi esami, quando prescritti, viene effettuato presso il ministero della marina da una commissione formata da un capitano di vascello o di fregata, presidente, da un ufficiale superiore commissario e da un funzionario civile della carriera amministrativa del ministero della marina.

     All'assegnazione degli impieghi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) provvede il ministero della marina; all'assegnazione dei posti di cui alle lettere g) provvede il ministero della guerra.

     Nelle nomine ai posti di cui alla lettera g) i sottufficiali saranno intercalati nella misura di un sottufficiale a due civili ed alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

     Il sottufficiale in nota per l'ammissione all'impiego civile di Stato perde titolo allo stesso all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

     Perde altresì titolo all'impiego il sottufficiale di carriera dispensato dal servizio per i motivi di cui all'art. 90, lettera d) n. 2, e lettera e).

 

Parte Quarta

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE

 

Invalidi per ferite, lesioni od infermità contratte in servizio, ma non a causa di guerra

 

          Art. 97. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 56 e 57, modificati.

     I militari invalidi per ferite, lesioni od infermità contratte in servizio ma non a causa di guerra, già appartenenti al ruolo invalidi del corpo reale equipaggi marittimi soppresso con l'art. 2 del R. D.-L. 24 maggio 1924, n. 764, e trasferiti nel ruolo transitorio di cui all'art. 3 dello stesso R. D.-legge, cesseranno di appartenere a tale ruolo transitorio al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo, qualora abbiano diritto al massimo della pensione di riposo, o man mano che lo raggiungeranno, venendo collocati a riposo d'autorità.

     Cesseranno inoltre da tale ruolo transitorio se prima del ventesimo anno di servizio abbiano ottenuto un impiego civile a norma delle disposizioni vigenti oppure debbano essere collocati a riposo per assoluta inabilità a prestare qualunque dei servizi indicati nel successivo comma.

     I militari inscritti nel ruolo transitorio di cui è cenno nel primo comma dovranno essere in grado di disimpegnare uno dei seguenti servizi, o altri analoghi: capo portinaio, capo ordinanza, guardiano, postino, scritturale, consegnatario di materiali, viveri o vestiario.

     I militari inscritti nel ruolo transitorio non possono avere promozioni. E' fatta eccezione per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62.

     Per l'avanzamento di questi non sono richiesti nè il periodo d'imbarco nè la frequenza dei corsi prescritti per i sottufficiali degli altri ruoli.

     Non sono consentite ulteriori ammissioni di sottufficiali invalidi nel ruolo transitorio sopradetto.

 

Sottufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio sedentario

 

          Art. 98.

     Ai sottufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio sedentario continueranno ad essere applicate le disposizioni per essi stabilite dal decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, e dal R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1953.

     I predetti sottufficiali potranno conseguire un'ulteriore promozione oltre alle due consentite dall'art. 6 del R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1953, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, soltanto per meriti eccezionali [99].

     Per la nomina a sottotenente del C.R.E.M., da conferire ai capi di 1° classe in applicazione del predetto al 6 del R. D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1953, o del precedente comma, si prescinde dalle condizioni fisiche [100].

 

Militari del ruolo transitorio costieri

 

          Art. 99. T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 59, modificato.

     I militari che sono passati a far parte del ruolo transitorio costieri a norma dell'art. 18 del R. D.-L. 11 marzo 1920, n. 347, vi rimarranno fino ad eliminazione e potranno conseguire avanzamento senza soddisfare alle condizioni di imbarco.

 

Prima formazione della categoria segnalatori

 

          Art. 100.

     Le categorie timonieri e semaforisti, sinora esistenti, sono soppresse.

     I sottufficiali, sottocapi e comuni semaforisti ed i sotto capi e comuni timonieri saranno trasferiti, di autorità, nella categoria segnalatori.

     I sottufficiali timonieri verranno ripartiti nelle categorie segnalatori, nocchieri e furieri e, nei limiti delle esigenze organiche, il comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi potrà accogliere domande di scelta di categoria presentate dagli interessati.

     L'assegnazione dei sottufficiali timonieri alle categorie segnalatori, nocchieri e furieri sarà, comunque, subordinata al giudizio della commissione di avanzamento.

     I capi segnalatori di 1ª classe provenienti dai capi semaforisti di 1ª classe potranno avanzare senza aver compiuto il periodo di imbarco previsto dalla tabella B dell'art. 66, nei limiti dei posti di organico.

     Del pari potranno conseguire avanzamento al grado superiore senza aver compiuto il prescritto periodo di imbarco, fino a due anni dall'entrata in vigore del presente testo unico, i secondi capi e sotto capi brevettati segnalatori provenienti dai semaforisti.

     I sotto capi e comuni segnalatori volontari a premio provenienti dai semaforisti percepiranno per gli anni di servizio maturati a tutto il 1930 il premio di lire 600 già stabilito per la categoria semaforisti dalle disposizioni anteriori al presente testo unico; per gli anni successivi il premio della categoria segnalatori, stabilito nell'art. 38.

     (Omissis) [101].

 

          Art. 100 bis. Prima formazione della categoria specialisti direzione tiro (S.D.T.) [102].

     La categoria specialisti di tiro (S.D.T.) sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi come segue.

     Entreranno a far parte di detta categoria, purchè fisicamente e professionalmente idonei:

     a) i capi cannonieri S.D.T. di 1ª, 2ª e 3ª classe, i secondi capi cannonieri S.D.T. ed i sotto capi S.D.T. che abbiano già favorevolmente compiuto il corso I.G.P.: l'idoneità professionale dovrà risultare da speciali rapporti dei comandi dai quali essi dipendono.

     Tanto per i secondi cannonieri S.D.T. predetti, che non abbiano seguito il corso P., quanto per i sotto capi cannonieri S.D.T. che abbiano frequentato il corso I.G.P., il passaggio, per il quale siano stati giudicati idonei, sarà definito in seguito all'esito favorevole di un corso integrativo, che essi saranno chiamati a seguire, riguardante i servizi della nuova categoria;

     b) i sottufficiali torpedinieri E.T. ed i sotto capi e comuni torpedinieri E.T., i sottufficiali cannonieri A.T. ed i sotto capi cannonieri A.T., subordinatamente al giudizio specifico dei comandi tra i quali attualmente dipendono, e dopo esito favorevole di un corso integrativo;

     c) gli allievi torpedinieri E. che scelti durante il corso O., per le loro speciali attitudini, a compiere un tirocinio teorico ed uno pratico, siano riconosciuti idonei per il passaggio.

     I sotto capi cannonieri S.D.T. che non hanno seguito ancora il corso I.G.P., saranno scrutinati per l'idoneità al passaggio nella categoria solo quando dovrà essere decisa la loro ammissione al corso I.G.P. Fra tanto essi continueranno a svolgere le loro mansioni da sotto capi cannonieri S.D.T.

     I cannonieri di 1ª classe S.D.T. ed i cannonieri di 1ª classe A.T. continueranno nel loro servizio attuale, e verranno promossi sotto capi con le norme vigenti all'atto del loro ingresso in servizio. Essi potranno ottenere il passaggio nella nuova categoria, quando dovrà essere decisa la loro ammissione nel corso I.G.P.

     I sottufficiali, sotto capi e comuni della categoria cannonieri, specialità S.D.T., non riconosciuti idonei al trasferimento iniziale od ai tirocini integrativi, continueranno a prestar servizio nelle loro destinazioni come cannonieri S.D.T., fino a che non saranno sostituiti da pari grado della categoria S.D.T.; dopo sostituiti verranno trasferiti di autorità nei cannonieri P.

     I capi cannonieri A.T. ed i capi torpedinieri E.T. di 1ª e 3ª classe, i secondi capi, i sotto capi e comuni della specialità cannonieri A.T. e torpedinieri E.T., che non vengano ritenuti idonei ai corsi per essi previsti, rientreranno nelle rispettive categorie di provenienza.

 

Prima formazione della categoria istruttori di educazione fisica

 

          Art. 101.

     Nella sua prima formazione, il ruolo della categoria istruttori di educazione fisica sarà costituito dai sottufficiali di qualunque grado delle altre categorie del corpo reale equipaggi marittimi abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica per aver frequentato, con successo, il tirocinio teorico-pratico presso il centro di educazione fisica della Spezia o corsi equivalenti.

     Il trasferimento avrà luogo, a domanda, con le modalità stabilite nell'art. 87.

 

          Art. 101 bis. Prima formazione delle categorie elettricisti e siluristi [103].

     Le categorie elettricisti e siluristi saranno costituite con ruoli distinti ed autonomi in tutti i gradi.

     Esse comprenderanno i militari che attualmente appartengono rispettivamente alle specialità E. ed S. della categoria torpedinieri. A questa ultima categoria resterà pertanto assegnato soltanto il personale minatore, mentre i torpedinieri P. entreranno anche essi a far parte della categoria palombari, di nuova istituzione, giusta l'articolo seguente.

 

          Art. 101 ter. Prima formazione della categoria palombari [104].

     Nella sua formazione, la categoria palombari, sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi in tutti i gradi.

     Entreranno a far parte della categoria:

     a) i sottufficiali muniti di certificato di palombaro, che non rivestano il grado di capo di 1ª classe, purchè giudicati fisicamente e professionalmente idonei, giusta le norme contenute nell'ordinamento della categoria palombari;

     b) tutti i sotto capi torpedinieri e nocchieri volontari a premio muniti dell'attuale certificato di palombaro di 1ª classe, e tutti i sotto capi nocchieri e marinai volontari a premio attualmente palombari di 2ª classe, purchè giudicati professionalmente idonei come sopra è detto;

     c) tutti gli allievi palombari di leva e volontari al premio, che attualmente seguono il corso, e che otterranno il certificato di palombaro ordinario.

     Gli attuali capi torpedinieri minatori di 1ª classe, muniti del certificato di palombaro di 1ª e 2ª classe, conserveranno il certificato stesso, rimanendo nella propria categoria di provenienza (torpedinieri).

     Tutti i militari muniti del certificato di palombaro di 2ª classe, che non supereranno la prova in mare, restando nella categoria di provenienza, potranno conservare il certificato di palombaro di 2ª classe ma non potranno progredire, e saranno destinati presso i nuclei meno importanti in aiuto ai palombari ordinari, purchè atti ad eseguire quei lavori previsti pel conseguimento del brevetto a trenta metri.

     Le ulteriori permanenza di personale nella categoria palombari, saranno regolate dalle norme dell'ordinamento e regolamento della categoria palombari, norme che presentano carattere di analogia con quelle che regolano tutte le altre categorie del C.R.E.M.

 

Prima formazione della categoria servizio portuali [105].

 

          Art. 102.

     Nella sua prima formazione, la categoria portuali sarà costituita dai sottufficiali di porto nominati in base al R. D. 18 agosto 1920, n. 1257, e dai marinai addetti ai servizi portuali reclutati come tali, posteriormente al 1° settembre 1929 [106].

     Fin quando i marinai di cui sopra non avranno raggiunto le condizioni per ottenere avanzamento a secondo capo, il ministro della marina, per coprire, in tutto od in parte, le vacanze risultanti nell'organico dei sottufficiali servizi portuali, potrà bandire concorsi, fra i pari grado di altre categorie del corpo reale equipaggi marittimi per l'ammissione nei gradi di 2° capo e capi di 3ª e 2ª classe dei servizi portuali.

     Ai sottufficiali di porto provenienti dall'ordinamento di cui al R. D. 18 agosto 1920, n. 1257, continueranno ad essere applicate tutte le disposizioni per essi emanate ad eccezione di quelle relative alle commissioni di avanzamento, per le quali si applicheranno le norme di cui all'art. 56 e quelle relative all'avanzamento a capo di 1ª classe, che sarà effettuato con criterio della scelta comparativa, secondo quanto è stabilito per le altre categorie dalla tabella A dell'art. 66 [107].

 

          Art. 102 bis. Condizioni di avanzamento per i personali delle categorie di nuova istituzione [108].

     Per i personali che entreranno a far parte delle categorie di nuova istituzione, le condizioni generali e quelle minime di imbarco da essi già acquisite, per l'avanzamento nelle categorie di provenienza, saranno computate agli effetti del loro avanzamento nelle nuove categorie.

 

Percentuale dei sottufficiali e dei sotto capi brevettati, fino al 30 giugno 1933

 

          Art. 103. [109].

     Il totale dei militari volontari e di leva raffermati con vincoli annuali di cui al penultimo comma del precedente art. 5 sarà raggiunto nel periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio 1934-35 in modo che il totale per ogni esercizio non superi, rispetto ai precedenti, la media annua di 400 per i raffermati volontari e di 500 per quelli di leva.

 

          Art. 103 bis. [110].

     Il disposto degli articoli 18 e 70 circa la data di promozione a secondo capo non si applica a tutti i sotto capi brevettati provenienti da arruolamenti volontari anteriori al 1933: questi continueranno ad essere promossi secondo i capi al termine dei sei anni di ferma.

 

Vestiario

 

          Art. 104.

     Fino a quando non entreranno in vigore le norme di cui è cenno nel precedente art. 40, continueranno ad applicarsi l'art. 51 del testo unico sull'ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali, approvato col R. D. 21 agosto 1924 n. 1525, e sue successive modificazioni, ed ogni altra disposizione finora vigente in materia.

 

Decorrenza della ferma per i volontari arruolati prima dell'entrata in vigore del presente testo unico

 

          Art. 105.

     Per i volontari arruolati anteriormente alla entrata in vigore del presente testo unico, la ferma decorre dal 1° dicembre dell'anno in cui essi terminarono il corso ordinario, eccezione fatta per i sotto capi meccanici arruolati negli anni 1925, 1926 e 1927, per i quali decorre dal 1° dicembre dell'anno in cui ottennero il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe del corso ordinario della scuola meccanici.

     Tale norma non si applica ai volontari di cui al comma precedente, i quali non potranno raggiungere le condizioni per essere promossi secondi capi; essi saranno congedati il 1° ottobre dell'anno in cui a termine la loro ferma [111].

 

Promozione di alcune categorie di sotto capi

 

          Art. 106.

     Saranno promossi al grado di 2° capo previsto dalle norme vigenti prima della entrata in vigore del presente testo unico e con le modalità stabilite dalle norme stesse:

     a) i sotto capi fuochisti trasferiti nei meccanici che al 1° gennaio 1931 hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado;

     b) i sotto capi esclusi dal corso I.G.P. 1929-30 o riprovati per la prima volta negli esami dello stesso, quando saranno in condizione.

     I predetti e gli attuali secondi capi avranno il nuovo grado di 2° capo previsto dal presente testo unico, dopo un anno dall'ultima promozione.

     Aliquote di scrutinio per l'avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi fino a tutto l'anno 1932

 

          Art. 107.

     Fino a tutto l'anno 1932, le aliquote di scrutinio per l'avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi saranno stabilite dal ministero.

 

Disposizione speciale per i capi furieri di 1ª classe che abbiano già superato gli esami di idoneità per l'avanzamento a sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi

 

          Art. 108.

     Per i capi furieri di 1ª classe, che all'entrata in vigore del presente testo unico abbiano già superato l'esame per la promozione al grado di sottotenente del corpo reale equipaggi marittimi, saranno osservate le condizioni di imbarco anteriormente vigenti.

 

Ruoli organici; quadri di avanzamento; esclusioni

 

          Art. 109.

     I ruoli organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di cui all'art. 5 e le disposizioni relative all'avanzamento dettate dal presente testo unico entreranno in vigore dalla data di approvazione dei quadri di avanzamento ordinari per il 1931-1932. Fino a tale data continueranno ad essere applicate le norme vigenti prima del presente testo unico.

     Nell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 71 (quarto comma, n. 3), 72 (terzo comma, n. 2), 73 (terzo comma, n. 2) e 74 (quarto comma, n. 3), non si tiene conto delle esclusioni dai quadri di avanzamento avvenute prima dell'entrata in vigore del presente testo unico.

 

Disposizioni finanziarie transitorie

 

          Art. 110.

     Ai sottufficiali che attualmente rivestono il grado di 2° capo previsto dalle disposizioni anteriori al presente testo unico, ed a coloro che perverranno al grado stesso in applicazione dell'art. 106 spetta la paga prevista dalle vigenti disposizioni per i secondi capi, fino alla loro eliminazione per successiva promozione o per cessazione dal servizio.

 

Delega di attribuzioni e facoltà

 

          Art. 111. T.U 21 novembre 1924, n. 1525, art. 71.

     Le attribuzioni e le facoltà conferite dal presente testo unico al ministero o al ministro per la marina, possono essere delegate, con decreto ministeriale, al comando superiore o al comandante superiore del corpo reale equipaggi marittimi.

 

     Tabelle

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. L'art. 27 della L. 27 novembre 1956, n. 1368 ha abrogato le parti del presente decreto in contrasto con le disposizioni della stessa L. n. 1368/1956.

[2]  Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 29 del R.D.L. 1° luglio 1938, n. 1368.

[6]  Articolo aggiunto dall'art. 3 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 29 del R.D.L. 1° luglio 1938, n. 1368.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 29 del R.D.L. 1° luglio 1938, n. 1368.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 29 del R.D.L. 1° luglio 1938, n. 1368.

[10]  Articolo così modificato dall'art. 6 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[11]  Articolo aggiunto dall'art. 7 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[12]  Le norme del presente articolo nella parte riguardante l'arruolamento degli allievi delle navi scuola marinaretti o di istituti aventi analoghe finalità sono abrogate per effetto dell’art. 3 della L. 26 maggio 1969, n. 310.

[13]  Articolo modificato dalla L. 15 giugno 1933, n. 778 e così sostituito dall'art. 8 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[14]  Articolo aggiunto dall'art. 9 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[15]  Titolo così modificato dall'art. 8 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[16]  Comma premesso dall'art. 8 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[17]  Comma premesso dall'art. 8 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[18]  Comma così modificato dall'art. 8 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[19]  Comma aggiunto dall'art. 10 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[20]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[21]  Comma modificato dall'art. 10 della L. 15 giugno 1933, n. 778 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[22]  Comma modificato dall'art. 10 della L. 15 giugno 1933, n. 778 e soppresso dall'art. 11 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[23]  Articolo modificato dalla L. 15 giugno 1933, n. 778 e così sostituito dall'art. 12 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[24]  Articolo aggiunto dall'art. 13 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[25]  Articolo modificato dalla L. 15 giugno 1933, n. 778, già sostituito dall'art. 14 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 21 aprile 1949, n. 257.

[26]  Articolo così modificato dall'art. 13 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[27]  Comma così modificato dall'art. 15 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[28]  Comma abrogato dall'art. 1 del R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2117.

[29]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 3 luglio 1942, n. 799.

[30]  Articolo modificato dal R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508 e così sostituito dall'art. unico della L. 3 dicembre 1942, n. 1547.

[31]  Articolo aggiunto dall'art. 17 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[32]  Comma così modificato dall'art. 18 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[33]  Comma così modificato dall'art. unico del R.D.L. 6 maggio 1935, n. 747.

[34]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[35]  Comma modificato dall'art. 14 della L. 15 giugno 1933, n. 778 e così sostituito dall'art. 3 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[36]  Comma aggiunto dall'art. 19 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[37]  Articolo modificato dalla L. 15 giugno 1933, n. 778 e così sostituito dall'art. 20 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[38]  I precedenti commi 1 e 2 sono stati sostituiti con il presente comma, per effetto dell’art. 23 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[39]  Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[40]  Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[41]  Comma aggiunto dall'art. 21 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[42]  Comma aggiunto dall'art. 21 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[43]  Comma così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2117.

[44]  Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[45]  Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[46]  Articolo così modificato dall'art. 17 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[47]  L'art. 22 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508, ha modificato la presente lettera nel senso che agli specialisti direzione tiro spetta il premio nella misura stabilita per i torpedinieri. L'art. 3 del R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2117, ha modificato la presente lettera nel senso che ai radiotelegrafisti spetta il premio nella misura stabilita per i cannonieri P. ed artificieri, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri P e palombari.

[48]  Comma aggiunto dall'art. 22 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[49]  Comma così sostituito dall'art. 22 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[50]  Articolo modificato dalla L. 15 giugno 1933, n. 778 e così sostituito dall'art. 23 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[51]  Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[52]  La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 144, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, non dispone lo stesso trattamento pensionistico regolato, per gli ufficiali, dal secondo e dal terzo comma dell'art. 12 del R.D. 18 novembre 1920, n. 1626.

[53]  Comma così modificato dall'art. 19 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[54]  Comma così sostituito dall'art. 24 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[55]  Comma così modificato dall'art. 21 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[56]  Alinea così modificato dall'art. 4 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[57]  Alinea già modificato dall'art. 4 della L. 26 giugno 1965, n. 813 e così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 21 marzo 1969, n. 98.

[58]  Comma così modificato dall'art. 22 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[59]  Comma modificato dall'art. 22 della L. 15 giugno 1933, n. 778 e così sostituito dall'art. 4 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[60]  Comma già modificato dall'art. 4 della L. 26 giugno 1965, n. 813 e così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 21 marzo 1969, n. 98.

[61]  Alinea già modificato dall'art. 4 della L. 26 giugno 1965, n. 813 e così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 21 marzo 1969, n. 98.

[62]  Numero aggiunto dall'art. 22 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[63]  Numero aggiunto dall'art. 22 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[64]  Comma abrogato dall'art. 22 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[65]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[66]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 5 dicembre 1978, n. 786.

[67]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 21 aprile 1949, n. 257.

[68]  Articolo così sostituito dall'art. 25 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[69]  Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati sostituiti con gli attuali commi 3 e 4 per effetto dell’art. 5 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[70]  Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati sostituiti con gli attuali commi 3 e 4 per effetto dell’art. 5 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[71]  Comma già modificato dall'art. 25 e così ulteriormente modificato dalla L. 15 giugno 1933, n. 778.

[72]  Comma già modificato dall'art. 26 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[73]  Comma soppresso dall'art. 27 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[74]  Comma così modificato dall'art. 27 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[75]  Articolo aggiunto dall'art. 28 della L. 15 giugno 1933, n. 778 e così sostituito dall'art. 26 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[76]  Articolo aggiunto dall'art. 27 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[77]  Articolo aggiunto dall'art. 27 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[78]  Articolo modificato dal R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508 e così sostituito dall'art. 5 del R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2117.

[79]  Lettera così sostituita dall'art. 29 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[80]  Lettera così sostituita dall'art. 30 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[81]  Comma così modificato dall'art. 29 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[82]  Comma così modificato dall'art. 30 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[83]  Lettera così modificata dall'art. 30 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[84]  Lettera così sostituita dall'art. 31 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[85]  Comma abrogato dall'art. 23 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[86]  Comma abrogato dall'art. 23 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[87]  Articolo abrogato dall'art. 29 del R.D.L. 1° luglio 1938, n. 1368.

[88]  Comma così modificato dall'art. 32 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[89]  Comma sostituito dall'art. 32 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508 e abrogato dall'art. 4 della L. 22 novembre 1973, n. 872.

[90]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 81.

[91]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1947, n. 1060.

[92]  Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 81.

[93]  Lettera aggiunta dall'art. 31 della L. 15 giugno 1933, n. 778 e così modificata dall'art. 33 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[94]  Lettera così sostituita dall'art. 31 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[95]  Articolo così sostituito dall'art. 34 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[96]  Numero così sostituito dall'art. 32 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[97]  Numero così sostituito dall'art. 32 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[98]  Alinea così modificato dall'art. 33 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[99]  Comma aggiunto dall'art. 35 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[100]  Comma aggiunto dall'art. 35 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[101]  Comma abrogato dall'art. 34 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[102]  Articolo aggiunto dall'art. 35 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[103]  Articolo aggiunto dall'art. 36 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[104]  Articolo aggiunto dall'art. 37 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[105]  Titolo così modificato dall'art. 38 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[106]  Comma così modificato dall'art. 38 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[107]  Comma così modificato dall'art. 38 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[108]  Articolo aggiunto dall'art. 39 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[109]  Articolo modificato dalla L. 15 giugno 1933, n. 778 e così sostituito dall'art. 36 del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2508.

[110]  Articolo aggiunto dall'art. 41 della L. 15 giugno 1933, n. 778.

[111]  Comma aggiunto dall'art. 42 della L. 15 giugno 1933, n. 778.