Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 26/05/1969 |
Numero: | 310 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero della difesa ha facoltà di arruolare a domanda nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) i giovani licenziati presso gli istituti professionali di [...] |
Art. 2. I giovani arruolati ai sensi del precedente art. 1 seguono un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, sono definitivamente [...] |
Art. 3. Sono abrogate le norme di cui all'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio [...] |
§ 46.8.347 - Legge 26 maggio 1969, n. 310. [1]
Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato.
(G.U. 27 giugno 1969, n. 160)
Il Ministero della difesa ha facoltà di arruolare a domanda nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) i giovani licenziati presso gli istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, per le attività marinare ovvero per l'industria e l'artigianato, ammettendoli alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei stabilita dalla
a) licenziati dalle sezioni "padroni marittimi": ferma di anni 4;
b) licenziati dalle sezioni "meccanici e motoristi navali", "elettricisti di bordo", "radiotelegrafisti di bordo": ferma di anni 3.
Il numero dei giovani da arruolare in base al precedente comma è stabilito di volta in volta dal Ministero della difesa nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei gradi da conferire agli idonei al termine del tirocinio previsto dal primo comma dell'art. 2 della presente legge.
I giovani arruolati ai sensi del precedente art. 1 seguono un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, sono definitivamente incorporati nel CEMM. Essi, all'atto dell'ammissione al tirocinio, sono classificati comuni di seconda classe.
I giovani arruolati con ferma di anni quattro o di anni tre, che siano dichiarati idonei al termine del tirocinio, sono aggregati, agli effetti della carriera, ai volontari dei corsi ordinari che in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui all'art. 1 abbiano iniziato rispettivamente il terzo ed il quarto anno di ferma. Essi assumono il grado rivestito dai volontari dei corsi ai quali sono aggregati, con anzianità non anteriore alla data di dichiarazione dell'idoneità.
Gli arruolati non idonei al termine del tirocinio di cui al precedente primo comma possono ripeterlo a giudizio del Ministero della difesa, ma in tal caso, se dichiarati successivamente idonei, sono aggregati ai volontari del corsi ordinari successivi a quelli di cui al precedente secondo comma.
Gli arruolati esclusi dalla ripetizione del tirocinio e quelli non idonei al termine del secondo tirocinio sono congedati; nei loro riguardi il periodo di tempo trascorso durante la frequenza dei tirocini non è computabile nella ferma di leva.
Sono abrogate le norme di cui all'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con
[1] Abrogata dall'art. 2268 del