§ 46.8.16a - Legge 21 aprile 1949, n. 257.
Modificazioni agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/04/1949
Numero:257


Sommario
Art. 1.      L'art. 17 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina [...]
Art. 2.      L'art. 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed [...]


§ 46.8.16a - Legge 21 aprile 1949, n. 257. [1]

Modificazioni agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

(G.U. 31 maggio 1949, n. 124).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 17 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria è computata dal 1° maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso O e quello integrativo di cui al precedente art. 12.

     Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di anni cinque decorre dal 1° maggio dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio o dal 1° maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

     Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1° maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

     Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso O, la data della decorrenza della ferma è postergata di un anno".

 

          Art. 2.

     L'art. 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro per la difesa. Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.

     I reclami di cui al precedente comma devono essere presentati entro il termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento, dal quale il militare si ritiene leso, fu pubblicato nel Foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato".

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari, che, provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino aggregati ai predetti corsi. Ai suddetti militari volontari si applicano, invece, le disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio dei corsi.

     Agli effetti del comma precedente, i militari volontari ammessi alla ferma complementare biennale a premio, quali provenienti dai raffermati di leva, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, saranno considerati aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.