§ 46.6.109 - Legge 22 novembre 1973, n. 872.
Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:22/11/1973
Numero:872


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo [...]


§ 46.6.109 - Legge 22 novembre 1973, n. 872.

Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

(G.U. 4 gennaio 1974, n. 4)

 

     Art. 1. [1]

     [I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio.

     Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:

     a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

     b) ovvero quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di anni 10 cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

     c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 92 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

     I sottufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso.

     Possono conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari di pensione di 1ª categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorchè si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).

     Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.]

 

          Art. 2. [2]

     [I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di maresciallo maggiore o corrispondente, nonchè quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi del precedente art. 1 e che non abbiano già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso art. 1, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dal medesimo art. 1.

     Per la nomina a sottotenente la commissione ordinaria giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, ad eccezione dei sottufficiali della Marina i quali vengono iscritti nel corrispondente ruolo degli ufficiali del CEMM, determina l'Arma, Corpo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'Arma, Corpo o servizio da cui il sottufficiale proviene.

     Gli ufficiali così nominati non possono conseguire, complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dal precedente art. 1) nè possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.]

 

          Art. 3. [3]

     [L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I sottufficiali sono valutati dagli organi competenti per ciascuna forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

     I sottufficiali giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.]

 

          Art. 4.

     Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

     Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.