§ 46.6.175 - D.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316.
Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:18/12/2002
Numero:316


Sommario
Art. 1.  Compiti, riconoscimento ed affiliazione dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle"
Art. 2.  Reclutamento
Art. 3.  Procedure
Art. 4.  Dismissione dall'attività agonistica
Art. 5.  Invarianza degli oneri


§ 46.6.175 - D.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316.

Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza

(G.U. 26 marzo 2003, n. 71)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;

     Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

     Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Compiti, riconoscimento ed affiliazione dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle"

     1. Il Corpo della guardia di finanza affida il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" che perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

     2. I gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sono, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Comando generale della Guardia di finanza ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riconosciuti ai fini sportivi ed ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

 

          Art. 2. Reclutamento

     1. Il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze organiche.

     2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attività agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 [1].

     3. Agli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, si applica la disciplina di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

     4. Relativamente al personale dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle", con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza, sono adottate le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 2000, ed i criteri per delineare il profilo sanitario.

 

          Art. 3. Procedure

     1. L'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" in qualità di atleti, avviene mediante una procedura di selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.

     2. Nel corso dell'anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In relazione a particolari necessità, sono, altresì, avviati alla procedura selettiva straordinaria gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. A tali date si fa riferimento quale termine per il possesso del requisito dell'età previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

     3. Il numero dei posti disponibili, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, è annualmente stabilito con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

     4. La procedura di selezione di cui al comma 1 è articolata nelle seguenti fasi:

     a) visita medica preliminare, comprensiva di esami specialistici;

     b) eventuale visita medica di revisione;

     c) accertamento dell'idoneità attitudinale;

     d) valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

     5. Allo svolgimento delle operazioni di selezione è deputata una Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, presieduta da un ufficiale generale e ripartita nelle seguenti sottocommissioni:

     a) per l'accertamento dei requisiti, la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria unica di merito;

     b) per la visita medica preliminare;

     c) per la visita medica di revisione;

     d) per l'accertamento dell'idoneità attitudine.

     6. Ciascuna sottocommissione è presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello e può avvalersi, per i lavori di competenza, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.

     7. Le modalità per la presentazione delle domande di arruolamento, la composizione delle Commissioni, le modalità di accertamento dei requisiti, l'individuazione dei titoli da valutare ed i punteggi massimi ad essi attribuibili, nonché le modalità di formazione della graduatoria unica di merito, sono stabiliti con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza. Tra i titoli valutabili devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, nonché di altre competizioni di livello almeno nazionale nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva di cui al comma 2.

 

          Art. 4. Dismissione dall'attività agonistica

     1. I militari in forza ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non più in grado di ben figurare in competizioni di alto livello, sono dimessi dall'attività agonistica, con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, su specifica e motivata proposta dei competenti comandanti di Corpo.

     2. I militari di cui al comma 1, che abbiano conservato i requisiti di idoneità al servizio, vengono avviati ai servizi di istituto, tenendo conto delle esigenze di servizio, oltre che delle rispettive vocazioni, dei titoli di studio e delle eventuali specializzazioni, previa frequenza di un corso di qualificazione o l'effettuazione di un tirocinio teorico-pratico, funzionale all'espletamento degli incarichi cui sono demandati.

 

          Art. 5. Invarianza degli oneri

     1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.