Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 18/12/2002 |
Numero: | 316 |
Sommario |
Art. 1. Compiti, riconoscimento ed affiliazione dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle" |
Art. 2. Reclutamento |
Art. 3. Procedure |
Art. 4. Dismissione dall'attività agonistica |
Art. 5. Invarianza degli oneri |
§ 46.6.175 - D.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316.
Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza
(G.U. 26 marzo 2003, n. 71)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e d), della
Vista la
Visto l'articolo 1, comma 5, della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Compiti, riconoscimento ed affiliazione dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle"
1. Il Corpo della guardia di finanza affida il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" che perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
2. I gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sono, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Comando generale della Guardia di finanza ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riconosciuti ai fini sportivi ed ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 2. Reclutamento
1. Il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze organiche.
2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attività agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del
3. Agli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, si applica la disciplina di cui al regolamento adottato con
4. Relativamente al personale dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle", con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza, sono adottate le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 2000, ed i criteri per delineare il profilo sanitario.
Art. 3. Procedure
1. L'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" in qualità di atleti, avviene mediante una procedura di selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.
2. Nel corso dell'anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In relazione a particolari necessità, sono, altresì, avviati alla procedura selettiva straordinaria gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. A tali date si fa riferimento quale termine per il possesso del requisito dell'età previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del
3. Il numero dei posti disponibili, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, è annualmente stabilito con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
4. La procedura di selezione di cui al comma 1 è articolata nelle seguenti fasi:
a) visita medica preliminare, comprensiva di esami specialistici;
b) eventuale visita medica di revisione;
c) accertamento dell'idoneità attitudinale;
d) valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
5. Allo svolgimento delle operazioni di selezione è deputata una Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, presieduta da un ufficiale generale e ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
a) per l'accertamento dei requisiti, la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria unica di merito;
b) per la visita medica preliminare;
c) per la visita medica di revisione;
d) per l'accertamento dell'idoneità attitudine.
6. Ciascuna sottocommissione è presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello e può avvalersi, per i lavori di competenza, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
7. Le modalità per la presentazione delle domande di arruolamento, la composizione delle Commissioni, le modalità di accertamento dei requisiti, l'individuazione dei titoli da valutare ed i punteggi massimi ad essi attribuibili, nonché le modalità di formazione della graduatoria unica di merito, sono stabiliti con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza. Tra i titoli valutabili devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, nonché di altre competizioni di livello almeno nazionale nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva di cui al comma 2.
Art. 4. Dismissione dall'attività agonistica
1. I militari in forza ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non più in grado di ben figurare in competizioni di alto livello, sono dimessi dall'attività agonistica, con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, su specifica e motivata proposta dei competenti comandanti di Corpo.
2. I militari di cui al comma 1, che abbiano conservato i requisiti di idoneità al servizio, vengono avviati ai servizi di istituto, tenendo conto delle esigenze di servizio, oltre che delle rispettive vocazioni, dei titoli di studio e delle eventuali specializzazioni, previa frequenza di un corso di qualificazione o l'effettuazione di un tirocinio teorico-pratico, funzionale all'espletamento degli incarichi cui sono demandati.
Art. 5. Invarianza degli oneri
1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
[1] Comma così modificato dall'art. 6 del