Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 17/12/2015 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 3. Parametri fisici |
Art. 4. Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2 |
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 6. Abrogazioni |
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 46.8.628 - D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.
(G.U. 29 dicembre 2015, n. 301)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della citata
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14 ottobre 2015;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
b) forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
c) massa metabolicamente attiva: la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, nonchè alle bande musicali [1].
Art. 3. Parametri fisici
1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.
Art. 4. Disposizioni di adeguamento del
1. Al
a) all'articolo 586, comma 1, lettera b), la parola: «statura,» è soppressa;
b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;
c) l'articolo 587 è sostituito dal seguente:
«Art. 587 (Parametri fisici). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:
a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.»;
d) dall'articolo 957, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse;
e) all'articolo 958, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse.
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali
1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrali individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.
2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.
3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.
Art. 6. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del
b) all'articolo 2, comma 2, del
c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del
d) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le attività per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015 Difesa, foglio n. 2388
ALLEGATO "A"
(di cui all'articolo 3, comma 1)
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.
Parametri fisici |
Forza muscolare |
Composizione corporea |
Massa metabolicamente attiva |
|
handgrip in Kg |
% massa grassa |
% massa magra teorica |
MASCHI |
≥40 |
≥ 7 e ≤22 |
≥40 |
FEMMINE |
≥20 |
≥ 12 e ≤30 |
≥28 |
[1] Comma così modificato dall'art. 45 del