Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 15/07/1950 |
Numero: | 594 |
Sommario |
Art. unico. I decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni |
§ 46.6.3a - Legge 15 luglio 1950, n. 594.
Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati.
(G.U. 18 agosto 1950, n. 188).
I decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni.
Il
Art. 1. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso".
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
" I Sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente e rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo a partire dal 1° dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente art. 1, per i pari grado del servizio permanente.
Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite Commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.
Contro le decisioni delle Commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del
Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'art. 3 del
Art. 3 bis (nuovo). - "I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del
Art. 3 ter (nuovo). - "Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del