Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 02/04/1948 |
Numero: | 307 |
Sommario |
Art. 1. I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli [...] |
Art. 2. Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. [...] |
Art. 3. [3] |
Art. 3 bis. [4] |
Art. 3 ter. [5] |
Art. 4. Sono abrogate le disposizioni comunque in contrasto con quelle del presente decreto |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 46.6.27 - D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 307 [1] .
Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di età per il loro collocamento a riposo.
(G.U. 23 aprile 1948, n. 96)
I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso [2].
Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 28 del
I Sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente e rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo a partire dal 1° dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente art. 1, per i pari grado del servizio permanente.
Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite Commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.
Contro le decisioni delle Commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del
Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'art. 3 del
I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del
Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del
Sono abrogate le disposizioni comunque in contrasto con quelle del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato, con modificazioni, dalla
[2] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.
[3] Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.
[4] Articolo inserito dalla legge di ratifica.
[5] Articolo inserito dalla legge di ratifica.