§ 46.6.27 - D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 307 .
Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di età per il loro collocamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:02/04/1948
Numero:307


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli [...]
Art. 2.      Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. [...]
Art. 3.  [3]
Art. 3 bis.  [4]
Art. 3 ter.  [5]
Art. 4.      Sono abrogate le disposizioni comunque in contrasto con quelle del presente decreto
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 46.6.27 - D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 307 [1] .

Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di età per il loro collocamento a riposo.

(G.U. 23 aprile 1948, n. 96)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso [2].

     Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 2.

     Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 1 ed a quelli che li raggiungono entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 30° anno di servizio se marescialli maggiori ed il 25° anno se militari di grado inferiore.

 

          Art. 3. [3]

     I Sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente e rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo a partire dal 1° dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente art. 1, per i pari grado del servizio permanente.

     Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite Commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.

     Contro le decisioni delle Commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall'art. 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

     Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651.

 

          Art. 3 bis. [4]

     I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951.

 

          Art. 3 ter. [5]

     Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente art. 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente art. 3-bis, è considerato utile ai fini della pensione.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le disposizioni comunque in contrasto con quelle del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[4]  Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[5]  Articolo inserito dalla legge di ratifica.