§ 46.6.25 - D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 450 .
Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:09/03/1948
Numero:450


Sommario
Art. 1.      Per fronteggiare le esigenze dei servizi d'istituto è data facoltà al Comando generale della guardia di finanza di mantenere ulteriormente in servizio, a domanda, non [...]
Art. 2.      Annualmente i comandanti di legione prenderanno in esame i sottufficiali e militari di truppa richiamati e mantenuti in servizio ai sensi del precedente art. 1 e, sulla [...]
Art. 3.      Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precedente art. 1 deve, per ciascuna delle due categorie dei sottufficiali e dei [...]


§ 46.6.25 - D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 450 [1] .

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati.

(G.U. 17 maggio 1948, n. 113)

 

 

     Art. 1.

     Per fronteggiare le esigenze dei servizi d'istituto è data facoltà al Comando generale della guardia di finanza di mantenere ulteriormente in servizio, a domanda, non oltre il 30 giugno 1950, i sottufficiali e militari di truppa che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio nel Corpo nella posizione di richiamati, sempre che essi siano riconosciuti idonei al servizio e giudicati meritevoli dalle autorità gerarchiche previste dalla legge per i giudizi di avanzamento.

 

          Art. 2.

     Annualmente i comandanti di legione prenderanno in esame i sottufficiali e militari di truppa richiamati e mantenuti in servizio ai sensi del precedente art. 1 e, sulla base di apposito accertamento sanitario e di un rapporto dei superiori gerarchici, giudicheranno quali di essi, conservando l'idoneità fisica e le altre prescritte qualità, siano meritevoli di rimanere in servizio e provvederanno ad inviare in congedo coloro che manchino dei requisiti anzidetti.

     I comandanti di legione medesimi, su proposta dei superiori gerarchici, potranno inviare in congedo i sottufficiali e militari di truppa di cui sopra in qualsiasi altro momento venga accertato che essi manchino dei requisiti prescritti.

 

          Art. 3.

     Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precedente art. 1 deve, per ciascuna delle due categorie dei sottufficiali e dei militari di truppa, essere contenuto in limiti tali da non superare, con l'onere relativo, la spesa massima complessiva consentita dagli organici in vigore per le categorie medesime.

     In caso di eccedenza rispetto ai limiti di cui al precedente comma, saranno inviati in congedo, correlativamente, i sottufficiali ed i militari di truppa richiamati che, indipendentemente dal grado, siano i più anziani di età.

 


[1]  Ratificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.