§ 46.6.21 - D.Lgs.C.P.S. 2 dicembre 1947, n. 1651 .
Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:02/12/1947
Numero:1651


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza, cessati dal servizio permanente e rimasti in servizio nel Corpo ininterrottamente, in qualità di [...]
Art. 2.      I sottufficiali ed i militari di truppa, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in un momento [...]
Art. 3.      Il numero dei sottufficiali e militari di truppa da trattenere in servizio ai sensi del precedente art. 1 deve essere contenuto nel limite della spesa complessiva [...]


§ 46.6.21 - D.Lgs.C.P.S. 2 dicembre 1947, n. 1651 [1] .

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(G.U. 16 febbraio 1948, n. 39)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza, cessati dal servizio permanente e rimasti in servizio nel Corpo ininterrottamente, in qualità di trattenuti, possono, a domanda, essere mantenuti in tale posizione fino a tutto il 30 giugno 1948, anche se entro questa data compiano il periodo massimo di servizio previsto per il loro grado, purchè conservino il requisito della idoneità fisica e siano riconosciuti meritevoli da apposite commissioni legionali composte del comandante di legione o di reparto corrispondente, che le presiede, da un ufficiale superiore e da un capitano, scelti dallo stesso comandante di legione.

     Contro le decisioni delle commissioni gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale.

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 16 ottobre 1946.

 

          Art. 2.

     I sottufficiali ed i militari di truppa, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in un momento successivo, abbiano compiuto cinque anni di servizio in qualità di trattenuti, sono collocati a riposo con effetto dalla data suddetta o da quella successiva, in cui abbiano raggiunto il limite massimo di servizio innanzi indicato.

 

          Art. 3.

     Il numero dei sottufficiali e militari di truppa da trattenere in servizio ai sensi del precedente art. 1 deve essere contenuto nel limite della spesa complessiva computata per ciascuna delle due categorie rispetto ai posti stabiliti per i singoli gradi dell'organico in vigore, lasciando a tal fine scoperto nei gradi iniziali di sottobrigadiere e finanziere un numero di posti tale da compensare integralmente il maggior onere derivante dai trattenuti in soprannumero negli altri gradi.

     In caso di eccedenza del limite di spesa di cui al precedente comma, sono collocati a riposo i militari che, indipendentemente dal grado, abbiano una maggiore anzianità di servizio come trattenuti, con effetto dalla data in cui si è verificata l'eccedenza medesima.

 


[1]  Ratificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 1651.