Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 18/12/2017 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni. |
Art. 4. Obblighi per le società e gli altri organismi in controllo pubblico regionale. |
Art. 5. Reclutamento del personale delle società in controllo pubblico regionale e degli enti a ordinamento regionale. |
Art. 6. Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 6.1.221 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 10.
Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018.
(B.U. 18 dicembre 2017, n. 50 - N. Straordinario 3)
CAPO I
Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di cooperazione
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) nel comma 1 le parole "con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, " sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Esse operano attraverso le seguenti attività d'impresa, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:
a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.";
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 2. Modifiche all'articolo 42 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della
"2-bis. La revisione legale dei conti degli enti cooperativi che aderiscono a una associazione di rappresentanza e che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis:
a) il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione legale di cui all'articolo 5 del
b) l'obbligo di rotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del
c) la conferma dell'indipendenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del
CAPO II
Modificazioni della
Art. 3. Modifiche alla
1. Alla
a) nel comma 1 dell'articolo 6 alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Nella Sezione concorsi sono pubblicati gli atti seguenti, la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente:";
c) nel comma 1 dell'articolo 7 nella lettera a) le parole "la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente" sono soppresse.
CAPO III
Disposizioni in materia di società pubbliche
Art. 4. Obblighi per le società e gli altri organismi in controllo pubblico regionale.
1. La Giunta regionale emana specifiche direttive nei confronti delle società e degli altri organismi a controllo pubblico della Regione o prevede specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti tra la Regione e questi enti, sia per il conseguimento degli obiettivi generali che per la razionalizzazione e qualificazione delle spese, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità.
Art. 5. Reclutamento del personale delle società in controllo pubblico regionale e degli enti a ordinamento regionale.
1. Le società a controllo pubblico della Regione e degli enti a ordinamento regionale stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale della società.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti di cui al comma 1 sono nulli.
CAPO IV
Disposizioni in materia di enti locali
Art. 6. Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune.
1. Ferma restando la validità della consultazione referendaria per quanto riguarda la scelta della fusione e il capoluogo del comune, in caso di fondate problematicità sul nome del nuovo comune, accertate dalla competente Commissione legislativa o dal Consiglio regionale, che non consentano l'approvazione del disegno di legge istitutivo del comune stesso entro un anno dalla presentazione, la Giunta regionale, su richiesta della competente Commissione legislativa, indice un nuovo referendum limitato alla sola denominazione. La nuova denominazione è proposta dai consigli comunali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Ove siano proposte più denominazioni, queste sono sottoposte a referendum. Sulla proposta stessa è acquisito il parere della Giunta provinciale. Per l'effettuazione del referendum si applica la
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.