§ 6.1.221 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 10.
Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:18/12/2017
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.
Art. 4.  Obblighi per le società e gli altri organismi in controllo pubblico regionale.
Art. 5.  Reclutamento del personale delle società in controllo pubblico regionale e degli enti a ordinamento regionale.
Art. 6.  Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 6.1.221 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 10.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018.

(B.U. 18 dicembre 2017, n. 50 - N. Straordinario 3)

 

CAPO I

Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di cooperazione

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni.

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1988 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole "con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, " sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Esse operano attraverso le seguenti attività d'impresa, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.";

c) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 5 del 2008 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La revisione legale dei conti degli enti cooperativi che aderiscono a una associazione di rappresentanza e che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione. In attuazione della facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento n. 537/2014, per la revisione legale dei conti dei suddetti enti cooperativi non trovano applicazione l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8.

2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis:

a) il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione legale di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico, al personale dell'associazione di rappresentanza deputato allo svolgimento della revisione legale, nonché a qualunque altro soggetto che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza sia in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale;

b) l'obbligo di rotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico;

c) la conferma dell'indipendenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 537/2014 viene resa dal revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico e ricomprende analoga conferma da parte dei soggetti che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza siano in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale.".

 

CAPO II

Modificazioni della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante "Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 6 alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente";

b) nel comma 1 dell'articolo 7 l'alinea è sostituito dal seguente:

"1. Nella Sezione concorsi sono pubblicati gli atti seguenti, la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente:";

c) nel comma 1 dell'articolo 7 nella lettera a) le parole "la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente" sono soppresse.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di società pubbliche

 

     Art. 4. Obblighi per le società e gli altri organismi in controllo pubblico regionale.

1. La Giunta regionale emana specifiche direttive nei confronti delle società e degli altri organismi a controllo pubblico della Regione o prevede specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti tra la Regione e questi enti, sia per il conseguimento degli obiettivi generali che per la razionalizzazione e qualificazione delle spese, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità.

 

     Art. 5. Reclutamento del personale delle società in controllo pubblico regionale e degli enti a ordinamento regionale.

1. Le società a controllo pubblico della Regione e degli enti a ordinamento regionale stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti di cui al comma 1 sono nulli.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di enti locali

 

     Art. 6. Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune.

1. Ferma restando la validità della consultazione referendaria per quanto riguarda la scelta della fusione e il capoluogo del comune, in caso di fondate problematicità sul nome del nuovo comune, accertate dalla competente Commissione legislativa o dal Consiglio regionale, che non consentano l'approvazione del disegno di legge istitutivo del comune stesso entro un anno dalla presentazione, la Giunta regionale, su richiesta della competente Commissione legislativa, indice un nuovo referendum limitato alla sola denominazione. La nuova denominazione è proposta dai consigli comunali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Ove siano proposte più denominazioni, queste sono sottoposte a referendum. Sulla proposta stessa è acquisito il parere della Giunta provinciale. Per l'effettuazione del referendum si applica la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 31-bis e 32. Spetta al Consiglio regionale adottare le conseguenti determinazioni tenuto conto anche dell'esito della consultazione.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.