Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.1 diritto delle società |
Data: | 14/12/2005 |
Numero: | 909 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Compiti |
Art. 3. Composizione — Nomina |
Art. 4. Funzionamento |
Art. 5. Spese di riunione |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 5.1.27 - Decisione 14 dicembre 2005, n. 909.
Decisione n. 2005/909/CE della Commissione che istituisce un gruppo di esperti incaricato di consigliare la Commissione e di agevolare la cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile
G.U.U.E. 16 dicembre 2005, n. L 329).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) Il rafforzamento della revisione legale dei conti è essenziale per ripristinare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari. L’ottava direttiva aggiornata sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (di seguito «ottava direttiva aggiornata») prescrive tra l’altro agli Stati membri di istituire un sistema di controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile. L’ottava direttiva aggiornata mira altresì ad assicurare il coordinamento dei sistemi di controllo pubblico a livello comunitario e prevede la possibilità che la Commissione adotti misure di esecuzione.
(2) Per raggiungere gli obiettivi delineati nell’ottava direttiva aggiornata, la Commissione deve fare ricorso ad un gruppo di esperti che contribuisca al coordinamento e allo sviluppo dei sistemi di controllo pubblico nell’ambito dell’Unione europea. Il gruppo potrebbe altresì contribuire alla preparazione tecnica delle misure di esecuzione dell’ottava direttiva aggiornata.
(3) Il gruppo di esperti deve essere composto da rappresentanti ad alto livello provenienti dai sistemi di controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Se tali sistemi non sono ancora stati creati, debbono far parte del gruppo i rappresentanti dei ministeri nazionali ai quali spetta il compito di crearli. Solo persone esterne alla professione di revisore, quali definite all’articolo 2, punto 11 ter, dell’ottava direttiva aggiornata, possono essere designate quali rappresentanti o supplenti per via dei potenziali conflitti di interesse tra la professione e il settore privato, da un lato, e l’interesse pubblico, dall’altro. Tuttavia il lavoro della Commissione e del gruppo deve basarsi sulla conoscenza e sull’esperienza degli operatori del settore. Di conseguenza la Commissione, dopo avere discusso con il gruppo di esperti, deve procedere, in una fase iniziale, ad una consultazione ampia, trasparente e aperta sui lavori del gruppo, con gli operatori di mercato, i consumatori, i revisori dei conti e gli utenti finali.
(4) Occorre pertanto istituire il gruppo di esperti denominato «gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti» e stabilirne nel dettaglio il mandato e le strutture,
DECIDE:
La Commissione istituisce il gruppo di esperti denominato «gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti», nel seguito «il gruppo».
Art. 2. Compiti
La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione relativa alla preparazione delle misure di esecuzione dell’ottava direttiva aggiornata. Il gruppo può altresì discutere di qualsiasi questione relativa alla cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile.
I principali compiti del gruppo sono:
— agevolare la cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico degli Stati membri e consentire uno scambio di buone pratiche per quanto concerne la creazione di tali sistemi e la costante cooperazione tra di loro,
— contribuire alla valutazione tecnica dei sistemi di controllo pubblico dei paesi terzi e alla cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi in questo settore,
— contribuire all’esame tecnico dei principi di revisione internazionali, compreso il loro processo di elaborazione, ai fini della loro adozione a livello comunitario.
Art. 3. Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da rappresentanti ad alto livello provenienti dalle entità responsabili del controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri o, se tali entità non esistono, dai rappresentanti dei ministeri nazionali competenti.
2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante ad alto livello proveniente da una delle autorità di cui al paragrafo 1, affinché partecipi alle riunioni del gruppo. La Commissione può rifiutare il rappresentante designato da uno Stato membro se non lo considera adeguato, in particolare se vi è un conflitto di interesse. In tal caso la Commissione informerà rapidamente lo Stato membro interessato, che potrà così designare un altro rappresentante.
3. Solo persone esterne alla professione di revisore possono essere designate come rappresentanti.
4. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante. Un supplente per Stato membro può essere designato alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5.
5. Si applicano le seguenti disposizioni:
— qualora uno Stato membro sia rappresentato da un ministero, lo Stato membro sostituisce tale rappresentante con un rappresentante proveniente dal sistema di controllo pubblico dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile non appena tale sistema venga creato,
— i rappresentanti che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che rassegnano le dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo o terzo paragrafo del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea vengono sostituiti,
— i membri dei sottogruppi di cui all’articolo 4 che sono operatori del settore firmano una dichiarazione, all’inizio del loro mandato e ogniqualvolta sia richiesto dal presidente, nella quale si impegnano ad agire nel pubblico interesse ed una dichiarazione in cui indicano l’assenza o l’esistenza di eventuali interessi che potrebbero mettere a repentaglio la loro obiettività.
Art. 4. Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. In linea di massima, dopo avere discusso con il gruppo, la Commissione deve procedere, in una fase iniziale, ad una consultazione ampia, trasparente e aperta sui lavori del gruppo con gli operatori di mercato, i consumatori, i revisori dei conti e gli utenti finali.
3. In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal gruppo; essi sono sciolti non appena eseguito il mandato. I sottogruppi possono includere anche operatori del settore.
4. Il presidente può chiedere ad esperti o osservatori aventi una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se ciò è utile e/o necessario.
5. Le discussioni del gruppo non sono pubbliche.
6. I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. Altri funzionari della Commissione aventi un interesse per i lavori possono partecipare a tali riunioni.
7. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
8. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento in oggetto, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Art. 5. Spese di riunione
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, dove appropriato, le spese di vitto e di alloggio per i rappresentanti, i membri dei sottogruppi, gli esperti e gli osservatori sostenute in relazione alle attività del gruppo, in conformità delle disposizioni in vigore alla Commissione. I rappresentanti non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Art. 6. Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.