§ 6.4.50 - L.R. 15 dicembre 2015, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante "Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:15/12/2015
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 8.  Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 9.  Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 10.  Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Decorrenza.


§ 6.4.50 - L.R. 15 dicembre 2015, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante "Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

(B.U. 16 dicembre 2015, n. 50 - Numero Straordinario 4)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2009 le parole "a mezzo stampa" sono sostituite dalla parola "cartaceo".

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Articolazione del Bollettino Ufficiale)

1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in due sezioni:

a) Sezione generale che comprende:

1. parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;

2. parte seconda: atti comunitari e statali;

3. parte terza: avvisi legali e bandi di gara;

b) Sezione concorsi:

1. concorsi ed esami.".

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Sezione generale - parte prima: atti regionali, provinciali e comunali)

1. Nella Sezione generale - parte prima sono pubblicati:

a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli stessi enti;

d) i provvedimenti, le ordinanze ed i comunicati degli organi amministrativi e dei responsabili delle strutture dei suddetti enti;

e) i provvedimenti e comunicati emessi da enti pubblici, dalle società partecipate e dalle società controllate dagli stessi enti o dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome quando la pubblicazione è prevista da legge o regolamento;

f) gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti amministrativi ed i comunicati dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane e delle Comunità di Valle della regione;

g) gli statuti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona site nella regione, la cui pubblicazione sia stabilita con legge;

h) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

i) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

l) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle leggi della Regione da parte dello Stato e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano da parte dello Stato e della Regione; le impugnazioni di leggi regionali e di leggi della Provincia autonoma di Bolzano previste dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché i ricorsi per regolamento di competenza tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano, tra Regione e Province e tra Province;

m) inoltre a richiesta degli interessati, i provvedimenti, gli avvisi e gli annunzi la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti.".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica sono anteposte le parole "Sezione generale -";

b) l'alinea è sostituita dalla seguente:

"1. Nella Sezione generale - parte seconda sono pubblicati:".

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Sezione generale - parte terza: avvisi legali e bandi di gara)

1. Nella Sezione generale - parte terza, sono pubblicati:

a) gli annunzi legali;

b) i bandi, gli avvisi ed esiti di gara, della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali della regione e di altri enti pubblici.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Concorsi ed esami)

1. Nella Sezione concorsi possono essere pubblicati:

a) gli atti relativi a bandi di concorso ad impieghi presso lo Stato, la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano e presso altri enti pubblici, le nomine delle commissioni, i diari d'esame, le graduatorie, le nomine dei vincitori e tutti gli atti funzionali all'espletamento dei concorsi la cui pubblicazione sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali o sia richiesta dagli organi degli enti interessati;

b) i bandi di mobilità;

c) le pubbliche selezioni;

d) i bandi per l'assegnazione di borse di studio.".

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Uso delle lingue);

b) al comma 1 le parole "Nelle parti prima e seconda" sono sostituite con "Nella Sezione generale - parte prima e seconda";

c) al comma 7 le parole "nelle parti prima e seconda" sono sostituite con "nella Sezione generale - parte prima e seconda";

d) al comma 8 le parole "Nella parte terza" sono sostituite con "Nella Sezione generale - parte terza";

e) al comma 9 le parole "Nella parte quarta" sono sostituite da "Nella Sezione concorsi".

 

     Art. 8. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Criteri, tempi e modalità di pubblicazione)

1. La Sezione generale del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è edita con periodicità almeno settimanale.

2. La Sezione "concorsi" è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni quindici giorni.

3. A ciascuna parte del Bollettino Ufficiale possono essere abbinati, all'edizione ordinaria di riferimento, Supplementi per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o qualora siano presenti specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

4. Il Bollettino Ufficiale può uscire in edizione straordinaria anche in un giorno diverso da quello stabilito.

5. Nel caso in cui il giorno previsto per la pubblicazione ricada in un giorno festivo, la pubblicazione avverrà il primo giorno successivo non festivo, con esclusione del sabato.

6. Il Presidente della Regione determina con proprio provvedimento il giorno di pubblicazione dei bollettini, i tempi e le modalità di pubblicazione.

7. Il Segretario della Giunta regionale, con proprio provvedimento, può disporre la pubblicazione di altri atti e documenti amministrativi, aventi carattere di generalità; può inoltre disporre la pubblicazione, su richiesta di enti pubblici, di atti di particolare rilevanza, qualora detta pubblicazione sia indicata all'interno dell'atto da parte dell'organo adottante.".

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Richieste di pubblicazione)

1. Le richieste di pubblicazione sono presentate, a cura di enti pubblici o altri soggetti interessati, all'Ufficio regionale competente per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale avviene nel testo pervenuto all'ufficio competente. La responsabilità e la correttezza dei contenuti degli atti sono imputabili esclusivamente a coloro che hanno adottato il provvedimento.

3. La pubblicazione degli atti è effettuata di norma nel testo integrale, per estratto o, al fine di tutelare la riservatezza, per estremi.

4. Con provvedimento del Presidente della Regione saranno definite le procedure e la gestione informatica per il trattamento dei documenti da pubblicare nel Bollettino Ufficiale telematico.

5. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione, quali responsabili del trattamento dati, devono trasmettere gli atti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali omettendo tutte le informazioni che possono contrastare le esigenze di tutela previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.".

 

     Art. 10. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2009.

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Inserzioni gratuite)

1. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto richiedente.

2. I testi da pubblicare sono soggetti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.".

 

     Art. 11. Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 recante "Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona";

b) l'articolo 16 (Tariffe) della legge regionale n. 2 del 2009.

 

     Art. 12. Decorrenza.

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2016.