Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 12/11/2015 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 67.4.475 - D.Lgs. 12 novembre 2015, n. 190.
Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni.
(G.U. 3 dicembre 2015, n. 282)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione del 17 dicembre 2014, recante modifica della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 2, comma 1, del
«d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonchè della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate:
1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con
2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con
3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.