§ 94.1.434 - D.P.R. 8 aprile 1968, n. 777.
Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/04/1968
Numero:777


Sommario
Art. unico.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966 a decorrere dalla sua entrata in [...]


§ 94.1.434 - D.P.R. 8 aprile 1968, n. 777.

Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966.

(G.U. 13 luglio 1968, n. 176, S.O.)

 

 

     Art. unico.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 28 della Convenzione stessa.