§ 8.4.68 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 2099.
Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:05/11/2002
Numero:2099


Sommario
Art. 1.  Obiettivo.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Istituzione di un comitato.
Art. 4.  Integrazione delle modifiche degli strumenti internazionali nella legislazione comunitaria.
Art. 5.  Procedura di controllo di conformità.
Art. 6.  Informazione.
Art. 7.  Competenze del comitato COSS.
Art. 8.  Modifica del regolamento (CEE) n. 613/91.
Art. 9.  Modifica del regolamento (CE) n. 2978/94.
Art. 10.  Modifica del regolamento (CE) n. 3051/95.
Art. 11.  Modifica del regolamento (CE) n. 417/2002.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 8.4.68 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 2099.

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

(G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunitàeuropea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Le misure di attuazione dei regolamenti e delle direttive in vigore nel campo della sicurezza marittima sono state adottate con la procedura di regolamentazione che prevede il ricorso al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunitào che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti e, in alcuni casi, ad un comitato ad hoc. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con la decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (2) Con la risoluzione dell'8 giugno 1993, relativa a una politica comune sulla sicurezza dei mari, il Consiglio ha approvato in linea di principio l'istituzione di un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e ha invitato la Commissione a presentare una proposta per la costituzione di detto comitato.

     (3) Il ruolo del comitato COSS è di accentrare i compiti dei comitati istituiti nel quadro della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, nonché di assistere e consigliare la Commissione per tutte le questioni di sicurezza marittima e di prevenzione o limitazione dell'inquinamento ambientale dovuto alle attività marittime.

     (4) Conformemente alla risoluzione dell'8 giugno 1993, è opportuno istituire un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ed assegnargli i compiti precedentemente attribuiti ai comitati costituiti ai sensi di detta legislazione. È altresì opportuno che qualsiasi nuovo atto legislativo comunitario adottato nel settore della sicurezza marittima preveda il ricorso al comitato così istituito.

     (5) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalitàper l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le cui disposizioni dovrebbero pertanto essere applicate al comitato COSS. La decisione 1999/468/CE definisce le procedure di comitato applicabili e garantisce una migliore informazione del Parlamento europeo e del pubblico sui lavori dei comitati.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione di detta legislazione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE.

     (7) Occorrerebbe altresì modificare tale legislazione sostituendo il comitato COSS al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE oppure, ove appropriato, al comitato ad hoc istituito ai sensi di qualsiasi atto particolare. In particolare, è opportuno che il presente regolamento modifichi le pertinenti disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 613/91 del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità, (CE) n. 2978/94, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747 (18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata, (CE) n. 3051/95 dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off e del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, al fine di introdurre un riferimento al comitato COSS e stabilire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

     (8) D'altro lato, tale legislazione è basata sull'applicazione di regole derivanti da strumenti internazionali in vigore alla data di adozione dell'atto comunitario considerato o alla data indicata da quest'ultimo. Tale situazione fa sì che gli Stati membri non possano applicare le successive modifiche di questi strumenti internazionali finché non siano stati modificati le direttive o i regolamenti comunitari. La difficoltàdi far coincidere le date di entrata in vigore della modifica sul piano internazionale da un lato e, dall'altro, del regolamento che introduce la modifica nel diritto comunitario, comporta notevoli inconvenienti e in particolare la ritardata applicazione nella Comunità delle norme internazionali di sicurezza più recenti e più rigorose.

     (9) Tuttavia è opportuno distinguere tra le disposizioni di un atto comunitario che, ai fini della loro applicazione, rinviano ad uno strumento internazionale e le disposizioni comunitarie che riproducono in tutto o in parte uno strumento internazionale. In quest'ultimo caso, le modifiche più recenti degli strumenti internazionali possono comunque divenire applicabili soltanto previa modifica delle disposizioni comunitarie interessate.

     (10) Di conseguenza, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le disposizioni più recenti degli strumenti internazionali, ad esclusione di quelli esplicitamente incorporati in un atto comunitario. A tale scopo basta indicare che la convenzione internazionale applicabile ai fini della direttiva o del regolamento pertinente è quella «di volta in volta in vigore», senza menzionare alcuna data.

     (11) Per motivi di trasparenza, le modifiche pertinenti degli strumenti internazionali integrati nella legislazione marittima comunitaria dovrebbero essere rese pubbliche nella Comunitàmediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     (12) È tuttavia necessario introdurre una specifica procedura di controllo di conformitàche consenta alla Commissione, previa consultazione del comitato COSS, di adottare le misure necessarie per prevenire i rischi di incompatibilitàdelle modifiche degli strumenti internazionali rispetto a tale legislazione o politica comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo o rispetto agli obiettivi perseguiti da tale legislazione. Una procedura di questo tipo dovrebbe altresì evitare che certe modifiche internazionali riducano il livello di sicurezza marittima raggiunto nella Comunità.

     (13) La procedura di controllo di conformitàavrà piena efficacia soltanto se le misure previste sono adottate con la massima rapiditàpossibile e, comunque, prima dello scadere del termine stabilito per l'entrata in vigore della modifica internazionale. Di conseguenza, il termine di cui dispone il Consiglio a norma dell'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per deliberare sulla proposta relativa alle misure da adottare, dovrebbe essere di un mese,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Obiettivo.

     Obiettivo del presente regolamento è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria di cui all'articolo 2, punto 2, in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

     a) accentrando i compiti dei comitati istituiti in applicazione della legislazione marittima comunitaria e sostituiti dal presente regolamento, attraverso l'istituzione di un unico comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, in seguito denominato «comitato COSS»;

     b) accelerando l'aggiornamento della legislazione marittima comunitaria e facilitandone le ulteriori modifiche conseguenti all'evoluzione degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, punto 1.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «strumenti internazionali», le convenzioni, i protocolli, le risoluzioni, i codici, le raccolte di regole, circolari, norme e disposizioni adottate da una conferenza internazionale, dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), o dalle parti di un protocollo di intesa richiamati da disposizioni della legislazione marittima comunitaria in vigore;

     2) «legislazione marittima comunitaria», gli atti comunitari in vigore sotto elencati:

     a) il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio;

     b) la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

     c) il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio;

     d) la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivitàdelle amministrazioni marittime;

     e) la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo dello Stato di approdo;

     f) il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;

     g) la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;

     h) la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

     i) la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

     j) la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

     k) la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unitàveloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

     l) la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

     m) la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

     n) la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse;

     o) il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     p) la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità [1];

     q) la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio [2];

     r) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi [3];

     s) la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri [4].

 

          Art. 3. Istituzione di un comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (in seguito denominato comitato COSS).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4. Integrazione delle modifiche degli strumenti internazionali nella legislazione comunitaria.

     Ai fini della legislazione marittima comunitaria, gli strumenti internazionali applicabili sono quelli che sono entrati in vigore, comprese le modifiche più recenti, ad eccezione delle modifiche escluse dall'ambito di applicazione della legislazione marittima comunitaria al termine della procedura di controllo di conformitàprevista dall'articolo 5.

 

          Art. 5. Procedura di controllo di conformità.

     1. Ai fini del presente regolamento e per ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima comunitaria e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano, mediante riunioni di coordinamento e/o con qualsiasi altro mezzo adeguato, per definire, se del caso, una posizione o un'impostazione comune nell'ambito degli organi internazionali competenti.

     2. Una procedura di controllo di conformitàè instaurata al fine di escludere dall'ambito di applicazione della legislazione marittima comunitaria qualsiasi modifica di uno strumento internazionale solo qualora, in base a una valutazione della Commissione, vi sia il rischio evidente che la modifica internazionale, nell'ambito dei regolamenti e delle direttive di cui all'articolo 2, punto 2, riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo previsto dalla legislazione marittima comunitaria o sia incompatibile con quest'ultima.

     La procedura di controllo di conformitàpuò essere utilizzata per apportare modifiche alla legislazione marittima comunitaria soltanto nei settori nei quali è espressamente prevista la procedura di regolamentazione ed esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     3. Nelle circostanze citate al paragrafo 2, la procedura di controllo di conformitàè avviata dalla Commissione, che può se del caso agire su richiesta di uno Stato membro.

     La Commissione presenta al comitato COSS, senza indugio, dopo l'adozione di una modifica di uno strumento internazionale, un progetto di misure aventi per oggetto l'esclusione della modifica in questione dal testo comunitario interessato.

     La procedura di controllo di conformità, comprese, se applicabili, le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è ultimata almeno un mese prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica in questione ovvero della data prevista per l'entrata in vigore della stessa.

     4. Qualora sussista un rischio come indicato al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri si astengono, per tutta la durata della procedura di controllo di conformità, da qualsiasi iniziativa intesa ad integrare la modifica nella legislazione nazionale o ad applicare la modifica dello strumento internazionale in questione.

 

          Art. 6. Informazione.

     Tutte le modifiche pertinenti degli strumenti internazionali integrati nella legislazione marittima comunitaria a norma degli articoli 4 e 5 sono pubblicate, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 7. Competenze del comitato COSS.

     Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione comunitaria in vigore. L'articolo 2, punto 2, può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l'adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS.

 

          Art. 8. Modifica del regolamento (CEE) n. 613/91.

     Il regolamento (CEE) n. 613/91 è modificato come segue:

     1) all'articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     2) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifica del regolamento (CE) n. 2978/94.

     Il regolamento (CE) n. 2978/94 è modificato come segue:

     1) all'articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     2) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis);

     3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifica del regolamento (CE) n. 3051/95.

     Il regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:

     1) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis);

     2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifica del regolamento (CE) n. 417/2002.

     Il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:

     1) l'articolo 3, punto 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     2) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     3) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.