§ 8.4.102 - Regolamento 23 aprile 2009, n. 391.
Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:23/04/2009
Numero:391


Sommario
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce le misure che devono essere adottate dagli organismi preposti all’ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni [...]
Art. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per
Art. 3. 1. Gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di [...]
Art. 4. 1. Il riconoscimento è concesso dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3
Art. 5. Qualora la Commissione ritenga che un organismo riconosciuto non abbia rispettato i criteri minimi fissati nell’allegato I o i suoi obblighi a norma del presente regolamento, oppure che le [...]
Art. 6. 1. Oltre ai provvedimenti adottati a norma dell’articolo 5, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 12, paragrafo 2, infliggere ammende ad un organismo riconosciuto
Art. 7. 1. La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo
Art. 8. 1. Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento, su base regolare e almeno [...]
Art. 9. 1. Gli organismi riconosciuti garantiscono che la Commissione abbia accesso alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Nessuna clausola contrattuale [...]
Art. 10. 1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l’equivalenza e tendere all’armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione. Essi collaborano tra [...]
Art. 11. 1. Entro il il 17 giugno 2011, gli organismi riconosciuti istituiscono e mantengono, conformemente alle norme internazionali di qualità applicabili, un soggetto indipendente con funzione di [...]
Art. 12. 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento [...]
Art. 13. 1. Il presente regolamento può essere modificato, senza che ne risulti esteso l’ambito d’applicazione, per aggiornare i criteri minimi di cui all’allegato I prendendo in considerazione in particolare [...]
Art. 14. 1. La Commissione adotta e pubblica
Art. 15. 1. Gli organismi che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, abbiano ottenuto il riconoscimento conformemente alla direttiva 94/57/CE, conservano tale riconoscimento, alle [...]
Art. 16. Nel corso della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento sia, in seno all’organismo, il soggetto giuridico pertinente [...]
Art. 17. La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo ed il Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento
Art. 18. I riferimenti alla direttiva n. 94/57/CE nella normativa comunitaria e nazionale sono considerati, se del caso, come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di [...]
Art. 19. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 8.4.102 - Regolamento 23 aprile 2009, n. 391.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

(G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131)

 

(rifusione)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo, 80 paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 3 febbraio 2009 [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [4], ha subito diverse e sostanziali modifiche. In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un’esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione.

 

(2) In considerazione della natura delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, appare opportuno procedere alla rifusione delle sue disposizioni in due diversi atti giuridici comunitari, vale a dire una direttiva e un regolamento.

 

(3) È opportuno che gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi siano in grado di offrire i loro servizi in tutta la Comunità e competere fra loro, dando al tempo stesso uguali livelli di sicurezza e di tutela dell’ambiente. È, pertanto, opportuno fissare e applicare uniformemente in tutta la Comunità le norme professionali necessarie per le loro attività.

 

(4) Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito mediante misure che siano adeguatamente coordinate con i lavori dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia e, se del caso, li sviluppino e li integrino. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere l’elaborazione a cura dell’IMO di un codice internazionale per gli organismi riconosciuti.

 

(5) È opportuno fissare criteri minimi per il riconoscimento degli organismi al fine di migliorare la sicurezza delle navi e prevenire l’inquinamento da esse causato. È opportuno pertanto rafforzare i criteri minimi previsti nella direttiva 94/57/CE.

 

(6) Ai fini del rilascio del primo riconoscimento agli organismi che desiderano essere autorizzati a operare per conto degli Stati membri, la conformità ai criteri minimi di cui al presente regolamento potrebbe essere valutata più efficacemente in modo armonizzato e centralizzato da parte della Commissione, insieme agli Stati membri che chiedono il riconoscimento.

 

(7) È opportuno concedere il riconoscimento esclusivamente sulla base delle prestazioni dell’organismo in termini di qualità e sicurezza. È opportuno garantire che il grado di tale riconoscimento sia sempre correlato all’effettiva capacità dell’organismo interessato. È inoltre opportuno che il riconoscimento tenga conto delle differenze nelle forme giuridiche e nelle strutture societarie degli organismi riconosciuti, pur continuando a garantire l’applicazione uniforme dei criteri minimi di cui al presente regolamento e l’efficacia dei controlli comunitari. Indipendentemente dalla struttura societaria, l’organismo da riconoscere dovrebbe prestare servizi a livello mondiale e i suoi soggetti giuridici dovrebbero essere soggetti ad una responsabilità solidale in tutto il mondo.

 

(8) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5].

 

(9) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare il presente regolamento al fine di integrarlo con le modifiche successive delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali ad esso attinenti, di aggiornare i criteri di cui all’allegato I e di adottare i criteri minimi intesi a misurare l’efficacia delle norme, delle procedure e delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento delle loro navi classificate. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(10) È di fondamentale importanza poter trattare in modo tempestivo, efficace e proporzionato il mancato rispetto degli obblighi da parte di un organismo riconosciuto. L’obiettivo principale dovrebbe essere correggere eventuali mancanze al fine di eliminare fin dall’inizio qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza o all’ambiente. È opportuno, pertanto, conferire alla Commissione i poteri necessari per imporre all’organismo riconosciuto l’adozione di debite azioni preventive e correttive, nonché per imporre misure coercitive sotto forma di ammende e penalità di mora. La Commissione dovrebbe esercitare tali poteri nel rispetto dei diritti fondamentali e dovrebbe assicurare all’organismo la possibilità di far conoscere la propria posizione per l’interezza della procedura.

 

(11) Secondo l’approccio comunitario la decisione di revocare il riconoscimento di un organismo che non osservi gli obblighi del presente regolamento, ove le misure di cui sopra si dimostrino prive di efficacia o l’organismo rappresenti, altrimenti, una minaccia inaccettabile alla sicurezza o all’ambiente, deve essere adottata a livello comunitario, vale a dire dalla Commissione, sulla base di una procedura di comitato.

 

(12) Il continuo controllo a posteriori degli organismi riconosciuti per valutare la loro conformità al presente regolamento può essere più efficacemente garantito in modo armonizzato e centralizzato. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, insieme allo Stato membro che chiede il riconoscimento, si vedano affidare tale compito a nome della Comunità.

 

(13) Nell’ambito del controllo delle attività degli organismi riconosciuti, è di fondamentale importanza che gli ispettori della Commissione abbiano accesso alle navi e alla documentazione relativa alle navi indipendentemente dalla bandiera che battono, per accertarsi se gli organismi riconosciuti rispettino i criteri minimi stabiliti nel presente regolamento riguardo a tutte le navi nelle rispettive classi di appartenenza.

 

(14) La capacità degli organismi riconosciuti di individuare e correggere rapidamente i punti deboli presenti nelle loro norme, procedure e controlli interni è di fondamentale importanza per la sicurezza delle navi che gli organismi stessi ispezionano e certificano. È opportuno che tale capacità sia rafforzata per mezzo di un soggetto con funzione di valutazione e certificazione della qualità, che dovrebbe essere indipendente da interessi commerciali e politici, e che possa proporre azioni comuni per il continuo miglioramento di tutti gli organismi riconosciuti e garantire una proficua cooperazione con la Commissione.

 

(15) Le norme e le procedure degli organismi riconosciuti sono un fattore chiave per aumentare la sicurezza e prevenire gli incidenti e l’inquinamento. Gli organismi riconosciuti hanno avviato un processo che dovrebbe portare all’armonizzazione delle loro norme e procedure. Tale processo dovrebbe essere promosso e sostenuto dalla legislazione comunitaria, in quanto dovrebbe avere un impatto positivo sulla sicurezza marittima nonché sulla competitività dell’industria navale europea.

 

(16) L’armonizzazione delle norme degli organismi riconosciuti per la progettazione, la costruzione e il controllo periodico delle navi mercantili è un processo in corso. Pertanto, l’obbligo di avere una serie di proprie norme o la comprovata capacità di avere proprie norme dovrebbero essere considerati nel contesto del processo di armonizzazione e non dovrebbero costituire un ostacolo alle attività degli organismi riconosciuti o di potenziali aspiranti al riconoscimento.

 

(17) È opportuno obbligare gli organismi riconosciuti ad aggiornare le rispettive norme tecniche e ad applicarle in modo coerente al fine di armonizzare le disposizioni relative alla sicurezza e di assicurare un’applicazione uniforme delle norme internazionali all’interno della Comunità. Ove le norme tecniche degli organismi riconosciuti siano identiche o molto simili, sarà opportuno prendere in considerazione il riconoscimento reciproco dei certificati relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti nei casi appropriati, prendendo come riferimento le norme più rigorose ed esigenti.

 

(18) Anche se, in linea teorica, ciascun organismo riconosciuto dovrebbe essere ritenuto responsabile soltanto ed esclusivamente in relazione alle parti che certifica, la responsabilità degli organismi riconosciuti e dei costruttori si conformerà alle condizioni concordate oppure, a seconda del caso, alla legge applicabile in ciascun singolo caso.

 

(19) Poiché la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli interessati, nonché il diritto del pubblico di accedere alle informazioni, sono strumenti fondamentali per prevenire gli incidenti in mare, gli organismi riconosciuti dovrebbero fornire tutte le informazioni di carattere obbligatorio riguardanti le condizioni delle navi da loro classificate alle autorità di controllo dello Stato di approdo e metterle a disposizione del pubblico.

 

(20) Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni necessarie, gli organismi riconosciuti dovrebbero procedere allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni delle navi che cambiano classe e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera.

 

(21) La protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei soggetti marittimi interessati, compresi cantieri navali, fornitori di equipaggiamento e armatori non dovrebbe impedire le normali operazioni commerciali e i servizi concordati contrattualmente tra le suddette parti.

 

(22) L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [6] dovrebbe fornire il sostegno necessario a garantire l’applicazione del presente regolamento.

 

(23) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire le misure che devono essere adottate dagli organismi preposti all’ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi che operano nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista l’entità dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(24) Le misure che devono adottare gli Stati membri nelle relazioni con gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi sono stabilite nella direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [7],

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il presente regolamento stabilisce le misure che devono essere adottate dagli organismi preposti all’ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell’inquinamento marino, perseguendo nel contempo l’obiettivo della libera prestazione di servizi. Ciò comprende lo sviluppo e l’applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici e di controllo delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali.

 

     Art. 2.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

 

a) "nave" : qualsiasi nave che rientri nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;

 

b) "convenzioni internazionali" : la convenzione internazionale del 1 novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL), con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate;

 

c) "organismo" : un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;

 

d) "controllo" : ai fini del punto c): i diritti, i contratti o ogni altro mezzo, giuridico o di fatto che, separatamente o in combinazione tra di loro, conferiscono la possibilità di esercitare un’influenza decisiva su un soggetto giuridico oppure consentono a tale soggetto di svolgere i compiti che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;

 

e) "organismo riconosciuto" : qualsiasi organismo riconosciuto a norma del presente regolamento;

 

f) "autorizzazione" : l’atto con cui uno Stato membro autorizza o delega un organismo riconosciuto;

 

g) "certificato statutario" : il certificato rilasciato da uno Stato di bandiera oppure per suo conto conformemente alle convenzioni internazionali;

 

h) "norme e procedure" : le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;

 

i) "certificato di classe" : il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l’idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e le procedure da esso fissate e rese pubbliche;

 

j) "sede" : la località in cui è situata la sede legale, l’amministrazione centrale oppure in cui si svolge l’attività principale di un organismo.

 

     Art. 3.

1. Gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto da parte dell’organismo dei criteri minimi definiti nell’allegato I e il requisito e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 9, 10 e 11.

 

2. La Commissione, unitamente agli Stati membri che hanno presentato le rispettive richieste, procede alla valutazione degli organismi oggetto di una richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l’impegno a conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

 

3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, rifiuta il riconoscimento agli organismi che non rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1 o le cui prestazioni costituiscano, sulla base dei criteri fissati conformemente all’articolo 14, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o l’ambiente.

 

     Art. 4.

1. Il riconoscimento è concesso dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

 

2. Il riconoscimento è concesso esclusivamente agli organismi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3.

 

3. Il riconoscimento è concesso al pertinente soggetto giuridico capogruppo dell’insieme di soggetti giuridici che compongono l’organismo riconosciuto. Il riconoscimento include tutti i soggetti giuridici che contribuiscono a che detto organismo assicuri la copertura dei suoi servizi in tutto il mondo.

 

4. La Commissione, in base a modalità determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può limitare il riconoscimento per taluni tipi di navi, per navi di una determinata stazza, per certe operazioni commerciali o per una combinazione di questi elementi, a seconda della capacità e delle competenze dimostrate dell’organismo interessato. In tal caso, la Commissione motiva la limitazione e indica le condizioni alle quali la medesima è eliminata o può essere estesa. La limitazione può essere riesaminata in qualsiasi momento.

 

5. La Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 5.

Qualora la Commissione ritenga che un organismo riconosciuto non abbia rispettato i criteri minimi fissati nell’allegato I o i suoi obblighi a norma del presente regolamento, oppure che le prestazioni di un organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento siano peggiorate significativamente pur non costituendo, tuttavia, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, essa prescrive all’organismo riconosciuto interessato di adottare i necessari provvedimenti preventivi e correttivi entro i termini fissati al fine di garantire il pieno rispetto di tali criteri minimi e obblighi e, in particolare, eliminare ogni potenziale minaccia per la sicurezza o per l’ambiente o al fine di far fronte, altrimenti, alle cause del peggioramento delle prestazioni.

 

I provvedimenti preventivi e correttivi possono comprendere misure di protezione provvisorie nel caso in cui la minaccia potenziale per la sicurezza o per l’ambiente sia immediata.

 

Tuttavia, ferma restando la loro applicazione immediata, la Commissione comunica preliminarmente le misure che intende adottare a tutti gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione all’organismo riconosciuto interessato.

 

     Art. 6.

1. Oltre ai provvedimenti adottati a norma dell’articolo 5, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 12, paragrafo 2, infliggere ammende ad un organismo riconosciuto:

a) - ove il mancato rispetto, in forma ripetuta o grave, dei criteri minimi fissati nell’allegato I o degli obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, o degli articoli 9, 10 e 11,

oppure

- il peggioramento delle prestazioni,

rivelino gravi deficienze nei suoi sistemi, strutture, procedure o controlli interni; o

b) ove esso abbia intenzionalmente fornito alla Commissione informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nell’ambito della valutazione condotta dalla stessa a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, o abbia altrimenti ostacolato tale valutazione [1].

 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora l’organismo riconosciuto non intraprenda i provvedimenti preventivi e correttivi prescritti dalla Commissione, o intervenga con un ritardo ingiustificato, la Commissione può infliggere a detto organismo una penalità di mora fino a quando i provvedimenti richiesti non siano pienamente posti in essere.

 

3. Le ammende e le penalità di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dissuasive e commisurate sia alla gravità del caso che alla capacità economica dell’organismo riconosciuto interessato, tenendo conto, in particolare, della misura in cui la sicurezza o la tutela dell’ambiente ne è risultata compromessa.

 

Le ammende e le penalità di mora sono inflitte solo dopo che l’organismo riconosciuto e gli Stati membri interessati abbiano avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

 

L’importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora comminate non deve superare il 5 % del fatturato medio totale dell’organismo riconosciuto nel triennio di attività precedente, relativamente alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

 

4. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

 

     Art. 7.

1. La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo:

 

a) se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell’allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento è tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente;

 

b) se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente;

 

c) se impedisce o ostacola ripetutamente la valutazione da parte della Commissione;

 

d) se non paga le ammende e/o le penalità di mora di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2; o

 

e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell’articolo 6.

 

2. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base:

 

a) ai risultati della propria valutazione dell’organismo riconosciuto interessato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

 

b) alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/15/CE;

 

c) alle analisi dei sinistri in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti;

 

d) ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

 

e) alla misura in cui è colpita la flotta classificata dall’organismo riconosciuto; e

 

f) all’inefficacia dei provvedimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

 

3. La revoca del riconoscimento è decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, e dopo aver dato all’organismo riconosciuto interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

 

     Art. 8.

1. Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se rispettano gli obblighi in applicazione del presente regolamento e se soddisfano i criteri minimi di cui all’allegato I. La valutazione deve limitarsi alle attività degli organismi riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

 

2. Nel selezionare gli organismi riconosciuti ai fini della valutazione, la Commissione dedica particolare attenzione alle prestazioni dell’organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento, alla documentazione sui sinistri e alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/15/CE.

 

3. La valutazione può comprendere una visita alle sedi regionali dell’organismo riconosciuto nonché un’ispezione a campione delle navi, sia in servizio sia in costruzione, a fini di verifica delle prestazioni dell’organismo riconosciuto. In tal caso la Commissione informa, ove opportuno, gli Stati membri in cui sono ubicate le sedi regionali. La Commissione comunica agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

 

4. Ciascun organismo riconosciuto mette annualmente a disposizione del comitato di cui all’articolo 12, paragrafo 1, i risultati dell’esame della gestione del suo sistema di qualità.

 

     Art. 9.

1. Gli organismi riconosciuti garantiscono che la Commissione abbia accesso alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Nessuna clausola contrattuale può essere invocata per limitare tale accesso.

 

2. Gli organismi riconosciuti fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con armatori o operatori ai fini del rilascio di certificati statutari o di certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che i soggetti terzi non si oppongano all’accesso degli ispettori della Commissione alla nave ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1.

 

     Art. 10.

1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l’equivalenza e tendere all’armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un’interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti, rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento le norme più rigorose ed esigenti.

 

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sul riconoscimento reciproco per gravi motivi di sicurezza, gli organismi riconosciuti ne indicano chiaramente le ragioni.

 

Qualora un organismo riconosciuto accerti mediante ispezione o altrimenti che il materiale, un elemento dell’equipaggiamento o un componente non è conforme al suo certificato, detto organismo può rifiutare di autorizzare la sistemazione a bordo di tale materiale, elemento dell’equipaggiamento o componente. L’organismo riconosciuto informa senza indugio gli altri organismi riconosciuti, indicando le ragioni del suo rifiuto.

 

Gli organismi riconosciuti riconoscono, ai fini della classificazione, i certificati dell’equipaggiamento marittimo recante il marchio di conformità a norma della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo [8].

 

Essi trasmettono periodicamente alla Commissione e agli Stati membri relazioni periodiche sui principali sviluppi relativi alle norme e al riconoscimento reciproco dei certificati per materiali, equipaggiamento e componenti.

 

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 giugno 2014, una relazione basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e delle procedure e al riconoscimento reciproco dei certificati relativi a materiale, equipaggiamento e componenti.

 

3. Gli organismi riconosciuti collaborano con l’amministrazione del controllo dello Stato d’approdo riguardo alle navi che rientrano nella loro classe, in particolare per agevolare l’eliminazione delle deficienze o delle altre irregolarità accertate.

 

4. Gli organismi riconosciuti forniscono alle amministrazioni di tutti gli Stati membri che hanno concesso una delle autorizzazioni previste all’articolo 3 della direttiva 2009/15/CE e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella loro classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.

 

Le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e alle revoche di classe, comprese le informazioni sulle visite programmate, ma non effettuate, o sui ritardi nell’applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta, sono altresì comunicate elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo [9], nello stesso momento in cui sono registrate all’interno dei sistemi dell’organismo riconosciuto e comunque entro 72 ore dall’evento che ha fatto sorgere l’obbligo di comunicare le informazioni. Tali informazioni, ad eccezione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe i cui termini di adempimento non siano ancora scaduti, sono pubblicate nel sito web di detti organismi riconosciuti.

 

5. Gli organismi riconosciuti non rilasciano certificati statutari ad una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo aver dato l’opportunità all’amministrazione competente dello Stato di bandiera di pronunciarsi entro un termine ragionevole sulla necessità o meno di un’ispezione completa.

 

6. In caso di trasferimento della classe di una nave da un organismo riconosciuto ad un altro, l’organismo precedente fornisce senza indugio all’organismo ricevente il fascicolo completo dei precedenti della nave e, in particolare, gli comunica:

 

a) gli eventuali ritardi nell’esecuzione delle visite;

 

b) gli eventuali ritardi nell’applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe;

 

c) le condizioni operative stabilite nei confronti della nave; e

 

d) le restrizioni operative stabilite nei confronti della nave.

 

L’organismo ricevente può rilasciare nuovi certificati della nave solo una volta che saranno state effettuate con successo tutte le visite in ritardo e sarà stato dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente pronunciate nei confronti della nave, come stabilito dall’organismo precedente.

 

Prima del rilascio dei certificati l’organismo ricevente deve notificare al precedente la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell’esecuzione delle visite o nell’applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

 

Gli organismi riconosciuti fissano e attuano prescrizioni comuni adeguate per i casi di trasferimento di classe che richiedono precauzioni particolari. Tali casi devono comprendere, quanto meno, il trasferimento di classe di navi di quindici anni o più e il trasferimento da un organismo non riconosciuto ad un organismo riconosciuto.

 

Gli organismi riconosciuti collaborano per dare corretta attuazione alle disposizioni del presente paragrafo.

 

     Art. 11.

1. Entro il il 17 giugno 2011, gli organismi riconosciuti istituiscono e mantengono, conformemente alle norme internazionali di qualità applicabili, un soggetto indipendente con funzione di valutazione e di certificazione della qualità, al quale possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell’industria della navigazione.

 

2. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità espleta i seguenti compiti:

 

a) valutazione frequente e regolare dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità dei criteri delle norme di qualità ISO 9001;

 

b) certificazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, compresi gli organismi per i quali una richiesta di riconoscimento è stata presentata conformemente all’articolo 3;

 

c) elaborazione di interpretazioni delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e

 

d) adozione di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti.

 

3. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità è dotato del regime di autorità interna e delle competenze necessari per operare in modo indipendente rispetto agli organismi riconosciuti e dispone dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate, salvaguardando l’indipendenza delle persone che svolgono dette funzioni. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali.

 

4. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità può richiedere l’assistenza di altri organismi esterni di valutazione della qualità.

 

5. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità fornisce alle parti interessate, compresi gli Stati di bandiera e la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa.

 

6. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità è oggetto di una valutazione periodica da parte della Commissione.

 

7. La Commissione riferisce agli Stati membri sui risultati e sulle conseguenze della sua valutazione.

 

     Art. 12.

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [10].

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 13.

1. Il presente regolamento può essere modificato, senza che ne risulti esteso l’ambito d’applicazione, per aggiornare i criteri minimi di cui all’allegato I prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell’IMO.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4.

 

2. Le modifiche delle convenzioni internazionali definite all’articolo 2, lettera b), del presente regolamento possono essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento in base all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

 

     Art. 14.

1. La Commissione adotta e pubblica:

 

a) i criteri intesi a misurare l’efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo e/o da altri programmi analoghi; e

 

b) i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4.

 

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo relativamente all’attuazione dell’articolo 6 e, se del caso, dell’articolo 7, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4.

 

3. Fatta salva l’applicazione immediata dei criteri minimi di cui all’allegato I, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, adottare norme sulla loro interpretazione e considerare la possibilità di fissare obiettivi per i criteri minimi generali di cui alla parte A, punto 3, dell’allegato I.

 

     Art. 15.

1. Gli organismi che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, abbiano ottenuto il riconoscimento conformemente alla direttiva 94/57/CE, conservano tale riconoscimento, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

 

2. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, la Commissione riesamina tutti i riconoscimenti limitati concessi in applicazione della direttiva 94/57/CE alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento entro il 17 giugno 2010, al fine di decidere, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, se occorra sostituire o eliminare le limitazioni. Le limitazioni restano in vigore fino a quando la Commissione non abbia preso una decisione in proposito.

 

     Art. 16.

Nel corso della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento sia, in seno all’organismo, il soggetto giuridico pertinente cui si applicano le disposizioni del presente regolamento. In caso contrario, essa prende una decisione che modifica detto riconoscimento.

 

Ove la Commissione modifichi il riconoscimento, gli Stati membri adeguano gli accordi da essi conclusi con l’organismo riconosciuto tenendo conto della modificazione stessa.

 

     Art. 17.

La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo ed il Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 18.

I riferimenti alla direttiva n. 94/57/CE nella normativa comunitaria e nazionale sono considerati, se del caso, come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell’allegato II.

 

     Art. 19.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.

 

[2] GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.

 

[3] Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pagina 1), posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell’ 11 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[4] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

 

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[6] GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

 

[7] Cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[8] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

 

[9] Cfr. pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[10] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI PER OTTENERE O CONTINUARE A GODERE DEL RICONOSCIMENTO COMUNITARIO

 

(di cui all’articolo 3)

 

A. CRITERI MINIMI GENERALI

 

1. Un organismo riconosciuto deve avere personalità giuridica nello Stato in cui ha sede. La sua contabilità deve essere certificata da revisori indipendenti.

 

2. L’organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.

 

3. L’organismo riconosciuto deve disporre, in ogni momento, di personale dirigente, tecnico, di supporto e di ricerca proporzionato alla dimensione della flotta iscritta nella sua classe, alla sua composizione e alla partecipazione dell’organismo alla costruzione e alla conversione delle navi. L’organismo riconosciuto deve essere in grado di assegnare a tutte le sedi di lavoro, in funzione delle esigenze, mezzi e personale proporzionati ai compiti da svolgere conformemente ai criteri generali minimi di cui ai punti 6 e 7 e ai criteri minimi specifici di cui alla parte B.

 

4. L’organismo riconosciuto deve avere ed applicare una serie di proprie norme e procedure complete, o la corrispondente comprovata capacità, in materia di progettazione, costruzione e controllo periodico delle navi mercantili, tali da possedere la qualità di norme riconosciute a livello internazionale. Tali norme e procedure devono essere pubblicate nonché tenute costantemente aggiornate e migliorate attraverso programmi di ricerca e sviluppo.

 

5. L’organismo riconosciuto deve pubblicare annualmente il proprio registro navale o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

 

6. L’organismo riconosciuto non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell’armamento, nella riparazione o nell’esercizio di navi. L’organismo riconosciuto non deve dipendere essenzialmente da un’unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. L’organismo riconosciuto non deve svolgere attività di classificazione o statutarie se è esso stesso armatore o esercente della nave oppure ha legami professionali, personali o familiari con questi ultimi. Tale incompatibilità si applica parimenti agli ispettori alle dipendenze dell’organismo riconosciuto.

 

7. L’organismo riconosciuto deve operare conformemente alle disposizioni stabilite nell’allegato della risoluzione A.789(19) dell’IMO relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell’amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente regolamento.

 

B. CRITERI SPECIFICI MINIMI

 

1. L’organismo riconosciuto deve assicurare una copertura mondiale grazie ai suoi ispettori esclusivi o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, grazie agli ispettori esclusivi di altri organismi riconosciuti.

 

2. L’attività dell’organismo riconosciuto deve essere disciplinata da un codice etico.

 

3. L’organismo riconosciuto deve essere gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall’amministrazione.

 

4. L’organismo riconosciuto deve fornire le informazioni pertinenti all’amministrazione, alla Commissione e agli interessati.

 

5. L’organismo riconosciuto, come pure gli ispettori e il personale tecnico da esso impiegati, svolgono le proprie attività senza alcun pregiudizio dei diritti di proprietà intellettuale di cantieri navali, fornitori di equipaggiamento e armatori, compresi brevetti, licenze, know-how o qualunque tipo di conoscenza la cui utilizzazione sia giuridicamente protetta a livello internazionale, comunitario o nazionale; in nessun caso, e fermi restando i poteri di valutazione degli Stati membri e della Commissione e, in particolare, il disposto dell’articolo 9, né l’organismo riconosciuto, né gli ispettori, né il personale tecnico da esso impiegato possono trasmettere o divulgare dati commercialmente sensibili ottenuti nel corso delle loro attività di ispezione, verifica e supervisione di nuove costruzioni e riparazioni di navi.

 

6. La direzione dell’organismo riconosciuto deve definire, documentare e programmare la propria politica, i propri obiettivi ed impegni in materia di qualità e deve assicurare che tale politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli nell’organismo riconosciuto. La politica dell’organismo riconosciuto deve fondarsi su obiettivi e indicatori di prestazioni relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento.

 

7. L’organismo riconosciuto deve assicurare quanto segue:

 

a) le sue norme e procedure sono stabilite e aggiornate in modo sistematico;

 

b) le sue norme e procedure sono rispettate ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto a tali norme e procedure;

 

c) sono soddisfatti i requisiti dell’attività statutaria che l’organismo riconosciuto è autorizzato a svolgere ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto all’osservanza delle convenzioni internazionali;

 

d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l’interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell’organismo riconosciuto;

 

e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;

 

f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato dall’organismo riconosciuto;

 

g) gli ispettori hanno una conoscenza approfondita del tipo di nave sul quale effettuano le loro attività per quanto attiene alla specifica ispezione da svolgere e delle norme applicabili in materia;

 

h) è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;

 

i) è tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l’efficace funzionamento del sistema di qualità;

 

j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;

 

k) le ispezioni e le visite statutarie previste dal sistema armonizzato di visite e di certificazione alle quali l’organismo riconosciuto è autorizzato a procedere sono effettuate conformemente alle disposizioni dell’allegato e dell’appendice della risoluzione IMO A.948(23) relativa agli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione;

 

l) tra i servizi centrali e regionali dell’organismo riconosciuto e tra gli organismi riconosciuti di classifica e i rispettivi ispettori sono definite modalità chiare e dirette in materia di responsabilità e di controllo.

 

8. L’organismo riconosciuto deve avere sviluppato, applicato e mantenuto in funzione un sistema di qualità interno efficace basato su elementi pertinenti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e conformi alle norme EN ISO/IEC 17020:2004 (organismi responsabili dell’ispezione) e EN ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità, requisiti), in base all’interpretazione e alla certificazione date dal soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

 

9. Le norme e le procedure dell’organismo riconosciuto devono essere attuate in modo tale che l’organismo abbia sempre la possibilità di formulare, in base alle proprie conoscenze e valutazioni, una dichiarazione affidabile e oggettiva circa la sicurezza delle navi interessate, per mezzo dei certificati di classe sulla base dei quali possono essere rilasciati i certificati statutari.

 

10. L’organismo riconosciuto deve possedere i mezzi necessari per valutare, ai fini della certificazione, attraverso il ricorso a professionisti qualificati e conformemente alle disposizioni stabilite nell’allegato della risoluzione A.913(22) dell’IMO relativa alle linee guida per l’applicazione del Codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM, International Safety Management) da parte delle amministrazioni, l’attuazione e il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza, sia a terra che sulle navi.

 

11. L’organismo riconosciuto deve consentire ai rappresentanti dell’amministrazione ed alle altre parti interessate di partecipare all’elaborazione delle proprie norme e procedure.

 

 

ALLEGATO II

 

Tavola di concordanza

 

Direttiva 94/57/CE

Direttiva 2009/15/CE

Presente regolamento |

 

 

 

Art. 1

Art. 1

Art. 1 |

 

 

 

Art. 2, lettera a)

Art. 2, lettera a)

Art. 2, lettera a) |

 

 

 

Art. 2, lettera b)

Art. 2, lettera b)

— |

 

 

 

Art. 2, lettera c)

Art. 2, lettera c)

— |

 

 

 

Art. 2, lettera d)

Art. 2, lettera d)

Art. 2, lettera b) |

 

 

 

Art. 2, lettera e)

Art. 2, lettera e)

Art. 2, lettera c) |

 

 

 

Art. 2, lettera f)

Art. 2, lettera d) |

 

 

 

Art. 2, lettera f)

Art. 2, lettera g)

Art. 2, lettera e) |

 

 

 

Art. 2, lettera g)

Art. 2, lettera h)

Art. 2, lettera f) |

 

 

 

Art. 2, lettera h)

Art. 2, lettera i)

Art. 2, lettera g) |

 

 

 

Art. 2, lettera i)

Art. 2, lettera k)

Art. 2, lettera i) |

 

 

 

Art. 2, lettera j)

Art. 2, lettera h) |

 

 

 

Art. 2, lettera j)

Art. 2, lettera l)

— |

 

 

 

Art. 2, lettera k)

Art. 2, lettera j) |

 

 

 

Art. 3

Art. 3

— |

 

 

 

Art. 4, paragrafo 1, prima frase

Art. 3, paragrafo 1, |

 

 

 

Art. 4, paragrafo 1, seconda frase

Art. 3, paragrafo 2 |

 

 

 

Art. 4, paragrafo 1, terza frase

— |

 

 

 

Art. 4, paragrafo 1, quarta frase

Art. 4, paragrafo 1, |

 

 

 

Art. 3, paragrafo 3 |

 

 

 

Art. 4, paragrafi 2, 3 e 4 |

 

 

 

Art. 5 |

 

 

 

Art. 6 |

 

 

 

Art. 7 |

 

 

 

Art. 5, paragrafo 1

Art. 4, paragrafo 1

— |

 

 

 

Art. 5, paragrafo 3

Art. 4, paragrafo 2

— |

 

 

 

Art. 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Art. 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4

— |

 

 

 

Art. 6, paragrafo 5

— |

 

 

 

Art. 7

Art. 6

Art. 12 |

 

 

 

Art. 8, paragrafo 1, primo trattino

Art. 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

— |

 

 

 

Art. 8, paragrafo 1, secondo trattino

Art. 13, paragrafo 1 |

 

 

 

Art. 8, paragrafo 1, terzo trattino

Art. 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

— |

 

 

 

Art. 7, paragrafo 1, secondo comma

Art. 13, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

 

Art. 8, paragrafo 2

Art. 7, paragrafo 2

|

 

 

 

Art. 8, paragrafo 2, secondo comma

Art. 13, paragrafo 2 |

 

 

 

Art. 9, paragrafo 1,

— |

 

 

 

Art. 9, paragrafo 2

— |

 

 

 

Art. 10, paragrafo 1, frase introduttiva

Art. 8

— |

 

 

 

Art. 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4

— |

 

 

 

Art. 11, paragrafi 1 e 2

Art. 9, paragrafi 1 e 2

— |

 

 

 

Art. 11, paragrafi 3 e 4

Art. 8, paragrafi 1 e 2 |

 

 

 

Art. 12

Art. 10

|

 

 

 

Art. 13

— |

 

 

 

Art. 14

Art. 11, paragrafi 1 e 2

— |

 

 

 

Art. 11, paragrafo 3

— |

 

 

 

Art. 12

— |

 

 

 

Art. 9 |

 

 

 

Art. 15, paragrafo 1

— |

 

 

 

Art. 10, paragrafi 1 e 2 |

 

 

 

Art. 15, paragrafo 2

Art. 10, paragrafo 3 |

 

 

 

Art. 15, paragrafo 3

Art. 10, paragrafo 4 |

 

 

 

Art. 15, paragrafo 4

Art. 10, paragrafo 5 |

 

 

 

Art. 15, paragrafo 5

Art. 10, paragrafo 6, primo, secondo, terzo e quinto comma |

 

 

 

Art. 10, paragrafo 6, quarto comma |

 

 

 

Art. 16

Art. 13

— |

 

 

 

Art. 17

Art. 16

— |

 

 

 

Art. 14

— |

 

 

 

Art. 15

— |

 

 

 

Art. 11 |

 

 

 

Art. 14 |

 

 

 

Art. 15 |

 

 

 

Art. 16 |

 

 

 

Art. 17 |

 

 

 

Art. 18 |

 

 

 

Art. 19 |

 

 

 

Allegato

Allegato I |

 

 

 

Allegato I

— |

 

 

 

Allegato II

Allegato II |

 


[1] Paragrafo così rettificato in G.U.U.E. 22 marzo 2010, n. L 74.