§ 5.2.96 - L.R. 23 maggio 2008, n. 3.
Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/05/2008
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni concernente “Provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici”)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei [...]
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe”)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”)
Art. 5.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 6.  (Abrogazione di norme)
Art. 7.  (Norma finanziaria)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.96 - L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale

(B.U. 3 giugno 2008, n. 23)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni concernente “Provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici”)

1. All’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, il comma 2 è soppresso.

2. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 14/1976, è inserito il seguente: “Art. 1-bis

(Limiti dell’intervento regionale)

1. Il contributo a carico della Regione spetta entro i imiti necessari per il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi richiesti per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6 e modificato dall’articolo 7 della legge regionale 1/2005, le parole “novanta per cento” sono sostituite dalle parole “settantacinque per cento”.

4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 6/1986 e modificato dall’articolo 7 della legge regionale 1/2005, le parole “novanta per cento” sono sostituite dalle parole “settantacinque per cento”.

5. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 1/2005, le parole “novanta per cento” sono sostituite dalle parole “settantacinque per cento”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”)

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole “In ogni caso deve rimanere a carico del richiedente almeno l’importo pari al contributo volontario previsto per il settore servizi domestici.” sono soppresse.

2. All’articolo 6-bis, comma 1, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, introdotto dall’articolo 9, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole “decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono sostituite dalle parole “decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

3. All’articolo 16, comma 1, della legge regionale 7/1992, le parole “due mesi dalla scadenza” sono sostituite dalle parole “tre mesi dalla scadenza”.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe”)

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo le parole “in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4”, sono aggiunte le parole “, salvo quanto previsto al comma 5-bis dell’articolo 8”.

2. All’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera i), della legge regionale 6/1998, la parola “anticipate” è soppressa.

3. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3/1993 è abrogato.

4. All’articolo 8 della legge regionale 3/1993, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Nel caso in cui al pensionato sia corrisposta, da parte di un Paese straniero, un’altra pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, l’importo della pensione regionale di vecchiaia è ridotto dell’importo dell’altra pensione.”.

5. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 3/1993, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

(Integrazione al trattamento minimo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora sussistano i requisiti di cui al comma 2, è riconosciuta alle persone titolari della pensione regionale un’integrazione fino al raggiungimento di un importo pari al trattamento minimo INPS vigente per l’anno 2008, aumentato annualmente del tasso di perequazione previsto per ciascun anno successivo al 2008.

2. L’integrazione di cui al comma 1 spetta alle persone che posseggano:

a) nel caso siano non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, redditi propri assoggettabili all’imposta sul

reddito delle persone fisiche per un importo pari o inferiore a 26 volte l’importo mensile di cui al comma 1;

b) nel caso siano coniugate, non legalmente ed effettivamente separate, redditi propri per un importo pari o inferiore a quello di cui alla lettera a) e redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o inferiore a 52 volte l’importo mensile di cui al comma 1.

3. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze, nonché le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l’importo della pensione da integrare. 4. Qualora il reddito, come determinato ai commi 2 e 3, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l’integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

5. L’importo mensile erogato alla data di cessazione del diritto all’integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell’applicazione delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica all’importo mensile determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 2.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati ogni anno l’importo di cui al comma 1 e i limiti di reddito di cui al comma 2.

7. L’integrazione alla pensione regionale non è cumulabile con l’integrazione al trattamento minimo INPS di cui il titolare della pensione regionale beneficia per un’altra pensione indiretta.”.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole “decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono sostituite dalle parole “decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

2. All’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1/2005, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il contributo viene corrisposto in misura pari all’importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore ad euro 6 mila rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 3 mila 500 nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1.”.

3. All’articolo 1, comma 4, della legge regionale 1/2005, le parole “e comunque in misura non superiore ad euro 1.750,00 rapportati ad anno.” sono sostituite dalle parole “e comunque in misura non superiore ad euro 3 mila rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 1.750,00 nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1.”.

4. All’articolo 1, comma 4, della legge regionale 1/2005, le parole “per un periodo massimo di dodici mesi, elevabili a quindici” sono sostituite dalle parole “per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevabili a ventotto”.

5. All’articolo 1, comma 5, della legge regionale 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.”.

6. All’articolo 1, comma 6, della legge regionale 1/2005, le parole “ma il periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non può comunque superare i dodici mesi o i quindici mesi nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.” sono sostituite dalle parole “ma il contributo che può essere complessivamente erogato non può comunque superare gli importi massimi previsti ai commi 2 e 3 e il periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non può comunque superare i ventiquattro mesi o i ventotto mesi nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando che il contributo previsto per l’astensione dal lavoro di cui ai commi 2 e 3 spetta per il periodo massimo indicato al medesimo comma 2 pari a dodici, rispettivamente quindici mesi.”.

7. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2005, le parole “decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono sostituite dalle parole “decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1/2005, è inserito il seguente: “1-bis. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 6 mila rapportati ad anno qualora l’assistenza sia rivolta a figli o equiparati non autosufficienti minori di cinque anni.

In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 3 mila 500 rapportati ad anno.”.

9. All’articolo 2, comma 3, della legge regionale 1/2005, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.”.

10. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell’INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ad esclusione dei soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso del medesimo requisito, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. L’assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. L’assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall’allegata tabella A).”.

11. All’articolo 3, comma 3, della legge regionale 1/2005, le parole “a decorrere dal/dalla primo/a figlio/a” sono soppresse.

12. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis

(Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo)

1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare o al versamento nelle medesime forme da parte di lavoratori/trici titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di un rapporto di lavoro indicato all’articolo 4, comma 2, secondo periodo.

2. I soggetti di cui al comma 1, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) inizio dell’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995;

b) iscrizione ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

c) residenza e domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni, o, in alternativa, residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda;

d) titolarità in via esclusiva di un rapporto di lavoro indicato al comma 1, ovvero stato di disoccupazione, certificato dal competente Centro per l’Impiego, a seguito della cessazione di tale rapporto lavorativo;

e) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.

3. La Regione interviene con un contributo a fondo perduto in misura pari al cento per cento del versamento effettuato nel corso dell’anno solare dal/dalla lavoratore/trice al fondo pensione di cui al comma 2, lettera b), e comunque in misura non superiore a euro 1.000 annui, per un massimo di cinque annualità, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. 4. Il contributo è versato alla società istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale apre una posizione individuale in strumenti finanziari a favore degli/delle aventi diritto, al fine di investire le somme erogate dalla Regione. Il montante finale accumulato è trasferito al fondo pensione complementare indicato dagli/dalle aventi diritto al momento del pensionamento nel sistema obbligatorio pubblico.

5. Con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, sono stabiliti la condizione economica del nucleo familiare, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del presente articolo. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l’erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi previsti agli articoli 1 e 2, con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, né con gli interventi previsti dall’articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

13. All’articolo 9, comma 7, della legge regionale 1/2005, le parole “è incompatibile” sono sostituite dalle parole “non è cumulabile”.

14. Le tabelle A), B) e C) della legge regionale 1/2005 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 10, 11 e 14, si applicano alle domande per l’assegno regionale al nucleo familiare relative all’anno 2008. Le domande per ottenere la liquidazione dell’assegno regionale al nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente entro il 31 dicembre 2008. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 4 e 5, si applicano anche alle pensioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge. I termini per la presentazione della domanda per ottenere il contributo di cui all’articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni per l’anno 2007 sono prorogati fino al 30 giugno 2008 [1].

2. La definizione di persona casalinga prevista dal regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”, come modificata dalla presente legge, ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 1/2005. Le domande per accedere ai contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 relativamente ai versamenti effettuati per gli anni 2005 e successivi devono essere presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente entro il 30 settembre 2008, salva la facoltà delle Province stesse di prevedere termini diversi con proprio regolamento. Ai fini del calcolo della condizione economica per i contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 7/1992 si valutano i redditi ed il patrimonio relativi all’anno 2006.

3. Per la predisposizione o la revisione dei testi normativi in materia previdenziale la Giunta regionale si avvale di un comitato consultivo composto da rappresentanti delle parti sociali, delle associazioni che operano nei settori collegati alle materie oggetto di intervento e delle Province autonome. Il comitato è istituito con apposita deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche la composizione, le norme relative al suo funzionamento e la durata. La composizione deve essere tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un’adeguata presenza di entrambi i sessi all’interno del comitato.

4. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 9 dicembre 1976, n. 14, 25 luglio 1992, n. 7, 28 febbraio 1993, n. 3, 18 febbraio 2005, n. 1, 24 maggio 1992, n. 4 e 27 novembre 1993, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni concernente “Interventi in materia di previdenza integrativa” sono abrogati.

2. L’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” è abrogato.

3. L’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe” è abrogato.

4. L’articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” è abrogato.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

1. All’onere della spesa derivante dalla modifica del regolamento di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 valutato nella misura annua di euro 395 mila, oltre all’onere della spesa derivante dall’articolo 5, comma 2, valutato in euro 580 mila, si provvede con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa del bilancio 2008 che presenta sufficiente disponibilità.

2. All’onere della spesa derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 10, 11 e 14 in materia di assegno al nucleo familiare e dalla rivalutazione degli importi degli assegni a decorrere dal 1° luglio 2008, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, valutato nella misura di euro 8 milioni 610 mila si fa fronte per euro 7 milioni 610 mila con la somma già autorizzata dall’articolo 3, comma 5 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e per l’importo di euro 1 milione mediante prelevamento dal capitolo 670 della spesa “fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi”.

3. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

4. All’onere della spesa derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4, 8 e 12, valutato nella misura di euro 7 milioni 400 mila si fa fronte con la somma già autorizzata dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLE A) - B) - C)


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 settembre 2008, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.