Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 23/05/2008 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni concernente “Provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici”) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei [...] |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe”) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”) |
Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 6. (Abrogazione di norme) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.96 - L.R. 23 maggio 2008, n. 3.
Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale
(B.U. 3 giugno 2008, n. 23)
Art. 1. (Modifiche alla
1. All’articolo 1 della
2. Dopo l’articolo 1 della
(Limiti dell’intervento regionale)
1. Il contributo a carico della Regione spetta entro i imiti necessari per il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi richiesti per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 3 della
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della
5. Al comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 2. (Modifiche alla
1. All’articolo 4, comma 1, della
2. All’articolo 6-bis, comma 1, della
3. All’articolo 16, comma 1, della
Art. 3. (Modifiche alla
1. All’articolo 4, comma 1, della
2. All’articolo 8, comma 2, della
3. Il comma 3 dell’articolo 8 della
4. All’articolo 8 della
“5-bis. Nel caso in cui al pensionato sia corrisposta, da parte di un Paese straniero, un’altra pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, l’importo della pensione regionale di vecchiaia è ridotto dell’importo dell’altra pensione.”.
5. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8-bis
(Integrazione al trattamento minimo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora sussistano i requisiti di cui al comma 2, è riconosciuta alle persone titolari della pensione regionale un’integrazione fino al raggiungimento di un importo pari al trattamento minimo INPS vigente per l’anno 2008, aumentato annualmente del tasso di perequazione previsto per ciascun anno successivo al 2008.
2. L’integrazione di cui al comma 1 spetta alle persone che posseggano:
a) nel caso siano non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, redditi propri assoggettabili all’imposta sul
reddito delle persone fisiche per un importo pari o inferiore a 26 volte l’importo mensile di cui al comma 1;
b) nel caso siano coniugate, non legalmente ed effettivamente separate, redditi propri per un importo pari o inferiore a quello di cui alla lettera a) e redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o inferiore a 52 volte l’importo mensile di cui al comma 1.
3. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze, nonché le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l’importo della pensione da integrare. 4. Qualora il reddito, come determinato ai commi 2 e 3, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l’integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
5. L’importo mensile erogato alla data di cessazione del diritto all’integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell’applicazione delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica all’importo mensile determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati ogni anno l’importo di cui al comma 1 e i limiti di reddito di cui al comma 2.
7. L’integrazione alla pensione regionale non è cumulabile con l’integrazione al trattamento minimo INPS di cui il titolare della pensione regionale beneficia per un’altra pensione indiretta.”.
Art. 4. (Modifiche alla
1. All’articolo 1, comma 1, della
2. All’articolo 1, comma 2, della
3. All’articolo 1, comma 4, della
4. All’articolo 1, comma 4, della
5. All’articolo 1, comma 5, della
6. All’articolo 1, comma 6, della
7. All’articolo 2, comma 1, della
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 3 mila 500 rapportati ad anno.”.
9. All’articolo 2, comma 3, della
10. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell’INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ad esclusione dei soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso del medesimo requisito, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. L’assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. L’assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall’allegata tabella A).”.
11. All’articolo 3, comma 3, della
12. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4-bis
(Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo)
1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare o al versamento nelle medesime forme da parte di lavoratori/trici titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di un rapporto di lavoro indicato all’articolo 4, comma 2, secondo periodo.
2. I soggetti di cui al comma 1, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) inizio dell’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995;
b) iscrizione ad un fondo pensione disciplinato dal
c) residenza e domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni, o, in alternativa, residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda;
d) titolarità in via esclusiva di un rapporto di lavoro indicato al comma 1, ovvero stato di disoccupazione, certificato dal competente Centro per l’Impiego, a seguito della cessazione di tale rapporto lavorativo;
e) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.
3. La Regione interviene con un contributo a fondo perduto in misura pari al cento per cento del versamento effettuato nel corso dell’anno solare dal/dalla lavoratore/trice al fondo pensione di cui al comma 2, lettera b), e comunque in misura non superiore a euro 1.000 annui, per un massimo di cinque annualità, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. 4. Il contributo è versato alla società istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
5. Con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, sono stabiliti la condizione economica del nucleo familiare, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del presente articolo. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l’erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.
6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi previsti agli articoli 1 e 2, con gli interventi previsti dalla
13. All’articolo 9, comma 7, della
14. Le tabelle A), B) e C) della
Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 10, 11 e 14, si applicano alle domande per l’assegno regionale al nucleo familiare relative all’anno 2008. Le domande per ottenere la liquidazione dell’assegno regionale al nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente entro il 31 dicembre 2008. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 4 e 5, si applicano anche alle pensioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge. I termini per la presentazione della domanda per ottenere il contributo di cui all’articolo 14 della
2. La definizione di persona casalinga prevista dal regolamento di esecuzione della
3. Per la predisposizione o la revisione dei testi normativi in materia previdenziale la Giunta regionale si avvale di un comitato consultivo composto da rappresentanti delle parti sociali, delle associazioni che operano nei settori collegati alle materie oggetto di intervento e delle Province autonome. Il comitato è istituito con apposita deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche la composizione, le norme relative al suo funzionamento e la durata. La composizione deve essere tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un’adeguata presenza di entrambi i sessi all’interno del comitato.
4. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente
Art. 6. (Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 4, 6, 8 e 9 della
2. L’articolo 3 della
3. L’articolo 3 della
4. L’articolo 7 della
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. All’onere della spesa derivante dalla modifica del regolamento di cui all’articolo 9 della
2. All’onere della spesa derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 10, 11 e 14 in materia di assegno al nucleo familiare e dalla rivalutazione degli importi degli assegni a decorrere dal 1° luglio 2008, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della
3. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della
4. All’onere della spesa derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4, 8 e 12, valutato nella misura di euro 7 milioni 400 mila si fa fronte con la somma già autorizzata dall’articolo 13, comma 1, della
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della