§ 3.3.52 - L.P. 3 agosto 2012, n. 18.
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:03/08/2012
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 3.  Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 4.  Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 5.  Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 6.  Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 7.  Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 8.  Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 9.  Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 10.  Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 11.  Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 12.  Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 13.  Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 14.  Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 15.  Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 16.  Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 17.  Inserimento dell'articolo 30.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 18.  Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 19.  Inserimento dell'articolo 39 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 20.  Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 21.  Modificazione dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 22.  Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 23.  Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 24.  Modificazione dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 25.  Sostituzione dell'articolo 50 ter decies della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 26.  Modificazione dell'articolo 50 quater decies della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 27.  Modificazione dell'articolo 50 quindecies della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 28.  Inserimento dell'articolo 50 duodevicies nella legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 29.  Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 30.  Modificazioni dell'articolo 58.3 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 31.  Modificazioni dell'articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 32.  Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 33.  Inserimento dell'articolo 58.14.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 34.  Modificazione dell'articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 35.  Disposizione transitoria
Art. 36.  Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 35 del 1980
Art. 37.  Modificazione dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia
Art. 38.  Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005
Art. 39.  Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 2012
Art. 40.  Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2012
Art. 41.  Disposizioni finanziarie
Art. 42.  Entrata in vigore


§ 3.3.52 - L.P. 3 agosto 2012, n. 18.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

(B.U. 7 agosto 2012, n. 32, suppl. n. 2)

 

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

(legge provinciale sui lavori pubblici)

 

Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 dopo le parole: "a spese dello sponsor" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a 40.000 euro";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori su beni culturali si applica l'articolo 58.14.1."

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici sono inseriti i seguenti:

"5 bis. I "lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storicoartistico e conservativo nonché tecnologico" previsti dagli articoli 21, comma 1, e 58.22, comma 3, le opere e i lavori di "particolare rilevanza tecnica o amministrativa" previsti dall'articolo 24, comma 2, i "lavori di particolare complessità tecnica" previsti dall'articolo 24, comma 7, i "lavori complessi" previsti dall'articolo 26, comma 1, i "lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale" previsti dall'articolo 34, comma 5, l'opera "di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale" prevista dall'articolo 50 quinquies, comma 1, e gli "interventi di particolare complessità o specificità" previsti dall'articolo 58.17, comma 1, sono le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;

b) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) esecuzione in ambienti aggressivi;

f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

g) particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.

5 ter. I "progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche" previsti dall'articolo 20, comma 3, sono i progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le loro parti, architettonica, strutturale e impiantistica."

 

     Art. 3. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per favorire l'accesso agli appalti di lavori pubblici delle piccole e medie imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividono l'opera in lotti funzionali.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Gli importi di questa legge devono intendersi al netto di oneri fiscali."

 

     Art. 4. Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:

"Per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 e" sono

soppresse.

 

     Art. 5. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:

"e 13" sono sostituite dalle seguenti: ", 13, 14, comma 3 bis, 20, commi 6 e 7, e 30, comma 3

bis,".

 

     Art. 6. Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da

garantire coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte delle amministrazioni indicate

dall'articolo 2, comma 1.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Negli strumenti di programmazione le amministrazioni aggiudicatrici individuano

prioritariamente quali opere pubbliche sono finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.";

c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "e in base a quanto stabilito

dall'articolo 6 bis";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a

ciascuna amministrazione aggiudicatrice, va predisposto:

a) il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 per inserire nuove opere di

importo presunto non inferiore a 1 milione di euro negli strumenti di programmazione o nel

caso di esecuzione dell'opera mediante la concessione di lavori pubblici;

b) lo studio di fattibilità previsto dall'articolo 50 quater, comma 1 bis, nel caso di esecuzione

dell'opera mediante la finanza di progetto."

 

     Art. 7. Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Concertazione dei lavori pubblici con i cittadini

1. Per le opere della Provincia, degli enti strumentali e del piano delle opere di edilizia

universitaria finanziate dalla Provincia d'importo superiore al quadruplo della soglia comunitaria,

nonché per le opere delle comunità e dei comuni di importo superiore alla soglia comunitaria, il

documento preliminare di progettazione o, ove necessario al fine dell'inserimento negli strumenti di

programmazione, il progetto preliminare, è sottoposto alla procedura di concertazione prevista da

questo articolo, in modo da favorire la condivisione delle opere e la loro rapida realizzazione

attraverso la partecipazione dei cittadini.

2. La procedura di concertazione con i cittadini ai fini della programmazione dei lavori

pubblici è realizzata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente deposita presso la propria sede la proposta di documento

preliminare di progettazione o la proposta di progetto preliminare, ove necessario al fine

dell'inserimento negli strumenti di programmazione, e ne dà pubblico avviso;

b) il responsabile del procedimento ha il compito di promuovere la partecipazione degli interessati

fornendo documentazione, informazioni e copie anche in forma digitale, della proposta di

documento preliminare di progettazione o della proposta del progetto preliminare, e di

raccogliere le relative osservazioni, suggerimenti e proposte, rendendoli disponibili a chiunque

con le medesime modalità;

c) l'amministrazione procedente indice una conferenza pubblica d'informazione, aperta a tutti i

residenti e ai portatori d'interessi collettivi, dove viene illustrata l'opera; la conferenza deve

essere convocata entro quindici giorni dall'avviso previsto dalla lettera a);

d) i residenti, singoli o associati, o i portatori d'interessi collettivi, entro trenta giorni dallo

svolgimento della conferenza pubblica d'informazione, possono depositare presso

l'amministrazione procedente osservazioni, suggerimenti e proposte scritti;

e) l'amministrazione procedente motiva le decisioni conclusive assunte in relazione all'opera

pubblica.

3. Per le opere di competenza della Provincia i comuni interessati possono presentare

osservazioni e proposte e partecipare come osservatori alla stesura del progetto preliminare, nei

limiti stabiliti dal regolamento di attuazione e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità

dell'amministrazione.

4. La procedura di concertazione non si applica per la programmazione delle opere di

manutenzione.

5. Nel caso di opere da inserire in piani o programmi soggetti a valutazione strategica

ambientale (VAS) ai sensi della normativa provinciale vigente, la procedura di concertazione è

svolta contestualmente alla fase di pubblicità prevista dalla citata normativa, secondo la disciplina

stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione

permanente del Consiglio provinciale.

6. In prima applicazione questo articolo si applica anche alle opere già inserite negli

strumenti di programmazione per le quali alla data di entrata in vigore di questo articolo si verifichi

uno dei seguenti casi:

a) non sia stato approvato il progetto preliminare;

b) non sia stata avviata la procedura di affidamento ai sensi del capo VII."

 

     Art. 8. Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "e, previa intesa con il Consiglio delle

autonomie locali, agli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche";

b) nel comma 3 dopo le parole: "affidamento lavori" sono inserite le seguenti: "e incarichi";

c) nel comma 4 le parole: "nella relazione tecnica del progetto e negli atti che dispongono la

definizione o il concordamento di nuovi prezzi" sono soppresse.

 

     Art. 9. Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori

pubblici sono abrogate.

 

     Art. 10. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia dell'opera e alla procedura

necessaria per la sua approvazione, può decidere di omettere uno dei primi due livelli di

progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e

siano garantiti:

a) la qualità dell'opera e la sua rispondenza alle esigenze da soddisfare;

b) la conformità dell'opera alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. In materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applicano gli articoli 95 e

96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto compatibili con l'ordinamento provinciale. Alla

disciplina attuativa dei predetti articoli provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione,

previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; la predetta

deliberazione può armonizzare le procedure previste dai predetti articoli con la disciplina

provinciale in materia di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale."

 

     Art. 11. Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 6 sono inserite le parole: "previo parere del Consiglio delle autonomie locali";

b) alla fine del comma 7 sono inserite le parole: "previo parere del Consiglio delle autonomie locali";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per affidare gli incarichi previsti da questo articolo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i parametri stabiliti ai sensi della normativa statale per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e, per quanto da questi non previsto, l'elenco prezzi previsto dall'articolo 13, quale riferimento per determinare i compensi per attività professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ter." [1];

d) il comma 9 è abrogato.

2. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale degli schemi-tipo previsti dall'articolo 20, commi 6 e 7, della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono fatti salvi gli schemi-tipo adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici [2].

3. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica dalla data di approvazione dell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, contenente le voci relative agli incarichi previsti dall'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici o dei parametri stabiliti ai sensi della normativa statale per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare le tariffe professionali come riferimento per determinare i compensi, se le ritengono motivatamente adeguate, anche se abrogate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 [3].

 

     Art. 12. Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici sono

inseriti i seguenti:

"1 bis. I concorsi di progettazione d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono espletati nel

rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza,

parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall'articolo

33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti.

1 ter. Il regolamento di attuazione disciplina la procedura del concorso di progettazione e

individua i casi di esclusione dalla sua applicazione."

 

     Art. 13. Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "e

12" sono sostituite dalle seguenti: ",12 e 12 ter".

 

     Art. 14. Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è

inserito il seguente:

"5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono assicurare i propri

dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35

(Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale)."

 

     Art. 15. Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito

dal seguente:

"2 bis. In relazione alla natura dell'opera i contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono

stipulati a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. I contratti possono essere stipulati a

misura nei casi previsti dalla normativa statale. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane

fisso e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei

lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in

diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per l'esecuzione di lavori a misura il

contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura."

 

     Art. 16. Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente.";

b) nel comma 4 le parole: "definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "approvati ai sensi del comma 3 bis" [4];

c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

"5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto.";

d) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:

"5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse."

2. La decorrenza di applicazione dei commi 5 bis e 5 bis 1 della legge provinciale sui lavori pubblici come modificati da questo articolo è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale dopo un adeguato periodo di sperimentazione, anche dei mezzi informatici.

3. Fino all'adozione degli schemi-tipo ai sensi dell'articolo 30, comma 3 bis, della legge provinciale sui lavori pubblici, sono fatti salvi gli schemi-tipo definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d), della medesima legge provinciale nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge [5].

 

     Art. 17. Inserimento dell'articolo 30.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo l'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

"Art. 30.1

Cessione di beni immobili a titolo di prezzo

1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del

contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni

immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, individuati negli strumenti di

programmazione, che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, secondo le modalità

stabilite dal regolamento di attuazione.

2. Il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un

momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto

solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

3. Le offerte specificano:

a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso

viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per

l'esecuzione del contratto;

b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per

l'esecuzione del contratto.

4. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi

finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il

bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione

del bene.

5. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta

di cui al comma 3."

 

     Art. 18. Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo l'articolo 35 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

"Art. 35 bis

Tassatività delle cause di esclusione

1. L'amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato

adempimento alle prescrizioni previste da questa legge, dal regolamento di attuazione e da altre

disposizioni di legge applicabili, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla

provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di

non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato

violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi e le lettere di invito non possono contenere

ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle."

 

     Art. 19. Inserimento dell'articolo 39 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

"Art. 39 bis

Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la

valutazione delle offerte è effettuata da una commissione tecnica la cui composizione è disciplinata

nel regolamento di attuazione.

2. La Giunta provinciale definisce, con apposito provvedimento, i compensi da corrispondere

ai componenti delle commissioni tecniche. Per la definizione del compenso per i componenti, ivi

compresi quelli che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali, si applica la misura

determinata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4

(Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti

presso la Provincia di Trento); ai componenti esterni spetta anche il gettone di presenza determinato

ai sensi della predetta disposizione. Per i componenti esterni, nei casi di particolare complessità

della valutazione da effettuare, i compensi possono essere determinati nella misura massima

attribuibile su base annuale agli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b), della

legge provinciale n. 12 del 1983.

3. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto

tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice."

 

     Art. 20. Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel comma 5 le parole: "consegna da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore"

sono sostituite dalle seguenti: "acquisizione";

b) alla fine del comma 11 sono inserite le parole: ", e i casi in cui non è obbligatoria la tenuta

del libro".

 

     Art. 21. Modificazione dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Nel comma 5 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:

"previsti dal capitolato generale di cui all'articolo 13 bis, comma 2, lettera c)" sono sostituite dalle

seguenti: "previsti dal regolamento di attuazione".

 

     Art. 22. Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 49 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "La gestione funzionale ed economica può

anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse

a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la

progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi

strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica

eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già

realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella

stessa.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se è obiettivamente necessario, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce in sede di gara

anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di

opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei

confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e

alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario

assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli

investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella

determinazione del prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del

concessionario alla stessa amministrazione aggiudicatrice, relativamente all'opera concessa,

secondo le previsioni del bando di gara.";

d) alla fine del comma 8 sono inserite le parole: "Le offerte devono dare conto del preliminare

coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.";

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono

prevedere nel piano economico-finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in

proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati

la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della

concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite

dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione del progetto posto a base di gara, e

costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della

concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 50 quater, le predette modalità di

utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito

dello studio di fattibilità."

 

     Art. 23. Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito

il seguente:

"2 bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il

piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità

dell'opera."

 

     Art. 24. Modificazione dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici è

inserito il seguente:

"1 bis. Lo studio di fattibilità per la finanza di progetto contiene gli elementi previsti per il

documento preliminare di progettazione ai sensi dell'articolo 14, commi 01 e 02, e gli ulteriori

elementi individuati dal regolamento di attuazione."

 

     Art. 25. Sostituzione dell'articolo 50 ter decies della legge provinciale sui lavori pubblici

1. L'articolo 50 ter decies della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal

seguente:

"Art. 50 ter decies

Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto

1. Per l'emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto si applica la normativa

statale."

 

     Art. 26. Modificazione dell'articolo 50 quater decies della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 50 quater decies della legge provinciale sui lavori pubblici

è sostituito dal seguente:

"2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti

dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 50 ter decies,

limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente

comma e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti

crediti."

 

     Art. 27. Modificazione dell'articolo 50 quindecies della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 quindecies della legge provinciale sui

lavori pubblici le parole: "equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca

dell'affidamento della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle

previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo

comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso

alla data del subentro".

 

     Art. 28. Inserimento dell'articolo 50 duodevicies nella legge provinciale sui lavori pubblici

1. Nel capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo l'articolo 50 septies

decies, è inserito il seguente:

"Art. 50 duodevicies

Contratto di disponibilità

1. Il contratto di disponibilità è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa

dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione

aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte

di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio

dall'impresa affidataria di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità

dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la

perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

2. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti

ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità

dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla

disponibilità dell'opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a

carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50 per

cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera

all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e

all'eventuale contributo in corso d'opera previsto nella lettera b), al valore di mercato residuo

dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà

dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il

periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le

modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi

dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,

derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa

determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e della gestione tecnica dell'opera derivanti da

mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura

amministrativa sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 27 bis, secondo

l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto

dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali

che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di

disponibilità, nei limiti previsti nel comma 10.

5. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche

indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma

1; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva prevista dall'articolo 23,

comma 8. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una

cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi

contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento

del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità previste dall'articolo 23; la mancata

presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

6. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro

attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

7. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli

investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

8. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste da questa legge in materia

di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli

operatori economici.

9. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le relative varianti sono redatti a cura

dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una

maggiore economicità di costruzione o di gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle

norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il

progetto esecutivo e le relative varianti sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa

comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il

rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della

progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

10. L'attività di collaudo, posta in capo all'amministrazione aggiudicatrice, verifica la

realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle

norme e disposizioni cogenti; il collaudatore o la commissione collaudatrice possono proporre

all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori

eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del

canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite

di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto.

11. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso

condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della

stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità."

 

     Art. 29. Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori

pubblici le parole: "previste dall'articolo 51, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "previste

dall'articolo 51, comma 5,".

 

     Art. 30. Modificazioni dell'articolo 58.3 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 58.3 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "sentenza di condanna passata in giudicato" sono inserite le

seguenti: "per reati di usura, riciclaggio nonché";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal

casellario informatico dell'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

l'amministrazione aggiudicatrice procede alla risoluzione del contratto."

 

     Art. 31. Modificazioni dell'articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell'esecutore" sono soppresse;

b) nel comma 1 le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara che,

in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento

dell'appaltatore," sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici in caso

di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di

risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 o di recesso dal contratto previsto

dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252

(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle

comunicazioni e delle informazioni antimafia),".

 

     Art. 32. Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. All'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "dal dirigente della struttura competente per materia" sono sostituite

dalle seguenti: "dal responsabile del procedimento";

b) nel comma 1 le parole: "Il dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile del

procedimento";

c) nei commi 2 e 3 le parole: "dirigente di merito" sono sostituite dalle seguenti:

"responsabile del procedimento";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte

per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle

riserve non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale."

 

     Art. 33. Inserimento dell'articolo 58.14.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo l'articolo 58.14 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il

seguente:

"Art. 58.14.1

Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la

realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nell'ambito dei rispettivi strumenti di

programmazione, individuano in un apposito allegato i lavori in relazione ai quali intendono

ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine le

amministrazioni aggiudicatrici provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche

semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti i lavori per i quali

siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione.

2. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale

dell'amministrazione aggiudicatrice per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso

ai sensi dell'articolo 27 bis. L'avviso contiene:

a) una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei

tempi di realizzazione;

b) la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato;

c) nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro

finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento

dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero una

sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e

alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in

caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle

offerte.

3. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale

i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione.

4. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in

caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a 1

milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice.

5. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva

fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i

rilanci.

6. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il

soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto

l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

7. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata,

ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto

dalla presente legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai

requisiti formali della procedura, l'amministrazione aggiudicatrice può, nei successivi sei mesi,

ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme

restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono

essere nuovamente pubblicati nell'allegato dello strumento di programmazione relativo all'anno

successivo.

8. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del

decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei

partecipanti stabiliti nell'articolo 35, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della

realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione, oltre ai requisiti

speciali e ulteriori previsti dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 58.13, comma 3."

 

     Art. 34. Modificazione dell'articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Il comma 1 dell'articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito

dal seguente:

"1. L'affidamento dei lavori è disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il

capitolato speciale di appalto, o del progetto esecutivo."

 

     Art. 35. Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori

pubblici che riguardano il contenuto dei progetti, ad eccezione di quelle riguardanti il

capitolato speciale di appalto, non si applicano ai progetti già approvati alla data di entrata

in vigore di questa legge per i quali la relativa procedura di gara è indetta entro il 31

dicembre 2012.

 

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote

di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), e della legge

provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)

 

     Art. 36. Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 35 del 1980

1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 35 del 1980 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla fine del comma 5 sono inserite le parole: "Le coperture assicurative non possono in

ogni caso essere inferiori a quelle garantite al corrispondente personale delle amministrazioni

pubbliche a livello nazionale.";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 bis. La Provincia può assicurare ai sensi di questo articolo anche i componenti esterni delle

commissioni, dei consigli e dei comitati comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della

stessa."

 

     Art. 37. Modificazione dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia

1. Nel comma 1 dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia dopo le

parole: "Lo svolgimento di incarichi di collaudo" sono inserite le seguenti: "tecnicoamministrativo".

 

Capo III

Modificazioni dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.")

della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

 

     Art. 38. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005

1. All'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel comma 1 bis prima delle parole: "La società, tra l'altro," sono inserite le seguenti:

"Per i fini previsti dal comma 1,";

b) nel comma 1 bis le parole: "alla valorizzazione," sono soppresse;

c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

"1 bis 1. Per consentire l'utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia per realizzare

progetti di interesse generale, la società, sulla base di specifiche direttive della Provincia, può

disporre direttamente la cessione o l'attribuzione dei diritti pieni o parziali sui beni della società a

favore dei soggetti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale e degli altri soggetti

pubblici operanti nel territorio, anche prescindendo dall'obiettivo della valorizzazione economica

del bene, ferma restando la tutela dell'integrità patrimoniale della società.

1 bis 2. La Provincia può trasferire o conferire alla società i diritti pieni o parziali sui beni del

patrimonio disponibile anche ad un prezzo inferiore a quello di mercato, per le finalità e nei casi

previsti dal comma 1 bis 1 oppure se, contestualmente all'atto di trasferimento o conferimento, la

Provincia dispone che i beni o i diritti siano trasferiti o messi a disposizione per l'attuazione di

specifici piani o programmi di valorizzazione del territorio.";

d) nel comma 4 le parole: "attività previste dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti:

"attività previste dai commi 1, 1 bis, 1 bis 1 e 1 bis 2";

e) nel comma 4 bis dopo le parole: "le operazioni previste dal comma 1" sono inserite le

seguenti: "e dal comma 1 bis";

f) nel comma 5 bis le parole: "Le modalità per l'acquisto e l'alienazione o la valorizzazione dei

beni immobili della società sono disciplinate dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti:

"La Provincia può disciplinare le modalità di acquisto, di alienazione o di valorizzazione dei

beni immobili della società";

g) nel comma 5 bis prima delle parole: "le modalità per l'alienazione dei beni immobili" sono

inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dai commi 1 bis 1 e 1 bis 2,".

 

Capo IV

Modificazione della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9

(Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

 

     Art. 39. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 2012

1. Al comma 1, le parole: "di importo unitario non superiore a un milione di euro

caratterizzati da rapida realizzabilità," sono sostituite dalle seguenti: "caratterizzati da rapida

realizzabilità o per porre in essere azioni comunque idonee a trasferire in tempi brevi i propri effetti

positivi sul sistema economico".

 

Capo V

Modificazione della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

 

     Art. 40. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2012

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il

seguente:

"11 bis. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2014 i proventi

delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento anche

in deroga all'articolo 119 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica

provinciale)."

 

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 41. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, stimati

nell'importo di 30.000 euro per ciascuno degli esercizi dal 2012 al 2014, si provvede con

gli stanziamenti già previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per

servizi e spese generali).

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 si

provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base

ove sono imputate le spese di realizzazione delle opere da affidare.

 

     Art. 42. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.