Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.3 lavori pubblici |
Data: | 03/08/2012 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 2. Modificazione dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 3. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 4. Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 5. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 6. Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 7. Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 8. Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 9. Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 10. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 11. Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 12. Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 13. Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 14. Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 15. Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 16. Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 17. Inserimento dell'articolo 30.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 18. Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 19. Inserimento dell'articolo 39 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 20. Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 21. Modificazione dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 22. Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 23. Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 24. Modificazione dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 50 ter decies della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 26. Modificazione dell'articolo 50 quater decies della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 27. Modificazione dell'articolo 50 quindecies della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 28. Inserimento dell'articolo 50 duodevicies nella legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 29. Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 30. Modificazioni dell'articolo 58.3 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 31. Modificazioni dell'articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 32. Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 33. Inserimento dell'articolo 58.14.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 34. Modificazione dell'articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici |
Art. 35. Disposizione transitoria |
Art. 36. Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 35 del 1980 |
Art. 37. Modificazione dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia |
Art. 38. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 |
Art. 39. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 2012 |
Art. 40. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2012 |
Art. 41. Disposizioni finanziarie |
Art. 42. Entrata in vigore |
§ 3.3.52 - L.P. 3 agosto 2012, n. 18.
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
(B.U. 7 agosto 2012, n. 32, suppl. n. 2)
Capo I
Modificazioni della
(legge provinciale sui lavori pubblici)
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 7 dopo le parole: "a spese dello sponsor" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a 40.000 euro";
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7 bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori su beni culturali si applica l'articolo 58.14.1."
Art. 2. Modificazione dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici sono inseriti i seguenti:
"5 bis. I "lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storicoartistico e conservativo nonché tecnologico" previsti dagli articoli 21, comma 1, e 58.22, comma 3, le opere e i lavori di "particolare rilevanza tecnica o amministrativa" previsti dall'articolo 24, comma 2, i "lavori di particolare complessità tecnica" previsti dall'articolo 24, comma 7, i "lavori complessi" previsti dall'articolo 26, comma 1, i "lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale" previsti dall'articolo 34, comma 5, l'opera "di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale" prevista dall'articolo 50 quinquies, comma 1, e gli "interventi di particolare complessità o specificità" previsti dall'articolo 58.17, comma 1, sono le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
b) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) esecuzione in ambienti aggressivi;
f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
g) particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.
5 ter. I "progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche" previsti dall'articolo 20, comma 3, sono i progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le loro parti, architettonica, strutturale e impiantistica."
Art. 3. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Per favorire l'accesso agli appalti di lavori pubblici delle piccole e medie imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividono l'opera in lotti funzionali.";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Gli importi di questa legge devono intendersi al netto di oneri fiscali."
Art. 4. Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 2 dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:
"Per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 e" sono
soppresse.
Art. 5. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:
"e 13" sono sostituite dalle seguenti: ", 13, 14, comma 3 bis, 20, commi 6 e 7, e 30, comma 3
bis,".
Art. 6. Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da
garantire coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte delle amministrazioni indicate
dall'articolo 2, comma 1.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Negli strumenti di programmazione le amministrazioni aggiudicatrici individuano
prioritariamente quali opere pubbliche sono finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.";
c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "e in base a quanto stabilito
dall'articolo 6 bis";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a
ciascuna amministrazione aggiudicatrice, va predisposto:
a) il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 per inserire nuove opere di
importo presunto non inferiore a 1 milione di euro negli strumenti di programmazione o nel
caso di esecuzione dell'opera mediante la concessione di lavori pubblici;
b) lo studio di fattibilità previsto dall'articolo 50 quater, comma 1 bis, nel caso di esecuzione
dell'opera mediante la finanza di progetto."
Art. 7. Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Concertazione dei lavori pubblici con i cittadini
1. Per le opere della Provincia, degli enti strumentali e del piano delle opere di edilizia
universitaria finanziate dalla Provincia d'importo superiore al quadruplo della soglia comunitaria,
nonché per le opere delle comunità e dei comuni di importo superiore alla soglia comunitaria, il
documento preliminare di progettazione o, ove necessario al fine dell'inserimento negli strumenti di
programmazione, il progetto preliminare, è sottoposto alla procedura di concertazione prevista da
questo articolo, in modo da favorire la condivisione delle opere e la loro rapida realizzazione
attraverso la partecipazione dei cittadini.
2. La procedura di concertazione con i cittadini ai fini della programmazione dei lavori
pubblici è realizzata con le seguenti modalità:
a) l'amministrazione procedente deposita presso la propria sede la proposta di documento
preliminare di progettazione o la proposta di progetto preliminare, ove necessario al fine
dell'inserimento negli strumenti di programmazione, e ne dà pubblico avviso;
b) il responsabile del procedimento ha il compito di promuovere la partecipazione degli interessati
fornendo documentazione, informazioni e copie anche in forma digitale, della proposta di
documento preliminare di progettazione o della proposta del progetto preliminare, e di
raccogliere le relative osservazioni, suggerimenti e proposte, rendendoli disponibili a chiunque
con le medesime modalità;
c) l'amministrazione procedente indice una conferenza pubblica d'informazione, aperta a tutti i
residenti e ai portatori d'interessi collettivi, dove viene illustrata l'opera; la conferenza deve
essere convocata entro quindici giorni dall'avviso previsto dalla lettera a);
d) i residenti, singoli o associati, o i portatori d'interessi collettivi, entro trenta giorni dallo
svolgimento della conferenza pubblica d'informazione, possono depositare presso
l'amministrazione procedente osservazioni, suggerimenti e proposte scritti;
e) l'amministrazione procedente motiva le decisioni conclusive assunte in relazione all'opera
pubblica.
3. Per le opere di competenza della Provincia i comuni interessati possono presentare
osservazioni e proposte e partecipare come osservatori alla stesura del progetto preliminare, nei
limiti stabiliti dal regolamento di attuazione e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità
dell'amministrazione.
4. La procedura di concertazione non si applica per la programmazione delle opere di
manutenzione.
5. Nel caso di opere da inserire in piani o programmi soggetti a valutazione strategica
ambientale (VAS) ai sensi della normativa provinciale vigente, la procedura di concertazione è
svolta contestualmente alla fase di pubblicità prevista dalla citata normativa, secondo la disciplina
stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione
permanente del Consiglio provinciale.
6. In prima applicazione questo articolo si applica anche alle opere già inserite negli
strumenti di programmazione per le quali alla data di entrata in vigore di questo articolo si verifichi
uno dei seguenti casi:
a) non sia stato approvato il progetto preliminare;
b) non sia stata avviata la procedura di affidamento ai sensi del capo VII."
Art. 8. Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "e, previa intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, agli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche";
b) nel comma 3 dopo le parole: "affidamento lavori" sono inserite le seguenti: "e incarichi";
c) nel comma 4 le parole: "nella relazione tecnica del progetto e negli atti che dispongono la
definizione o il concordamento di nuovi prezzi" sono soppresse.
Art. 9. Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori
pubblici sono abrogate.
Art. 10. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia dell'opera e alla procedura
necessaria per la sua approvazione, può decidere di omettere uno dei primi due livelli di
progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e
siano garantiti:
a) la qualità dell'opera e la sua rispondenza alle esigenze da soddisfare;
b) la conformità dell'opera alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. In materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applicano gli articoli 95 e
96 del
disciplina attuativa dei predetti articoli provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione,
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; la predetta
deliberazione può armonizzare le procedure previste dai predetti articoli con la disciplina
provinciale in materia di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale."
Art. 11. Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 6 sono inserite le parole: "previo parere del Consiglio delle autonomie locali";
b) alla fine del comma 7 sono inserite le parole: "previo parere del Consiglio delle autonomie locali";
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Per affidare gli incarichi previsti da questo articolo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i parametri stabiliti ai sensi della normativa statale per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e, per quanto da questi non previsto, l'elenco prezzi previsto dall'articolo 13, quale riferimento per determinare i compensi per attività professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ter." [1];
d) il comma 9 è abrogato.
2. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale degli schemi-tipo previsti dall'articolo 20, commi 6 e 7, della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono fatti salvi gli schemi-tipo adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici [2].
3. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica dalla data di approvazione dell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, contenente le voci relative agli incarichi previsti dall'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici o dei parametri stabiliti ai sensi della normativa statale per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare le tariffe professionali come riferimento per determinare i compensi, se le ritengono motivatamente adeguate, anche se abrogate dall'articolo 9 del
Art. 12. Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici sono
inseriti i seguenti:
"1 bis. I concorsi di progettazione d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono espletati nel
rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza,
parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall'articolo
33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti.
1 ter. Il regolamento di attuazione disciplina la procedura del concorso di progettazione e
individua i casi di esclusione dalla sua applicazione."
Art. 13. Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "e
12" sono sostituite dalle seguenti: ",12 e 12 ter".
Art. 14. Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è
inserito il seguente:
"5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono assicurare i propri
dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della
(Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale)."
Art. 15. Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito
dal seguente:
"2 bis. In relazione alla natura dell'opera i contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono
stipulati a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. I contratti possono essere stipulati a
misura nei casi previsti dalla normativa statale. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane
fisso e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei
lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per l'esecuzione di lavori a misura il
contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura."
Art. 16. Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente.";
b) nel comma 4 le parole: "definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "approvati ai sensi del comma 3 bis" [4];
c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
"5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto.";
d) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:
"5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse."
2. La decorrenza di applicazione dei commi 5 bis e 5 bis 1 della legge provinciale sui lavori pubblici come modificati da questo articolo è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale dopo un adeguato periodo di sperimentazione, anche dei mezzi informatici.
3. Fino all'adozione degli schemi-tipo ai sensi dell'articolo 30, comma 3 bis, della legge provinciale sui lavori pubblici, sono fatti salvi gli schemi-tipo definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d), della medesima legge provinciale nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge [5].
Art. 17. Inserimento dell'articolo 30.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo l'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"Art. 30.1
Cessione di beni immobili a titolo di prezzo
1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del
contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni
immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, individuati negli strumenti di
programmazione, che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione.
2. Il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un
momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto
solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
3. Le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso
viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per
l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per
l'esecuzione del contratto.
4. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi
finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il
bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione
del bene.
5. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta
di cui al comma 3."
Art. 18. Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo l'articolo 35 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"Art. 35 bis
Tassatività delle cause di esclusione
1. L'amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste da questa legge, dal regolamento di attuazione e da altre
disposizioni di legge applicabili, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle."
Art. 19. Inserimento dell'articolo 39 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"Art. 39 bis
Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte è effettuata da una commissione tecnica la cui composizione è disciplinata
nel regolamento di attuazione.
2. La Giunta provinciale definisce, con apposito provvedimento, i compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni tecniche. Per la definizione del compenso per i componenti, ivi
compresi quelli che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali, si applica la misura
determinata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della
(Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti
presso la Provincia di Trento); ai componenti esterni spetta anche il gettone di presenza determinato
ai sensi della predetta disposizione. Per i componenti esterni, nei casi di particolare complessità
della valutazione da effettuare, i compensi possono essere determinati nella misura massima
attribuibile su base annuale agli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b), della
3. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto
tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice."
Art. 20. Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 5 le parole: "consegna da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore"
sono sostituite dalle seguenti: "acquisizione";
b) alla fine del comma 11 sono inserite le parole: ", e i casi in cui non è obbligatoria la tenuta
del libro".
Art. 21. Modificazione dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 5 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:
"previsti dal capitolato generale di cui all'articolo 13 bis, comma 2, lettera c)" sono sostituite dalle
seguenti: "previsti dal regolamento di attuazione".
Art. 22. Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 49 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "La gestione funzionale ed economica può
anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse
a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica
eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già
realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella
stessa.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se è obiettivamente necessario, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce in sede di gara
anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di
opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e
alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario
assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella
determinazione del prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario alla stessa amministrazione aggiudicatrice, relativamente all'opera concessa,
secondo le previsioni del bando di gara.";
d) alla fine del comma 8 sono inserite le parole: "Le offerte devono dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.";
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono
prevedere nel piano economico-finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in
proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati
la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della
concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite
dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione del progetto posto a base di gara, e
costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della
concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 50 quater, le predette modalità di
utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito
dello studio di fattibilità."
Art. 23. Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito
il seguente:
"2 bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il
piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità
dell'opera."
Art. 24. Modificazione dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici è
inserito il seguente:
"1 bis. Lo studio di fattibilità per la finanza di progetto contiene gli elementi previsti per il
documento preliminare di progettazione ai sensi dell'articolo 14, commi 01 e 02, e gli ulteriori
elementi individuati dal regolamento di attuazione."
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 50 ter decies della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L'articolo 50 ter decies della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal
seguente:
"Art. 50 ter decies
Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto
1. Per l'emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto si applica la normativa
statale."
Art. 26. Modificazione dell'articolo 50 quater decies della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 2 dell'articolo 50 quater decies della legge provinciale sui lavori pubblici
è sostituito dal seguente:
"2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 50 ter decies,
limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente
comma e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti
crediti."
Art. 27. Modificazione dell'articolo 50 quindecies della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 quindecies della legge provinciale sui
lavori pubblici le parole: "equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle
previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo
comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso
alla data del subentro".
Art. 28. Inserimento dell'articolo 50 duodevicies nella legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo l'articolo 50 septies
decies, è inserito il seguente:
"Art. 50 duodevicies
Contratto di disponibilità
1. Il contratto di disponibilità è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte
di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'impresa affidataria di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità
dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la
perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
2. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti
ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità
dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilità dell'opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a
carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50 per
cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e
all'eventuale contributo in corso d'opera previsto nella lettera b), al valore di mercato residuo
dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il
periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le
modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi
dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa
determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e della gestione tecnica dell'opera derivanti da
mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura
amministrativa sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 27 bis, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali
che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di
disponibilità, nei limiti previsti nel comma 10.
5. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche
indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma
1; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva prevista dall'articolo 23,
comma 8. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una
cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento
del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità previste dall'articolo 23; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
6. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.
7. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli
investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.
8. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste da questa legge in materia
di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli
operatori economici.
9. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le relative varianti sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicità di costruzione o di gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle
norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il
progetto esecutivo e le relative varianti sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il
rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della
progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.
10. L'attività di collaudo, posta in capo all'amministrazione aggiudicatrice, verifica la
realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle
norme e disposizioni cogenti; il collaudatore o la commissione collaudatrice possono proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori
eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del
canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite
di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto.
11. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della
stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità."
Art. 29. Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori
pubblici le parole: "previste dall'articolo 51, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "previste
dall'articolo 51, comma 5,".
Art. 30. Modificazioni dell'articolo 58.3 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 58.3 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo le parole: "sentenza di condanna passata in giudicato" sono inserite le
seguenti: "per reati di usura, riciclaggio nonché";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico dell'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
l'amministrazione aggiudicatrice procede alla risoluzione del contratto."
Art. 31. Modificazioni dell'articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell'esecutore" sono soppresse;
b) nel comma 1 le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara che,
in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'appaltatore," sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici in caso
di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 o di recesso dal contratto previsto
dall'articolo 11, comma 3, del
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia),".
Art. 32. Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. All'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "dal dirigente della struttura competente per materia" sono sostituite
dalle seguenti: "dal responsabile del procedimento";
b) nel comma 1 le parole: "Il dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile del
procedimento";
c) nei commi 2 e 3 le parole: "dirigente di merito" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabile del procedimento";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle
riserve non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale."
Art. 33. Inserimento dell'articolo 58.14.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo l'articolo 58.14 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il
seguente:
"Art. 58.14.1
Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor
1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la
realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nell'ambito dei rispettivi strumenti di
programmazione, individuano in un apposito allegato i lavori in relazione ai quali intendono
ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche
semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti i lavori per i quali
siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione.
2. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale
dell'amministrazione aggiudicatrice per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso
ai sensi dell'articolo 27 bis. L'avviso contiene:
a) una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei
tempi di realizzazione;
b) la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato;
c) nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro
finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento
dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero una
sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e
alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in
caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte.
3. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale
i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione.
4. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in
caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a 1
milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice.
5. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva
fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i
rilanci.
6. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il
soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto
l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
7. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata,
ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto
dalla presente legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai
requisiti formali della procedura, l'amministrazione aggiudicatrice può, nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme
restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.
I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono
essere nuovamente pubblicati nell'allegato dello strumento di programmazione relativo all'anno
successivo.
8. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del
partecipanti stabiliti nell'articolo 35, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della
realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione, oltre ai requisiti
speciali e ulteriori previsti dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 58.13, comma 3."
Art. 34. Modificazione dell'articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 1 dell'articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito
dal seguente:
"1. L'affidamento dei lavori è disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il
capitolato speciale di appalto, o del progetto esecutivo."
Art. 35. Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori
pubblici che riguardano il contenuto dei progetti, ad eccezione di quelle riguardanti il
capitolato speciale di appalto, non si applicano ai progetti già approvati alla data di entrata
in vigore di questa legge per i quali la relativa procedura di gara è indetta entro il 31
dicembre 2012.
Capo II
Modificazioni della
di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), e della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)
Art. 36. Modificazioni dell'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
modificazioni:
a) alla fine del comma 5 sono inserite le parole: "Le coperture assicurative non possono in
ogni caso essere inferiori a quelle garantite al corrispondente personale delle amministrazioni
pubbliche a livello nazionale.";
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7 bis. La Provincia può assicurare ai sensi di questo articolo anche i componenti esterni delle
commissioni, dei consigli e dei comitati comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della
stessa."
Art. 37. Modificazione dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia
1. Nel comma 1 dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia dopo le
parole: "Lo svolgimento di incarichi di collaudo" sono inserite le seguenti: "tecnicoamministrativo".
Capo III
Modificazioni dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.")
della
Art. 38. Modificazioni dell'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
modificazioni:
a) nel comma 1 bis prima delle parole: "La società, tra l'altro," sono inserite le seguenti:
"Per i fini previsti dal comma 1,";
b) nel comma 1 bis le parole: "alla valorizzazione," sono soppresse;
c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
"1 bis 1. Per consentire l'utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia per realizzare
progetti di interesse generale, la società, sulla base di specifiche direttive della Provincia, può
disporre direttamente la cessione o l'attribuzione dei diritti pieni o parziali sui beni della società a
favore dei soggetti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale e degli altri soggetti
pubblici operanti nel territorio, anche prescindendo dall'obiettivo della valorizzazione economica
del bene, ferma restando la tutela dell'integrità patrimoniale della società.
1 bis 2. La Provincia può trasferire o conferire alla società i diritti pieni o parziali sui beni del
patrimonio disponibile anche ad un prezzo inferiore a quello di mercato, per le finalità e nei casi
previsti dal comma 1 bis 1 oppure se, contestualmente all'atto di trasferimento o conferimento, la
Provincia dispone che i beni o i diritti siano trasferiti o messi a disposizione per l'attuazione di
specifici piani o programmi di valorizzazione del territorio.";
d) nel comma 4 le parole: "attività previste dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"attività previste dai commi 1, 1 bis, 1 bis 1 e 1 bis 2";
e) nel comma 4 bis dopo le parole: "le operazioni previste dal comma 1" sono inserite le
seguenti: "e dal comma 1 bis";
f) nel comma 5 bis le parole: "Le modalità per l'acquisto e l'alienazione o la valorizzazione dei
beni immobili della società sono disciplinate dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti:
"La Provincia può disciplinare le modalità di acquisto, di alienazione o di valorizzazione dei
beni immobili della società";
g) nel comma 5 bis prima delle parole: "le modalità per l'alienazione dei beni immobili" sono
inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dai commi 1 bis 1 e 1 bis 2,".
Capo IV
Modificazione della
(Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)
Art. 39. Modificazione dell'articolo 2 della
1. Al comma 1, le parole: "di importo unitario non superiore a un milione di euro
caratterizzati da rapida realizzabilità," sono sostituite dalle seguenti: "caratterizzati da rapida
realizzabilità o per porre in essere azioni comunque idonee a trasferire in tempi brevi i propri effetti
positivi sul sistema economico".
Capo V
Modificazione della
(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
Art. 40. Modificazione dell'articolo 1 della
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 della
seguente:
"11 bis. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2014 i proventi
delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento anche
in deroga all'articolo 119 della
provinciale)."
Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 41. Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, stimati
nell'importo di 30.000 euro per ciascuno degli esercizi dal 2012 al 2014, si provvede con
gli stanziamenti già previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per
servizi e spese generali).
2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 si
provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base
ove sono imputate le spese di realizzazione delle opere da affidare.
Art. 42. Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.