Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 16/05/2012 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari |
Art. 2. Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di finanziamento degli interventi |
Art. 3. Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge |
Art. 4. Clausola valutativa |
Art. 5. Disposizioni finanziarie |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 5.2.106 - L.P. 16 maggio 2012, n. 9.
Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie
(B.U. 17 maggio 2012, n. 20, staord.)
Art. 1. Interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari
1. Per l'anno 2012 è istituito un fondo da destinare ad interventi volti al sostegno del
potere d'acquisto dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà a seguito della situazione di
crisi economico-finanziaria del Paese e della conseguente riduzione dei redditi familiari.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere un contributo ai nuclei familiari
la cui condizione economico-patrimoniale risulta inferiore alla soglia determinata con
deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del
Consiglio provinciale, che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, con esclusione di
quelli aventi i requisiti per accedere all'intervento previsto dall'articolo 35, comma 2,
lettera a), della
sociali). La deliberazione può disciplinare la determinazione dell'ICEF anche in deroga alle
disposizioni in vigore. La somma è concessa a un solo componente per nucleo familiare e
può essere diversificata, rispetto ai beneficiari, anche in relazione alla composizione del
nucleo familiare e all'eventuale nascita di un figlio verificatasi nell'anno antecedente alla
data di adozione della deliberazione e all'impatto di fattori che hanno determinato la
riduzione del potere d'acquisto.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione
permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, sono
stabiliti condizioni, criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo, comprese le modalità
per l'erogazione del contributo. Le funzioni e i compiti per l'attuazione di quest'articolo
possono essere affidati dalla medesima deliberazione alle agenzie o agli enti strumentali
previsti dagli articoli 32 e 33 della
materia di governo dell'autonomia del Trentino).
Art. 2. Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di finanziamento degli interventi
1. Al fine di fronteggiare la crisi economica in atto promuovendo una sollecita
mobilitazione delle risorse autorizzate in bilancio, la Giunta provinciale può approvare in
via straordinaria piani di interventi, delibere di criteri o altri strumenti di finanziamento di
opere o iniziative, anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa
provinciale, al fine di finanziare interventi di importo unitario non superiore a un milione di
euro, caratterizzati da rapida realizzabilità.
2. Per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui al comma 1, la Giunta
provinciale procede alla revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in
essere e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa, secondo quanto previsto
dall'articolo 28 (Disposizioni in materia di programmazione) della legge provinciale 28
dicembre 2009, n. 19, nonché a prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio annuale
e pluriennale e del relativo documento tecnico relativamente ai capitoli sui quali sono
finanziati interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità per portarle in aumento dei
fondi di riserva, anche eventualmente istituiti in annualità. Da tali fondi di riserva possono
essere prelevate le somme per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e
pluriennale e del relativo documento tecnico dei capitoli sui quali devono essere finanziati
gli interventi di cui al comma 1 secondo le indicazioni della Giunta provinciale previste dal
comma 4.
3. Con le risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 possono in particolare essere
finanziati interventi di manutenzione straordinaria con funzioni strutturali su edifici di grandi
dimensioni con eventuali interventi contestuali di miglioramento energetico.
4. La Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente
commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni,
definisce le modalità di attuazione di quest'articolo.
5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano fino al 31 dicembre 2014.
Art. 3. Modificazione dell'articolo 27 della
finanziaria provinciale 2011)
1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 27 della
inserito il seguente:
"4 ter. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'aliquota dell'IRAP
stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del
a) di 0,5 punti percentuali per le attività economiche rientranti nelle sezioni I e G della
classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007;
b) di 0,2 punti percentuali per le altre attività economiche."
Art. 4. Clausola valutativa
1. La Giunta provinciale rende conto al Consiglio provinciale delle modalità di
attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno al potere d'acquisto
dei nuclei familiari e attenuazione della pressione fiscale sulle imprese. A tal fine la Giunta
provinciale, entro il 31 dicembre 2013, presenta alla competente commissione permanente
del Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare
riferimento ai costi complessivi, alle modalità di attuazione e al numero dei beneficiari delle
misure previste negli articoli 1 e 3, anche con riguardo alle eventuali criticità emerse nella
realizzazione degli interventi e agli eventuali correttivi apportati in risposta. A richiesta la
Giunta fornisce dati e informazioni relativi all'attuazione di questa legge alla competente
commissione permanente del Consiglio provinciale.
Art. 5. Disposizioni finanziarie
1. Alle minori entrate per l'anno 2013 conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 si fa
fronte con la riduzione di importo pari a 15 milioni di euro dell'unità previsionale di base
1.1.010 (Imposte sul valore aggiunto prodotto) delle entrate del bilancio 2012 e pluriennale
2012-2014 e alla corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 95.5.110 (Fondi
di riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti) delle uscite per il medesimo anno.
2. Per i fini dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2012.
Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo e per il
medesimo anno degli accantonamenti sull'unità previsionale di base 95.5.110 (Fondi di
riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti).
3. Nello stato di previsione dell'entrata approvato dall'articolo 1 della legge
provinciale 27 dicembre 2011, n. 19 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), sono introdotte le
variazioni di cui alla tabella A.
4. Nello stato di previsione della spesa approvato dall'articolo 2 della legge
provinciale n. 19 del 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B.
5. Conseguentemente, per l'esercizio finanziario 2013, il totale dello stato di
previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 di cui agli
articoli 1 e 2 della
Art. 6. Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)