§ 15.3.171 - D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48.
Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:24/03/2011
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
Art. 3.  Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 5.  Disposizioni finali e transitorie


§ 15.3.171 - D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48.

Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

(G.U. 21 aprile 2011, n. 92)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva n. 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva n. 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 23 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;

     Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera h):

     1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

     "1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonchè gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;";

     2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

     "2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;";

     b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     " i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;";

     c) al numero 1) della lettera m), dopo le parole: «di una banca centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»;

     d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di compensazione» sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»;

     e) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

     " o) 'partecipante indiretto': un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;";

     f) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

     "r) 'sistema': un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:

     1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema nè un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;

     2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;

     3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;»;

     g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     "w-bis) 'giorno lavorativo': comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;

     w-ter) 'sistemi interoperabili': due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;

     w-quater) 'operatore del sistema': il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.».

     2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     "b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, nè avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.";

     c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.".

     3. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.".

     4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dal seguente:

     «1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:

     a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;

     b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.».

     5. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     « 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.»;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     « 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.".

     6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     « 2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     « 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo.»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     « 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).».

     7. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani».

     8. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) attività finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni;»;

     b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     « c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;»;

     c) alla lettera d), numero 2), le parole: «all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE»;

     d) alla lettera d), numero 3), lettera a), le parole: «dall'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2»;

     e) alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole: «dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio 1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»;

     f) alla lettera d), numero 3), lettera c), le parole: «dall'articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE»;

     g) alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole: «dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE»;

     h) alla lettera q), le parole: «la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore» sono sostituite dalle seguenti: «la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito».

     2. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sul conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti.»;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2).

     2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per iscritto:

     a) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia;

     b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia.».

     3. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilità ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.».

     4. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.».

     5. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     « 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti, nonchè di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155

     1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, è sostituito dal seguente:

     «1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 72

 

     (Disciplina delle insolvenze di mercato)

 

     1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di liquidazione. L'insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

     3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70.

     4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, può essere effettuata dalle società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato.

     5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformità a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'clausola di close-out netting', 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie.

     6. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

     7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.»;

     b) l'articolo 202 è abrogato.

 

     Art. 5. Disposizioni finali e transitorie

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011.

     2. I sistemi designati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione.

     3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina.

 

    

     Allegato

     (previsto dall'articolo 1, comma 8)

 

     «Allegato

     (sistemi di cui all'art. 1,comma 1, lettera s)

     Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1

     TARGET2 - Banca d'Italia, gestito dalla Banca d'Italia;

      BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia.

     Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2

     Servizi di liquidazione EXPRESS II gestiti dalla Monte Titoli S.p.A.

     Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.

     Servizio di gestione accentrata, gestito dalla Monte Titoli S.p.A., limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro.».