Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 12/04/2001 |
Numero: | 210 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione |
Art. 3. Apertura della procedura di insolvenza |
Art. 4. Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini |
Art. 5. Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema |
Art. 6. Diritti del partecipante |
Art. 7. Legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante al sistema |
Art. 8. Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza |
Art. 8 bis. (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia). |
Art. 9. Legge applicabile ai diritti su strumenti finanziari in forma scritturale |
Art. 10. Designazione dei sistemi |
Art. 11. Informazioni sulla partecipazione ai sistemi |
Art. 11 bis. (Collaborazione con l'AESFEM). |
Art. 12. Disposizioni tecniche |
Art. 13. Abrogazioni |
§ 15.3.16 - D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.
Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli
(G.U. 7 giugno 2001, n. 130)
Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il
c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
c-bis) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che può concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;
g) «controparte centrale»: il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del
h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonchè gli organismi elencati all'articolo 2 della
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della
3) un'autorità pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della
l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero [7]
2) trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;
n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del
o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale [9];
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonché ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi [10];
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema nè un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema [11];
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonché uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) ["sistema di garanzia": uno dei sistemi di cui agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza] [12];
u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema [13];
w-ter) "sistemi interoperabili": due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi [14];
w-quater) "operatore del sistema": il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione [15].
Art. 2. Definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione
1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza;
b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, nè avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante [16].
2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma [17].
3. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.
4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa. Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante [18].
Art. 3. Apertura della procedura di insolvenza
1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure.
2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori è rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale di cui all'articolo 85 del testo unico bancario.
3. Nel caso di pronuncia dell'autorità giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora e del minuto.
4. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.
5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell'Unione europea.
6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonchè al CERS, alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5 [19].
7. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti della procedura di insolvenza, se la notifica indicata nel comma 5 perviene alla Banca d'Italia entro lo stesso giorno. In ogni altro caso, si considera momento di apertura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura di insolvenza.
8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato non appartenente all'Unione europea produce gli effetti di cui al comma 1 nel territorio italiano, si considera momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura.
9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i sistemi italiani comunicano immediatamente alla Banca d'Italia il momento e le modalità con le quali sono stati informati dell'apertura della procedura.
Art. 4. Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini
1. Un ordine di trasferimento non può essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile [20].
Art. 5. Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema
1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 [21].
2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.
Art. 6. Diritti del partecipante
1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, può soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie [22].
2. Il partecipante dà immediata comunicazione dei tempi e delle modalità della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua è debito di massa.
3. [Alle garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza a favore del partecipante in relazione ai crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 e al diritto di cui al comma 2 si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 8] [23].
4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.
Art. 7. Legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante al sistema
1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa connessi, sono sottoposti alla legge regolatrice del sistema.
Art. 8. Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza
1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti [24].
2. [La realizzazione delle garanzie, ivi comprese quelle costituite in forma di pegno, avviene secondo le disposizioni normative e contrattuali che le regolano, anche in deroga alle norme che regolano la procedura d'insolvenza, salvo quanto previsto dal comma 3] [25].
3. [Ai contratti a termine conclusi fra i partecipanti ad un sistema o da una controparte di banche centrali con banche centrali si applica l'articolo 203 del testo unico finanza, in ogni caso in cui il partecipante o la controparte di banche centrali sia sottoposto ad una procedura di insolvenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 203, comma 2, del testo unico finanza, i valori di mercato vengono calcolati con riferimento al giorno di apertura della procedura di insolvenza. I crediti e i debiti risultanti dalla risoluzione dei contratti a termine sono compensati] [26].
4. [Il creditore comunica senza indugio agli organi preposti alla procedura di insolvenza l'esito delle operazioni indicate nei commi precedenti] [27].
5. [L'importo eccedente il credito realizzato ai sensi del comma 2 o il saldo a debito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 è versato alla procedura di insolvenza. Il credito non soddisfatto in esito alla realizzazione di cui al comma 2 o il saldo a credito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 può essere fatto valere nei confronti della procedura di insolvenza secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alla stessa] [28].
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1 [29].
7. [Il presente articolo si applica agli interventi dei sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69 del testo unico finanza] [30].
Art. 8 bis. (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia). [31]
1. Se l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia relativi alla garanzia fornita non possono essere pregiudicati dall'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.
Art. 9. Legge applicabile ai diritti su strumenti finanziari in forma scritturale [32]
[1. Allorché i diritti aventi ad oggetto o relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinate, esclusivamente dalla legge dell'ordinamento in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto.
2. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del
Art. 10. Designazione dei sistemi
1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1 [33].
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica all'AESFEM i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo [34].
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2) [35].
5. La Banca d'Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato [36].
5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'articolo 50 del TUE [37].
Art. 11. Informazioni sulla partecipazione ai sistemi
1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalità secondo le quali:
a) ciascun operatore di sistemi italiani comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione [38];
b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.
Art. 11 bis. (Collaborazione con l'AESFEM). [39]
1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalità previste dal presente decreto.
Art. 12. Disposizioni tecniche
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, possono essere adottate disposizioni di carattere tecnico dirette a facilitare l'applicazione del presente decreto legislativo.
Art. 13. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del testo unico finanza.
2. L'articolo 72, comma 6, del testo unico finanza è sostituito dal seguente:
"6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della
Allegato [40]
(sistemi di cui all'art. 1,comma 1, lettera s)
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1
TARGET2 - Banca d'Italia, gestito dalla Banca d'Italia;
BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia.
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2
Servizi di liquidazione EXPRESS II gestiti dalla Monte Titoli S.p.A.
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.
Servizio di gestione accentrata, gestito dalla Monte Titoli S.p.A., limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro.
[1] Lettera inserita dall'art. 3 del
[2] Lettera inserita dall'art. 3 del
[3] Lettera così sostituita dall'art. 4 del
[4] Numero così sostituito dall'art. 1 del
[5] Numero così sostituito dall'art. 1 del
[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[7] Numero così sostituito dall'art. 1 del
[8] Lettera così sostituita dall'art. 4 del
[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[10] Lettera così modificata dall'art. 4 del
[11] Lettera sostituita dall'art. 1 del
[12] Lettera abrogata dall'art. 4 del
[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[14] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[15] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[16] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[17] Comma così modificato dall'art. 1 del
[18] Comma così modificato dall'art. 1 del
[19] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[20] Comma così modificato dall'art. 1 del
[21] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[22] Comma così modificato dall'art. 4 del
[23] Comma abrogato dall'art. 11 del
[24] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[25] Comma abrogato dall'art. 11 del
[26] Comma abrogato dall'art. 11 del
[27] Comma abrogato dall'art. 11 del
[28] Comma abrogato dall'art. 11 del
[29] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[30] Comma abrogato dall'art. 11 del
[31] Articolo inserito dall'art. 4 del
[32] Articolo abrogato dall'art. 11 del
[33] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[34] Comma sostituito dall'art. 1 del
[35] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[36] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 508, della
[37] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 508, della
[38] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[39] Articolo inserito dall'art. 3 del
[40] Allegato così sostituito dall'art. 1 del