Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.11 disciplina generale |
Data: | 04/12/2008 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, [...] |
§ 30.11.29 - L. 4 dicembre 2008, n. 190.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
(G.U. 6 dicembre 2008, n. 286)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2009,», le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani»;
al comma 2, alinea, le parole: «La sottoscrizione è effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate»;
al comma 3, le parole da: «, sono privilegiate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «:
a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualità di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo»;
al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 6, le parole: «Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato. I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto».
All'articolo 2:
al comma 1, la parola: «italiane» è sostituita dalle seguenti: «o di gruppi bancari italiani» e le parole: «di cui agli articoli 70, e seguenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo IV»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a favore delle banche» sono inserite le seguenti: «o delle società capogruppo di un gruppo bancario».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1- bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1»;
al comma 2, dopo le parole: «può rilasciare» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2009,» e dopo le parole: «finanziamenti erogati» è inserita la seguente: «discrezionalmente».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «delle banche italiane» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, all'articolo 1 della
a) al comma 345-ter:
1) dopo le parole: “prescrizione del relativo diritto” sono inserite le seguenti: “, di cui all'articolo 84, secondo comma, del
2) la parola: “marzo” è sostituita dalla seguente: “maggio”;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”;
b) al comma 345-quater, primo periodo, dopo le parole: “comma 343” sono aggiunte le seguenti: “entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione”;
c) al comma 345-quinquies:
1) dopo le parole: “delle finanze” sono inserite le seguenti: “entro il 31 marzo di ogni anno”;
2) la parola: “marzo” è sostituita dalla seguente: “maggio”;
d) al comma 345-octies, primo periodo, dopo le parole: “relativo versamento” sono inserite le seguenti: “, entro il termine di cui al medesimo regolamento,”;
e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
“345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo, di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato
345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343, è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.
345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «e di concessione della garanzia statale» sono sostituite dalle seguenti: «, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «1-bis, commi 1 e 3,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale».