Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.3 attività di servizi |
Data: | 09/03/2005 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Direttiva 93/6/CEE. |
Art. 2. Direttiva 94/19/CE. |
Art. 3. Direttiva 2000/12/CE. |
Art. 4. Direttiva 73/239/CEE. |
Art. 5. Direttiva 91/675/CEE. |
Art. 6. Direttiva 92/49/CEE. |
Art. 7. Direttiva 98/78/CE. |
Art. 8. Direttiva 2002/83/CE. |
Art. 9. Direttiva 85/611/CEE. |
Art. 10. Direttiva 2001/34/CE. |
Art. 11. Direttiva 2002/87/CE. |
Art. 12. Misure di esecuzione. |
Art. 13. Recepimento. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
Art. 15. Destinatari. |
§ 18.3.48 – Direttiva 9 marzo 2005, n. 1.
Direttiva n. 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive n. 73/239/CEE, n. 85/611/CEE, n. 91/675/CEE, n. 92/49/CEE e n. 93/6/CEE del Consiglio e le direttive n. 94/19/CE, n. 98/78/CE, n. 2000/12/CE, n. 2001/34/CE, n. 2002/83/CE e n. 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 marzo 2005, n. L 79).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» individua una serie di azioni necessarie per il completamento del mercato unico dei servizi finanziari.
(2) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano d'azione sia realizzato entro il 2005.
(3) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella sua relazione finale il comitato dei saggi ha raccomandato che venga posto in essere un quadro normativo articolato su quattro livelli volto ad accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione a livello comunitario nel settore dei valori mobiliari.
(4) Nella risoluzione su una regolamentazione più efficace dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea, il Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 ha accolto favorevolmente la relazione del comitato dei saggi e ha raccomandato l'attuazione dell'approccio articolato su quattro livelli.
(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha adottato, il 6 giugno 2001, le decisioni 2001/527/CE e 2001/ 528/CE che istituiscono, rispettivamente, il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
(6) La trasparenza e la responsabilità democratica devono essere inerenti alla cosiddetta procedura Lamfalussy e alla sua estensione, e ciò può essere garantito sufficientemente soltanto dal rispetto dell'equilibrio interistituzionale per quanto riguarda le misure di esecuzione.
(7) La presente
(8) Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha approvato questo approccio su quattro livelli nel settore dei valori mobiliari sulla base di una dichiarazione solenne fatta lo stesso giorno di fronte al Parlamento dalla Commissione e sulla base della lettera del 2 ottobre 2001 indirizzata dal commissario per il mercato interno al presidente della commissione per i problemi economici e monetari in merito alle salvaguardie del ruolo del Parlamento europeo in questa procedura. Nella sua risoluzione del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione di alcuni aspetti di tale approccio ai settori bancario e assicurativo, fermo restando un chiaro impegno da parte del Consiglio di garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
(9) L'impegno preso dalla Commissione in merito alla legislazione sui valori mobiliari con le menzionate dichiarazione del 5 febbraio 2002 e lettera del 2 ottobre 2001 dovrebbe essere completato da garanzie sufficienti in merito ad un equilibrio istituzionale appropriato.
(10) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare, per gli altri comparti dei servizi finanziari, misure basate sulla relazione finale del comitato dei saggi.
(11) Sono necessarie salvaguardie per quanto riguarda l'estensione dell'approccio su quattro livelli anche perché le istituzioni dell'Unione europea non godono ancora di una vasta esperienza pratica dell'approccio su quattro livelli Lamfalussy. Inoltre, la prima e la seconda relazione interlocutoria del gruppo di controllo interistituzionale che controlla la procedura Lamfalussy contengono talune osservazioni e critiche in merito al funzionamento del processo.
(12) La velocità dell'adozione della legislazione e la qualità della legislazione stessa rappresentano obiettivi fondamentali della procedura Lamfalussy. Il successo della procedura dipende più dalla volontà politica dei partner istituzionali di creare un quadro appropriato per l'adozione della legislazione che dall'accelerazione della creazione delle pertinenti disposizioni tecniche delegate. Inoltre, un'enfasi eccessiva sulla velocità di creazione delle disposizioni delegate potrebbe creare problemi significativi in merito alla qualità delle disposizioni stesse.
(13) L'estensione della procedura Lamfalussy non reca pregiudizio a eventuali decisioni riguardanti l'organizzazione del controllo a livello europeo.
(14) A tal fine, per quanto riguarda il settore bancario, occorre adattare il ruolo del comitato consultivo bancario istituito dalla
(15) Per rispecchiare tale modifica del suo ruolo il comitato consultivo bancario dovrebbe essere sostituito dal «comitato bancario europeo».
(16) Le misure necessarie all'attuazione della
(17) Le misure di esecuzione adottate non dovrebbero modificare le disposizioni essenziali delle direttive.
(18) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione di un progetto di misure di esecuzione che consenta di valutarle ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, tale periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione riesamina il progetto di misure di esecuzione.
(19) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi: la necessità di garantire la fiducia nei mercati finanziari da parte degli investitori promuovendo elevati standard di trasparenza in tali mercati; la necessità di fornire agli investitori un'ampia gamma di investimenti concorrenziali e un livello di informazione e tutela adattato alle loro rispettive circostanze; l'esigenza di garantire che autorità di regolamentazione indipendenti applichino coerentemente le norme, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la criminalità economica; la necessità di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con tutti i partecipanti del mercato e con il Parlamento europeo e il Consiglio; la necessità di incoraggiare l'innovazione nei mercati finanziari che devono essere dinamici ed efficienti; la necessità di garantire l'integrità del mercato mediante un controllo ravvicinato e reattivo dell'innovazione finanziaria; l'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentarne l'accessibilità; l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per i partecipanti del mercato (incluse le piccole e medie imprese e i piccoli investitori) nelle misure di esecuzione; la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari UE senza pregiudicare la necessaria estensione della cooperazione internazionale; la necessità di giungere ad una situazione di parità per tutti i partecipanti del mercato fissando norme a livello europeo ogni volta che ciò si riveli opportuno; la necessità di rispettare le diversità dei mercati nazionali qualora esse non rappresentino un indebito ostacolo alla coesione del mercato unico e la necessità di garantire la coerenza con altre norme legislative comunitarie in tale settore, in quanto squilibri nell'informazione e mancanza di trasparenza possono mettere a rischio il funzionamento dei mercati e soprattutto danneggiare i consumatori e i piccoli investitori.
(20) Alcune disposizioni esistenti ai fini dell'adeguamento tecnico della
(21) Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio adottato in altri settori comunitari, la
(22) Le competenze del comitato consultivo bancario relative al controllo dei coefficienti di osservazione della solvibilità e della liquidità degli enti creditizi non sono più necessarie tenuto conto dell'armonizzazione delle regole in materia di adeguatezza patrimoniale e dell'evoluzione delle tecniche utilizzate dagli enti creditizi per misurare e gestire il loro rischio di liquidità.
(23) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza hanno segnato notevoli progressi, in particolare grazie a memorandum d'intesa, e hanno quindi reso superfluo il monitoraggio periodico da parte della Commissione e il resoconto sistematico al comitato consultivo bancario in merito ad alcune decisioni individuali in materia di vigilanza.
(24) L'istituzione del comitato bancario europeo non dovrebbe escludere altre forme di cooperazione tra le diverse autorità implicate nella regolamentazione e nella vigilanza degli enti creditizi, in particolare in seno al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito dalla
(25) Il comitato delle assicurazioni istituito dalla
(26) La
(27) Al fine di creare un mercato interno che offra ai titolari e ai beneficiari di un'assicurazione una protezione adeguata, le imprese dei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali che operano nel mercato interno in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sono soggette ad una specifica normativa comunitaria. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e preservare la stabilità finanziaria, è necessario che tale normativa possa essere adeguata rapidamente alle variazioni del mercato che hanno un'incidenza su detti settori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari e tecnici.
(28) Il ruolo del comitato delle assicurazioni deve pertanto essere adattato e la relativa denominazione divenire quindi «Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali». Tuttavia, segnatamente nel settore delle pensioni aziendali o professionali, il Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali non deve prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché il contenuto degli accordi collettivi di lavoro.
(29) Le misure necessarie all'attuazione degli atti contemplati dalla
(30) Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio adottato in altri settori comunitari, la
(31) La
(32) Il comitato di contatto OICVM agisce anche in veste di comitato di «comitatologia» ai sensi della
(33) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure per trasferire al comitato europeo dei valori mobiliari, tra l'altro, la funzione di consulenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione attualmente assegnata al comitato di contatto OICVM.
(34) Per applicare pienamente il modello definito dalle recenti direttive nel settore dei valori mobiliari, in particolare dalla
(35) Le competenze del comitato europeo dei valori mobiliari dovrebbero pertanto essere espressamente estese al di là di quelle già conferitegli dalla
(36) È pertanto necessario modificare opportunamente le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/ CEE, 93/6/CEE, 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/ 34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 93/6/CEE, 94/19/CE E 2000/12/CE
RELATIVE AL SETTORE BANCARIO
Art. 1. Direttiva 93/6/CEE.
All'articolo 7, paragrafo 9, terza frase della direttiva n. 93/6/CEE, i termini «al Comitato consultivo bancario e» sono soppressi.
Art. 2. Direttiva 94/19/CE.
All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva n. 94/19/CE, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo».
La
1) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2, sulle modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 3.»;
2) all'articolo 2, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.»;
3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4. Autorizzazione.
Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Essi ne fissano le condizioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9, e le notificano alla Commissione.»;
4) all'articolo 22, paragrafo 9, la seconda frase è soppressa;
5) all'articolo 22, paragrafo 10, la seconda frase è soppressa;
6) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:
a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo;
b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione.
Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 11.»;
7) all'articolo 24, paragrafo 2, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo»;
8) all'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;
9) all'articolo 49, paragrafo 2, terza frase, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo»;
10) all'articolo 52, paragrafo 9, la terza frase è sostituita dalla seguente:
«L'autorità competente interessata notifica l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.»;
11) all'articolo 56 bis, secondo comma, prima frase, i termini «il comitato consultivo bancario può» sono sostituiti da «la Commissione può richiedere al comitato consultivo bancario di»;
12) il titolo VI è soppresso;
13) all'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito dalla
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»;
14) all'articolo 64, paragrafi 2 e 6, i termini «e il comitato bancario europeo» sono soppressi.
CAPO II
MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 73/239/CEE, 91/675/CEE,
92/ 49/CEE, 98/78/CE E 2002/83/CE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI
E ALLE PENSIONI AZIENDALI O PROFESSIONALI
Art. 4.
La
1) l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 29 bis
1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:
a) di qualsiasi autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;
b) di qualsiasi acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.
2. Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.»;
2) all'articolo 29 ter, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della
a) domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente;
b) acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.»
Art. 5.
La
1) nel titolo i termini «comitato delle assicurazioni» sono sostituiti da «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali»;
2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla
2. Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla
3. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.
4. Al segretariato del comitato provvedono i servizi della Commissione.».
3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
1. Quando atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.».
4) gli articoli 3 e 4 sono soppressi.
Art. 6. Direttiva 92/49/CEE.
All'articolo 40, paragrafo 10, prima frase, della direttiva n. 92/49/CEE, i termini «presenta al comitato per le assicurazioni istituito dalla
Art. 7. Direttiva 98/78/CE.
La direttiva n. 98/78/CE è così modificata:
1) all'articolo 10 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;
2) all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione prepara una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione.»
La
1) all'articolo 46, paragrafo 9, prima frase, i termini «la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo» sono sostituiti da «la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo»;
2) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Articolo 58. Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.
Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:
a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;
b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.
Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui alla lettera a), a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e alle altre autorità competenti.»;
3) all'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla
CAPO III
MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 85/611/CEE E 2001/34/CE SUI VALORI MOBILIARI
Art. 9.
La
1) l'articolo 6 quater è così modificato:
a) al paragrafo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»;
b) al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»;
2) all'articolo 14, paragrafo 6, il secondo comma è soppresso;
3) all'articolo 21, paragrafo 4, la terza frase è sostituita dalla seguente:
«Tali informazioni sono oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.»;
4) all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, la quarta frase è sostituita dalla seguente:
«Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.»;
5) il titolo della sezione X è sostituito dal seguente:
«Comitato europeo dei valori mobiliari»;
6) l'articolo 53 è soppresso;
7) l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 53 bis
Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2:
a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità,
b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.»;
8) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 53 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
Art. 10.
La
1) l'articolo 108 è soppresso;
2) l'articolo 109 è sostituito dal seguente:
«Articolo 109
1. Ai fini di adeguare, a seconda delle esigenze della situazione economica, l'importo minimo per la prevedibile capitalizzazione di borsa fissato all'articolo 43, paragrafo 1, la Commissione sottopone al comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
CAPO IV
MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE RELATIVA AI CONGLOMERATI FINANZIARI
Art. 11.
All'articolo 19 della
«2. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12. Misure di esecuzione.
1. Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della
2. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Ove le condizioni fissate in base al trattato relative all'esercizio dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione vengano modificate, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone modifiche. Tale riesame viene effettuato, in ogni caso, al più tardi entro il 31 dicembre 2007.
Art. 13. Recepimento.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 14. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 15. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.