§ 9.1.15 - Decisione 6 giugno 2001, n. 528.
Decisione n. 2001/528/CE della Commissione che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari.


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:06/06/2001
Numero:528


Sommario
Art. 1.      E’ istituito un comitato in materia di valori mobiliari nella Comunità, denominato il "comitato europeo dei valori mobiliari" (di seguito "il comitato")
Art. 2. 
Art. 3.      Il comitato è costituito da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione
Art. 4.      Il comitato può istituire gruppi di lavoro
Art. 5.      Il comitato adotta il proprio regolamento interno
Art. 6.      Il comitato entra in funzione il 7 giugno 2001


§ 9.1.15 - Decisione 6 giugno 2001, n. 528.

Decisione n. 2001/528/CE della Commissione che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 13 luglio 2001, n. L 191).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     considerando quanto segue:

     (1) La libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali costituiscono obiettivi prioritari della Comunità, ai sensi degli articoli 49 e 56 del trattato.

     (2) La realizzazione di un autentico mercato interno dei servizi finanziari in conformità del principio dell'economia di mercato aperta e in condizioni di libera concorrenza è di importanza cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella Comunità europea.

     (3) Il piano di azione per i servizi finanziari presentato dalla Commissione individua una serie di misure necessarie al completamento del mercato unico per i servizi finanziari e evidenzia la necessità di istituire un comitato dei valori mobiliari con il compito di contribuire all'elaborazione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.

     (4) In occasione del vertice di Lisbona del marzo 2000, il Consiglio europeo ha chiesto che si giunga alla piena attuazione del predetto piano di azione entro il 2005.

     (5) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha nominato il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari.

     (6) Nella sua relazione finale, il comitato dei saggi ha chiesto la creazione di due comitati consultivi, il comitato europeo dei valori mobiliari, composto da alti rappresentanti degli Stati membri, e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali competenti nel settore dei valori mobiliari, con il compito, tra l'altro, di assistere la Commissione.

     (7) Nella risoluzione in favore di una più efficace regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea, il consiglio europeo di Stoccolma esprime apprezzamento per il proposito della Commissione di procedere immediatamente all'istituzione di un comitato dei valori mobiliari composto di alti funzionari degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

     (8) La relazione finale del comitato dei saggi sottolinea il fatto che si renderà necessario adottare misure di esecuzione per dare applicazione alle direttive o ai regolamenti al fine di tener conto dei nuovi sviluppi che intervengono sui mercati finanziari.

     (9) Il comitato europeo dei valori mobiliari è chiamato ad agire come organismo di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nel settore dei valori mobiliari.

     (10) Il comitato europeo dei valori mobiliari deve adottare il proprio regolamento interno.

     (11) La presente decisione istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari quale organo consultivo. Previa adozione degli specifici atti legislativi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione, lo stesso comitato potrebbe altresì essere chiamato ad assumere funzioni di regolamentazione, conformemente alla decisione del 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, per assistere la Commissione quando adotta decisioni nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele a norma dell'articolo 202 del trattato CE,

     decide:

 

Art. 1.

     E’ istituito un comitato in materia di valori mobiliari nella Comunità, denominato il "comitato europeo dei valori mobiliari" (di seguito "il comitato").

 

     Art. 2. [1]

     Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in materia di questioni di politica come pure nella preparazione di progetti di proposte nel settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

 

     Art. 3.

     Il comitato è costituito da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

     Il presidente del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2001/527/CE della Commissione, partecipa come osservatore alle riunioni del comitato.

     Il comitato può invitare esperti e osservatori ad assistere alle proprie riunioni.

 

     Art. 4.

     Il comitato può istituire gruppi di lavoro.

 

     Art. 5.

     Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     La segreteria del comitato è assicurata dalla Commissione.

 

     Art. 6.

     Il comitato entra in funzione il 7 giugno 2001.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/8/CE.