§ 1.1.511 – Decisione 27 dicembre 2004, n. 6/2005.
Decisione n. 2005/6/CE della Commissione recante disposizioni per l'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:27/12/2004
Numero:6


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.1.511 – Decisione 27 dicembre 2004, n. 6/2005.

Decisione n. 2005/6/CE della Commissione recante disposizioni per l'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Fragaria x ananassa Duch. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio per il 2005.

(G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. L 2).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in particolare l'articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 92/34/CEE prevede che la Commissione adotti le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle prove e delle analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine.

     (2) Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

     (3) Un invito a presentare progetti per l’esecuzione di tali prove e analisi è stato pubblicato il 21 giugno 2004 sul sito internet delle istituzioni comunitarie.

     (4) Le proposte sono state valutate in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati nell'invito a presentare progetti. È necessario stabilire i progetti, gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prove e delle analisi e i costi ammissibili, nonché il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili.

     (5) È opportuno svolgere le prove e analisi comparative comunitarie nel 2005 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine raccolti nel 2004 e stabilire ogni anno le disposizioni particolari per l'esecuzione di tali prove e analisi, i costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità mediante un accordo firmato dall'ordinatore competente della Commissione e dall'organismo responsabile dell'esecuzione delle prove.

     (6) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.

     (7) Gli Stati membri devono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine delle piante di cui trattasi vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate nel 2005 sui materiali di moltiplicazione e le piantine di Fragaria x ananassa Duch.

     I costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità per le prove e le analisi da realizzare nel 2005 sono fissati nell'allegato.

     Informazioni particolareggiate sulle prove e le analisi figurano nell'allegato.

 

          Art. 2.

     Nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di Fragaria x ananassa Duch. vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri prelevano campioni di tali materiali e li mettono a disposizione della Commissione.

     Gli Stati membri prestano la loro collaborazione sugli aspetti tecnici, quali i prelievi e le ispezioni attinenti all'esecuzione delle prove e analisi.

 

          Art. 3.

     Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto, non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

Prove e analisi da eseguire nel 2005

 

Specie

Numero di campioni

Condizioni da valutare

Organismo responsabile

Costi ammissibili (EUR)

Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (EUR)

Fragaria x ananassa Duch.

120

Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno)

Salute delle piante (laboratorio)

BSA Hannover (D)

24 650

19 720

CONTRIBUTO FINANZIARIO TOTALE DELLA COMUNITÀ

19 720