§ 17.5.58 – Decisione 3 novembre 2004, n. 5.
Decisione BIH/5/2004 del Comitato politico e di sicurezza che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:03/11/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 17.5.58 – Decisione 3 novembre 2004, n. 5.

Decisione BIH/5/2004 del Comitato politico e di sicurezza che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. (2004/822/PESC).

(G.U.U.E. 2 dicembre 2004, n. L 357).

 

     IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

     viste la decisione BiH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 settembre 2004, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa al contributo dell'Albania, l'EUMC ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare il contributo dell'Albania.

     (2) Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.

     (3) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     L'allegato della decisione BiH/1/2004 è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO

 

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

     — Albania

     — Argentina

     — Bulgaria

     — Canada

     — Cile

     — Marocco

     — Nuova Zelanda

     — Norvegia

     — Romania

     — Svizzera

     — Turchia».

 

          Art. 2.

     L'allegato della decisione BiH/3/2004 è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO

 

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

 

     — Albania

     — Argentina

     — Bulgaria

     — Canada

     — Cile

     — Marocco

     — Nuova Zelanda

     — Norvegia

     — Romania

     — Svizzera

     — Turchia».

 

          Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.