Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.5 cooperazione internazionale |
Data: | 03/11/2004 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 17.5.58 – Decisione 3 novembre 2004, n. 5.
Decisione BIH/5/2004 del Comitato politico e di sicurezza che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. (2004/822/PESC).
(G.U.U.E. 2 dicembre 2004, n. L 357).
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
viste la
considerando quanto segue:
(1) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa al contributo dell'Albania, l'EUMC ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare il contributo dell'Albania.
(2) Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.
(3) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,
DECIDE:
L'allegato della
«ALLEGATO
ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
— Albania
— Argentina
— Bulgaria
— Canada
— Cile
— Marocco
— Nuova Zelanda
— Norvegia
— Romania
— Svizzera
— Turchia».
L'allegato della
«ALLEGATO
ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
— Albania
— Argentina
— Bulgaria
— Canada
— Cile
— Marocco
— Nuova Zelanda
— Norvegia
— Romania
— Svizzera
— Turchia».
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.