Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 27/08/1990 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 è abrogato. Con la medesima [...] |
Art. 7. 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 10 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 è abrogato. Con la medesima [...] |
Art. 8. 1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi si applicano le [...] |
§ 5.2.29 - Legge Provinciale 27 agosto 1990, n. 26.[*]
Modifiche alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, recante Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni.
(B.U. 4 settembre 1990, n. 41).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 9 della
1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 10 della
1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 della
Artt. 9. - 10.
(Omissis) [6].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Modifica l'art. 1 della
[2] Modifica l'art. 2 della
[3] Modifica l'art. 3 della
[4] Modifica l'art. 4 della
[5] Sostituisce l'art. 1 della
[6] Recano disposizioni finanziarie.