§ 3.9.18 - Legge Regionale 22 febbraio 1998, n. 4.
Interpretazione autentica del termine «servizio», del termine «indennità» e regolamento per determinare le indennità ai Vigili del fuoco ex [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:22/02/1998
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Il termine "servizio" del comma 1, lettera b) dell'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per causa del quale il personale dei corpi dei vigili del fuoco subisce infortuni, [...]
Art. 2.      1. Le "indennità", sia temporanee che permanenti, erogate ai vigili del fuoco permanenti, ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera a norma dell'articolo [...]
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.9.18 - Legge Regionale 22 febbraio 1998, n. 4.

Interpretazione autentica del termine «servizio», del termine «indennità» e regolamento per determinare le indennità ai Vigili del fuoco ex articolo 33, comma 1, lettera b) della Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nonché modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1978, n. 17.

(B.U. 3 marzo 1998, n. 10).

 

Art. 1.

     1. Il termine "servizio" del comma 1, lettera b) dell'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per causa del quale il personale dei corpi dei vigili del fuoco subisce infortuni, comprende tutte le attività, anche di propria iniziativa, svolte dai corpi dei vigili del fuoco volontari in quanto tali purché rispondenti ai criteri determinati dalla Cassa provinciale antincendi previa consultazione delle Unioni provinciali previste dall'articolo 1, comma 5, n. 3) della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 rispettivamente competenti per territorio [1].

 

     Art. 2.

     1. Le "indennità", sia temporanee che permanenti, erogate ai vigili del fuoco permanenti, ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera a norma dell'articolo 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 33 della legge regionale hanno carattere puramente risarcitorio del danno fisico e psichico contratto nello svolgimento di un servizio. In particolare esse non hanno carattere di trattamento economico di malattia agli effetti di quanto previsto nell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 [1].

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10. Modificava il comma 1, art. 33, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.

[3] Sostituisce il comma 2, art. 2, della L.R. 2 settembre 1978, n. 17.