Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.9 protezione civile |
Data: | 22/02/1998 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine "servizio" del comma 1, lettera b) dell'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per causa del quale il personale dei corpi dei vigili del fuoco subisce infortuni, [...] |
Art. 2. 1. Le "indennità", sia temporanee che permanenti, erogate ai vigili del fuoco permanenti, ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera a norma dell'articolo [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 3.9.18 - Legge Regionale 22 febbraio 1998, n. 4.
Interpretazione autentica del termine «servizio», del termine «indennità» e regolamento per determinare le indennità ai Vigili del fuoco ex articolo 33, comma 1, lettera b) della Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nonché modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1978, n. 17.
(B.U. 3 marzo 1998, n. 10).
1. Il termine "servizio" del comma 1, lettera b) dell'articolo 33 della
1. Le "indennità", sia temporanee che permanenti, erogate ai vigili del fuoco permanenti, ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera a norma dell'articolo 26 della
[1] Comma così modificato dall'art. 21 della
[1] Comma così modificato dall'art. 21 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[3] Sostituisce il comma 2, art. 2, della