§ 94.1.148 - Legge 27 ottobre 1951, n. 1739.
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/10/1951
Numero:1739


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.148 - Legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

(G.U. 1 marzo 1952, n. 53, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:

     a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

     b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;

     c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;

     d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegati

     (Omissis)