Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 27/10/1951 |
Numero: | 1739 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.148 - Legge 27 ottobre 1951, n. 1739.
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
(G.U. 1 marzo 1952, n. 53, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegati
(Omissis)