§ 3.1.19 - Legge Provinciale 2 settembre 1985, n. 16.
Sanatoria delle opere abusive.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:02/09/1985
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Disposizioni di coordinamento.
Art. 3.  Presentazione delle domande di sanatoria.
Art. 4.  Procedimento di sanatoria.
Art. 5.  Requisiti per la rateizzazione dell'oblazione.
Art. 6.  Lavori di completamento delle opere abusive.
Art. 7.  Oneri di urbanizzazione.
Art. 8.  Determinazione dei vincoli.
Art. 9.  Esame preliminare.
Art. 10.  Rilascio di autorizzazioni in sanatoria.
Art. 11.  Diniego di autorizzazione.
Art. 12.  Determinazione della sanzione.
Art. 13.  Sanatoria degli abusi non collegati a quelli di cui al titolo II.
Art. 14.  Determinazione della sanzione pecuniaria per la sanatoria prevista dall'articolo 13.
Art. 15.  Procedimenti sanzionatori in corso.
Art. 16.  Decadenza.
Art. 17.  Sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso.
Art. 18.  Disposizione transitoria.


§ 3.1.19 - Legge Provinciale 2 settembre 1985, n. 16.

Sanatoria delle opere abusive.

(B.U. 4 settembre 1985, n. 40 - straord.).

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. In attesa di una riforma organica della legislazione urbanistica provinciale, la presente legge detta disposizioni per l'applicazione nel territorio della Provincia di norme della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di seguito nominata «legge statale» e disciplina inoltre la sanatoria di opere eseguite in violazione di vincoli riguardanti materie di competenza provinciale.

 

     Art. 2. Disposizioni di coordinamento.

     1. Ai fini dell'applicazione nel territorio provinciale della disciplina contenuta nel capo I della legge statale valgono, fino a quando non sarà diversamente disposto, le norme seguenti.

     2. Le funzioni di competenza del Presidente della Giunta regionale sono attribuite all'Assessore competente per l'urbanistica.

     3. In relazione a quanto disposto dal terzo comma dell'artico 13 della legge statale, i riferimenti alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si intendono effettuati nei confronti dell'articolo 25 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53. Nel caso di gratuità a sensi delle disposizioni provinciali vigenti, il contributo di concessione per gli edifici a destinazione residenziale o ricettiva ubicati nelle zone agricole o nelle zone di edilizia economica e popolare quello stabilito per le corrispondenti categorie di cui al precitato articolo 25, mentre per gli altri edifici fissato in Lire 5.000 al metro cubo vuoto per pieno ovvero, nel caso in cui l'opera sia valutabile solamente in termini di superficie, in Lire 15.000 al metro quadrato. In ogni caso, compreso quello della non valutabilità dell'opera in termini di superficie o di volume, la misura minima del contributo fissata in Lire 200.000.

     4. L'esercizio dei poteri previsti in via sostitutiva dal penultimo comma dell'articolo 7 della legge statale rimane disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2.

 

 

TITOLO II

Disposizioni concernenti la sanatoria edilizia

 

     Art. 3. Presentazione delle domande di sanatoria.

     1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune entro i termini previsti dalla legge statale. La presentazione della domanda può avvenire anche attraverso inoltro di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento; in tal caso della data dell'inoltro fa fede quella del timbro postale.

     2. Alla domanda, corredata dalla prova dall'eseguito versamento dell'oblazione a sensi della legge statale, devono essere allegati:

     a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, in duplice copia;

     b) il progetto delle opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie, in duplice copia;

     c) un'apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentate una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed inoltre, salvo quanto consentito dal quinto comma dell'articolo 35 della legge statale, una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed attestante I' idoneità statica delle opere eseguite,

     d) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34 della legge statale nonchè copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge medesima;

     e) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa situata nei locali per i quali si richiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 34 della legge statale;

     f) la prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del catasto della documentazione prescritta ai fini dell'accatastamento, ove questo risulti necessario;

     g) il parere favorevole della competente amministrazione, da rilasciarsi nei casi previsti dalla lettera c) del secondo comma e dal quarto comma dell'articolo 32 della legge statale ed inoltre nel caso di opere realizzate su edifici ed immobili dichiarati beni di interesse nazionale con D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48; qualora non ancora espresso, il parere è sostituito da copia della domanda presentata

all'amministrazione interessata;

     h) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti il tempo in cui la costruzione è stata iniziata ed ultimata, qualora non risulti altrimenti.

     3. Il richiedente la sanatoria, quando siano state violate altresì le disposizioni provinciali elencate nell'articolo 8, deve darne atto nella domanda di cui al primo comma ai fini dell'ottenimento della sanatoria disciplinata dal titolo III. In tal caso, gli allegati alla domanda di cui alle lettere a) e b) dovranno essere presentati in triplice copia, quelli di cui alle lettere c) ed h) in duplice copia.

 

     Art. 4. Procedimento di sanatoria.

     1. Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione presentata a sensi dell'articolo 3, previ i necessari accertamenti e sentita la Commissione edilizia comunale invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva Importo dell'oblazione e rilascia, nel rispetto delle altre disposizioni contenute nella legge statale e subordinatamente a quanto previsto nel titolo III, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento della somma eventualmente dovuta a conguaglio.

     2. Qualora, nonostante la presentazione al comune di tutta la documentazione richiesta, la determinazione definitiva dell'ammontare dell'oblazione non venga effettuata entro il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, l'importo determinato in via provvisoria dal richiedente assume valore definitivo ed il sindaco procede senz'altro al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, purché l'importo della oblazione così definito sia stato totalmente versato, fatti salvi gli altri requisiti fissati dal comma precedente e dall'articolo 7.

     3. A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità anche in carenza degli ulteriori requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni e semprechè la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.

     4. Il sindaco, qualora accerti che la domanda presentata riguardi opere non suscettibili di sanatoria, ovvero nel caso di domanda ritenuta dolosamente infedele o di mancato pagamento dell'oblazione a sensi del primo comma dell'articolo 40 della legge statale, denega la sanatoria con provvedimento motivato dandone comunicazione all'interessato nonché alla Provincia nel caso in cui la relativa domanda sia stata oggetto della trasmissione prevista dall'articolo 9.

 

     Art. 5. Requisiti per la rateizzazione dell'oblazione.

     1. I requisiti del reddito di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36 della legge statale si intendono riferiti ai requisiti di reddito previsti dalle norme provinciali per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica, rispettivamente per accedere ai mutui dell'edilizia abitativa agevolata.

 

     Art. 6. Lavori di completamento delle opere abusive.

     1. Fermo restando quant'altro previsto dall'ottavo comma dell'articolo 35 della legge statale, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare, conformemente al progetto presentato e sotto la propria responsabilità, le opere che siano suscettibili di sanatoria. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. Entro il termine predetto, il sindaco, per motivate rilevanti ragioni di pubblico interesse, può, con ordinanza e previo parere della Commissione edilizia comunale, vietare l'esecuzione di tutte o di parte delle opere previste.

     2. Per le opere di cui al titolo 111 della presente legge l'inizio dei lavori di completamento è altresì subordinato all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10.

 

     Art. 7. Oneri di urbanizzazione.

     1. Il rilascio da parte del sindaco della concessione in sanatoria è subordinato altresì all'integrale pagamento del contributo per opere di urbanizzazione secondaria, in conformità alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Qualora manchino idonee opere di urbanizzazione primaria, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria è subordinato alla realizzazione da parte del richiedente delle opere predette secondo le norme di cui all'articolo 25 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle opere realizzate dopo il 1 settembre 1967.

 

 

TITOLO III

Disposizioni concernenti la sanatoria di competenza provinciale

 

     Art. 8. Determinazione dei vincoli.

     1. Al fine di consentire il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive a sensi della legge statale, il titolo III della presente legge disciplina le forme ed i modi con cui le medesime opere possono altresì conseguire autorizzazione in sanatoria dalla Giunta provinciale in quanto contrastanti con:

     - i vincoli urbanistici imposti con leggi provinciali 12 settembre 1967, n. 7, e 16 agosto 1977, n. 16;

     - i vincoli di tutela del paesaggio imposti a sensi della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 ed integrazioni;

     - i vincoli in materia di boschi e terreni montani imposti a sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

     - i vincoli in materia di beni di interesse artistico e storico imposti a sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreché le opere siano compatibili con la tutela prevista per questi beni dalla legge medesima;

     - i vincoli a tutela delle acque pubbliche e delle opere idrauliche di competenza provinciale.

     2. Resta fermo che non sono suscettibili di sanatoria le opere assoggettate ai vincoli indicati dall'articolo 33 della legge statale, qualora essi comportino l'inedificabilità delle aree e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse.

     3. Le opere per le quali è ammessa la sanatoria di cui al presente titolo sono quelle ultimate nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale e realizzate in assenza o difformità delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui al primo comma.

 

     Art. 9. Esame preliminare.

     1. Nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 3, il sindaco, oltre ad avviare gli accertamenti previsti dalla legge statale, trasmette al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento, copia delle domande di sanatoria corredate dal parere della Commissione edilizia comunale e dai relativi allegati.

     2. Il Servizio, previa eventuale richiesta della documentazione integrativa ritenuta necessaria, provvede, in relazione ai vincoli interessati dalle opere abusivamente eseguite:

     - ad esprimere il proprio parere in materia di vincoli urbanistici;

     - a raccogliere il parere dei seguenti organi tecnici, per le materie di rispettiva competenza:

     - della Commissione per la tutela del paesaggio [1];

     - del Comitato tecnico forestale;

     - della Commissione beni culturali;

     - della Commissione di cui all'articolo 1, lettera e), della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28.

     3. Il Servizio, qualora risultino violati più vincoli elencati all'art. 9 ed i pareri acquisiti ai sensi del precedente comma siano tra di loro discordanti, trasmette tutti gli atti unitamente ai pareri pervenuti, al Dirigente generale del Dipartimento programmazione e pianificazione territoriale il quale, interpellati i dirigenti generali degli altri dipartimenti eventualmente interessati, redige una motivata relazione in cui per ciascuna domanda presentata viene complessivamente valutato il pregiudizio arrecato agli interessi tutelati dai vincoli elencati all'articolo 8 e la trasmette all'Assessore competente per l'urbanistica, al quale spetta di proporre alla Giunta provinciale i provvedimenti previsti ai successivi articoli 10 e 11.

Qualora ad uno dei Dipartimenti interessati non risulti preposto il relativo dirigente generale, saranno interpellati i dirigenti dei competenti servizi [2].

     4. Ove dall'esame preliminare della documentazione le opere non risultino abusive ai sensi del precedente articolo, il Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ne dà comunicazione all'interessato nonché al sindaco agli effetti dell'ulteriore corso della sanatoria di sua competenza.

 

     Art. 10. Rilascio di autorizzazioni in sanatoria.

     1. Qualora le opere abusivamente realizzate non pregiudichino gli interessi tutelati dai vincoli indicati

nell'articolo 8, la Giunta provinciale rilascia l'autorizzazione in sanatoria.

     2. Ove, avuto riguardo alla natura e destinazione dei lavori eseguiti nonché all'entità delle alterazioni arrecate, le opere abusivamente realizzate non siano considerate tali da pregiudicare in modo grave gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'articolo 8, la Giunta provinciale rilascia l'autorizzazione in sanatoria condizionandone l'efficacia al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata a sensi del successivo articolo 12. L'importo della sanzione pecuniaria è versato a favore della Provincia nella misura del 50 per cento e a favore del comune interessato per la rimanente parte.

     3. Il Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio accerta l'avvenuto pagamento della sanzione dandone conseguente comunicazione al sindaco.

     4. L'autorizzazione della Giunta provinciale è sostitutiva di tutte quelle di competenza di organi provinciali, per legge condizionanti il rilascio da parte del sindaco della concessione o dell'autorizzazione ovvero l'esecuzione delle relative opere.

 

     Art. 11. Diniego di autorizzazione.

     1. Qualora le opere realizzate pregiudichino gravemente gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'articolo 8 o qualora, essendo state realizzate su edifici od immobili assoggettati alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, risultino non compatibili con la tutela prevista per questi beni dalla legge medesima, la Giunta provinciale rifiuta l'autorizzazione con provvedimento motivato.

     2. La relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed al sindaco; la Giunta provinciale ordina la demolizione o la rimessa in pristino prevista dalle norme in vigore.

 

     Art. 12. Determinazione della sanzione.

     1. La sanzione pecuniaria di cui al secondo comma dell'articolo 10 è fissata in una somma pari all'ammontare dell'oblazione determinato in via definitiva dal sindaco a sensi del nono comma dell'articolo 35 della legge statale.

     2. in relazione al comma precedente, il sindaco comunica alla Provincia l'ammontare dell'oblazione dovuta per le opere oggetto delle domande trasmesse a sensi dell'articolo 9 e per le quali, all'atto della determinazione dell'oblazione medesima, non gli siano stati ancora comunicati i provvedimenti

previsti dal primo comma dell'articolo 10 o dall'articolo 11 ovvero la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

     3. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 4, il sindaco comunica alla Provincia l'ammontare dell'oblazione divenuta definitiva a sensi del medesimo comma indicando altresì i motivi per i quali 1'importo stabilito in via provvisoria dal richiedente è stato ritenuto adeguato.

 

     Art. 13. Sanatoria degli abusi non collegati a quelli di cui al titolo II.

     1. La sanatoria di cui all'articolo 8 è possibile anche nel caso in cui non ricorre la necessità di quella disciplinata dalla legge statale.

     2. A tal fine è data facoltà di presentare domanda di autorizzazione in sanatoria alla Giunta provinciale, entro centottanta Giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c), ed h) del secondo comma dell'articolo 3.

     3. Si applicano alle domande di cui al presente articolo, in quanto compatibili, gli articoli 9, 10 e 11.

 

     Art. 14. Determinazione della sanzione pecuniaria per la sanatoria prevista dall'articolo 13.

     1. Nei casi di cui all'articolo precedente, la sanzione pecuniaria è determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella A, in relazione al tipo di abuso commesso ed al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

     2. Gli importi delle sanzioni risultanti dalla tabella sono ridotti del 50 per cento:

     - per costruzioni realizzate nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;

     - per costruzioni destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli importi sono invece aumentati del 50 per cento:

     - per costruzioni qualificate di lusso a sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonché per quelle classificate catastalmente nella categoria A/1;

     - per costruzioni residenziali non destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria.

     3. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita, si applicano le misure indicate al punto 1 della tabella A per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 2 della tabella medesima.

     4. Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, il volume delle opere abusive è computato in modo geometrico, vuoto per pieno; nel caso in cui l'opera sia valutabile solamente in termini di superficie le misure indicate ai punti 1 e 2 della tabella sono moltiplicate per tre.

     5. Ai fini della individuazione della tipologia dell'abuso, le opere eseguite in base ad autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giurisdizionale o amministrativa, sono equiparate e quelle eseguite senza autorizzazione.

     6. L'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo è fissato con decreto del Presidente della Giunta provinciale. L'interessato è tenuto ad effettuarne il pagamento in favore della Provincia nella misura del 50 per cento e a favore del comune interessato per la rimanente parte entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto, a pena di decadenza a sensi dell'articolo 16.

 

     Art. 15. Procedimenti sanzionatori in corso.

     1. Le somme già riscossa dalla Provincia a titolo di sanzioni sostitutive della demolizione o della rimessa in pristino delle medesime opere oggetto della sanatoria di cui al titolo III, vanno detratte dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 12 e 14.

     2. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse a qualsiasi titolo e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 16. Decadenza.

     1. Decade dalla possibilità di ottenere i provvedimenti in sanatoria previsti dal titolo III chi non presenta la domanda nei modi e nei termini prescritti, chi non provvede al pagamento delle sanzioni nei termini previsti nonché chi rappresenta falsamente la realtà tecnico-giuridica dell'opera oggetto della domanda di sanatoria.

 

     Art. 17. Sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in pendenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di sanatoria nonché in pendenza dell'esame delle domande medesime, sono sospesi i procedimenti amministrativi di competenza provinciale e la loro esecuzione relativi ad opere abusivamente eseguite e per le quali sia ammessa la sanatoria a sensi del titolo III della presente legge.

 

     Art. 18. Disposizione transitoria.

     1. Coloro che abbiano inoltrato la domanda in sanatoria di cui alla legge statale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, provvedono, entro i termini fissati dal primo comma dell'articolo 35 della legge statale, ad integrare la documentazione presentata con quella ulteriormente prevista dal secondo comma dell'articolo 3 nonché, ove occorra, con la dichiarazione di cui al terzo comma del medesimo articolo 3.

     2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

                            TABELLA A

 

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                          Periodi in cui l'abuso è stato commesso

Tipologia dell'abuso         Fino al         Dal 30 gennaio 1977

                         29 gennaio 1977      al 1° ottobre 1983

                      Misura della sanzione  Misura della sanzione

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1. Costruzioni ed opere

realizzate in assenza di

autorizzazione                 L.10.000 mc.           L.15.000 mc.

2. Costruzioni ed opere

realizzate in difformità

dall'autorizzazione            L. 1.500 mc.           L. 3.000 mc.

3. Opere o modalità di ese-

cuzione, realizzate in as-

senza o in difformità dal-

l'autorizzazione, non va-

lutabili in termini di su-

perficie o di volume

     - in assenza               L. 400.000             L. 900.000

     - in difformità            L. 200.000             L. 450.000

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NOTA ALLA TABELLA:

Gli importi delle sanzioni non possono essere comunque inferiori a quelli

previsti nelle ipotesi di cui al punto 3, in relazione alla specifica

tipologia dell'abuso.

 

 


[1] Ora sostituito dal parere della Commissione prevista dall'art. 5 della L.P. 18 maggio 1987, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 18 maggio 1987, n. 8.