§ 2.3.33 - D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.
Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:27/02/1995
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Art. 1, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Autonomia della comunità locale.
Art. 2.  (Art. 2, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Funzioni.
Art. 3.  (Art. 3, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Statuto comunale.
Art. 4.  (Art. 4, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Contenuto dello statuto.
Art. 5.  (Art. 5, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Potestà regolamentare.
Art. 6.  (Art. 4, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 3, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Emblema del comune e distintivo del sindaco.
Art. 7.  (Art. unico, L.R. 28 agosto 1983, n. 10) Titolo di «Città» e di «Borgata».
Art. 8.  (Art. unico, L.R. 28 agosto 1983, n. 10) Condizioni per ottenere il titolo di «Città».
Art. 9.  (Art. unico, L.R. 28 agosto 1983, n. 10) Condizioni per ottenere il titolo di «Borgata».
Art. 10.  (Art. unico, L.R. 28 agosto 1983, n. 10) Modalità di concessione del titolo di «Città» e di «Borgata».
Art. 11.  (Art. 6, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Organi.
Art. 12.  (Art. 7, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 60 L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Consiglio comunale.
Art. 13.  (Art. 8, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Diritti dei consiglieri comunali.
Art. 14.  (Art. 33, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 24, L.R. 31 marzo 1971, n. 6; art. 7, L.R. 16 novembre 1983, n. 16) Astensione dalle deliberazioni.
Art. 15.  (Art. 4, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Fornitura manuale ai consiglieri.
Art. 16.  (Art. 61, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Giunta comunale.
Art. 17.  (Art. 62, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Mozione di sfiducia.
Art. 18.  (Art. 62, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.
Art. 19.  (Art. 12, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Indennità di carica.
Art. 20.  (Art. 19, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 14, L.R. 31 marzo 1971, n. 6; art. 1, L.R. 7 maggio 1976, n. 4; art. 1, L.R. 20 agosto 1981, n. 7; art. 2, L.R. 16 novembre 1983, n. 16) Indennità di [...]
Art. 21.  (Art. 1, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Maggiorazione indennità di carica degli amministratori comunali.
Art. 22.  (Art. 2, L.R. 14 agosto 1986, n. 4; art. 12, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Gettoni di presenza.
Art. 23.  (Art. 3, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Spese di rappresentanza.
Art. 24.  (Art. 3, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza.
Art. 25.  (Art. 3, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Rinvio.
Art. 26.  (Art. 3, L.R. 7 maggio 1976, n. 4) Rimborso spese forzose.
Art. 27.  (Art. 7, L.R. 30 agosto 1979, n. 4; art. 3, L.R. 16 novembre 1983, n. 16) Rimborso spese legali agli amministratori dei comuni e loro consorzi.
Art. 28.  (Art. 13, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 63, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Attribuzioni del consiglio comunale.
Art. 29.  (Art. 14, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Attribuzioni della giunta comunale.
Art. 30.  (Art. 15, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 64, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Attribuzioni del sindaco.
Art. 31.  (Art. 16, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Giuramento e distintivo del sindaco.
Art. 32.  (Art. 17, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
Art. 33.  (Art. 18, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco.
Art. 34.  (Art. 19, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Difensore civico.
Art. 35.  (Art. 20, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 65, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Consigli circoscrizionali.
Art. 36.  (Art. 21, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Organizzazione degli uffici.
Art. 37.  (Art. 22, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Dirigenti.
Art. 38.  (Art. 23, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Segretario comunale.
Art. 39.  (Art. 35, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Funzioni di segretario.
Art. 40.  (Art. 64, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Rogito di contratti.
Art. 41.  (Art. 24, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Notifica degli atti.
Art. 42.  (Art. 25, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Fusione di comuni.
Art. 43.  (Art. 26, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali.
Art. 44.  (Art. 5, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni.
Art. 45.  (Art. 6, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 5, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Costituzione di nuovi comuni.
Art. 46.  (Art. 7, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Distacco di frazioni.
Art. 47.  (Art. 8, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 6, L.R. 31 marzo 1971, n. 6; art. 1, L.R. 16 novembre 1983, n. 16) Riunione di comuni contermini.
Art. 48.  (Art. 9, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 7, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune.
Art. 49.  (Art. 1, L.R. 30 agosto 1979, n. 4) Controversie territoriali fra comuni.
Art. 50.  (Art. 10, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 8, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Parere del consiglio comunale.
Art. 51.  (Art. 11, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Determinazione dei confini.
Art. 52.  (Art. 12, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari.
Art. 53.  (Art. 77, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Separazione patrimoniale.
Art. 54.  (Art. 78, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Delegato del sindaco.
Art. 55.  (Art. 79, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Compiti del delegato del sindaco.
Art. 56.  (Art. 80, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Conflitto di interessi patrimoniali.
Art. 57.  (Art. 27, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Beni comunali.
Art. 58.  (Art. 28, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Deliberazioni a contrattare e relative procedure.
Art. 59.  (Art. 29, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Accensione di mutui.
Art. 60.  (Art. 10, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Divieto di assunzione di nuovi mutui.
Art. 61.  (Art. 30, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Piano finanziario.
Art. 62.  (Art. 31, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 66, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Bilancio e programmazione finanziaria.
Art. 63.  (Art. 32, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 67, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Presentazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria.
Art. 64.  (Art. 1, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Bilancio pluriennale.
Art. 65.  (Art. 2, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Struttura del bilancio pluriennale.
Art. 66.  (Art. 3, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Entrate nel bilancio pluriennale.
Art. 67.  (Art. 4, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Spese del bilancio pluriennale.
Art. 68.  (Art. 69, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 47, L.R. 31 marzo 1971, n. 6; art. 9, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Fondi di riserva.
Art. 69.  (Art. 67, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 6, L.R. 30 agosto 1979, n. 4) Spese del comune.
Art. 70.  (Art. 68, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Oneri del comune in materia di culto.
Art. 71.  (Art. 70, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Riscossione delle entrate.
Art. 72.  (Art. 71, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Pagamento delle spese.
Art. 73.  (Art. 72, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 49, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Investimenti provvisori e riserve.
Art. 74.  (Art. 74, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Servizio di economato.
Art. 75.  (Art. 75, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Rendiconto.
Art. 76.  (Art. 76, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Avanzo e disavanzo.
Art. 77.  (Art. 33, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Equilibrio nella gestione del bilancio.
Art. 78.  (Art. 34, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Divieto di effettuare spese.
Art. 79.  (Art. 35, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 68, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Revisori dei conti.
Art. 80.  (Art. 36, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 69, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Revisione dei conti dei consorzi e unione di comuni
Art. 81.  (Art. 37, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Tesoreria comunale.
Art. 82.  (Art. 38, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Disposizioni in materia di responsabilità.
Art. 83.  (Art. 39, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Disposizioni generali.
Art. 84.  (Art. 40, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Convenzioni.
Art. 85.  (Art. 41, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 70, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali).
Art. 85 bis.  (Art. 41 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) (Consorzio- azienda).
Art. 85 ter.  (Art. 41 ter, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) (Associazione di comuni).
Art. 86.  (Art. 42, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Unione di comuni.
Art. 87.  (Art. 43, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Accordi di programma.
Art. 88.  (Art. 44, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Servizi pubblici locali.
Art. 89.  (Art. 45, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Aziende speciali ed istituzioni.
Art. 89 bis.  (Art. 45 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) (Adeguamento delle aziende speciali).
Art. 90.  (Art. 71, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Mozione di sfiducia costruttiva.
Art. 91.  (Art. 46, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Azione popolare.
Art. 92.  (Art. 47, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
Art. 93.  (Art. 48, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Partecipazione popolare.
Art. 94.  (Art. 49, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Contenuti e forme dell'azione amministrativa.
Art. 95.  (Art. 50, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Referendum popolare.
Art. 96.  (Art. 51, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 72, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità.
Art. 97.  (Art. 52, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 73, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) (Modalità del controllo preventivo di legittimità).
Art. 98.  (Art. 74, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Tipologia dei provvedimenti di controllo.
Art. 99.  (Art. 53, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Procedimenti per il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Art. 100.  (Art. 54, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.
Art. 101.  (Art. 55, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Pareri obbligatori.
Art. 102.  (Art. 56, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture.
Art. 103.  (Art. 57, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Potere sostitutivo.
Art. 104.  (Art. 58, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 76, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.
Art. 105.  (Art. 59, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza.
Art. 106.  (Art. 51, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta.
Art. 107.  (Art. 75, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Controllo di vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni.
Art. 108.  (Art. 60, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Termine per l'adozione dello statuto.
Art. 109.  (Art. 81, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Adeguamento degli statuti comunali.
Art. 110.  (Art. 61, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni.
Art. 111.  (Art. 78, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Proroghe di termini.
Art. 112.  (Art. 80, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Applicazione della contabilità economica ai comuni.
Art. 113.  (Art. 3, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Indennità dei componenti dei consigli di circoscrizione.
Art. 114.  (Art. 62, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Modifica della legge regionale 28 maggio 1990, n. 8, concernente «Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti [...]
Art. 115.  (Art. 65, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Norma finanziaria.


§ 2.3.33 - D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.

Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

(B.U. 9 maggio 1995, n. 23 - S.O. n. 1).

 

IL PRESIDENTE

 

     Considerato che l'articolo 83, comma 2. della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dispone che il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della medesima, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nei titoli II e III della citata legge regionale n. 3 del 1994 con le norme contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con DPGR 14 ottobre 1993, n. 19/L;

     Visto l'allegato testo unico nel quale sono riunite e coordinate le norme contenute negli atti sopra citati e che forma parte integrante della presente deliberazione;

     Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 298 dd. 27.2.95,

 

decreta

 

     - è emanato il «Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni» allegato al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

 

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI

 

CAPO I

AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI

 

Art. 1. (Art. 1, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Autonomia della comunità locale.

     1. Le comunità locali sono autonome.

     2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi.

     3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo Statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.

     4. Il comune ha autonomia statutaria, normativa,organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il comune sulla base di quanto disposto dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l’ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio ed i requisiti professionali necessari per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

     a) l’economicità, la trasparenza, l’imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, perseguendo l’efficienza del sistema organizzativo comunale;

     b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;

     c) la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

     d) l’adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell’ente;

     e) l’armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;

     f) l’equivalenza dell’abilitazione all’esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale. [1]

     5. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 2. (Art. 2, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Funzioni. [2]

     1. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità ed adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse.

     2. La Regione e le Province autonome individuano le funzioni che sono trasferite, delegate o subdelegate, ai comuni singoli o associati, avuto riguardo ai rispettivi ambiti territoriali e popolazioni interessate, al fine di assicurare efficacia, speditezza ed economicità all'azione amministrativa, nonché la partecipazione dei cittadini al migliore perseguimento del pubblico interesse.

     3. I comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, attuano tra loro forme di cooperazione e di sussidiarietà, anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attività e dei servizi o qualora l'interesse riguardi vaste zone intercomunali.

     4. Spettano inoltre ai comuni, ove la legge provinciale lo preveda, le funzioni che le leggi dello Stato attribuiscono alle comunità montane.

 

CAPO II

AUTONOMIA STATUTARIA

 

     Art. 3. (Art. 3, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Statuto comunale.

     1. Il comune adotta il proprio statuto.

     2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

     3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del comune e affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il 30 giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [3].

     4. Copia dello statuto è inviata alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al Commissario del Governo competente. L’ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi [4].

 

     Art. 4. (Art. 4, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Contenuto dello statuto.

     1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse ed auto-organizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza [5].

     1 bis. [Lo statuto deve stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un’adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti] [6].

     1 ter. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano [7].

     1quater. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano [8].

     2. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della Valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della Valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.

 

     Art. 5. (Art. 5, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Potestà regolamentare.

     1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

     2. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

     2 bis. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione [9].

     2 ter. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni [10].

 

CAPO III

STEMMA CIVICO

TITOLO DI «CITTA'» E DI «BORGATA»

 

     Art. 6. (Art. 4, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 3, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Emblema del comune e distintivo del sindaco.

     1. Il comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.

     2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla Giunta provinciale, per delega della Regione. La descrizione ed il fac-simile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni, che all'entrata in vigore della presente legge possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma, possono conservarli.

     3. Il comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

     4. Il sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera.

     5. I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.

 

     Art. 7. (Art. unico, L.R. 28 agosto 1983, n. 10) Titolo di «Città» e di «Borgata».

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale territorialmente competente, possono essere conferiti ai comuni che ne facciano domanda i titoli di «Città» o di «Borgata», dopo che siano state verificate le condizioni di cui ai seguenti articoli 8 e 9.

     2. I comuni della Regione che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il conferimento del titolo di «Città» o di «Borgata», conservano tale titolo.

 

     Art. 8. (Art. unico, L.R. 28 agosto 1983, n. 10) Condizioni per ottenere il titolo di «Città».

     1. Il titolo di «Città» può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai diecimila abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socio-economica perché capoluoghi di vallata, o perché poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, i quali abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio con particolare riguardo all'assistenza e all'istruzione.

 

     Art. 9. (Art. unico, L.R. 28 agosto 1983, n. 10) Condizioni per ottenere il titolo di «Borgata».

     1. Il titolo di «Borgata» può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai duemila abitanti, dopo che sia stata verificata l'esistenza delle altre condizioni stabilite dal precedente articolo 8.

 

     Art. 10. (Art. unico, L.R. 28 agosto 1983, n. 10) Modalità di concessione del titolo di «Città» e di «Borgata».

     1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza il sindaco ad inoltrare alla Giunta regionale la domanda di conferimento del titolo di «Città» o di «Borgata» deve essere corredata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per il conferimento del titolo medesimo.

 

CAPO IV

ORGANI DEL COMUNE

 

     Art. 11. (Art. 6, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Organi.

     1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

 

     Art. 12. (Art. 7, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 60 L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Consiglio comunale.

     1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

     2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

     3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti [11].

     3-bis. [I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti] [12] .

     3-ter. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 2) [13].

     4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 61 dello Statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e nei disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio.

     5. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 4 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali, sono chiamati a farne parte ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica; i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato.

     5 bis. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni [14].

     6. Il sindaco, quando non è previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste [15] .

     7. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

 

     Art. 13. (Art. 8, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Diritti dei consiglieri comunali.

     1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

     2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

     2 bis. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare [16].

 

     Art. 14. (Art. 33, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 24, L.R. 31 marzo 1971, n. 6; art. 7, L.R. 16 novembre 1983, n. 16) Astensione dalle deliberazioni.

     1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari [17].

     1 bis. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1, sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L’obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso [18].

     1-ter. L’obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 1bis non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L’obbligo di astensione non sussiste inoltre peri componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato [19].

     2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni dei commi 1, 1bis e 1ter si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all’espressione di pareri in base al vigente ordinamento [20].

     3. [La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle disposizioni del presente articolo, annulla le deliberazioni e deferisce il segretario all'autorità competente per le sanzioni disciplinari] [21].

     4. [Fatte salve le eventuali sanzioni in presenza di reato, è confermata la decadenza del mandato in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5] [22].

     5. [Il consiglio comunale, quando tratta l'approvazione del conto consuntivo, non può essere presieduto da chi ricopriva la carica di sindaco o di assessore durante l'esercizio finanziario cui il conto si riferisce. Il consiglio elegge un presidente temporaneo] [23].

 

     Art. 15. (Art. 4, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Fornitura manuale ai consiglieri.

     1. L'Amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale.

 

     Art. 16. (Art. 61, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Giunta comunale.

     1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

 

     Art. 17. (Art. 62, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Mozione di sfiducia.

     1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

     2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

 

     Art. 18. (Art. 62, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.

     1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco.

     2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

     3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

 

     (Art. 11, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Mozione di sfiducia [24]

     1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

     2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

 

     (Art. 11 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco [25]

     1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco.

     2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma quarto-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

     3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

 

     Art. 19. (Art. 12, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Indennità di carica. [26]

     [1. Spetta ai consiglieri una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute in misura non superiore a lire 100 mila, secondo quanto fissato dallo statuto in considerazione delle dimensioni demografiche del comune. Spetta al sindaco, al suo sostituto e, nei casi previsti dalla legge, agli assessori comunali una indennità di carica.

     2. La legge regionale disciplina dette indennità ed assicura, altresì, le condizioni per rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione.]

 

     Art. 20. (Art. 19, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 14, L.R. 31 marzo 1971, n. 6; art. 1, L.R. 7 maggio 1976, n. 4; art. 1, L.R. 20 agosto 1981, n. 7; art. 2, L.R. 16 novembre 1983, n. 16) Indennità di carica del sindaco, del vicesindaco e degli assessori.

     1. Nei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti, spetta al sindaco una indennità mensile di carica nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento dello stipendio base lordo spettante al segretario del rispettivo comune dopo dieci anni di servizio. Tale indennità è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento della base sopra specificata per i comuni fino a 500 abitanti ed è non inferiore al 40 per cento e non superiore al 75 per cento per i comuni dai 500 ai 2.000 abitanti. Il consiglio comunale fissa la percentuale nei suddetti limiti in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle mansioni affidate, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle comunità montane e nei comprensori.

     2. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti l'indennità di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 50 per cento della indennità mensile attribuita al sindaco e può essere aumentata fino al 75 per cento della stessa. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'indennità mensile di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento dell'indennità mensile attribuita al sindaco.

     3. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti il consiglio comunale può, in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle loro mansioni, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle comunità montane e nei comprensori, attribuire un'indennità mensile di carica fino al massimo del 50 per cento dell'indennità del sindaco.

     4. L'indennità di carica è liquidata in rate mensili posticipate.

     5. La misura della percentuale dell'indennità di carica prevista dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, viene deliberata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in carica degli amministratori comunali e decorre comunque dalla predetta data.

     6. Gli amministratori comunali possono partecipare alla discussione ed alla deliberazione concernente la definizione della misura della loro indennità di carica.

 

     Art. 21. (Art. 1, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Maggiorazione indennità di carica degli amministratori comunali.

     1. La misura della indennità di carica, come determinata dal precedente articolo 20 è raddoppiata per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per i vicesindaci e assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, che svolgano attività lavorativa non dipendente, o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

 

     Art. 22. (Art. 2, L.R. 14 agosto 1986, n. 4; art. 12, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Gettoni di presenza.

     1. Ai consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura fissata dallo statuto.

     2. La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

     3. I consigli comunali possono determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle commissioni comunali previste per legge o regolamento, in una misura non superiore a quella già disposta per i componenti dei rispettivi consigli ed alle medesime condizioni.

     4. Le indennità di presenza, di cui ai precedenti commi, non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

 

     Art. 23. (Art. 3, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Spese di rappresentanza.

     1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nella esigenza che il comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del comune, all'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività.

 

     Art. 24. (Art. 3, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza.

     1. La gestione del fondo spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti fissati nel bilancio di previsione, è affidata alla giunta comunale nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 2 e delle disposizioni eventualmente fissate da apposito provvedimento del consiglio comunale.

     2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

     a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi od atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo;

     b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti;

     c) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri comuni ed enti pubblici;

     d) servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie;

     e) gemellaggi con altri comuni;

     f) scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività;

     g) inaugurazione di opere pubbliche;

     h) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo.

     3. Il fondo spese di rappresentanza è finanziato con apposito capitolo di bilancio.

 

          Art. 25. (Art. 3, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Rinvio.

     1. Per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1985, n. 816.

 

     Art. 26. (Art. 3, L.R. 7 maggio 1976, n. 4) Rimborso spese forzose.

     1. Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

 

     Art. 27. (Art. 7, L.R. 30 agosto 1979, n. 4; art. 3, L.R. 16 novembre 1983, n. 16) Rimborso spese legali agli amministratori dei comuni e loro consorzi. [27]

     [1. Ai sindaci ed agli amministratori dei comuni e loro consorzi, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete a carico del bilancio del comune o del consorzio, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali da questi sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, e nei quali siano stati assolti con sentenza passata in giudicato, prosciolti in istruttoria o non siano risultati soccombenti.

     2. La norma di cui al precedente comma trova applicazione anche nei confronti dei segretari comunali e dei dipendenti dei comuni e loro consorzi anche dopo la cessazione dal servizio, che siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti o cause di servizio.

     3. La norma trova applicazione anche nei confronti dei consiglieri comunali che siano coinvolti in giudizi di ogni tipo per fatti o cause connessi con l'adempimento di specifici incarichi formalmente loro attribuiti.]

 

     Art. 28. (Art. 13, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 63, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Attribuzioni del consiglio comunale.

     1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

     1 bis. Il consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo eletto [28].

     2. Esso delibera:

     a) lo statuto dell’ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

     b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;

     c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;

     d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;

     e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al Capo IX;

     f) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

     g) la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;

     h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;

     i) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

     j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

     k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

     l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;

     m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;

     n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto [29].

     2 bis. Nei comuni della provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lettera m) del comma 2, il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonchè la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge [30].

     3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, per non più di due volte all'anno, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza [31].

     4. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 3 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 7 [32].

     (Art. 13 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Progetti preliminari di opere pubbliche. [33]

     1. Lo statuto comunale fissa l’importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, ad 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.

 

     Art. 29. (Art. 14, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Attribuzioni della giunta comunale.

     01. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali [34].

     1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

     1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati [35].

 

     Art. 30. (Art. 15, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 64, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Attribuzioni del sindaco.

     1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione, è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune [36] .

     1-bis. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonchè il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti [37] .

     1-ter. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio [38] .

     2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.

     3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta provinciale.

     4. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.

     5. Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 13, comma quarto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la Giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 57 [39].

     5-bis. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comuni presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 57. Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali [40] .

 

     Art. 31. (Art. 16, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Giuramento e distintivo del sindaco. [41]

     1. Il sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto speciale, le leggi dello Stato, della Regione e delle Province autonome, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico.

     2. Distintivo del sindaco quale ufficiale del Governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L.

 

     Art. 32. (Art. 17, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

     1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e da altre disposizioni in materia.

     2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

     a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

     b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

     c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

     d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Commissario del Governo.

     3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il sindaco, previa comunicazione al Commissario del Governo competente, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell'ipotesi di costituzione di municipi, la delega è effettuata obbligatoriamente al pro-sindaco.

     4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Commissario del Governo può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

     5. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Commissario del Governo può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

     6. Nei comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute nei Titoli III e VII della legge 11 marzo 1972, n. 118.

     7. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 33. (Art. 18, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco.

     1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

     2. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il Presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

     3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

     4. La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

 

     Art. 34. (Art. 19, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Difensore civico.

     1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

     2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 86, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

     3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

 

     Art. 35. (Art. 20, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 65, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Consigli circoscrizionali.

     1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

     2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione [42].

     3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento [43].

     4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l’elezione [44].

     4-bis. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma terzo, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale. La Giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa [45] .

 

 

CAPO V

UFFICI E PERSONALE

 

     Art. 36. (Art. 21, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Organizzazione degli uffici.

     1. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e dei dipendenti comunali ed in conformità allo statuto, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

     2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.

 

          Art. 37. (Art. 22, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Dirigenti.

     1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

     2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il regolamento attribuisce ad essi.

     3. [Nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti sono attribuite ai dirigenti] [46].

     4. [I dirigenti sono responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nei limiti delle attribuzioni loro conferite e delle risorse assegnate] [47].

     5. [Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire] [48].

     6. [Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono di norma conferiti a tempo determinato per la durata di cinque anni, con le modalità fissate dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente o funzionario nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi od uffici da loro diretti] [49].

     7. [Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative possono essere revocati in qualsiasi momento per inattività od incapacità, o qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla giunta comunale dal diretto superiore o, per il caso dei dirigenti, dal segretario comunale. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra] [50].

     8. [La giunta comunale esamina la proposta di revoca e decide con atto motivato, previ adeguati accertamenti e sentito l'interessato] [51].

     9. [La revoca dell'incarico direzionale può avvenire anche ad istanza dell'interessato] [52].

     10. [La revoca è altresì disposta per soppressione del servizio o dell'ufficio] [53].

     11. [Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità] [54].

     12. [La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per i dirigenti dello Stato] [55].

 

     Art. 38. (Art. 23, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Segretario comunale.

     1. I segretari comunali sono dipendenti dei comuni [56].

     2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 37, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.

     3. I comuni possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretarile in caso di vacanza della medesima. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune.

 

     Art. 39. (Art. 35, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Funzioni di segretario.

     1. Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali si devono adottare con l'assistenza del segretario comunale.

     2. I consigli e le giunte comunali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

 

     Art. 40. (Art. 64, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Rogito di contratti.

     1. [I segretari comunali possono rogare i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del comune] [57].

     2. Nelle stipulazioni degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, a sensi dell'art. 2699 e seguenti del codice civile.

     3. A cura del segretario è tenuto in ogni comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

 

     Art. 41. (Art. 24, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Notifica degli atti. [58]

     1. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale..

 

CAPO VI

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

 

     Art. 42. (Art. 25, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Fusione di comuni.

     1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari [59].

     2. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate «municipi», con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.

     3. La legge regionale assicura inoltre al nuovo comune, costituitosi per fusione, contributi straordinari per i primi dieci anni successivi alla fusione stessa, alle condizioni e con le modalità previste da commi 6 e 7 dell'articolo 86.

     4. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

     5. [Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione] [60].

 

     Art. 43. (Art. 26, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali.

     1. La Giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le Giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell'articolo 86.

     2. Il programma dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare e promuovere l'identità etnico-linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2.

     3. Il programma è sottoposto all'esame del Consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.

     4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

 

     Art. 44. (Art. 5, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni.

     1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello Statuto di autonomia, con legge regionale.

 

     Art. 45. (Art. 6, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 5, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Costituzione di nuovi comuni.

     1. Le frazioni appartenenti ad uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni.

     2. Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.

     3. La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

 

     Art. 46. (Art. 7, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Distacco di frazioni.

     1. Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del primo comma dell'articolo precedente e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.

     2. Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

 

     Art. 47. (Art. 8, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 6, L.R. 31 marzo 1971, n. 6; art. 1, L.R. 16 novembre 1983, n. 16) Riunione di comuni contermini.

     1. I Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

     2. I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della Giunta provinciale.

     3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'art. 45 del presente testo unico.

 

     Art. 48. (Art. 9, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 7, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune.

     1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini, sempreché non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda alla Giunta regionale, tramite la Giunta provinciale competente, è presentata dal consiglio del comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.

     2. I confini fra due o più comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

     3. La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un comune catastale, deve essere corredata dal progetto di delimitazione territoriale.

     4. Da parte del consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del comune.

 

     Art. 49. (Art. 1, L.R. 30 agosto 1979, n. 4) Controversie territoriali fra comuni.

     1. In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle Giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 50 del presente testo unico.

 

     Art. 50. (Art. 10, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 8, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Parere del consiglio comunale.

     1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del presente testo unico; essi si esprimono con motivata deliberazione.

     2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale.

 

     Art. 51. (Art. 11, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Determinazione dei confini.

     1. Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

     2. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, se i comuni interessati appartengono alla stessa Provincia.

     3. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.

 

     Art. 52. (Art. 12, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari.

     1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale; provvede per delega la Giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

 

     Art. 53. (Art. 77, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Separazione patrimoniale.

     1. Ferma restando l'unità del comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'art. 45 del presente testo unico, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

     2. Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.

 

     Art. 54. (Art. 78, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Delegato del sindaco.

     1. Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'art. 53 del presente testo unico, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale.

     2. Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

 

     Art. 55. (Art. 79, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Compiti del delegato del sindaco.

     1. Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

 

     Art. 56. (Art. 80, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Conflitto di interessi patrimoniali.

     1. Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del comune o di altra frazione, la Giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione del l'oggetto in controversia, con le facoltà del consiglio e della giunta.

     2. Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un'azione contro il comune o contro altra frazione del medesimo.

 

CAPO VII

PATRIMONIO E CONTRATTI

 

     Art. 57. (Art. 27, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Beni comunali. [61]

 

     Art. 58. (Art. 28, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Deliberazioni a contrattare e relative procedure. [62]

 

     Art. 59. (Art. 29, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Accensione di mutui. [63]

 

     Art. 60. (Art. 10, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Divieto di assunzione di nuovi mutui. [64]

 

     Art. 61. (Art. 30, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Piano finanziario. [65]

 

CAPO VIII

BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

 

     Art. 62. (Art. 31, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 66, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Bilancio e programmazione finanziaria. [66]

 

     Art. 63. (Art. 32, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 67, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Presentazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria. [67]

 

     Art. 64. (Art. 1, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Bilancio pluriennale. [68]

 

     Art. 65. (Art. 2, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Struttura del bilancio pluriennale. [69]

 

     Art. 66. (Art. 3, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Entrate nel bilancio pluriennale. [70]

 

     Art. 67. (Art. 4, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Spese del bilancio pluriennale. [71]

 

     Art. 68. (Art. 69, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 47, L.R. 31 marzo 1971, n. 6; art. 9, L.R. 18 marzo 1980, n. 3) Fondi di riserva. [72]

 

     Art. 69. (Art. 67, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 6, L.R. 30 agosto 1979, n. 4) Spese del comune. [73]

 

     Art. 70. (Art. 68, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Oneri del comune in materia di culto.

     1. Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle Diocesi, attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addettovi.

 

     Art. 71. (Art. 70, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Riscossione delle entrate. [74]

 

     Art. 72. (Art. 71, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Pagamento delle spese. [75]

 

     Art. 73. (Art. 72, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29; art. 49, L.R. 31 marzo 1971, n. 6) Investimenti provvisori e riserve. [76]

 

     Art. 74. (Art. 74, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Servizio di economato. [77]

 

     Art. 75. (Art. 75, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Rendiconto. [78]

 

     Art. 76. (Art. 76, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Avanzo e disavanzo. [79]

 

     Art. 77. (Art. 33, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Equilibrio nella gestione del bilancio. [80]

 

     Art. 78. (Art. 34, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Divieto di effettuare spese. [81]

 

     Art. 79. (Art. 35, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 68, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Revisori dei conti.

     1. - 12. [82]

     13. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

     14. La deliberazione di cui al comma 13 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

 

     Art. 80. (Art. 36, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 69, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Revisione dei conti dei consorzi e unione di comuni [83]

     1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano, per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti, le disposizioni dell'art. 35, avuto riferimento, per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile, alle disposizioni contenute nello statuto.

 

     Art. 81. (Art. 37, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Tesoreria comunale. [84]

 

CAPO IX

RESPONSABILITA'

 

     Art. 82. (Art. 38, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Disposizioni in materia di responsabilità.

     1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

     2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

     3. I componenti della Giunta provinciale quale organo di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

     4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto o l'evento dannoso si è verificato. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comuni è personale e non si estende agli eredi.

     5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli amministratori e al personale dipendente delle forme associative e degli enti dipendenti dai comuni disciplinati o previsti dalla presente legge.

 

CAPO X

FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI

 

     Art. 83. (Art. 39, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Disposizioni generali. [85]

     1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale [86].

     2. I comuni ladini della Valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

     3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 4, nonché quelle delegate sono esercitate in forma associata dai comuni, nonché, per ciascuna funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare [87].

     4. La legge provinciale individua altresì quali funzioni, ivi comprese quelle delegate, sono esercitate dai comuni, avvalendosi delle strutture organizzative di un altro comune, ovvero delle strutture costituite per la gestione associata [88].

     5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalità e i tempi per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 facendo riferimento ai seguenti criteri:

     a) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali;

     b) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;

     c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia;

     d) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e più ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle di cui all'articolo 41.

     6. La legge provinciale stabilisce le modalità per la costituzione delle forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 all'interno degli ambiti di cui al comma 5, nonché le modalità per il trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge può disciplinare i poteri sostitutivi.

 

     Art. 84. (Art. 40, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Convenzioni.

     1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni [89].

     2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

     2 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento [90].

     3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra Provincia autonoma e comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo.

     4. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 85. (Art. 41, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 70, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali). [91]

     1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni, si procede ai sensi delle seguenti disposizioni.

     2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta, si procede alla costituzione dell'azienda consortile ai sensi dell'articolo 41 bis o alla costituzione o partecipazione nella società di capitali di cui all'articolo 44 destinata ad erogare uno o più servizi a rilevanza economica e imprenditoriale.

     3. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma indiretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

     4. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza è disciplinato da un'apposita convenzione approvata ai sensi dell'articolo 40.

 

     Art. 85 bis. (Art. 41 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) (Consorzio- azienda). [92]

     1. I comuni, per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale possono costituire un consorzio, di cui possono fare parte altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali.

     2. A tal fine i rispettivi consigli comunali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 40, unitamente allo statuto del consorzio.

     3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

     4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un suo delegato e dei legali rappresentanti degli enti diversi dai comuni, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

     5. Nei consorzi costituiti, ai sensi del comma 1, dai comuni della provincia di Bolzano, fermo restando il principio della responsabilità pari alla quota di partecipazione, gli statuti prevedono una diversa e più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'assemblea medesima, fatta salva l'accessibilità al gruppo linguistico ladino.

     6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

 

     Art. 85 ter. (Art. 41 ter, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) (Associazione di comuni). [93]

     1. I comuni possono costituire un'associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi.

     2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione.

     3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'associazione di comuni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e in provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 62.

     4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l'associazione di comuni la potestà di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto.

     5. Per l'esercizio associato di servizi l'associazione di comuni si avvale delle forme previste dall'articolo 44.

     6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l'associazione di comuni può essere trasformata in ogni tempo nell'unione di comuni di cui all'articolo 42.

     7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un'associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.

     8. [Al presidente dell'associazione è corrisposta un'indennità di carica non cumulabile con altre indennità, onnicomprensiva mensile non superiore a quella massima attribuibile al sindaco di un comune con popolazione eguale a quella residente nel territorio dell'associazione e comunque proporzionata alla qualità e alla quantità di tempo impegnato] [94].

     9. [Nel caso in cui il presidente ricopra altre cariche presso enti locali, l'ammontare delle indennità percepite da quest'ultimo deve essere determinato in modo che la somma delle indennità percepite per le cariche pubbliche ricoperte non superi il limite massimo consentito dal comma 8] [95].

     10. [Ai membri degli organi collegiali compete il gettone di presenza nella misura massima stabilita dalla legge] [96].

     11. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli sugli organi [97].

 

     Art. 86. (Art. 42, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Unione di comuni. [98]

     1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti [99].

     2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

     3. Sono organi dell'unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Lo statuto può prevedere anche l'istituzione di un organo esecutivo collegiale. L'organo esecutivo collegiale non può avere in ogni caso un numero di componenti superiore a quello massimo fissato dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, per un comune di pari dimensione demografica. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o, in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche, compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

     4. Lo statuto contiene l'indicazione degli organi dell'unione, delle funzioni e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'articolo 62, comma 3.

     5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

     6. La Regione, al fine di favorire la costituzione di unioni di comuni, provvede all'erogazione di speciali contributi, finalizzati alla parziale copertura degli oneri di gestione, per una durata di tempo non superiore a dieci anni, secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con le Giunte provinciali e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti, o i Consorzi dei Comuni. L’intesa si considera raggiunta qualora le Giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale. Contributi straordinari possono inoltre essere erogati per il finanziamento parziale delle spese di investimento, nonché per la parziale copertura degli oneri relativi a studi, progetti ed iniziative preliminari dei comuni interessati alla prospettiva di costituirsi in unione [100].

     7. Contributi erogati alle unioni dalla Giunta regionale sono proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno. Nel caso di fusione entro il decimo anno dei comuni partecipanti all’unione sono erogati per dieci anni contributi in misura corrispondente a quelli massimi erogabili ad una unione in eguali condizioni. Tale contribuzione è prorogata per un periodo pari agli anni in cui l’unione non ha beneficiato del contributo regionale per effetto della fusione anticipata. L’entità del contributo è incrementata di un terzo, da destinare esclusivamente a spese in conto capitale, in corrispondenza degli anni compresi tra la fusione anticipata e la scadenza del primo decennio [101].

     8. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni.

     9. Per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le disposizioni di cui all'articolo 44.

     10. Si applicano all'unione le disposizioni previste dal comma 11 dell'articolo 41 ter [102].

     (Art. 42 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Consorzi obbligatori di funzioni. [103]

     1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e nel relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli organi comunali gli organi individuati nello statuto. L’applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999, e delle norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell’ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.

     2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

     3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea.

 

     Art. 87. (Art. 43, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Accordi di programma.

     1. Compatibilmente con la legislazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Provincia autonoma o il sindaco, o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati della Provincia autonoma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento [104].

     2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

     3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessante [105].

     4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia autonoma o del sindaco o del legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato [106].

     5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

     6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia autonoma o dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali [107].

 

CAPO XI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

     Art. 88. (Art. 44, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Servizi pubblici locali. [108]

     1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di eguaglianza.

     2. I comuni organizzano le funzioni amministrative di governo dei servizi pubblici locali distinguendole dai compiti di produzione e gestione dei servizi medesimi.

     3. I servizi pubblici riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

     4. Resta ferma la possibilità per i comuni di costituire società per azioni o a responsabilità limitata o acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza, di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1.

     5. I comuni possono altresì gestire servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative disciplinate con regolamento, ovvero affidare con atto motivato, tali servizi a terzi.

     6. I comuni disciplinano con regolamento le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale tra le seguenti:

     a) costituzione di aziende speciali;

     b) costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;

     c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione. Salvo diverse disposizioni di legge, il rapporto non può avere durata superiore a venti anni e non può essere rinnovato con lo stesso soggetto se non nei modi di cui alla presente lettera. Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.

     7. I comuni disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire un'azienda speciale o una società ad influenza dominante pubblica locale.

     8. Alle imprese di cui al comma 6 possono anche essere affidate prestazioni a favore dei comuni.

     9. I comuni in ogni caso concludono contratti di servizio con i soggetti cui è affidata la gestione di pubblici servizi ai sensi del comma 6. Nei contratti di servizio sono specificati, tra l'altro, la durata del rapporto, le caratteristiche delle attività da svolgere e le relative modalità di verifica, nonché gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti. Nel caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio prevede le modalità e le condizioni per il recesso da parte dei comuni.

     10. L'influenza dominante pubblica sussiste quando i comuni detengano un numero di azioni tale da consentire di disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero quando lo statuto della società preveda il diritto dei comuni di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, sempre che il comune detenga almeno il 20 per cento del capitale sociale. In tali casi lo statuto prevede adeguate forme di trasparenza e di controllo sulla gestione. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato, sulla base di adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione di capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

     11. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici nelle forme di cui al comma 6 può essere esteso anche alle opere strumentali ai servizi e può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

     12. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi degli stessi in relazione alla determinazione delle tariffe, attraverso strutture specificamente qualificate.

     13. I comuni con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti possono istituire, anche in forma associata, specifiche autorità indipendenti per i servizi pubblici locali dotate di distinta personalità giuridica, oppure avvalersi, previa convenzione, dell'autorità istituita da uno di essi.

     14. Per gli appalti di lavori pubblici, nonché di forniture e servizi, i soggetti di cui al comma 6 adottano adeguate procedure concorrenziali.

     15. I comuni possono, per atto unilaterale, costituire società per azioni o a responsabilità limitata, anche conferendo complessi aziendali già destinati alla gestione di servizi pubblici ovvero uno o più rami di essi, secondo le modalità previste dai commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     16. Il regime fiscale relativo al trasferimento della proprietà, al conferimento e all'assegnazione dei beni dell'ente e delle aziende speciali alle società di capitali di cui al presente articolo è regolato dalla legge statale.

     17. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o ad influenza dominante pubblica locale che alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, risultavano già costituite e già operanti a qualsiasi titolo nella gestione e nello svolgimento dei servizi e delle attività di cui al comma 1, si intendono costituite ai sensi e per gli effetti del comma 6 nei confronti di tutti gli enti locali partecipanti al suo capitale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già ad essa affidato, a qualsiasi titolo, lo svolgimento di un servizio pubblico a rilevanza economica ed imprenditoriale. Le convenzioni accessive a eventuali provvedimenti concessori stipulate dagli enti locali con la società assumono la natura e la valenza dei contratti di servizio di cui al comma 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la società promuove fra gli enti locali soci un accordo diretto ad assicurare, ove necessario, l'influenza dominante pubblica locale, nonché a costituire fra gli enti forme di consultazione per definire indirizzi di omogeneo svolgimento dei servizi.

     18. Alle società costituite ai sensi del comma 6 e alle società di cui al comma 17, gli enti locali soci possono affidare in qualunque momento lo svolgimento di ulteriori servizi pubblici compatibili con l'oggetto della società mediante deliberazione consiliare che approva contestualmente il relativo contratto di servizio.

 

     Art. 89. (Art. 45, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Aziende speciali ed istituzioni. [109]

     1. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. Lo statuto può prevedere che l'azienda possa partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

     2. L'istituzione è organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

     3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

     4. Il comune approva lo statuto e il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

 

     Art. 89 bis. (Art. 45 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) (Adeguamento delle aziende speciali). [110]

     1. I comuni adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni contenute nell'articolo 45 entro il 31 dicembre 1998.

     2. A far data dal 1° luglio 1999 i comuni depositano presso il Registro delle Imprese, le deliberazioni di adeguamento delle aziende speciali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 2330 e 2331 del codice civile.

     (Art. 45 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Mozione di sfiducia costruttiva [111]

     1. Lo statuto può prevedere la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi, eletti dai consigli comunali, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Bolzano, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, secondo le modalità fissate dallo statuto.

     2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione dei nuovi rappresentanti.

 

     Art. 90. (Art. 71, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Mozione di sfiducia costruttiva.

     1. Lo statuto può prevedere la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi, eletti dai consigli comunali, sulla base di nuova mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Bolzano, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, secondo le modalità fissate dallo statuto.

     2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione di nuovi rappresentanti.

 

CAPO XII

NORME SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

     Art. 91. (Art. 46, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Azione popolare.

     1. In virtù dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

     1) ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

     2) il giudice ordina l'integrazione del contradditorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

 

     Art. 92. (Art. 47, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

     1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese [112].

     2. Il regolamento assicura ai cittadini, nonché agli interessati, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca, segreteria e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini singoli o associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

     3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

 

     Art. 93. (Art. 48, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Partecipazione popolare.

     1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne.

     2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione.

     3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.

 

     Art. 94. (Art. 49, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Contenuti e forme dell'azione amministrativa.

     1. L'azione del comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo [113].

     2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

     3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

     4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

     5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 

     Art. 95. (Art. 50, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Referendum popolare. [114]

     1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

     2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell’iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

     3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

     4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.

 

CAPO XIII

DEI CONTROLLI

 

     Art. 96. (Art. 51, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 72, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità. [115]

     [1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), limitatamente ai bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi, ed f), nonché le deliberazioni adottate dalla giunta, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

     2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre alla Giunta provinciale.

     3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.]

 

     Art. 97. (Art. 52, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 73, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) (Modalità del controllo preventivo di legittimità). [116]

     [1. Le deliberazioni indicate dall'articolo 51 diventano esecutive se, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, la Giunta provinciale non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il medesimo termine, comunicazione all'ente interessato.

     2. Il controllo di legittimità comporta l'esame dell'atto sotto i profili della violazione di legge, tra cui anche la conformità dell'atto alle norme statutarie dell'ente dell'incompetenza, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

     3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

     4. Le deliberazioni della giunta comunale sottoposte a controllo ai sensi dell'articolo 51 sono rinviate al consiglio comunale ove siano state ritenute viziate di incompetenza. Il consiglio nei casi di cui al presente comma adotta, entro dieci giorni, a maggioranza assoluta dei componenti, le proprie determinazioni.

     5. Il termine è sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore competente chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti; le deliberazioni decadono qualora il comune non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio.

     6. Le deliberazioni diventano esecutive, prima del decorso del termine, se la Giunta provinciale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

     7. La trasmissione alla Giunta provinciale delle deliberazioni dichiarate urgenti e soggette a controllo ha luogo entro otto giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

     8. Le deliberazioni del consiglio e della giunta soggette a controllo, devono essere fatte pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, a pena di decadenza all'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia autonoma. Se la consegna viene effettuata a mano, l'ufficio provinciale ne accusa immediatamente ricevuta. Per le deliberazioni inviate a mezzo posta la data di arrivo in Provincia coinciderà con quella risultante dalla ricevuta di ritorno, se raccomandate, o con quelle del protocollo dell'ufficio provinciale, se trasmesse per via ordinaria.

     9. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

     10. La Giunta provinciale può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

     11. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 10 o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

     12. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale, la Giunta provinciale non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.

     13. Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare alla Giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni elencate nell'articolo 51 e opposizione a tutte le altre deliberazioni alla giunta comunale che ne verrà informata nella prima seduta successiva. L'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia autonoma, rispettivamente il segretario comunale, ne accusano ricevuta.]

     (Art. 52 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Tipologia dei provvedimenti di controllo [117]

     [1. I provvedimenti che la Giunta provinciale adotta nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo di legittimità sono:

     a) l'annullamento per vizi di legittimità, contenente l'indicazione delle norme violate;

     b) la richiesta di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;

     c) la declaratoria di decadenza dell'atto;

     d) la dichiarazione di non ricevibilità o di non ammissibilità di cui ai commi secondo e quarto dell'art. 51;

     e) la dichiarazione, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di non aver riscontrato vizi di legittimità.

     2. Ogni provvedimento di controllo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e) del comma primo, deve essere motivato, anche con riguardo alle richieste di controllo previste dai commi primo, secondo e quarto dell'art. 51.

     3. Non possono essere adottati provvedimenti di controllo condizionati o modificativi o interpretativi dell'atto soggetto a controllo.]

 

     Art. 98. (Art. 74, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Tipologia dei provvedimenti di controllo.

     1. I provvedimenti che la Giunta provinciale adotta nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo di legittimità sono:

     a) l'annullamento per vizi di legittimità, contenente l'indicazione delle norme violate;

     b) la richiesta di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;

     c) la declaratoria di decadenza dell'atto;

     d) la dichiarazione di non ricevibilità o di non ammissibilità di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 96;

     e) la dichiarazione, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di non aver riscontrato vizi di legittimità.

     2. Ogni provvedimento di controllo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e) del comma 1, deve essere motivato, anche con riguardo alle richieste di controllo previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 96.

     3. Non possono essere adottati provvedimenti di controllo condizionati o modificativi o interpretativi dell'atto soggetto a controllo.

 

     Art. 99. (Art. 53, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Procedimenti per il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo. [118]

 

     Art. 100. (Art. 54, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.

     1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall'adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali interessati sono rimessi in termine per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell'atto.

     1 bis. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari [119].

     2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione [120].

     3. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione.

     3 bis. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento [121].

     (Art. 54 bis, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni [122]

     1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.

 

     Art. 101. (Art. 55, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Pareri obbligatori.

     1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, della Regione, della Provincia autonoma e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o provinciale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine diverso.

     2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

     3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

 

     Art. 102. (Art. 56, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture. [123]

     1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio deve essere acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e dal responsabile di ragioneria.

     2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

 

     Art. 103. (Art. 57, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Potere sostitutivo.

     1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza [124].

     2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

 

     Art. 104. (Art. 58, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 76, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.

     1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, punto 5) dello Statuto speciale, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta:

     a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge;

     b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

     1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta [125];

     1 bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco [126];

     1 bis.1.) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell’assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni [127];

     1–ter) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio [128] ;

     2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente [129];

     c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

     2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la Giunta provinciale nomina un commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

     3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1bis)della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio [130].

     4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

     5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

     6. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

     7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, la Giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

     8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

 

     Art. 105. (Art. 59, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

     2. In attesa del decreto, la Giunta provinciale può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora gravi motivi lo rendano necessario.

     3. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

     4. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 si applicano ai candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidenti e componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte delle Unioni di Comuni, presidenti e consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 89.

     5. I provvedimenti di sospensione previsti dal comma 4 ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sono adottati dalla Giunta provinciale o dal Commissario del Governo secondo il criterio di ripartizione della competenza stabilito dall'articolo 54, punto 5) dello Statuto speciale.

 

     Art. 106. (Art. 51, L.R. 21 ottobre 1963, n. 29) Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta.

     1. La Giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

     2. La Giunta provinciale e il suo Presidente, il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco nonché gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'ambito delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla Giunta provinciale o dal suo Presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

     3. La Giunta provinciale promuove, in collaborazione con i consorzi dei comuni l'aggiornamento del personale degli enti locali [131].

 

     Art. 107. (Art. 75, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Controllo di vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni.

     1. Ai consorzi ed alle unioni di comuni si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni.

 

CAPO XIV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 108. (Art. 60, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Termine per l'adozione dello statuto.

     1. I consigli comunali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un'anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

     2. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale provvede immediatamente a diffidare i comuni inadempienti a provvedere all'approvazione dello statuto entro tre mesi. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie i consigli comunali dei comuni inadempienti, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettera a).

     3. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, in quanto con essa compatibili.

     4. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2, fino all'entrata in vigore dello statuto, il numero degli assessori è determinato entro la misura massima prevista dall'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. All'elezione del sindaco e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

     5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

 

     Art. 109. (Art. 81, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Adeguamento degli statuti comunali.

     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 i comuni adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la suddetta legge sono da considerarsi prive di effetto.

     2. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 108, comma 2.

 

     Art. 110. (Art. 61, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni.

     1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, i comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dal Capo X del presente Testo unico.

     2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 35, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

 

     Art. 111. (Art. 78, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Proroghe di termini.

     1. In attesa della definizione di nuove norme in materia di contabilità dei comuni, i termini per la presentazione ed approvazione dei bilanci di previsione di cui agli articoli 62 e 63 sono prorogati di novanta giorni.

 

     Art. 112. (Art. 80, L.R. 30 novembre 1994, n. 3) Applicazione della contabilità economica ai comuni. [132]

 

     Art. 113. (Art. 3, L.R. 14 agosto 1986, n. 4) Indennità dei componenti dei consigli di circoscrizione.

     1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15 è corrisposta una indennità di carica nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune.

 

     Art. 114. (Art. 62, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Modifica della legge regionale 28 maggio 1990, n. 8, concernente «Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione».

     1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale, rispettivamente, del singolo comune per i comuni, del comune o dei comuni proprietari per le aziende, dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni.

     2. Negli enti consortili e per le aziende consortili produttori di energia elettrica si tiene conto altresì, per la assunzione proporzionale del personale, della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprietà.

     3. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

 

     Art. 115. (Art. 65, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1) Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste agli articoli 42 e 86 recanti, rispettivamente, disposizioni sulla fusione e sulla unione di comuni della regione, è autorizzata l'erogazione di contributi annuali, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 86 nel seguente modo:

     - per gli esercizi 1992 e 1993, lire 1 miliardo in ragione d'anno;

     - a decorrere dal 1994, un contributo di lire 10 miliardi.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo, gravante sull'esercizio 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa complessiva di lire 11 miliardi relativa agli esercizi 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo 670 del bilancio triennale 1992/94.

     3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.


[1] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2007, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[4] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[5] L’originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[6] L’originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[7] L’originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[8] L’originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[9] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[10] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[11] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[12] Comma inserito dall'art. 60 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[13] Comma inserito dall'art. 60 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3, sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e così modificato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[14] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[15]  Comma modificato dall'art. 60 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[17] Comma sostituito dall'art. 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, già modificato dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 1.

[18] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, già modificato dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 1.

[19] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[20] Comma sostituito dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[21] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[22] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[23] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[24] Articolo sostituito dall'art. 62 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[25] Articolo inserito dall'art. 62 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[26] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[27] Articolo soppresso dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[28] Comma inserito dall'art. 63 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[29] Comma modificato dagli artt. 16 e 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[30] Comma inserito dall'art. 63 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e così modificato dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[31] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, nella parte in cui prevede il limite massimo di due volte l'anno.

[32] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[33] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[34] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[35] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[36] Comma sostituito dall'art. 64 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[37] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[38] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[39] Comma sostituito dall'art. 64 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[40] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[42] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[43] Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[44] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[45] Comma aggiunto dall'art. 65 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[46] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[47] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[48] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[49] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[50] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[51] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[52] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[53] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[54] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[55] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[56] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[57] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[59] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[60] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 marzo 2009, n. 1.

[61] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[62] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[63] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[64] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[65] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[66] Articolo modificato dall’art. 66 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[67] Articolo modificato dall’art. 67 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[68] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[69] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[70] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[71] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[72] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[73] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[74] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[75] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[76] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[77] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[78] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[79] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[80] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[81] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[82] Commi abrogati dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[83] Articolo così sostituito dall'art. 69 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[84] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[85] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[86] Comma così modificato dall’art. 57 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[87] Comma così modificato dall’art. 57 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[88] Comma così modificato dall’art. 57 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[89] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[90] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[91] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[92] Articolo aggiunto, come art. 41 bis, dall'art. 7 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[93] Articolo aggiunto, come art. 41 ter, dall'art. 7 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[94] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[95] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[96] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[97] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[98] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[99] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[100] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[101] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[102] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[103] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[104] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[105] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[106] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[107] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[108] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[109] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[110] Articolo aggiunto, come art. 45 bis, dall'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[111] Articolo inserito dall'art. 71 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[112] Comma così modificato dall’art. 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[113] Comma così modificato dall’art. 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[114] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[115] Articolo modificato dall’art. 72 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3, sostituito dall'art. 11 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[116] Articolo modificato dall’art. 73 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3, sostituito dall'art. 12 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[117] Articolo inserito dall'art. 74 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[118] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[119] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[120] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[121] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[122] Articolo inserito dall'art. 75 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e così sostituito dall’art. 18 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[123] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[124] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[125] Numero sostituito dall'art. 76 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3. Gli originari numeri 1) e 1-bis) sono stati così ulteriormente sostituiti dagli attuali numeri 1), 1-bis) e 1-bis.1) dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[126] Numero inserito dall'art. 76 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3. Gli originari numeri 1) e 1-bis) sono stati così sostituiti dagli attuali numeri 1), 1-bis) e 1-bis.1) dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[127] Gli originari numeri 1) e 1-bis) sono stati così sostituiti dagli attuali numeri 1), 1-bis) e 1-bis.1) dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[128] Numero aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[129] Numero sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[130] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[131] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[132] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.