Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 09/11/1981 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Nel ruolo degli infermieri - quadro O8 dell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di infermiere di I/II classe sono diminuiti da [...] |
Art. 3. Alla copertura del maggiore onere di Lire 140.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, [...] |
Art. 4. (Omissis) |
§ 2.1.61 - Legge Provinciale 9 novembre 1981, n. 22. [*]
Modifiche e integrazioni ai ruoli organici del personale provinciale.
(B.U. 17 novembre 1981, n. 56).
(Omissis) [1].
Qualora in applicazione del
Il personale di cui al quarto comma dell'articolo 9 della
Nel ruolo degli infermieri - quadro O8 dell'allegato I della
Nel ruolo delle infermiere - quadro O9 dell'allegato I della
Nel ruolo degli operai dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine quadro O10 dell'allegato I della
Nel ruolo amministrativo - quadro A 2 dell'allegato I della
Nel ruolo speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
- sezione chimica - quadro G1 dell'allegato I della Legge provinciale 23
agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di
direttore di sezione/consigliere - biologo sono aumentati da 2 a 4.
Nel Ruolo speciale dei Servizi di salute mentale quadro G2 dell'allegato I della
- i posti d'organico di ispettore generale - primario sono diminuiti da 10 a 8;
- i posti d'organico di direttore di sezione/consigliere - assistente sono aumentati da 13 a 15;
- i posti d'organico di infermiere professionale sono aumentati da 2 a 11.
Nel ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione - branca della sperimentazione agraria - quadro M dell'allegato I della
Alla copertura del maggiore onere di Lire 140.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della
All'onere valutato nell'importo di Lire 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1981-1983 di cui all'articolo 13 della
Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
(Omissis) [2].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Comma modificativo dell'allegato I della
[2] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.