§ 5.3.64 - L.P. 7 dicembre 1993, n. 25.
Ordinamento della Scuola Elementare dell'Alto Adige.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:07/12/1993
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità generali.
Art. 2.  Continuità educativa.
Art. 3.  Autonomia dei circoli didattici.
Art. 4.  Autonomia didattica.
Art. 5.  Programmazione educativa e organizzazione didattica.
Art. 6.  Interventi in favore degli alunni portatori di handicap.
Art. 7.  Orario delle attività didattiche.
Art. 8.  Attività di tempo pieno.
Art. 9.  Servizio scolastico.
Art. 10.  Valutazione degli alunni.
Art. 11.  Composizione delle classi.
Art. 12.  Autonomia finanziaria.
Art. 13.  Autonomia amministrativa.
Art. 14.  Autonomia gestionale e organizzativa.
Art. 15.  Piano straordinario pluriennale di aggiornamento.
Art. 16.  Verifica e valutazione.
Art. 17.  Regolamento di esecuzione.
Art. 18.  Norme transitorie e disposizioni finali.
Art. 19.  Criteri per la formazione delle classi.
Art. 20.  Norme finanziarie.
Art. 21.  Personale dell'amministrazione scolastica.
Art. 22.  Adeguamento della dotazione organica.
Art. 23.  Norma transitoria per la riduzione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica.
Art. 24.  Personale insegnante, direttivo ed ispettivo.


§ 5.3.64 - L.P. 7 dicembre 1993, n. 25.

Ordinamento della Scuola Elementare dell'Alto Adige.

(B.U. 21 dicembre 1993, n. 61).

 

     Art. 1. Finalità generali.

     1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del bambino promuovendone la prima alfabetizzazione culturale, nell'ambito dei principi ispiratori e delle finalità generali, contenuti nei vigenti programmi provinciali d'insegnamento.

     2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

     3. Per realizzare le finalità di cui ai commi primo e secondo la scuola elementare nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto della libertà educativa della famiglia, quale sede primaria dell'educazione del bambino, favorisce l'interazione formativa con le famiglie e con la più vasta comunità sociale in cui essa è inserita promuovendo la conoscenza delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto delle convinzioni di ognuno.

 

          Art. 2. Continuità educativa.

     1. La Giunta provinciale sentito il Consiglio scolastico provinciale definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le modalità del raccordo di cui all'art. 1, comma secondo, in particolare in ordine a:

     a) la comunicazione di dati sull'alunno;

     b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;

     c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;

     d) la formazione delle classi iniziali;

     e) il sistema di valutazione degli alunni;

     f) la razionalizzazione e il coordinamento nell'utilizzo dei servizi che sono di competenza degli enti territoriali.

     2. Le condizioni della continuità educativa sono garantite da incontri periodi tra il personale direttivo e il personale docente delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

 

          Art. 3. Autonomia dei circoli didattici.

     1. Ai circoli didattici è riconosciuta autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e didattica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

 

          Art. 4. Autonomia didattica. [1]

 

          Art. 5. Programmazione educativa e organizzazione didattica.

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

     4. Le discipline sono opportunamente raggruppate in ambiti disciplinari, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente sull'insegnamento della religione e della seconda lingua. Nelle scuole delle località ladine i raggruppamenti degli ambiti disciplinari dovranno tenere conto delle peculiarità didattiche collegate con l'insegnamento delle tre lingue e con l'ordinamento paritetico.

     5. Alle classi di uno stesso modulo sono assegnati fin dove possibile, un solo insegnante di seconda lingua e di religione.

     6. [5].

     7. In tutti plessi, ad eccezione delle scuole uniche pluriclassi, i docenti degli ambienti disciplinari sono inseriti in moduli organizzativi che prevedano l'utilizzazione di una pluralità di docenti per ogni classe, da un minimo di due, obbligatorio nelle prime classi della scuola elementare in lingua italiana dove sia impartito l'insegnamento sperimentale della seconda lingua, ad un massimo di tre. Nei primi due anni della scuola elementare, ai fini di garantire maggiormente l'unitarietà dell'insegnamento, ad uno di loro vengono assegnate più discipline in modo da garantire una maggiore presenza temporale nella classe. Tale maggiore presenza temporale può essere prevista anche nel secondo ciclo. I docenti del modulo disegnano nel loro seno un coordinatore.

     8. Per garantire un'efficace attività educativa nell'organizzazione dei moduli i docenti sono utilizzati prioritariamente in un unico plesso. Nell'ambito della stessa classe gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe. Gli insegnanti di seconda lingua, gli insegnanti di religione e gli insegnanti di sostegno sono contitolari delle classi insieme agli altri insegnanti e collaborano nella programmazione con i moduli organizzativi relativi alle classi di loro competenza, contribuendo a creare un progetto didattico integrato.

     9. Deve essere assicurata la programmazione collegiale da parte di tutti gli insegnanti, nel rispetto delle disposizioni relative allo stato giuridico degli insegnanti stessi. La programmazione viene attuata in tempi non coincidenti con l'orario di lezione degli alunni, attraverso incontri collegiali fra i docenti contitolari nelle classi assegnate.

     10. La valutazione dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti contitolari.

     11. Il direttore didattico promuove e coordina l'attività di programmazione educativa e didattica.

 

          Art. 6. Interventi in favore degli alunni portatori di handicap.

     1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano gli insegnanti di sostegno i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale, in base a modalità stabilite dal collegio dei docenti.

     2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti contitolari, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

 

          Art. 7. Orario delle attività didattiche. [6]

 

          Art. 8. Attività di tempo pieno. [7]

 

          Art. 9. Servizio scolastico. [8]

 

          Art. 10. Valutazione degli alunni.

     1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, la Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, determina le modalità e i tempo per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

 

          Art. 11. Composizione delle classi. [9]

 

          Art. 12. Autonomia finanziaria. [10]

 

          Art. 13. Autonomia amministrativa. [11]

 

          Art. 14. Autonomia gestionale e organizzativa. [12]

 

          Art. 15. Piano straordinario pluriennale di aggiornamento. [13]

 

          Art. 16. Verifica e valutazione. [14]

 

          Art. 17. Regolamento di esecuzione. [15]

 

          Art. 18. Norme transitorie e disposizioni finali. [16]

 

          Art. 19. Criteri per la formazione delle classi. [17]

 

          Art. 20. Norme finanziarie. [18]

 

          Art. 21. Personale dell'amministrazione scolastica.

     1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 3 bis. Determinazione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica.

     1.Il ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica comprende il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di istruzione pubblica, della formazione professionale ed agricola e delle scuole materne.

     2.La dotazione organica del ruolo di cui al comma primo viene stabilita distintamente per i tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Per il Conservatorio di musica di Bolzano i relativi posti vengono ripartiti secondo la normativa provinciale sulla proporzionale etnica tra i tre gruppi linguistici.

     3.Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti i criteri per la determinazione della dotazione organica per ogni gruppo linguistico, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) alle singole direzioni di scuola di ogni ordine e grado è assegnato un posto amministrativo, anche a tempo parziale, nella sesta qualifica funzionale. Al Conservatorio di musica di Bolzano è inoltre assegnato un posto amministrativo nell'ottava qualifica funzionale;

     b) alle direzioni delle scuole secondarie superiori, nonché alle direzioni delle scuole professionali provinciali, competenti per più scuole aggregate o sezioni staccate può essere assegnato un ulteriore posto amministrativo, anche a tempo parziale, nella sesta o quarta qualifica funzionale;

     c) ai singoli circoli didattici di scuola materna possono essere assegnati fino a due posti amministrativi, anche a tempo parziale, nella quarta, quinta o sesta qualifica funzionale;

     d) L'organico dei posti amministrativi della quarta qualifica funzionale delle direzioni scolastiche di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto alla lettera c), è determinato tenendo conto del numero degli alunni nonché del grado e del tipo delle singole scuole;

     e) l'organico del personale tecnico della quarta e sesta qualifica funzionale delle direzioni delle scuole medie e superiori è determinato, nel limite massimo del dieci per cento del numero delle classi, tenendo conto delle esigenze tecniche delle singole direzioni;

     f) alle biblioteche interscolastiche, alle biblioteche di grandi scuole ed ai servizi bibliotecari di scuole consorziate possono essere assegnati fino a due posti amministrativi, anche a tempo parziale, della sesta o quarta qualifica funzionale, tenendo conto della specifica funzione della biblioteca, del numero delle classi e della consistenza del patrimonio librario;

     g) l'organico del personale ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado è determinato tenendo conto del numero degli alunni e delle aree da pulire e da curare nonché dell'ordine e grado delle singole scuole;

     h) nella determinazione degli organici di cui alle lettere d) e g) si tiene, in particolare, anche conto dei seguenti fattori:

     1) attività sperimentali e corsi integrativi;

     2) esigenze delle scuole delle località ladine, limitatamente al personale amministrativo;

     3) presenza di personale invalido;

     4) sezioni staccate e succursali;

     5) aule speciali limitatamente al personale di pulizia.

     4.La dotazione organica del ruolo di cui al comma primo non può superare la consistenza complessiva di 1.500 posti a tempo pieno. Entro questo limite e tenendo conto del fabbisogno delle singole scuole, possono essere istituiti, nell'ambito della determinazione annuale della dotazione organica, anche posti di ruolo a tempo parziale di cui due unità corrispondono ad un posto a tempo pieno."

 

          Art. 22. Adeguamento della dotazione organica.

     1. La dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica è diminuita nelle singole qualifiche funzionali come segue:

     a) ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica in lingua italiana:

     1) ottava qualifica funzionale: 14 posti;

     2) sesta qualifica funzionale: 26 posti;

     3) quarta qualifica funzionale: 27 posti;

     4) seconda qualifica funzionale: 12 posti;

     b) ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica in lingua tedesca:

     1) ottava qualifica funzionale: 19 posti, compreso il posto per l'intendente scolastico;

     2) sesta qualifica funzionale: 35 posti;

     3) quarta qualifica funzionale: 35 posti;

     4) seconda qualifica funzionale: 9 posti;

     c) ruolo speciale del personale dell'amministrazione delle località ladine:

     1) ottava qualifica funzionale: 3 posti;

     2) sesta qualifica funzionale:6 posti;

     3) quarta qualifica funzionale: 5 posti;

     4) seconda qualifica funzionale: 1 posto.

     2. La dotazione organica del ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è aumentata per effetto della diminuzione di cui al comma primo come segue:

     a) ottava e nona qualifica funzionale: 36 posti;

     b) sesta e settima qualifica funzionale: 68 posti;

     c) quarta e quinta qualifica funzionale: 66 posti;

     d) prima, seconda e terza qualifica funzionale: 22 posti.

     3. Per i compiti da svolgere nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps il ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale n. 11 del 1991 è aumentato di quattro posti per la sovrintendenza scolastica, di sei posti per l'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca e di due posti per l'intendente a quella spettante al personale statale comandato. [19]

     4. Gli allegati 1 e 3 della legge provinciale, n. 11 del 1991, come sostituiti dall'art. 9 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 della presente legge, che tengono conto anche delle variazioni della dotazione organica previste dalle seguenti disposizioni:

     a) art. 1 del decreto dell'assessore provinciale del personale 30 dicembre 1992 n. S/IP-7/1485/HK/;

     b) art. 34 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39;

     c) art. 39 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9;

     d) art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.

     5. Gli articoli 4 e 12 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nonché gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, sono abrogati.

 

          Art. 23. Norma transitoria per la riduzione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica.

     1. La riduzione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica a 1.500 posti avviene gradualmente entro gli anni scolastici 1993/94 e 1994/95.

 

          Art. 24. Personale insegnante, direttivo ed ispettivo.

     1. L'orario di servizio settimanale del personale insegnante, direttivo ed ispettivo comandato presso l'amministrazione provinciale coincide con quello del personale della Provincia.

     2. Per il maggior carico di lavoro, nonché per prestazioni aggiuntive qualificate ed in relazione al rispettivo impegno di lavoro al personale di cui al comma primo, operante nell'ambito scolastico, può essere assegnata un'indennità compensativa corrispondente a quella spettante al personale statale comandato presso gli istituti pedagogici provinciali.


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[3] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[4] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[8] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[9] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[10] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[11] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[13] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[14] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[15] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[17] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[18] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[19] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.