Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 30/12/1988 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono approvati per la scuola primaria in lingua tedesca, per quella in lingua italiana, nonché per quella delle località ladine i programmi didattici di cui agli allegati A, B e C |
Art. 2. 1. I nuovi programmi entrano in vigore nelle classi prime dall'anno scolastico 1989-90 e progressivamente nelle classi successivi nei quattro anni scolastici seguenti |
Art. 2 bis. (Insegnamento di Italiano - lingua seconda) |
Art. 3. Clausola d'urgenza. |
§ 5.3.55 - L.P. 30 dicembre 1988, n. 64.
Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano.
(B.U. 21 febbraio 1989, n. 8).
1. Sono approvati per la scuola primaria in lingua tedesca, per quella in lingua italiana, nonché per quella delle località ladine i programmi didattici di cui agli allegati A, B e C.
1. I nuovi programmi entrano in vigore nelle classi prime dall'anno scolastico 1989-90 e progressivamente nelle classi successivi nei quattro anni scolastici seguenti.
2. Su proposta dei consigli di interclasse, i collegi dei docenti possono adottare nelle prime classi i suddetti programmi già nel corso dell'anno scolastico 1988-89.
Art. 2 bis. (Insegnamento di Italiano - lingua seconda) [1]
1. Con decorrenza dall’entrata in vigore della legge provinciale con la quale viene inserito il presente articolo, nella scuola elementare in lingua tedesca viene introdotto nella prima classe l’insegnamento di Italiano - lingua seconda nella misura di un’ora settimanale. Inoltre nel piano dell’offerta formativa può essere prevista, per singole classi o per tutte le classi, una seconda ora settimanale di insegnamento di Italiano - lingua seconda. Per le classi per le quali viene prevista tale seconda ora la frequenza è obbligatoria per tutti gli alunni e tutte le alunne delle classi interessate.
2. Il programma di insegnamento e l’orario obbligatorio annuale complessivo delle attività didattiche vanno stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta provinciale.
Art. 3. Clausola d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato
(Omissis).
[1] Articolo inserito dall'art. 18 della