Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 07/08/1990 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Biblioteche scolastiche. |
Art. 3. Biblioteche interscolastiche. |
Art. 4. Consiglio di biblioteca interscolastica. |
Art. 5. Biblioteche di grandi scuole. |
Art. 6. Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca. |
Art. 7. Finanziamenti alle biblioteche scolastiche, alla biblioteche di grandi scuole, ai servizi bibliotecari di scuole consorziate. |
Art. 8. Finanziamenti alle biblioteche interscolastiche. |
Art. 9. Personale amministrativo delle biblioteche. |
Art. 10. Bibliotecari e coadiutori di biblioteca. |
Art. 11. 1. Con deliberazione della Giunta provinciale può derogarsi dal numero minimo delle classi contemplato dall'art. 3, comma secondo, dell'art. 5, comma primo, e dall'art. 6, comma primo, purché ne [...] |
Art. 12. 1. Il riconoscimento dei vari tipi di biblioteca contemplati dalla presente legge è revocato con deliberazione della Giunta provinciale, qualora non sussistano i prescritti requisiti per la [...] |
Art. 13. 1. Nell'ambito delle biblioteche di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 24, comma quinto, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41. |
Art. 14. 1. Il materiale bibliografico ed eventualmente il materiale e le attrezzature audiovisive esistenti presso le scuole interessate all'atto dell'istituzione di una biblioteca interscolastica, [...] |
Art. 15. 1. La cifra 25 dell'allegato A alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificata dall'art. 30 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e dall'art. 7 della legge provinciale 17 [...] |
Art. 16. 1. Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione e alla cultura sono aumentate di una unità nella [...] |
Art. 17. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, per oneri di personale derivanti dagli articoli 10 e 16. |
Art. 18. 1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza: |
§ 5.3.57 - L.P. 7 agosto 1990, n. 17.
Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche.
(B.U. 21 agosto 1990, n. 38).
Art. 1. Finalità.
1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e sviluppa le biblioteche scolastiche, quali strutture atte a concorrere allo svolgimento dell'attività didattica e del processo educativo e formativo della persona.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma primo, la Provincia finanzia le biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosce e finanzia le biblioteche interscolastiche, le biblioteche di grandi scuole e i servizi bibliotecari di scuole consorziate e mette a disposizione delle stesse il necessario personale.
3. Le biblioteche di cui alla presente legge fanno parte del sistema bibliotecario provinciale, ai sensi della normativa sulle biblioteche pubbliche.
Art. 2. Biblioteche scolastiche.
1. La biblioteca scolastica è il centro di informazione della scuola, e dispone di libri per insegnanti ed alunni, nonché del materiale e delle attrezzature audio-visive della scuola organizzati in un unico servizio. Le biblioteche di classe vengono disciplinate dalla presente legge e restano escluse dai relativi benefici.
2. Su designazione del collegio dei docenti, il consiglio di circolo o di istituto nomina per un triennio il direttore di biblioteca della scuola e i suoi collaboratori.
3. Il direttore di biblioteca adempie ai compiti previsti dall'art. 24 della
4. Gli assessori provinciali all'istruzione, sentito il parere del sovrintendente o degli intendenti scolastici competenti, individuano le scuole nelle quali sussistono i presupposti di ordine organizzativo e strutturale per l'utilizzazione del personale insegnante sopranumerico al quale possono essere affidati compiti connessi con il funzionamento dei servizi di biblioteca. Tali insegnanti, qualora non vengano nominati direttori ai sensi del comma secondo, esplicano i propri compiti nel quadro delle istruzioni impartite dal direttore di biblioteca.
5. Su richiesta del direttore didattico o preside della scuola interessata, la Giunta provinciale può autorizzare l'utilizzazione del personale docente di cui all'art. 113 del
Art. 3. Biblioteche interscolastiche.
1. La biblioteca interscolastica è una biblioteca unica e comune a più scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica del medesimo gruppo linguistico. Con deliberazione del consiglio di biblioteca di cui all'art. 4, la biblioteca interscolastica può assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca interscolastica può altresì assumere le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. Le relative deliberazioni del consiglio di biblioteca sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.
2. Le scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica che aderiscono alla biblioteca interscolastica, devono avere sede nello stesso edificio oppure appartenere ad un medesimo complesso scolastico, comprendere almeno venti classi e possedere i presupposti di ordine strutturali e funzionale previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Qualora le scuole interessate abbiano un numero complessivo di classi inferiori a venti, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6.
3. I competenti consigli di circolo o di istituto, sentito il rispettivo collegio dei docenti, deliberano di mettere a disposizione della biblioteca interscolastica anche proprio materiale ed attrezzature audiovisive.
4. Il riconoscimento di biblioteca interscolastica viene disposto con deliberazione delle Giunta provinciale, su richiesta dei consigli di circolo o di istituto delle scuole interessate. La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate, individua la scuola alla quale è assegnato il bibliotecario e/o il coadiutore di biblioteca di cui all'art. 9.
Art. 4. Consiglio di biblioteca interscolastica.
1. Presso ogni biblioteca interscolastica è istituito il consiglio di biblioteca.
2. Il consiglio di biblioteca interscolastica dura in carica tre anni ed è composto da:
a) i direttori didattici e i presidi delle scuole interessate, quali membri di diritto;
b) uno o due insegnanti di ciascuna scuola interessata, nominativi dal rispettivo collegio dei docenti.
3. Il consiglio di biblioteca elegge, nel proprio seno, il direttore della biblioteca e, per ciascuna scuola interessata, con esclusione di quella alla quale appartiene il direttore, un vicedirettore di biblioteca.
4. Il direttore esercita i compiti previsti dall'art. 2, comma terzo, attua le deliberazioni del consiglio di biblioteca e, qualora non sia stato assegnato il bibliotecario di cui all'art. 9, assume le funzioni di consegnatario del patrimonio librario e del materiale e delle attrezzature audiovisive in dotazione alla biblioteca interscolastica, ai sensi della normativa provinciale.
5. Il consiglio di biblioteca esercita i seguenti compiti:
a) adotta il regolamento di utenza e determina gli orari di apertura della biblioteca;
b) coordina la scelta delle dotazioni;
c) esercita il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;
d) delibera iniziative per la promozione della lettura e delle attività culturali conformi ai fini istituzionali;
e) prende iniziative atte a garantire un efficiente servizio bibliotecario;
f) definisce le modalità di utilizzazione, per compiti connessi con il funzionamento della biblioteca, di altro personale docente e non docente in servizio presso le scuole che aderiscono alla biblioteca interscolastica.
6. Le funzioni di segretario del consiglio di biblioteca interscolastica sono svolte dal personale di biblioteca di cui all'art. 9.
7. Al direttore e ai vice direttori spettano le indennità previste dall'art. 7.
Art. 5. Biblioteche di grandi scuole.
1. Presso ogni circolo didattico e istituto di istruzione secondaria ed artistica con almeno venti classi, che ha i presupposti di ordine strutturale e funzionale stabiliti con regolamento di esecuzione per la gestione di una biblioteca adatta alle esigenze dell'utenza, può essere costituita una biblioteca di grande scuola.
2. Con deliberazione del competente consiglio di circolo o d'istituto, la biblioteca di grande scuola può assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca di grande scuola può altresì assumere le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteca pubbliche locali. Le relative deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.
3. Il riconoscimento di biblioteca di grande scuola è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 6. Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca.
1. Più circoli didattici o più istituti di istruzione secondaria ed artistica con stessa lingua di insegnamento, aventi un numero complessivo di almeno ventiquattro classi, sulla base dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione in ordine ai presupposti strutturali e funzionali e alla competenza territoriale, su conforme deliberazione assunta da ciascun consiglio di circolo o di istituto interessato, possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune. Indipendentemente dal numero delle classi i circoli didattici o gli istituti di istruzione secondaria ed artistica possono consorziarsi anche con la locale biblioteca pubblica. Con il regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale stabilisce altresì priorità, limiti e modalità per la costituzione e il funzionamento dei consorzi.
2. Il riconoscimento delle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca è disposto con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate, individua la scuola presso la quale viene istituita la biblioteca centrale consorziata e alla quale è assegnato il bibliotecario o il coadiutore di biblioteca.
Art. 7. Finanziamenti alle biblioteche scolastiche, alla biblioteche di grandi scuole, ai servizi bibliotecari di scuole consorziate.
1. Nell'ambito dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi elaborati dai consigli di circolo o di istituto, in attuazione dell'art. 6 della
2. La Giunta provinciale stabilisce l'entità e i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma primo, sentito il parere della competente commissione prevista dall'art. 15, comma secondo, della
3. Le biblioteche di classe continuano ad essere finanziate in base alle disposizioni previste dalla
4. La Giunta provinciale può inoltre erogare contributi per gli interventi previsti dalla presente legge ad altri istituti scolastici, purché autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. I relativi contributi possono essere concessi a condizione che la biblioteca di detti istituti corrisponda ai requisiti della presente legge.
Art. 8. Finanziamenti alle biblioteche interscolastiche.
1. Tenuto conto del numeri degli alunni e della classi, nonché alle esigenze proprie delle diverse scuole interessate, sentito il parere della competente commissione di cui all'art. 15, della
2. Nei limiti dello stanziamento riservato a ciascuna istituzione scolastica, i competenti organi collegiali delle scuole interessate deliberano la scelta del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature audio-visive da acquistarsi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma terzo, della citata
3. In esecuzione dell'autorizzazione della Giunta provinciale all'effettuazione delle spese in amministrazione diretta, il bibliotecario se assegnato, o lo stesso direttore di biblioteca provvede agli acquisti del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature audiovisive deliberati, ai sensi del comma secondo, e coordinati dal consiglio di biblioteca e, adotta i necessari provvedimenti per la liquidazione delle relative spese.
4. E' fatta comunque salva la possibilità di acquisti diretti ai sensi dell'art. 6 della
5. In caso di scioglimento della biblioteca interscolastica, il relativo patrimonio viene ripartito fra le istituzioni scolastiche interessate, sulla base dei criteri di cui al comma primo e tenuto conto del patrimonio librario originariamente messo a disposizione dalle singole scuole.
Art. 9. Personale amministrativo delle biblioteche. [1]
Art. 10. Bibliotecari e coadiutori di biblioteca. [2]
1. Con deliberazione della Giunta provinciale può derogarsi dal numero minimo delle classi contemplato dall'art. 3, comma secondo, dell'art. 5, comma primo, e dall'art. 6, comma primo, purché ne sussista la convenienza economica o per ragioni di funzionalità.
1. Il riconoscimento dei vari tipi di biblioteca contemplati dalla presente legge è revocato con deliberazione della Giunta provinciale, qualora non sussistano i prescritti requisiti per la durata di due anni scolastici.
1. Nell'ambito delle biblioteche di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 24, comma quinto, della
1. Il materiale bibliografico ed eventualmente il materiale e le attrezzature audiovisive esistenti presso le scuole interessate all'atto dell'istituzione di una biblioteca interscolastica, vengono messi a disposizione di quest'ultima sulla base di appositi elenchi descrittivi e registrati nell'inventario della biblioteca stessa.
2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche agli istituti dotati di personalità giuridica, i quali conservano in ogni caso la proprietà del materiale messo a disposizione della biblioteca interscolastica.
1. La cifra 25 dell'allegato A alla
"25- ufficio audiovisivi:
provvedimenti ed attività risultanti dall'impiego e sviluppo di mezzi audiovisivi nel campo educativo e formativo scolastico ed extrascolastico nonché in ambito culturale e sociale;
informazione e consulenza di scuole, agenzie di educazione permanente, strutture culturali e del servizio giovani e di enti riguardanti la pedagogia e la tecnica dei mezzi audiovisivi, nonché formazione e aggiornamento in tali settori;
consulenza e sostegno per la produzione di mezzi audiovisivi riguardanti la provincia o di interesse provinciale, per la realizzazione di progetti nel campo audiovisivo, nel settore educativo scolastico ed extrascolastico;
produzione di mezzi audiovisivi riguardanti la provincia destinati all'istruzione, educazione e cultura;
sviluppo e gestione di una raccolta di mezzi audiovisivi di rilevanza per l'istruzione, l'educazione e la formazione, nonché di mezzi audiovisivi con temi relativi all'Alto Adige;
prestito e fornitura di mezzi ed apparecchiature audiovisive;
servizio di manutenzione e di assistenza dei mezzi e apparecchiature audiovisive per istituzioni, uffici provinciali e scuole, nonché acquisto di apparecchiature audiovisive;
interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità."
2. Nell'allegato A della
"200 - Ufficio Biblioteche e promozione della lettura:
segreteria delle rispettive consulte provinciali per le biblioteche;
coordinamento delle attività delle biblioteche;
formazione e aggiornamento del personale addetto alle biblioteche;
assistenza e consulenza alle biblioteche riguardante la costruzione e l'arredamento di locali, la costituzione del patrimonio librario, l'organizzazione e l'amministrazione, l'attività pubblicitaria e l'automazione;
assistenza e consulenza alle biblioteche scolastiche anche per quanto riguarda la didattica dell'utilizzazione bibliotecaria e l'educazione alla lettura;
attivazione del prestito interbibliotecario anche tramite l'istituzione di un catalogo centrale e di un relativo servizio di trasporto;
istruttoria per la concessione di fondi e verifiche sull'utilizzazione dei fondi assegnati;
statistica concernente le biblioteche;
iniziative di promozione della lettura."
3. In prima applicazione della presente legge l'incarico dirigenziale relativo all'ufficio biblioteche e promozione della lettura è conferito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e a titolo provvisorio, secondo le modalità di cui al comma secondo dell'art. 25 della
1. Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione e alla cultura sono aumentate di una unità nella settima qualifica funzionale e quelle del ruolo amministrativo di una unità nella sesta qualifica funzionale e di una unità nella quarta qualifica funzionale.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, per oneri di personale derivanti dagli articoli 10 e 16.
2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede: per il 1990 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio); per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1991-92 alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale della Provincia.
3. Le spese per il finanziamento delle biblioteche ai sensi degli articoli 7 e 8 saranno stabilite, per il 1990 con successivo provvedimento legislativo e per gli anni successivi dalla legge finanziaria annuale, congiuntamente alle spese per l'attuazione della
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della