§ 1.3.3 - L.P. 12 dicembre 1978, n. 59.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 5 settembre 1975, n. 49 e 24 maggio 1976, n. 15, concernenti gli organi collegiali a livello di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:12/12/1978
Numero:59


Sommario
Art. 1.      Il penultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sono aggiunti, come sesto, settimo e ottavo, i seguenti commi:
Art. 3.      L'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è soppresso. Conseguentemente è soppresso ogni riferimento al consiglio di disciplina degli alunni contenuto nella stessa legge [...]
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato con l'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Tra gli articoli 14 e 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è inserito il seguente [...]
Art. 6.      L'art. 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'art. 16 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, viene sostituito dal seguente:
Art. 9.      Fra l'ultimo comma dell'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e il comma aggiunto con l'art. 5 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è inserito il seguente comma:
Art. 10.      All'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è aggiunta la seguente frase: "Le sedute del consiglio scolastico provinciale e delle sue sezioni non sono pubbliche".
Art. 11.      L'art. 3 della legge provinciale 20 novembre 1973, n. 70, modificato in alcune parti con l'art. 2 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      L'art. 4 della legge provinciale 20 novembre 1973, n. 70, modificato in alcune sue parti con l'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      Le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 della presente legge si applicano anche per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.
Art. 14.      La durata in carica dell'attuale consiglio scolastico provinciale viene prorogata di un anno. Qualora durante tale periodo venissero effettuate le elezioni dei consigli scolastici distrettuali, [...]
Art. 15.  Disposizioni finanziarie.
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.3.3 - L.P. 12 dicembre 1978, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 5 settembre 1975, n. 49 e 24 maggio 1976, n. 15, concernenti gli organi collegiali a livello di circolo e di istituto nonché alle leggi provinciali 2 novembre 1973, n. 70 e 6 dicembre 1976, n. 49 concernenti il Consiglio scolastico provinciale.

(B.U. 16 gennaio 1979, n. 3).

 

     Art. 1.

     Il penultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Alla scadenza del terzo anno scolastico i consigli e le giunte uscenti restano in carica, fino all'insediamento dei nuovi organi, per la gestione degli affari correnti. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente".

 

          Art. 2.

     All'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sono aggiunti, come sesto, settimo e ottavo, i seguenti commi:

     "Fatte salve le competenze del collegio dei docenti di cui al precedente art. 4, il consiglio di circolo o di istituto può delegare, limitatamente all'esercizio finanziario, la giunta esecutiva ad adottare i provvedimenti concernenti singole o determinate categorie di spese nell'ambito dell'amministrazione dei fondi a disposizione del circolo o dell'istituto. Nell'atto di delega, che può essere revocata in qualsiasi momento, il consiglio di circolo o di istituto fissa i limiti e le direttive che la giunta esecutiva deve rispettare nell'adozione dei provvedimenti delegati.

     Non possono essere delegati alla giunta esecutiva l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché le variazioni di bilancio, i prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni di fondi.

     La giunta esecutiva è altresì autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di circolo o di istituto, fatti salvi quelli specificati nel precedente comma; tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva".

 

          Art. 3.

     L'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è soppresso. Conseguentemente è soppresso ogni riferimento al consiglio di disciplina degli alunni contenuto nella stessa legge provinciale.

     Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

     "I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dalla presente legge".

     All'art. 6 della citata legge provinciale vengono aggiunti come nono e decimo i seguenti commi:

     “La giunta esecutiva ha, inoltre, competenze per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attributiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

     Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe, nonché della giunta esecutiva è ammesso ricorso al sovrintendente rispettivamente all'intendente scolastico competente, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato con l'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "I consigli di circolo e di istituti gestiscono i fondi loro assegnati per le spese di cui all'art. 2 della presente legge sulla base di un bilancio preventivo che deve essere presentato al competente Assessorato all'istruzione pubblica entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Tale termine, in considerazione di comprovate e particolari necessità, può essere modificato annualmente con deliberazione della Giunta provinciale".

     Le parole "di cui al secondo comma dell'articolo successivo", nonché le parole "per le spese previste dall'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49", contenute nel terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, vengono rispettivamente sostituite con le parole "di cui al successivo art. 15" e "per le spese previste dall'art. 2 della presente legge".

     Tra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è inserito il seguente comma:

     “Per l'avanzo di amministrazione realizzato nell'esercizio precedente non sussiste l'obbligo di conservare la medesima destinazione che avevano le somme che lo compongono. Il vincolo di destinazione permane viceversa per le somme erogate dallo Stato nel settore della propria competenza, nonché per gli introiti derivanti dal patrimonio di fondazioni soppresse con l'art. 7 della legge 14 gennaio 1975, n. 1".

 

          Art. 5.

     Tra gli articoli 14 e 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è inserito il seguente art. 14-bis:

     "Finanziamenti provinciali - Nel rispetto dei criteri stabiliti nel precedente art. 14, la Provincia autonoma assegna ai circoli didattici e agli istituti di istruzione secondaria i fondi necessari per il funzionamento didattico-amministrativo in base alle attribuzioni demandatele dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonché in base alle disposizioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

     Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere affidate alle istituzioni di cui sopra compiti particolari connessi al funzionamento delle istituzioni stesse, nonché assegnati i relativi mezzi finanziari.

     Le spese di cui al precedente primo comma sono contemplate in un unico capitolo di bilancio della Provincia a decorrere dall'esercizio finanziario 1979. Nel comune interesse di più circoli didattici o istituti scolastici, l'Amministrazione provinciale può in casi di particolare necessità assumere direttamente singole spese di funzionamento didattico-amministrativo.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, trovano applicazione soltanto per i servizi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), nonché per i servizi di cui alla lett. h), esclusa quella parte che fa riferimento ad assegnazioni a favore delle istituzioni scolastiche di cui sopra.

     Le spese relative ai rimborsi agli studenti per il servizio trasporto alunni, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, non sono contemplate nel capitolo del bilancio della Provincia di cui al terzo comma del presente articolo.

     La Provincia può concedere contributi per il funzionamento didattico-amministrativo anche a favore di altre istituzioni scolastiche, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ed esistenti nella provincia".

 

          Art. 6.

     L'art. 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Sono soggetti all'approvazione da parte del competente Assessore all'istruzione pubblica, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente, i bilanci preventivi e le relative eventuali variazioni, nonché i prelevamenti dai fondi di riserva e gli storni di fondi.

     All'approvazione dei conti consuntivi il competente Assessore all'istruzione pubblica procede, sentito il parere di un'apposita commissione istituita per ciascun gruppo linguistico. Tali commissioni sono formate da tre funzionari esperti appartenenti uno alla competente ripartizione all'istruzione pubblica, con funzioni ispettive contabili ai sensi del successivo quinto comma, uno alla ragioneria centrale della Provincia e l'altro alla sovrintendenza o all'intendenza scolastica competente, da due membri del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperti in materia amministrativo-contabile, nonché da un segretario di ruolo in servizio in una delle scuole di istruzione primaria o secondaria e artistica. Alla nomina delle commissioni, nonché dei membri supplenti, provvede la Giunta provinciale. I membri delle commissioni, per quanto possibile, devono essere dello stesso gruppo linguistico cui appartiene il circolo didattico o istituto del quale si esamina il conto consuntivo. Le tre commissioni rimangono in carica per la durata della legislatura e si riuniscono in seduta comune all'inizio di ogni esercizio finanziario per concordare comuni criteri informatori dei propri lavori.

     Una commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri ed essa decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     La commissione di cui al precedente comma può richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per l'espletamento dei propri compiti.

     Ai competenti Assessorati all'istruzione pubblica spetta la funzione ispettiva contabile in ordine alla gestione dei fondi di competenza della Provincia a disposizione del circolo o dell'istituto. Nell'esercizio di tale funzione, il personale ispettivo, a ciò preposto in ciascun Assessorato, prende visione della documentazione amministrativo-contabile che reputa necessaria e segnala eventuali irregolarità agli organi o uffici competenti.

     Il sovrintendente o l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto. In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

     In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento dei consigli di circolo o di istituto, il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale procede allo scioglimento del consiglio.

     In particolare sono soggetti all'approvazione da parte del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente i seguenti provvedimenti:

     a) l'atto di delega di cui al sesto comma del precedente art. 6 della presente legge;

     b) i provvedimenti inerenti ad acquisti o servizi sotto forma contrattuale ovvero servizi in economia di cui alla legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, che comportano impegni di spesa i cui limiti sono fissati con regolamento di esecuzione;

     c) i provvedimenti inerenti alla ripartizione o alla assegnazione di beni in caso di divisione di circoli didattici o di istituti scolastici.

     Le modalità e i termini per l'approvazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono fissati con regolamento di esecuzione. Trascorsi i termini fissati dal regolamento di esecuzione senza l'intervenuta approvazione da parte del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente, i provvedimenti di cui sopra diventano esecutivi.

     Fino a quando non siano insediati gli organi collegiali, il sovrintendente o l'intendente competente nomina un commissario.

     In caso di conflitto di competenza tra gli organi di cui alla presente legge, decidono il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale".

 

          Art. 7.

     L'art. 16 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

     "Pubblicità - Alle sedute dei consigli di circolo o di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri degli eventuali consigli di circoscrizione.

     Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

     Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferito dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.

     Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

     I consigli di circolo o di istituto stabiliscono, nel proprio regolamento le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio o di altre organizzazioni interessate ai lavori dei consigli scolastici, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

     Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in un apposito albo della scuola.

     Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato".

 

          Art. 8.

     L'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, viene sostituito dal seguente:

     “Restando ferme le norme che attribuiscono personalità giuridica a particolari tipi di istituzioni scolastiche cui si riferisce la presente legge, le norme di cui ai precedenti articoli 14, 14-bis e 15 trovano la loro applicazione anche nei confronti di tali istituzioni".

     Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Le norme della presente legge non si applicano al conservatorio di musica di Bolzano, salvo quelle inerenti al comitato di valutazione di cui al precedente art. 8 e quelle concernenti l'autonomia amministrativa, i finanziamenti provinciali e la vigilanza di cui ai precedenti articoli 14, 14-bis e 15".

 

          Art. 9.

     Fra l'ultimo comma dell'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e il comma aggiunto con l'art. 5 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è inserito il seguente comma:

     “Il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti dello Stato e in casi da stabilirsi con regolamento, può essere corrisposto ai collaboratori di cui al precedente art. 4, lett. g), nonché al personale docente cui è affidata dal direttore didattico o dal preside la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico delle eventuali sedi periferiche del circolo o dell'istituto".

 

          Art. 10.

     All'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è aggiunta la seguente frase: "Le sedute del consiglio scolastico provinciale e delle sue sezioni non sono pubbliche".

 

          Art. 11.

     L'art. 3 della legge provinciale 20 novembre 1973, n. 70, modificato in alcune parti con l'art. 2 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è sostituito dal seguente:

     "Composizione - Il consiglio scolastico provinciale è composto:

     1) dagli Assessori provinciali competenti per materia o dai loro delegati;

     2) dal sovrintendente scolastico o da un funzionario suo delegato;

     3) dall'intendente per le scuole in lingua tedesca o da un funzionario suo delegato;

     4) dall'intendente per le scuole delle località ladine o da un funzionario suo delegato;

     5) da 8 rappresentanti dei comuni della provincia, dei quali 6 designati dalle comunità comprensoriali, uno delle località delle valli ladine designato dai sindaci dei rispettivi comuni e uno dal comune capoluogo;

     6) da 5 rappresentanti del mondo del lavoro, che non siano dipendenti dell'amministrazione scolastica, scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;

     7) a tre rappresentanti del mondo dell'economia scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

     8) da un rappresentante dell'ufficio di catechesi, designato dalla curia vescovile di Bolzano-Bressanone;

     9) da 4 rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute, eletti dagli appartenenti a detta componente e rappresentanti almeno uno il gruppo linguistico italiano e uno il gruppo linguistico ladino;

     10) da 4 rappresentanti del personale non insegnante in servizio presso gli uffici scolastici e le scuole e appartenenti almeno uno al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico ladino;

     11) a 4 rappresentanti del personale insegnante in servizio nelle scuole materne e appartenenti tre al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico italiano;

     12) da 13 rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole elementari e appartenenti 8 al gruppo linguistico tedesco, 4 a quello italiano e uno a quello ladino;

     13) da 10 rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole secondarie di primo grado e appartenenti 6 al gruppo linguistico tedesco, 3 a quello italiano e uno a quello ladino;

     14) da 6 rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado e appartenenti 3 al gruppo linguistico tedesco, 2 a quello italiano e uno a quello ladino;

     15) da 3 rappresentanti del personale docente di seconda lingua in servizio nelle scuole elementari e secondarie e appartenenti uno al gruppo linguistico tedesco e 2 a quello italiano;

     16) a 6 rappresentanti del personale ispettivo e direttivo in servizio nelle scuole materne, elementari e secondarie, pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute, e appartenenti 4 al gruppo linguistico tedesco e 2 a quello italiano".

 

          Art. 12.

     L'art. 4 della legge provinciale 20 novembre 1973, n. 70, modificato in alcune sue parti con l'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è sostituito dal seguente:

     "Elezioni - I componenti compresi fra i punti 9-16 del precedente art. 3 sono designati, mediante elezione, dagli appartenenti alla corrispondente categoria.

     Partecipano alla votazione per l'elezione dei rappresentanti compresi fra i punti 12-15 del precedente art. 3 tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute, di ruolo e non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, che svolgono attività di insegnamento nelle scuole della provincia.

     Va ulteriormente precisato che:

     i docenti non di ruolo con supplenza temporanea di durata annuale, che prestano servizio per almeno sei ore settimanali e che occupano posti disponibili per l'intero anno scolastico esercitano elettorato attivo e passivo;

     i docenti non di ruolo con supplenza saltuaria non hanno elettorato nè attivo, nè passivo.

     Il personale direttivo e insegnante delle scuole materne delle località ladine forma, per le elezioni, un'unica categoria con gli insegnanti delle scuole elementari.

     Per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco almeno uno dei componenti di cui al punto 14) del precedente art. 3 deve appartenere all'istruzione classica, scientifica o magistrale e uno all'istruzione tecnica o professionale.

     I rappresentanti di cui al punto 16) del precedente art. 3 devono appartenere:

     almeno uno alla scuola elementare, compresa quella materna, uno alla scuola secondaria di primo grado e uno alla scuola secondaria di secondo grado, quelli in servizio presso la scuola in lingua tedesca;

     uno alla scuola elementare, compresa quella materna, e uno alla scuola secondaria, quelli in servizio presso la scuola in lingua italiana.

     I direttori didattici e i presidi delle scuole delle località ladine hanno elettorato attivo e passivo unitamente al personale docente in servizio nelle scuole delle stesse località.

     Le elezioni per la designazione dei componenti elettivi si svolgono sulla base di liste, distinte per ogni gruppo linguistico e per le singole componenti, presentate e firmate:

     da almeno 200 elettori, appartenenti alla componente, le liste per i candidati rappresentanti la componente di cui al punto 9) del precedente art. 3;

     da almeno il 5% del personale appartenente alla rispettiva componente le liste dei candidati rappresentanti le componenti di cui ai punti 10-16 del precedente art. 3.

     Il numero delle preferenze da esprimere è limitato e viene stabilito con il decreto del Presidente della Giunta provinciale, con il quale si indicono le elezioni e si regola lo svolgimento delle elezioni stesse.

     I componenti del consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale su conforme delibera della Giunta stessa".

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 13.

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 della presente legge si applicano anche per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

 

          Art. 14.

     La durata in carica dell'attuale consiglio scolastico provinciale viene prorogata di un anno. Qualora durante tale periodo venissero effettuate le elezioni dei consigli scolastici distrettuali, il rinnovo del consiglio scolastico provinciale viene corrispondentemente anticipato in maniera da coincidere possibilmente con dette elezioni.

 

          Art. 15. Disposizioni finanziarie.

     La presente legge non comporta maggiore spesa. Per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 14-bis, istituito con l'art. 5 della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 1979, gli stanziamenti occorrenti per l'applicazione delle leggi provinciali 5 settembre 1975, n. 49, e 31 agosto 1974, n. 7, e loro modifiche e integrazioni, saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio entro il limite massimo delle vigenti autorizzazioni di spesa.

     Il testo del cap. 255 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 viene modificato come segue:

     "Spese, assegnazioni e contributi per il funzionamento didattico e amministrativo, compreso l'acquisto di modesti arredi e della necessaria attrezzatura, delle scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49)".

 

          Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.