§ 2.1.89 - L.P. 28 novembre 1988, n. 52.
Norme concernenti la dirigenza.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/11/1988
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Accesso alle funzioni dirigenziali.
Art. 2.  Nomina dei dirigenti.
Art. 3.  Indennità di dirigenza.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Clausola d'urgenza.


§ 2.1.89 - L.P. 28 novembre 1988, n. 52.

Norme concernenti la dirigenza.

(B.U. 13 dicembre 1988, n. 56).

 

     Art. 1. Accesso alle funzioni dirigenziali.

     1. L'art. 24 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 28, i requisiti generali richiesti per l'accesso alle funzioni dirigenziali sono:

     a) per l'accesso alla funzione di direttore di ripartizione: 4 anni di effettivo servizio nella funzione di direttore di ufficio; l'interessato deve essere in possesso del diploma di laurea;

     b) per l'accesso alla funzione di direttore di ufficio; appartenenza alla nona qualifica funzionale oppure due anni di effettivo servizio nell'ottava qualifica funzionale oppure sette anni di effettivo servizio nella settima qualifica funzionale oppure dieci anni di effettivo servizio nella sesta qualifica funzionale."

 

          Art. 2. Nomina dei dirigenti.

     1. Le lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituite dalle seguenti:

     "d) il Consiglio per l'organizzazione ed il personale effettua una valutazione delle domande presentate ed istruite dall'Ufficio organizzazione ed esprime parere di idoneità o meno dei singoli candidati a ricoprire l'incarico di direttore d'ufficio;

     e) tenuto conto dei risultati delle analisi delle domande, il conferimento degli incarichi dirigenziali è disposto dalla Giunta provinciale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Assessori competenti, qualora trattasi di incarichi di direttore di ripartizione o di qualifiche equiparate, qualora trattasi invece di incarichi di direttore d'ufficio, su proposta degli Assessori competenti."

     2. Il secondo comma dell'art. 25 della precitata legge provinciale è sostituito dal seguente:

     “2. Nel caso di mancanza di domande, la Giunta conferisce gli incarichi dirigenziali, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli assessori competenti qualora trattasi di incarichi di direttore di ripartizione o qualifiche equiparate, qualora trattasi invece di incarichi di direttore d'Ufficio, su proposta degli Assessori competenti, previo assenso degli interessati."

 

          Art. 3. Indennità di dirigenza.

     1. Ai fini del computo dell'indennità di dirigenza di cui al primo comma dell'art. 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9, si terrà conto per il periodo dal 1° luglio 1988 fino al 30 giugno 1991, dello stipendio iniziale dell'ottava qualifica funzionale provinciale spettante al 30 giugno 1988.

 

          Art. 4. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio provinciale.

 

          Art. 5. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.