Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/08/1993 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Efficacia dell'attestato. |
Art. 2. Ammissione. |
Art. 3. Rilascio attestato. |
Art. 4. Assegni di studio. |
Art. 5. Assegnazione di personale. |
Art. 6. Disposizioni finanziarie. |
Art. 7. Norme transitorie. |
Art. 7 bis. (Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri di base). |
Art. 8. Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1. |
Art. 9. Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1. |
Art. 10. Applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458. |
Art. 11. Clausola d'urgenza. |
§ 5.1.105 - L.P. 26 agosto 1993, n. 14.
Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali.
(B.U. 7 settembre 1993, n. 42).
Art. 1. Efficacia dell'attestato. [1]
Art. 3. Rilascio attestato. [3]
Art. 4. Assegni di studio. [4]
Art. 5. Assegnazione di personale.
1. Per l'attuazione della presente legge il ruolo generale del personale provinciale, di cui all'allegato 1 della
Art. 6. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le seguenti spese:
a) Lire 2 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi indicati all'art. 2, comma ottavo;
b) Lire 90 milioni per i corrispettivi indicati all'art. 2 comma nono;
c) Lire 270 milioni per l'erogazione di assegni di studio ai sensi dell'art. 4;
d) Lire 85 milioni per il personale di cui all'art. 5.
2. Alla copertura degli oneri indicati al comma primo, lettere b) e c), per complessive Lire 360 milioni, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1993-94, alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-94.
3. Alla copertura degli oneri pluriennali indicati al comma primo, lettere a) e d), valutati in complessive Lire 175 milioni a carico del biennio 1993-94, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-94 e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione della Provincia.
4. Le spese per l'attuazione dell'art. 1, lettera b) e c) della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.
Art. 7. Norme transitorie.
1. I medici che all'entrata in vigore della presente legge hanno iniziato il periodo formativo per medici di base secondo l'art. 19 della
2. E' equiparato all'attestato di formazione specifica di cui all'art. 1 del
3. Sino al 31 dicembre 1994 possono iscriversi negli elenchi delle zone carenti i medici con almeno cinque anni di effettivo esercizio della professione medica, attestato dall'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano.
Art. 7 bis. (Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri di base). [5]
1. La Giunta provinciale stipula con le organizzazioni sindacali provinciali dei medici di medicina generale e dei pediatri di base apposite convenzioni di durata triennale per la disciplina del rapporto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare le categorie di persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale ammesse al rimborso, da parte delle aziende sanitarie di appartenenza, delle spese per le visite occasionali, nonché a determinare la misura di tale rimborso.
Art. 8. Integrazione dell'art. 1 della
1. Al comma primo dell'art. 1 della
2. Al comma secondo dell'art. 1 della
Art. 9. Integrazione dell'art. 5 della
1. Al comma secondo dell'art. 5 della
Art. 10. Applicazione dell'art. 11 del
1. Al personale del servizio sanitario provinciale di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla
2. L'ammissione ai concorsi di cui al comma primo per un profilo professionale diverso da quello di appartenenza è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
Art. 11. Clausola d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 61 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 61 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 61 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 61 della
[5] Articolo aggiunto dall’art. 58 della